L’anatocismo ed il c.d. “tasso soglia” nella legge sull’usura

print

29 novembre 2006 – Come noto la capitalizzazione trimestrale degli interessi e degli altri oneri che gravano su un finanziamento concesso in conto corrente è l’espediente contabile attraverso cui il sistema bancario pratica l’anatocismo.

Con questo espediente le competenze vengono trattate e travestite dalla banca alla stregua di un capitale dato in prestito che in realtà non è stato mai prestato: questo capitale frutterà, ad ogni chiusura, ulteriori interessi ed oneri creando così un effetto moltiplicativo delle competenze.
L’analisi e la quantificazione dell’effetto moltiplicativo delle competenze deve essere effettuata anche alla luce della legge del 7 marzo 1996 n. 108, conosciuta come "legge sull’usura". E’ evidente infatti che il meccanismo di capitalizzazione a lungo andare finisce per far salire il tasso degli interessi applicati portandoli a superare con il tempo i “tassi soglia”.  

Occorre quindi effettuare una rilevazione dei tassi di interesse, effettivi e globali, applicati dall’istituto bancario a fronte dell’apertura di credito in conto corrente per poi compararli con i tassi soglia relativi all’usura stabiliti dalle norme vigenti.
Al fine di una schematizzazione ritenuta necessaria, si illustra sommariamente l’iter normativo per il controllo dei tassi d’interesse applicati dagli istituti di credito sulle operazioni di finanziamento.

Il punto di partenza di questo iter è la citata legge n. 108/96 che ha completamente riscritto l’art. 644 c.p. sul reato di usura, eliminando l’elemento soggettivo costituito dall’approfittamento dello stato di bisogno per trarne un vantaggio usurario ed introducendo un criterio obiettivo di valutazione dell’usurarietà degli interessi: “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”.
Tale limite, cosiddetto "tasso soglia", oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, viene individuato in modo obiettivo dall’art. 2 della legge 108/96 il quale al comma 1 sancisce che “ Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalla banche e dagli intermediari finanziari……nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura ”.
I tassi medi globali derivanti da tale rilevazione trimestrale, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Lo stesso articolo al comma 4 dispone il tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà, rappresenta il limite previsto dal terzo comma dell’art. 644 c.p., quindi la soglia varcata la quale gli interessi sono automaticamente qualificati come usurari.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario, dispone lo stesso articolo, “si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito ”.
Il Decreto Legislativo del 1° settembre 1993 n. 385, noto come Testo Unico Bancario, peraltro richiamato nella legge 108/96:

– all’art. 2 sancisce che la vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio spetta al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) che, per l’esercizio della proprie funzioni, si avvale della Banca d’Italia;

– all’art. 116 comma 3 sancisce che il CICR “stabilisce criteri uniformi per l’indicazione dei tassi d’interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti”;

– all’art. 122 prevede che “il CICR stabilisce le modalità di calcolo del TAEG individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo”.

In tale quadro normativo alla Banca d’Italia non vengono attribuiti poteri d’intervento né sulle metodologie di calcolo né sulla discriminazione degli elementi da includere o escludere nella determinazione del tasso effettivo globale medio.

dott. Gianluca Basile  – Confconsumatori  Federazione Provinciale di Brindisi