La commissione di massimo scoperto va calcolata negli interessi usurari

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Commissione di massimo scoperto bancario e tasso di interesse usurario: la giurisprudenza penale apre una breccia.

Il giudice delle indagini preliminari di Napoli, infatti, con provvedimento del 21.06.2006, ha ritenuto che le spese per la commissione massimo scoperto costituiscono un ulteriore addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli specificamente pattuiti per l’utilizzazione dell’apertura di credito .

Il procedimento penale si è aperto sulla base di quanto emerso nel corso di un giudizio civile avente ad oggetto la rideterminazione della entità dei tassi di interesse riferibili ai movimenti effettuati su un conto corrente. Il consulente tecnico nominato dal giudice, nella propria relazione, ha ritenuto che il “TEG” (Tasso Effettivo Globale) praticato dalla banca al cliente è stato superiore ai tassi soglia di usura calcolati dal ministero.

Il Pubblico Ministero ha chiesto l’archiviazione sul presupposto che il consulente tecnico, chiamato dal giudice penale a rendere chiarimenti, ha precisato che, ove fosse accolto l’orientamento giurisprudenziale secondo cui nella determinazione del tasso effettivo praticato dalla banca deve essere espunta la commissione di massimo scoperto, i tassi praticati dall’istituto di credito non sarebbero stati superiori ai cosiddetti tassi soglia usurari.

Con l’opposizione all’archiviazione, il difensore del consumatore, ha sostenuto, invece, che una lettura più coerente con lo spirito della norma imporrebbe di ricomprendere, nella determinazione del tasso d’interesse usurario, anche quelle commissioni che sono collegate all’effettiva erogazione di un credito.

Il GIP ha osservato che l’art. 644 del codice penale , nel prevedere che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (cd. tasso soglia) statuisce anche che per la determinazione del tasso di interesse usurario si debba tener conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, comunque collegate alla erogazione del credito . In altri termini, ha aggiunto, l’art. 644, ai fini della determinazione del tasso d’interesse effettivamente applicato, impone di sommare qualsiasi interesse, provvigione, remunerazione o comunque prestazione di denaro sia in concreto dovuta dal cliente in conseguenza della erogazione del credito.

Richiamando poi l’art. 2 della legge n. 108/1996 (antiusura) ha affermato che tale norma dispone che il Ministero rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche. La norma, quindi, nel riferirsi ad un tasso globale medio impiega la stessa formula dell’art. 644, comma 4, del codice penale.

Queste disposizioni di legge, ha concluso il giudice, non autorizzano ad escludere dal calcolo degli interessi usurari la commissione di massimo scoperto. Né una simile possibilità può essere contemplata, in contrapposizione con il testo della legge, da atti amministrativi di natura normativa, quali ad esempio i decreti del ministero dell’economia e delle finanze. E’ stata così accolta l’opposizione alla richiesta di archiviazione con la conseguente restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

avv. Carmelo Calì – Presidente Confconsumatori Sicilia