Parma, 5 giugno 2007 – Il Tribunale di Parma ha pronunciato sentenza favorevole ad un’associata Confconsumatori , che aveva sottoscritto un piano di finanziamento 4You, dichiarando la nullità del contratto e condannando la banca alla restituzione delle somme pagate, nonché al pagamento degli interessi e spese legali .
Il Giudice ha riconosciuto la nullità del contratto in questione per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto , non avendo l’istituto di credito prodotto alcuna documentazione e facendo il testo del contratto “ riferimento solo generico alle obbligazioni che dovranno essere acquistate con la somma finanziata ”, senza specificare le caratteristiche e il rischio dell’investimento finanziario per la parte attrice.
Questo comporta, altresì, violazione degli obblighi informativi prescritti dall’art. 21 Testo unico finanziario (T.U.F.) e dall’ art. 28 Regolamento Consob , non avendo l’istituto di credito dato alcuna preventiva informazione sulla convenienza e adeguatezza dell’investimento rispetto al profilo finanziario della propria cliente.
“ Ancora una decisione, questa ,” afferma l’avv. Giovanni Franchi, legale della Confconsumatori che ha difeso la risparmiatrice – che conferma il nuovo orientamento giurisprudenziale del Tribunale di Parma, favorevole alla tutela degli interessi dei risparmiatori nei contratti 4You e nell’analogo contratto MyWay .”
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