La Consob ha, come noto, dato il via libera al prospetto sui tango bond . L’Autorità di vigilanza italiana ha, infatti, approvato i dettagli dell’offerta pubblica di scambio proposta dal governo argentino a tutti i possessori (italiani e non) delle obbligazioni del Paese sudamericano finito in default. Più in particolare, verrà offerto agli obbligazionisti di scambiare i propri vecchi titoli con tre nuove classi di bond: i par bonds, i discount bonds e i quasi-par bonds. Tutti avranno scadenze molto lunghe, tassi di rendimento inferiori a quelli dei titoli oggi in circolazione, con un controvalore complessivo di 41,8 miliardi di dollari rispetto agli 81,8 miliardi dei bond in circolazione. Eccezion fatta per pochi che riusciranno ad ottenere i par bonds – gli unici che verranno scambiati alla pari -, alla maggior parte dei risparmiatori toccheranno i discount bonds, il cui tasso di recupero del capitale è del 33,7%. I quasi par bonds con un cambio del 66,9% sono invece destinati pressoché esclusivamente al mercato argentino.

Che dire allora di questa proposta? Se si tiene presente che i par bonds sono destinati a pochissime persone, la stessa, come del resto affermato anche dal dott. Nicola Stock presidente della Task Force Argentina, l’associazione nata a tutela degli investitori in questi titoli promossa dall’ABI, è inaccettabile . Essa si risolve, infatti, in un concambio di circa il 30%, cercando di spingere la maggior parte dei risparmiatori ad accettarla grazie al miraggio di ottenere i par bonds. Questi ultimi verranno, infatti, scambiati solo in favore di chi entro il 4 febbraio depositerà la propria adesione all’offerta, sebbene quei titoli possano coprire richieste fino a 15 miliardi di dollari.

In altre parole, il governo argentino si augura che tutti gli investitori adescano nella speranza di ottenere i par bonds, che peraltro verranno dati solo a pochi. Agli altri, alla maggioranza, non rimarranno, per contro, che le briciole, cioè circa il 30% come se ci trovassimo di fronte ad un concordato fallimentare. Ciò peraltro con una particolarità: che qui il debitore non è un imprenditore dichiaro fallito, ma uno Stato sovrano, sebbene molto spesso quei titoli siano stati venduti da banchieri che alla domanda del cliente relativa alla sicurezza dell’investimento rispondevano: "Uno Stato non fallisce mai! In ogni caso, dietro l’Argentina c’è il Fondo Monetario Internazionale".

Che così vadano le cose sperano anche gli istituti di credito che hanno svolto le funzioni dell’intermediario e si sono "arricchite" alle spalle dell’investitore. Ciò perché, sebbene nel mandato conferito loro dal cliente per trovare una soluzione alla questione non ci fosse alcuna rinuncia all’azione giudiziale nei confronti della banca, è probabile che la presentazione della domanda dell’investitore venga subordinata dall’istituto alla chiusura di qualsiasi eventuale rapporto giudiziale. Ciò detto, stante oggi l’impossibilità di accettare l’offerta del governo argentino – offerta, a nostro parere, nonostante l’opinione della Consob, inaccettabile – non ci resta che ripeterci per dire che oggi, come ieri, l’unica strada per il recupero delle somma investite in tango bond è quella dell’azione legale contro la banca, incontestabile essendo la violazione da parte degli istituti di credito, nella maggior parte dei casi, delle norme in materia d’intermediazione finanziaria. Le banche dovevano infatti fornire ai propri clienti una completa informazione circa i rischi connessi a quelle operazioni nell’ambito di un rapporto in cui è imposto il dovere di tutelare l’interesse dei clienti . Il che, peraltro, spesso non hanno fatto, come dimostrato dalla circostanza che, sebbene alle obbligazioni argentine fosse stato attribuito, fin dal 1999, dalle agenzie specializzate prima il rating dei titoli speculativi e pericolosi, poi quello, via via sempre peggiore, dei bond aventi scarsa sicurezza, non è raro che le medesime siano state per lo più consigliate da dipendenti dell’istituto.

A riprova di quanto fin qui affermato non vanno dimenticate le sentenze del Tribunale Mantova in data 18 marzo 2004 e 12 novembre 2004 . Con la prima la Banca Agricola Mantovana è stata condannata alla restituzione di € 258.729,90 oltre interessi. Secondo l’adito giudice, infatti, sebbene nell’anno in cui fu stipulato il contratto d’acquisto dichiarato nullo, ossia il 2001, il rating attribuito dalle agenzia specializzate fosse piuttosto negativo, la banca, tramite i suoi funzionari, aveva omesso di fornire le informazioni necessarie. Questo, oltretutto, sebbene i clienti avessero indicato, quale obiettivo dell’investimento, quello della assoluta sicurezza del medesimo. Con la seconda il Tribunale ha precisato che deve ritenersi non adeguata l’operazione di acquisto di obbligazioni argentine in considerazione della sua dimensione (comportando l’impiego di oltre la metà del patrimonio mobiliare dei clienti), della natura altamente rischiosa dei titoli prescelti, delle condizioni di mercato di quei titoli (il cui rating era oggetto di progressivo declassamento da parte delle maggiori agenzie internazionali), della circostanza che i clienti erano investitori non professionali (entrambi pensionati), dell’età degli stessi (ultrasettantenni come emerge dai contratti, dovendo tale dato fare ragionevolmente presumere la preferenza per una gestione conservativa del patrimonio), nonché della propensione al rischio in precedenza manifestata (gli istanti avevano in passato investito i propri risparmi in obbligazioni della banca convenuta).

A parere di chi scrive i consumatori conservano pertanto la possibilità di riavere il "maltolto", ossia l’equivalente di quanto da loro investito in obbligazioni argentine, sebbene la proposta del governo di tale Paese sia inaccettabile. Potranno infatti iniziarsi o continuarsi le azioni contro le banche nella speranza che siano loro a riacquistare transattivamente i i titoli allo scopo di trovare "per conto loro" una soluzione con quel Paese.

Avv. Giovanni Franchi