Pensavamo che i dissesti Parmalat, Cirio e Giacomelli, accompagnati dal tracollo delle obbligazioni argentine alienate dalle banche italiani a diversi clienti, esaurissero le perdite di tanti, troppi risparmiatori. In realtà e purtroppo, le cose non stavano e stanno così. Diversi istituti di credito non si sono, infatti, limitati a consigliare titoli di società italiane finite in stato d’insolvenza, ma hanno offerto e venduto obbligazioni di compagnie statunitensi che hanno subito la stessa fine.

Tralasciando la vendita dei titoli Worldcom – una compagnia che ha subito una sorte analoga a quella della Enron -, limiteremo oggi il nostro esame a tre casi sintomatici di un inammissibile situazione creatasi in Italia: quelli dei bond emessi dalle società statunitensi Viatel, Carrier 1 e Exodus, venduti da Area Banca s.p.a., ora Banca Bipielle Network s.p.a ., su sollecitazione della sua azionista Morgan Stanley. Varrà, allora, la pena ricordare i fatti e le conseguenze che ne derivano.

Iniziando da Viatel , va precisato che i bond di tale società furono alienati dai promotori di Area Banca a far tempo dall’ottobre 2000 mediante pressanti consigli e sollecitazioni alla clientela; consigli e sollecitazioni dietro le quali si celava il fatto che a quell’epoca Morgan Stanley possedeva il 15% delle azioni dell’istituto, era, al contempo, socia di Viatel e nell’autunno di quell’anno si trovava ad avere una composizione del portafoglio eccessivamente sbilanciata verso titoli obbligazionari telefonici, tra i quali quelli di detta società. Ciò oltretutto quando ormai si diceva nei mercati finanziari e tra gli esperti del settore che l’eccessivo indebitamento della stessa e il ritardo nella produzione di utili risultati lasciava presagire crolli imminenti. Tale circostanza è confermata da articoli apparsi all’epoca sulla stampa statunitense. In particolare, in uno pubblicato su The New York Observer del 16 ottobre 2000 si parlava del licenziamento da parte di Morgan Stanley del proprio condirettore del dipartimento delle obbligazioni ad alto rischio e si diceva che a lui si imputava l’acquisto di troppi titoli Viatel divenuti ormai junk bond, ossia carta straccia. In un altro apparso l’1 novembre 2000 su ft.com rivista on line del Financial Times si dava atto che i migliori consulenti del mercato obbligazionario ad alto rischio consigliavano di evitare i titoli Viatel perché i medesimi erano scesi a livello di sofferenza. Cionondimeno, in quell’anno il consiglio di Morgan Stanley è sempre rimasto univoco: "strong buy", ossia "… … … comprare, comprare, comprare, completato con la messa a disposizione dei promotori di Area Banca di numerosissime schede relative a Viatel, nel gergo le c.d. "vetrine titoli". E così ai risparmiatori sono state vendute "vagonate" di questi bond (per circa 90 miliardi delle vecchie lire), liberando le casse dell’azionista Morgan Stanley .

Sono poi note le vicende di Viatel. La stessa, dopo essere caduta in default, è stata ammessa dai giudici americani al "Chapter 11", una sorta di amministrazione controllata con conseguente sospensione delle procedure esecutive a carico del debitore, ed è oggi stata trasformata in una nuova società con sede alle isole Bermuda e con la trasformazione dei vecchi bond in azioni di scarsissimo valore. In altre parole, è anche qui accaduto quanto si è verificato per le obbligazioni Parmalat e Cirio: le banche, nel caso nostro Morgan Stanley e per lei Area Banca, si sono liberate della carta straccia, rifilandola ai poveri risparmiatori. A parere di chi scrive, essi possono peraltro rivalersi nei confronti di quest’ultima, ossia dell’intermediario che li ha indotti all’acquisto. Il collocamento del prodotto è, infatti, avvenuto in aperta violazione della normativa in materia ; innanzitutto dell’art 21 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), a mente del quale nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori i soggetti abilitati, come nella specie le banche, devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti, ed operare in modo che essi siano sempre informati; c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento; d) disporre di risorse e di procedure anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi; e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

Non vi è dubbio, infatti, che i piccoli risparmiatori non siano stati informati di diverse circostanze sintomatiche della rischiosità delle obbligazioni Viatel da loro acquistate. Come si è detto, quando furono alienate dai promotori di Area Banca, le medesime erano già considerate junk bond dagli analisti statunitensi , la opinione dei quali non poteva da loro essere sconosciuta, se si tiene presente ch’essi vendevano in quel momento titoli non italiani, ma di una società di quel paese. L’inosservanza della citata norma comporta per la giurisprudenza la nullità dell’acquisto in parola, che discende anche dalla violazione di diversi articoli del Regolamento CONSOB n. 11522 del 1998. In primis, l’art. 27 che, al pari dell’art. 21 lett. c) d.lgs. cit., vieta agli intermediari autorizzati di svolgere operazioni in conflitto di interessi, a meno che l’investitore, dopo essere stato debitamente informato circa la natura e l’estensione dello stesso, abbia "acconsentito espressamente per iscritto all’effettuazione dell’operazione". Il conflitto, nel caso nostro, deriva, da un lato dai rapporti di gruppo intercorrenti tra Area Banca e Morgan Stanley – quest’ultima era socia della prima -, dall’altro dal fatto ch’essa avesse azioni Viatel e, al contempo, possedesse diversi titoli e li dovesse vendere per migliorare la propria situazione patrimoniale. Parimenti inosservato appare il successivo art. 28, non avendo Area Banca mai dato, come invece avrebbe dovuto, adeguate informazioni sulla natura e sui rischi dell’operazione. Lo stesso dicasi per il successivo art. 29, il quale obbliga gli intermediari a non effettuare per conto degli investitori "operazioni non adeguate" per tipologia, oggetto, frequenza, o dimensione, non essendo mai accaduto che venissero assunte informazioni circa la propensione al rischio, la capacità finanziaria e gli obiettivi di investimento del cliente. Deve, infine, segnalarsi un’altra ragione di nullità degli acquisti in parola, cioè a dire l’inosservanza dell’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 58/98, il quale impone la consegna ai clienti del prospetto informativo, dove sono indicate le caratteristiche del titolo, in modo da consentire all’investitore una scelta consapevole. È indubitabile, infatti, l’applicabilità nella specie di tale disposizione, se si considera che siamo al cospetto non di una scelta autonoma del cliente con l’incarico all’intermediario Area banca di eseguirla, ma, al contrario, ad una adesione ad una vera e propria sollecitazione effettuata da quest’ultima. Il che è inequivocabilmente dimostrato dalla circostanza che un socio di forte minoranza – Morgan Stanley – era capofila del consorzio di collocamento e che il medesimo si era concluso poco prima, con l’effetto che l’allocazione dei bond presso i clienti rappresentava una sua mera prosecuzione. Ciò trova, inoltre, conferma nel fatto che la vendita dei titoli Vialtel fosse stata caldamente consigliata da Morgan Stanley ai vertici della struttura piramidale della rete dei promotori finanziari di Area Banca. Vi sono, infine, ulteriori motivi per ritenere nullo il contratto d’acquisto sottoscritto dai clienti, tra i quali il fatto che non sempre il medesimo è stato stipulato per iscritto come imposto dall’art. 23 d.lgs. cit., ed ancora la circostanza che molto spesso il medesimo venisse concluso fuori sede senza la precisazione ex art. 30 d.lgs. cit. che c’erano sette giorni per recedere. Per concludere sul punto, deve segnalarsi che, nel caso in cui l’acquisto di che trattasi non fosse nullo, dovrebbe allora riconoscersi la responsabilità risarcitoria di Area Banca per avere essa omesso di fornire ai clienti le informazioni a suo carico, comunque violato l’art. 21 d.lgs. cit., ed infine spinto questi ultimi all’acquisto nonostante l’evidente conflitto d’interesse. Responsabilità risarcitoria, quella in cui è caduta la stessa, disciplinata dall’art. 23 d.lgs. cit. ai sensi del quale "Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". Incomberà su Area Banca, in altre parole, dimostrare di avere fatto tutto quello che doveva, bastando al cliente la sola prova di avere subito un danno: prova, nella specie, incontestabile.

Analoghe considerazione valgono per le obbligazioni Carrier1 e Exodus , finite anch’esse in default, ammesse alla procedura "Charter 11" e cui oggi non si sa più nulla, se non che i loro titoli, alienati da Area Banca in seguito alle insistenze di Morgan Stanley, non valgono più nulla. Anche per queste vendite incontestabile appare la nullità del contratto e la responsabilità risarcitoria dell’intermediario, essendosi quest’ultimo, in realtà, limitato all’esecuzione delle istruzioni del socio di minoranza che probabilmente voleva liberarsi di quei titoli.

Avv. Giovanni Franchi