{"id":68,"date":"2014-02-02T20:49:59","date_gmt":"2014-02-02T19:49:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.confconsumatori-er.it\/?p=68"},"modified":"2014-02-02T20:49:59","modified_gmt":"2014-02-02T19:49:59","slug":"tribunale-di-parma-sentenza-in-merito-agli-acquisti-di-obbligazioni-fuori-sede","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.confconsumatori.it\/archivioemiliaromagna\/tribunale-di-parma-sentenza-in-merito-agli-acquisti-di-obbligazioni-fuori-sede\/","title":{"rendered":"Tribunale di Parma &#8211; Sentenza in merito agli acquisti di obbligazioni &#8220;fuori sede"},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\">Di particolare interesse la sentenza pronunciata dal Tribunale di Parma circa la vendita di obbligazioni da parte di un promotore finanziario collegato ad un istituto di credito presso l\u2019abitazione dell\u2019investitore. Di particolare interesse \u2013 si diceva -, perch\u00e9 non \u00e8 raro &#8211; era anzi piuttosto frequente &#8211; che il contratto d\u2019acquisto di titoli sia stato stipulato \u201cfuori sede\u201d, cio\u00e8 non nei locali di una banca, ma per il tramite di un incaricato o nell\u2019\u2019ufficio di quest\u2019ultimo o a casa del risparmiatore.<\/p>\n<p align=\"justify\">\n<p align=\"justify\">Questo il caso deciso dal Tribunale: l\u2019intermediario si era recato dal cliente e lo aveva indotto a comprare bond emessi da una societ\u00e0 straniera, la Carrier1, finita come altre in default. La particolarit\u00e0 della fattispecie sta nel fatto che, sebbene si trattasse di un\u2019offerta fuori sede, non fosse stata indicata nel relativo contratto la facolt\u00e0 di recedere nel termine di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso. Omissione, questa, che a norma del settimo comma dell\u2019art. 30 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 comporta la nullit\u00e0 del negozio; nullit\u00e0 peraltro relativa, potendo la stessa essere fatta valere solo dal cliente..<\/p>\n<p align=\"justify\">La decisione in parola merita di essere segnalata soprattutto perch\u00e9, oltre ad essere la prima in materia, chiarisce che l\u2019applicazione dell\u2019art. 30 d.lgs. cit. non va limitata, come aveva invece sostenuto la difesa della banca, \u201calla sola gestione del portafoglio clienti\u201d. Tale interpretazione restrittiva, sempre secondo il Tribunale di Parma, \u00e8 infatti in primo luogo smentita dal tenore letterale della disposizione, che fa espresso riferimento anche ai \u201ccontratti di collocamento di strumenti finanziari\u201d. L\u2019ottavo comma dispone, del resto, che il precedente sesto comma, il quale contempla appunto la facolt\u00e0 di recesso, non si applichi soltanto \u201calle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettono di acquistare o sottoscrivere tali azioni, purch\u00e9 le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell\u2019Unione Europea\u201d. Dal che discende, argomentando a contrario, che la stessa debba essere indicata in ogni altro caso di vendita di titoli.<\/p>\n<p align=\"justify\">Inoltre, sempre come esattamente ritenuto dall\u2019ad\u00ecto Giudice, \u00e8 la stessa ratio della normativa in questione \u2013 \u201cchiaramente volta alla tutela degli investitori nei loro rapporti con gli intermediari finanziari e a garantire la \u201ctrasparenza e correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati\u201d &#8211; ad imporre un\u2019interpretazione ampia dell\u2019espressione collocamento utilizzata dall\u2019art. 30. In altri termini, con la medesima deve intendersi ogni forma di vendita di titoli mobiliari. Tale disposizione disciplina, invero, il collocamento presso il pubblico di servizi d\u2019investimento la cui nozione, come si desume dall\u2019art. 1, comma 5, d.lgs. cit. comprende anche la negoziazione nonch\u00e9 la ricezione e la trasmissione di ordini.<\/p>\n<p align=\"justify\">La sentenza in parola costituisce, quindi, un primo e fondamentale precedente a tutela dei risparmiatori che hanno acquistato valori mobiliari \u201cfuori sede\u201d, ossia, come spesso \u00e8 accaduto, a casa loro o presso lo studio del promotore. Difatti, nel caso l\u2019investimento sia finito male, essi, se non era indicata nel contratto d\u2019investimento la facolt\u00e0 di recedere, potranno agire allo scopo di ottenere la declaratoria di nullit\u00e0 del contratto e la restituzione del capitale investito maggiorato degli interessi legali nel frattempo maturati.<\/p>\n<p>avv. Giovanni Franchi<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Di particolare interesse la sentenza pronunciata dal Tribunale di Parma circa la vendita di obbligazioni da parte di un promotore finanziario collegato ad un istituto di credito presso l\u2019abitazione dell\u2019investitore. 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