La strage delle vendite all’asta degli immobili prosegue purtroppo con incedere costante e apparentemente inarrestabile. A farne le spese, come sempre, i poveri cittadini, a promuovere le azioni, nella quasi totalità dei casi, le banche. E così tutti sembrano ormai rassegnati, anche quando le pretese dei creditori sono spesso illegittime.
Bene ha fatto, quindi il Tribunale di Monza a stabilire che la disciplina antiusura introdotta dalla legge n. 108 del 1996 trova piena applicazione anche in quei casi in cui si è formato il cosiddetto giudicato .
Cosa accade in pratica? Molte banche hanno iniziato l’azione di recupero del proprio credito quando ancora non era in vigore la predetta normativa, chiedendo e ottenendo, con un decreto ingiuntivo, che venissero riconosciuti interessi altissimi, in alcuni casi anche oltre il 20%. Nella stragrande maggioranza dei casi i debitori non hanno proposto opposizione a tali decreti ingiuntivi per l’evidente inutilità sia perché ancor non era stata approvata la legge antiusura e sia perché non si era ancora affermata l’importante giurisprudenza contro l’anatocismo. E così i decreti ingiuntivi, non opposti, passavano in giudicato e divenivano esecutivi.
In forza di tali titoli le banche hanno intrapreso innumerevoli pignoramenti immobiliari e le relative procedure, iniziate tanti anni fa, arrivano man mano a conclusione. Cosa fanno allora le banche? Dimenticano che è entrata in vigore la legge antiusura ed insistono nel chiedere tassi di interessi a dir poco stratosferici . E, in tal modo, impediscono di fatto al povero cittadino (che magari ha superato un periodo momentanei di difficoltà economica o che pur rimanendo nel bisogno potrebbe sopperire grazie all’aiuto di familiari) di poter definire la controversia pagando quanto dovuto e non somme ingiuste. Naturalmente i creditori si trincerano dietro la forza di giudicato del titolo in loro possesso sostenendo la sua immodificabilità anche con riferimento al tasso di interessi .
Stessa cosa è accaduta a Monza ma questa volta a farla franca è stato il cittadino. Infatti il Tribunale ha stabilito che, nella specifica materia degli interessi chiesti sulla base di un titolo formato in epoca precedente all’entrata in vigore della legge 108/96, si deve ritenere che l’applicazione della disciplina sopravvenuta (legge 108/96) non sia in contrasto con il principio del giudicato, posto che il fenomeno della maturazione degli interessi, pur cristallizzato nella determinazione da un titolo giudiziale, passato in giudicato, non può ritenersi svincolato dalla disciplina sopravvenuta restrittiva, nel senso che la maturazione non può che operare nel rispetto della disciplina antiusura, indipendentemente da quanto risulta dal decreto ingiuntivo . Ne consegue che agli interessi dovrà essere applicato il tasso soglia , perché la relativa disciplina costituisce norma imperativa, che determina l’inesigibilità parziale della prestazione nella parte ultra soglia .
Per i cittadini si apre un importante spiraglio per pagare quanto dovuto lecitamente e non subire, come accade fino ad oggi, vessazioni e richieste ingiustificate, sotto pena, per non usare altra espressione, di vendita della casa. Casa che spesso è anche l’abitazione in cui hanno abitato i propri avi e con la quale vi è un legame non solo economico, ma anche affettivo.
avv.Carmelo Calì Presidente Confconsumatori Sicilia