Dopo la storica sentenza con la quale è stata dichiarata la nullità del contratto avente ad oggetto il prodotto strutturato denominato BTP tel., il Tribunale Civile di Brindisi ha condannato nuovamente la banca Monte dei Paschi di Siena per nullita del piano finanziario denominato "4 You", dalla stessa predisposto e collocato.
I giudici, infatti, dopo aver ampiamente descritto la struttura del prodotto, dimostrando, così, che lo stesso non ha nulla a che vedere con il "salvadanaio" descritto dall’Istituto di credito al momento della stipula del contratto, hanno ravvisato nel comportamento tenuto dalla Banca una chiara violazione degli artt. 21 e ss. d.lgs. 58/98.
Più precisamente, nella sentenza è stato posto in evidenza che l’Istituto di credito non ha ottemperato allo "specifico obbligo di informazione circa le caratteristiche fondamentali del contratto ". Grava, infatti, sulla Banca "uno specifico obbligo (art. 21 lett. a TUF) di diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse del cliente, obbligo che impone in particolare all’operatore finanziario un’azione tesa alla garanzia della massima informazione". Nel caso di specie, analogo a quello di centinaia di risparmiatori italiani, tale obbligo è stato violato.
Oltre l’importanza per il signolo risparmiatore che aveva promosso la causa, il quale ha ottenuto la dichiarazione di nullità del contratto, la restituzione di tutte le somme versate, oltre interessi, rivalutazione e spese legali, la sentenza in esame si segnala all’attenzione in quanto sancisce una volta per tutte un mutamento della giurisprudenza in materia di "Prodotti finanziari MPS" favorevole al risparmiatore. Tutti i consumatori che abbiano stipulato un contratto denominato My Way, 4 You, BTP tel, BTP index, BTP option, Visione Europa, ecc., possono, quindi, esperire le più opportune azioni legali per la tutela dei propri diritti ed interessi economici.
avv. Emilio Graziuso