{"id":66,"date":"2014-02-02T20:49:10","date_gmt":"2014-02-02T19:49:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.confconsumatori-er.it\/?p=66"},"modified":"2014-02-02T20:49:10","modified_gmt":"2014-02-02T19:49:10","slug":"anatocismo-che-fare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.confconsumatori.it\/archivioemiliaromagna\/anatocismo-che-fare\/","title":{"rendered":"Anatocismo: che fare?"},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\">E cos\u00ec anche l&#8217;abusivo comportamento della banche di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi maturati a carico del cliente, e di computare anche su questi quelli del trimestre successivo ha trovato la sua definitiva sanzione! Infatti, con sentenza 4 novembre 2004 n. 21095, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il supremo organo giurisprudenziale del nostro paese, hanno statuito che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nei contratti predisposti dagli istituti di credito \u00e8 nulla, perch\u00e9 non corrisponde ad un uso normativo.<\/p>\n<p align=\"justify\">\nLa materia, come noto, \u00e8 regolata dall&#8217;art. 1283 c.c., il quale dispone che &#8220;In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi&#8221;. E per anni le banche hanno giustificato le pattuizioni contrattuali inserite nei loro formulari con l&#8217;esistenza di un uso contrario alla norma, uso, a loro dire, formatosi nel tempo e ravvisabile nella consuetudine delle persone di sottoporsi ad una regola giuridica.<\/p>\n<p align=\"justify\">\nNella primavera del 1999 sono per\u00f2 intervenute numerose pronunzie della Corte di Cassazione (le n. 2374, 3096, 3845), le quali, in sede di esegesi della richiamata disposizione, ponendosi in consapevole e motivato contrasto con sentenze del ventennio precedente, hanno affermato il principio &#8211; reiteratamente confermato in altre ancora pi\u00f9 recenti &#8211; secondo il quale &#8220;gli usi contrari&#8221;, idonei ex art. 1283 a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo quelli &#8220;normativi&#8221; in senso tecnico, desumendone per l&#8217;effetto la nullit\u00e0 delle clausole bancarie anatocistiche, rispondendo la stipulazione delle medesime ad un uso meramente negoziale.<\/p>\n<p align=\"justify\">\nIl nuovo corso giurisprudenziale era ormai stabile, ma \u00e8 comunque opportuno che anche le Sezioni Unite abbiano detto la loro: ogni dubbio deve considerarsi, di conseguenza, eliminato e l&#8217;anatocismo ritenersi illecito, produttivo dell&#8217;invalidit\u00e0 della relativa pattuizione e fonte dell&#8217;obbligo di rimborsare ai sensi dell&#8217;art. 2033 c.c. quanto trattenuto dall&#8217;istituto a tale titolo.<\/p>\n<p align=\"justify\">Sorgono, allora, diverse domande, alle quali varr\u00e0 la pena di dare risposta per chiarire a tutti cosa il richiamato consolidatissimo orientamento consente di fare.<\/p>\n<p align=\"justify\">\nIn primo luogo, c&#8217;\u00e8 da chiedersi chi possa avvalersi delle pronunzie della Suprema Corte. La restituzione degli importi illegittimamente trattenuti dall&#8217;istituto pu\u00f2 essere chiesta da chiunque, persona fisica, associazione, fondazione o societ\u00e0 &#8211; vedremo di seguito entro quali tempi &#8211; abbia intrattenuto con una banca un rapporto produttivo d&#8217;interessi passivi. In altre parole, l&#8217;azione di ripetizione pu\u00f2 essere intrapresa non solo da consumatori, ma anche da enti. A parere di chi scrive pure un imprenditore fallito, ovviamente rappresentato dal curatore, pu\u00f2 far valere tale diritto.<\/p>\n<p align=\"justify\">\nPer quanto riguarda il tipo contrattuale, da cui esso scaturisce, pu\u00f2 trattarsi sia di conti conti correnti, sia di mutui, sia di contratti quali le anticipazioni su crediti: basta, come detto, che il medesimo fosse &#8220;in rosso&#8221;, cio\u00e8 passivo.<\/p>\n<p align=\"justify\">\nL&#8217;ulteriore questione attiene al termine di prescrizione: fino a quando pu\u00f2 essere pretesa la rifusione del &#8220;maltolto&#8221;?<\/p>\n<p align=\"justify\">\nConverr\u00e0 al riguardo ricordare che, in seguito alla virata giurisprudenziale del 1999 di cui si \u00e8 detto, il legislatore \u00e8 intervenuto &#8211; chi dice per spirito chiarificatore chi per salvare le banche &#8211; con l&#8217;art. 25 d.lvo 4 agosto 1999 n. 342, utilizzando la delega contenuta nella l. n. 128\/98. Tale norma ha sostituito l&#8217;art 120 del d.lvo 1 settembre 1993 n. 385 (c.d. t.u.), disponendo tra l&#8217;altro: &#8220;Il CICR stabilisce modalit\u00e0 e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicit\u00e0 nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturate, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilir\u00e0 le modalit\u00e0 e i tempi dell&#8217;adeguamento. In difetto di adeguamento le clausole divengono inefficaci e l&#8217;inefficacia pu\u00f2 essere fatta valere solo dal cliente&#8221;.<\/p>\n<p align=\"justify\">\nE&#8217; successivamente accaduto che la Corte Costituzionale, con sentenza 17 ottobre 2003 n. 425, ha dichiarato l&#8217;illegittimit\u00e0 di tale ultimo comma. Il che, peraltro, non ha fatto venir meno quello precedente che demanda al CICR la formulazione della disciplina dell&#8217;anatocismo bancario. Tant&#8217;\u00e8 che detto organo (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) ha emanato la delibera 9 febbraio 2000, che consente, ma non retroattivamente, la capitalizzazione periodica degli interessi a determinate condizioni, le cui principali sono: che la periodicit\u00e0 della capitalizzazione sia la medesima per gli interessi attivi e per quelli passivi (diversamente da quanto avveniva in precedenza, perch\u00e9 una, la seconda, era trimestrale, mentre l&#8217;altra annuale); che la clausola sia espressamente approvata per iscritto.<\/p>\n<p align=\"justify\">\nDa quanto esposto discende che, essendo la materia stata regolata dal citato provvedimento espressamente previsto dalla legge, la questione si pone ormai per il periodo antecedente l&#8217;entrata in vigore dello stesso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2000 n. 43. Per quello successivo vi \u00e8, infatti, soltanto da verificare se l&#8217;istituto si sia adeguato alla normativa.<\/p>\n<p align=\"justify\">Per quello precedente vi sono, invece, tesi discordanti. C&#8217;\u00e8 chi sostiene come il Salinstro in un articolo recentemente pubblicato da Banca, borsa, titoli di credito (Salinitro,Gli interessi bancari anatocistici, in Banca, borsa, tit. cred., 2004, 14 e segg.) che il termine decorra da ogni singola data in cui \u00e8 avvenuta la capitalizzazione trimestrale. Se cos\u00ec fosse, considerato che siamo nel novembre 2004, potrebbe domandarsi la restituzione di quanto trattenuto in eccesso dal novembre 1994, escludendo per\u00f2 gli anni dal 2000 ad oggi, perch\u00e9 come detto dal marzo di quell&#8217;anno le banche si sarebbero dovute uniformare alla delibera CICR.<\/p>\n<p align=\"justify\">\nC&#8217;\u00e8 poi una piuttosto recente sentenza del Tribunale di Torino (Trib. Torino 30 ottobre 2003, in Giur. it. 2004, 103) che ha affermato che &#8220;Il termine di prescrizione per la ripetizione di interessi anatocistici illegittimamente corrisposti decorre dalla data del loro pagamento&#8221;. Pronunzia, questa, che permette a chi ha pagato in ritardo di ampliare la possibilit\u00e0 di chiedere la restituzione. Per chi, per contro, ha onorato il debito nei termini, si arriva alle medesime conclusione cui giunge la richiamata dottrina.<\/p>\n<p align=\"justify\">\nLa prevalente giurisprudenza di merito ritiene, per\u00f2, sulla base di una sentenza della Cassazione (Cass. 9 aprile 1984 n. 2262) relativa ad un caso parzialmente diverso, che la prescrizione decennale dell&#8217;azione di ripetizione conseguente alla nullit\u00e0 degli interessi anatocistici applicati sino al 2000 inizierebbe a decorrere, non dalla data della chiusura trimestrale del conto con cui si e proceduto alla capitalizzazione, ma da quella di scioglimento del rapporto, che pu\u00f2 non essere ancora avvenuto. Per questo orientamento, che pare al sottoscritto meritevole di essere seguito, pu\u00f2 domandarsi la restituzione di interessi conteggiati anche diverso tempo addietro, purch\u00e9 il contratto non sia stato ancora risolto o, comunque, non lo sia stato per pi\u00f9 di dieci anni. Se cos\u00ec \u00e8, potr\u00e0 chiedersi la ripetizione di tutto quanto \u00e8 stato trattenuto nel corso degli anni, anche per esempio vent&#8217;anni fa, in violazione del divieto di anatocismo.<\/p>\n<p align=\"justify\">Chi vanta il relativo diritto, si domanda, infine, a quanto ammonta il suo credito. \u00c8 questo un quesito al quale solo un consulente tecnico pu\u00f2 dare risposta. In altre parole, nel corso del giudizio il giudice dovr\u00e0 nominare un perito per quantificare la somma da rifondere, i costi del quale saranno a carico di chi agisce solo a titolo provvisorio, perch\u00e9 alla fine del procedimento di primo grado sar\u00e0 la banca a dover pagare avvocati e tecnici.<\/p>\n<p align=\"justify\">Vi \u00e8, per\u00f2, la speranza che gli istituti di credito preferiscano evitare inutili controversie e rimborsare il tutto. Questo il motivo per il quale, prima di adire le vie legali, conviene inviare alla banca una raccomandata con la richiesta di restituzione degli importi trattenuti in violazione dei citati precetti.<\/p>\n<p align=\"justify\">(Avv. Giovanni Franchi)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>E cos\u00ec anche l&#8217;abusivo comportamento della banche di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi maturati a carico del cliente, e di computare anche su questi quelli del trimestre successivo ha trovato la sua definitiva sanzione! 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