{"id":63,"date":"2014-02-02T20:46:52","date_gmt":"2014-02-02T19:46:52","guid":{"rendered":"http:\/\/www.confconsumatori-er.it\/?p=63"},"modified":"2014-02-02T20:47:03","modified_gmt":"2014-02-02T19:47:03","slug":"riflessioni-in-merito-ai-diritti-dei-contraenti-di-polizze-assicurative-dopo-il-recente-intervento-della-cassazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.confconsumatori.it\/archivioemiliaromagna\/riflessioni-in-merito-ai-diritti-dei-contraenti-di-polizze-assicurative-dopo-il-recente-intervento-della-cassazione\/","title":{"rendered":"Riflessioni in merito ai diritti dei contraenti di polizze assicurative dopo il recente intervento della Cassazione"},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\">Continua la difesa del foro del consumatore da parte della Cassazione!<\/p>\n<p align=\"justify\">Dopo che gi\u00e0 con la sentenza n. 11282 del 28 agosto n. 2001 aveva qualificato quello previsto dal n. 19 dell&#8217;art. 1469 bis come un foro esclusivo, incompatibile per il principio della successione delle leggi nel tempo con ogni altro, ed in particolare anche con quelli di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c., oggi con la pronuncia n. 17475\/02 la S.C. ha confermato la competenza del Giudice di pace, e non della Corte d&#8217;Appello, a trattare i giudizi relativi al rimborso di quote dei premi assicurativi. Il che consente di riesaminare integralmente la materia, inducendoci ad alcune riflessioni.<\/p>\n<p align=\"justify\">Con provvedimento di chiusura dell&#8217;istruttoria n. 8546 del 28.7.00, l&#8217;Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del mercato accertava l&#8217;esistenza di un&#8217;intesa restrittiva della concorrenza da parte di 39 imprese di assicurazione operanti in Italia nel settore RC auto. E col medesimo comminava alle societ\u00e0 coinvolte una multa progressiva rispetto alla gravit\u00e0 della condotta posta in essere.<br \/>\nQueste, pi\u00f9 in particolare, le compagnie condannate: Allianza Subalpina, Assimoco, Assitalia, Augusta, Axa, Azuritalia, Bayerische, BNC, Commercial Union, Duomo, Fata. Fondiaria, Gan, Generali, Helvetia. Italiana, ITAS, Loyd Adriatico, Lloyd Italico, Maeci, Mediolanum, Meie, Milano, Nationale, Nuova MAA, Nuova Tirrena, Piemontese, RAS, Reale Mutua, Royal Insurance, Royal &amp; Sun Alliance, SAI, Sara, Toro Unipol, Vittoria, Winterthur, Zurigo.<\/p>\n<p align=\"justify\">L&#8217;istruttoria era iniziata per una presunta infrazione dell&#8217;art. 2 l. n. 287\/90, per avere un&#8217;assicurazione rifiutato di stipulare una polizza incendio e furto se non congiuntamente a quella RC Auto, e si era poi allargata per una pretesa violazione del medesimo articolo, consistente in uno scambio d&#8217;informazioni tra numerose imprese operanti nel settore per il tramite di una societ\u00e0 di consulenza esterna. E&#8217; stato cos\u00ec accertata dall&#8217;Autorit\u00e0, come si legge al punto 275 del provvedimento, un&#8217;intesa avente &#8220;\u2026quale oggetto di restringere e falsare il gioco della concorrenza nei mercati nazionali dell&#8217;assicurazione auto&#8221;, con l&#8217;effetto di incidere e falsare il prezzo a danno dei consumatori.<\/p>\n<p align=\"justify\">E&#8217; poi accaduto che le Compagnie abbiano impugnato il provvedimento dell&#8217;AGCM prima al Tar del Lazio, che ha respinto il ricorso, poi in sede d&#8217;appello al Consiglio di Stato che, con sentenza in data 27.2.02, ha parzialmente rigettato il gravame, confermando l&#8217;esistenza di un cartello delle compagnie assicurative sulle RC auto e sottolineando come tale cartello, di carattere sostanzialmente monopolistico, abbia comportato una situazione di finto mercato in danno degli assicurati. Parzialmente, si diceva, perch\u00e9 l&#8217;ad\u00ecto giudice ha accolto in parte il ricorso di alcune delle societ\u00e0 multate, annullando la sanzione per avere ritenuto non grave l&#8217;infrazione commessa dalle medesime, ma lasciando inalterato l&#8217;accertamento dell&#8217;illecito comportamento posto in essere da tutte le compagnie.<br \/>\nA riprova di quanto fin qui affermato riportiamo di seguito la parte del dispositivo relativa alla questione: &#8220;2) Accoglie in parte il ricorso in appello proposto da Assimoco s.p.a., Bayerische Assicurazioni s.p.a., HDI Assicurazioni s.p.a. (gi\u00e0 BNC Assicurazioni s.p.a.), Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., Vittoria Assicurazioni s.p.a., Maeci Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., Meieaurora Assicurazioni s.p.a. (gi\u00e0 Meie Assicurazioni s.p.a.), Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a., Mediolanum Assicurazioni s.p.a., Nuova Maa Assicurazioni s.p.a., Lloyd Italico Assicurazioni s.p.a., Sara Assicurazioni s.p.a., Commercial Union Insurance s.p.a., , ITAS Istituto Trentino Alto Adige per l&#8217;assicurazione, Italiana Assicurazioni s.p.a., Augusta Assicurazioni s.p.a., , Fata Fondo assicurativo agricoltori s.p.a., La Nationale Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni, La Piemontese assicurazioni s.p.a., Royal International Insurance Holdings Ltd &#8211; Royal Insurance r Royal &amp; Sun Alliance Assicurazioni Sun Insurance Office e, per l&#8217;effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla la sanzione irrogata alle sopra indicate imprese con il punto e) dell&#8217;impugnato provvedimento, ritenuta la non gravit\u00e0 dell&#8217;infrazione relativa all&#8217;accertata intesa orizzontale consistente nello scambio di informazioni tramite i soli osservatori RCA e ARD e fermi restando i capi b) e d) dello stesso provvedimento impugnato&#8221;.<\/p>\n<p align=\"justify\">Ci\u00f2 detto, per passare alle azioni esperibili dai singoli consumatori, \u00e8 evidente, a parere di chi scrive, la commissione da parte delle assicurazioni di un atto illecito produttivo di danni a norma dell&#8217;art. 2043 c.c. Illecito, si diceva, consistito nella violazione di diverse norme di legge, tra le quali l&#8217;art. 2 l. n. 287\/90, che prevede il divieto assoluto di intese volte a fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o vendita, e l&#8217;art. 1 punto e) l. n. 281\/98 che riconosce ai consumatori il diritto alla correttezza, trasparenza ed equit\u00e0 nei rapporti contrattuali.<br \/>\nDonde il diritto di ciascun assicurato, compresi i proprietari di motoveicoli, anch&#8217;essi soggetti per quanto disposto dall&#8217;art. 237 d.lgs. n. 285\/92 all&#8217;obbligo assicurativo, di ottenere il risarcimento del pregiudizio patito pari, come ben si evince dalle tabelle esaminate dalla Autorit\u00e0, a circa il 20% dei premi annuali incassati dalle singole imprese. Del resto, lo stesso art. 3 della citata l. n. 281\/98 riconosce il diritto ad azioni individuali per il risarcimento dei danni conseguenti ad atti e a comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti.<br \/>\nPer quanto concerne la durata dell&#8217;illecito, la medesima \u00e8 desumibile, per ogni singola compagnia, dal paragrafo 125 della decisione, nel quale si legge che per la maggior parte di esse \u00e8 entrata nel cartello nel 1995. Dal che discende che il risarcimento pu\u00f2, nella maggior parte dei casi, salvo ovviamente il diverso accertamento contenuto nel provvedimento, essere chiesto per cinque anni, vale a dire dal 1995 fino all&#8217;ultimo pagamento precedente al 28.7.00, data della decisione dell&#8217;Autorit\u00e0 Garante.<br \/>\nA nulla, d&#8217;altra parte, varrebbe eccepire il decorso del termine quinquennale di prescrizioni, essendosi al cospetto di un cd. illecito permanente per il quale, secondo la giurisprudenza, occorre partire dal giorno di commissione dell&#8217;ultimo atto, avvenuto nella specie nel 2000. Che cos\u00ec stiano le cose \u00e8 dimostrato dal fatto che, pi\u00f9 o meno fino all&#8217;intervento dell&#8217;Autorit\u00e0, le singole assicurazioni hanno mantenuto in vita il cartello e i loro illeciti accordi.<\/p>\n<p align=\"justify\">Da segnalare ancora, a parere di chi scrive, la possibilit\u00e0 di agire nei confronti di tutte le assicurazioni condannate dall&#8217;Autorit\u00e0, in altre parole anche contro quelle per le quali il Consiglio di Stato ha ritenuto la non gravit\u00e0 dell&#8217;infrazione. Ci\u00f2 perch\u00e9, anche ad avviso del giudice d&#8217;appello, tutte le compagnie erano coinvolte ed hanno commesso l&#8217;infrazione, con l&#8217;effetto che tutte, essendo responsabili del fatto, sono tenute a risarcire il danno.<\/p>\n<p align=\"justify\">Da aggiungere che, come gi\u00e0 si \u00e8 scritto, con sentenza n. 17475\/02 la Corte di Cassazione ha finalmente risolto la questione relativa all&#8217;individuazione del giudice competente a risolvere le controversie in parola. Fino a tale decisione, infatti, le compagnie convenute in giudizio avevano eccepito l&#8217;applicabilit\u00e0 dell&#8217;art. 33, comma 2, l. n. 287\/90, e la conseguente incompetenza funzionale del Giudice di pace, stabilendo detta norma la competenza esclusiva della Corte d&#8217;appello per le azioni di nullit\u00e0 e risarcitorie derivanti dalla violazione delle norme anticoncorrenziali. Secondo la S.C., infatti, nella specie siamo di fronte ad un&#8217;ordinaria azione, soggetta come tale alle norme del codice di rito.<br \/>\nNe consegue che ciascun consumatore potr\u00e0 chiedere i danni al giudice competente per valore, cio\u00e8 il Giudice di pace se la causa non supera quello di euro 2.582,28. La controversia potr\u00e0 inoltre essere esperita nel foro di residenza del consumatore, in forza della citata pronunzia della Suprema Corte n. 11282\/01, nonch\u00e9 per il fatto che questo \u00e8 normalmente il luogo dove \u00e8 sorta la relativa obbligazione.<\/p>\n<p align=\"justify\">Per concludere, merita osservare che i Giudici di pace hanno gi\u00e0 iniziato ad emettere sentenze contro le societ\u00e0 assicurative. Da non dimenticare, pi\u00f9 in particolare, quella del Giudice di pace di Locri in data 31.12.02, quella del Giudice di pace di Laviano del 27.9.02 e quella del Giudice di pace di Sala Consilina. In ciascuna di esse \u00e8 sempre stata accolta la domanda dell&#8217;assicurato, ma per motivi diversi. Mentre nella prima \u00e8 stata accertata un&#8217;ipotesi di nullit\u00e0 parziale ex art. 1419, comma 2, c.c., con conseguente sostituzione della clausola relativa all&#8217;importo ed obbligo della compagnia di rifondere la differenza, e nella seconda tale obbligo \u00e8 stato riconosciuto ai sensi dell&#8217;art. 2033 c.c. per essere stato indebitamente percepita la differenza del 20% in pi\u00f9, nel terzo \u00e8 stata accolta una normale domanda di danni.<br \/>\nNonostante questi precedenti non sempre univoci, siamo dell&#8217;opinione che il pregiudizio patito da ciascun consumatore possa e debba essere chiesto ai sensi dell&#8217;art. 2043. Siamo peraltro altres\u00ec dell&#8217;opinione, per ovvi motivi di maggiore sicurezza, che la richiesta di rimborso possa e debba essere avanzata anche per le ragioni addotte dalle richiamate sentenze.<\/p>\n<p align=\"justify\">Avv. Giovanni Franchi<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Continua la difesa del foro del consumatore da parte della Cassazione! Dopo che gi\u00e0 con la sentenza n. 11282 del 28 agosto n. 2001 aveva qualificato quello previsto dal n. 19 dell&#8217;art. 1469 bis come un foro esclusivo, incompatibile per &hellip; <a href=\"https:\/\/www.confconsumatori.it\/archivioemiliaromagna\/riflessioni-in-merito-ai-diritti-dei-contraenti-di-polizze-assicurative-dopo-il-recente-intervento-della-cassazione\/\">Continua a leggere<span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"class_list":["post-63","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-assicurazioni"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.confconsumatori.it\/archivioemiliaromagna\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.confconsumatori.it\/archivioemiliaromagna\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.confconsumatori.it\/archivioemiliaromagna\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confconsumatori.it\/archivioemiliaromagna\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confconsumatori.it\/archivioemiliaromagna\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.confconsumatori.it\/archivioemiliaromagna\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":64,"href":"https:\/\/www.confconsumatori.it\/archivioemiliaromagna\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63\/revisions\/64"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.confconsumatori.it\/archivioemiliaromagna\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confconsumatori.it\/archivioemiliaromagna\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confconsumatori.it\/archivioemiliaromagna\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}