Chiarimenti su quanto può essere richiesto alle banche dai consumatori, dopo che la Cassazione ha definitivamente sanzionato l’illegittimità dell’anatocismo

print

20 novembre 2004 – Della recente sentenza 4 novembre 2004 n. 21095, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nei contratti predisposti dagli istituti di credito (c.d. anatocismo bancario) già si è scritto ed è inutile ripetersi. Vale oggi la pena chiarire da quando decorre il relativo diritto, chi può farlo valere e in cosa il medesimo si sostanzia. Quanto al primo punto inerente alla prescrizione, gioverà ricordare che, mentre l’azione promossa dal cliente verso la banca per ottenere l’accertamento dell’invalidità della relativa pattuizione contrattuale è imprescrittibile ai sensi dell’art. 1422 c.c., quella diretta ad ottenere il rimborso delle somme pagate in eccesso è soggetta ai principi che regolano la ripetizione dell’indebito, principi che comportano l’applicabilità della prescrizione ordinaria decennale prevista dall’art. 2946 c.c. Ma da quando decorrono – viene allora da chiedersi – i dieci anni? Vi sono autori che ritengono che il detto termine debba farsi partire dalla data del pagamento, con l’effetto che oggi potrebbero chiedersi a ritroso solo le somme versate a far tempo dal novembre 1994. La tesi oggi prevalente in giurisprudenza è, peraltro, quella che fissa il c.d. dies a quo, vale a dire il momento iniziale del computo, dalla chiusura del conto corrente. In questo senso, del resto, si è più volte pronunciata la Suprema Corte (V. Cass. n. 2262/84) la quale, con riferimento ad un contratto di apertura di credito da utilizzarsi mediante conto corrente, ha statuito che "Il momento iniziale del termine prescrizionale decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi decorre dalla chiusura definitiva del rapporto…. Difatti, i contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di più prestazioni, sono contratti unitari, che danno luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi; perciò la serie successiva di versamenti, prelievi ed accreditamenti non dà luogo a singoli rapporti (costitutivi od estintivi), ma determina solo variazioni quantitative dell’unico originario rapporto costituito tra banca e cliente (Cass. n. 1392/69; Id. n. 2545/72)". Tale orientamento è condiviso e trova conferma nelle sentenze dei giudici di merito (App. Lecce 22 ottobre 2001, in Foro it. 2002, I, 555; Trib. Cassino 29 ottobre 2004, in Altalex 17.11.04), nelle quali si legge: "Il reclamo da parte del correntista, di somme indebitamente trattenute dalla banca su un’apertura di credito in conto corrente, a titolo di interessi, è soggetto a prescrizione decennale, che inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto" . E, dunque, solo con la chiusura del conto corrente che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro: i singoli atti esecutivi costituiscono variazioni dell’unico originario rapporto ed è da tale data che inizia il computo della prescrizione decennale. Dal che discende che può domandarsi la restituzione di interessi conteggiati in modo anatocistico anche diverso tempo addietro, purché il contratto non sia ancora risolto o, comunque, non lo sia stato da più di dieci anni. Se così è, potrà chiedersi la ripetizione di tutto quanto è stato trattenuto in violazione del divieto di anatocismo nel corso degli anni, anche per esempio vent’anni fa. Vi sono, però, due limiti da non trascurare. Occorre, infatti, ricordare che, dopo l’intervento del legislatore con l’art. 25 d.lvo 4 agosto 1999 n. 342 e del CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) con la delibera 9 febbraio 2000, la questione si pone ormai solo per il periodo antecedente l’entrata in vigore della stessa pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2000 n. 43. In altre parole, la restituzione degli interessi anatocistici pagati in eccesso può essere chiesta soltanto per il periodo antecedente a tale data. Non va, inoltre, dimenticato l’art. 119 d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 per il quale "Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni". Consegue da tale disposizione che l’istituto di credito non è tenuto a conservare la documentazione relativa a versamenti effettuati prima di 10 anni. Il che comporta che, se il consumatore non ha conservato le prove dei propri pagamenti, sebbene la prescrizione non gli impedisca di domandare la rifusione di versamenti effettuati in epoca precedente, egli potrebbe avere problemi probatori, non essendo l’istituto tenuto alla conservazione oltre il menzionato termine. Questo il motivo per il quale riteniamo opportuno l’immediato invio di una lettera con la richiesta di rifusione ed anche di consegna di tutti i documenti mancanti. Ciò comporta un’ulteriore spesa, ma è necessario. Riassumendo sul punto: può domandarsi il rimborso di quanto versato in eccesso dall’apertura del conto, purché il medesimo non sia già chiuso da dieci anni, con esclusione di quanto corrisposto a far tempo dal 22 febbraio 2000. Per il periodo precedente al 1994 è, poi, indispensabile che si abbia la documentazione occorrente, ben potendo la banca eccepire la distruzione delle copie in suo possesso.

In merito all’individuazione dei soggetti interessati ad esperire l’azione, già si è scritto che la restituzione degli importi illegittimamente trattenuti dall’istituto può essere chiesta da chiunque, persona fisica, associazione, fondazione o società abbia intrattenuto con una banca un rapporto produttivo d’interessi passivi. In altre parole, l’azione di ripetizione può essere intrapresa non solo da consumatori, ma anche da enti e da imprenditori. Siamo anzi dell’opinione che soprattutto costoro abbiano ragioni per chiedere alla banca la restituzione di importi, se si considera che, chi esercita un’impresa, lavora per lo più grazie ad anticipazioni bancarie che comportano la produzione d’interessi passivi elevatissimi. Per quanto riguarda gli imprenditori, può persino essere capitato che qualcuno sia stato dichiarato fallito a causa di debiti superiori ai fidi bancari derivanti dal conteggio anatocistico. Se ciò è accaduto, se in ipotesi il fallimento è derivato da tale illegittimo comportamento – trattasi, tuttavia, di un caso piuttosto singolare – il fallito, dopo la chiusura della procedura e sempre che non sia trascorsi i termini di prescrizione, potrà chiedere alla banca il danni, tra cui quello esistenziale. Il curatore del fallito potrà e dovrà, inoltre, domandare all’istituto, anche sotto forma di compensazione con le somme richieste dallo stesso, gli interessi anatocistici illegittimamente calcolati nel corso del rapporto. Vi sono, poi, coloro che hanno stipulato contratti di mutuo per l’acquisto di abitazioni o ad es. autovetture. Anch’essi hanno versato somme e interessi alle banche, interessi, fino al 2000, conteggiati in modo anatocistico.

Circa l’ammontare dell’importo che le banche dovranno rifondere, può dirsi che il medesimo è pari alle somme di tre mesi in tre mesi computate dalla banca sugli interessi maturati in precedenza. Trattasi, come ovvio, di un conteggio piuttosto complesso, perché dipende da diverse circostanze, tra le quali il tasso di volta in volta applicato e le somme, da qualificarsi come interessi, sulle quali lo stesso è stato computato. Siamo, quindi, di fronte ad un problema al quale solo un consulente tecnico può dare risposta. In altre parole, nel corso del giudizio il giudice dovrà nominare un perito per quantificare la somma da rifondere, i costi del quale saranno a carico di chi agisce solo a titolo provvisorio, perché alla fine del procedimento di primo grado sarà la banca a dover pagare avvocati e tecnici.

Speravamo che gli istituti di credito preferissero evitare inutili controversie e rimborsare il tutto. L’ABI ha, tuttavia, già dichiarato che ricorrerà alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia europea per far valere i diritti delle banche. Dubitiamo che tale intervento possa avere qualche successo, ma è certo che gli istituti non intendano restituire alcunché.

Non resterà, di conseguenza, ai consumatori che l’azione giudiziale contro le banche, perché i giudici le obblighino al rispetto di quella legga alla quale esse cercano in ogni modo di sottrarsi!

a cura dell’avv. Giovanni Franchi