Maxi risarcimento da 38 mila € La Banca aveva consegnato i documenti sul rischio dell’investimento solo dopo l’acquisto, effettuato nel 1999, e senza tenere conto dell’inadeguatezza del profilo dell’investitrice

Parma, 28 marzo 2011: Ancora una vittoria di Confconsumatori a tutela dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni argentine.
Questa volta è stato il Tribunale di Parma con sentenza n. 259/11 a condannare una banca al risarcimento dei danni patiti, circa 38 mila euro più interessi, da un risparmiatrice per avere acquistato titoli argentini in data 18 giugno 1999.
Secondo il Tribunale in questo caso è evidente l’inadempimento dell’istituto per avere consegnato alla risparmiatrice il documento sui rischi generali dell’investimento, prescritto dall’art. 28 Reg. Consob n. 11522/98, solo dopo che l’operazione d’investimento era già stata compiuta. La stessa doveva, inoltre, essere ritenuta inadeguata per l’investitrice perché essa aveva rifiutato di fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria e sui suoi obiettivi d’investimento: la banca non aveva provveduto a chiedere informazioni sulla sua esperienza in materia e sui suoi obiettivi dì’investimento, quando già all’epoca quei titoli dovevano considerarsi adatti “unicamente ad investitori speculativi ed in condizione di valutare e sostenere rischi speciali”. Dall’inadeguatezza discendeva, sempre per il Tribunale, la necessità. a norma dell’art. 29 Reg. Consob n. 11522/98, di un’informazione scritta, della ragione della medesima, nonché di una dichiarazione, sempre scritta, della cliente di volervi comunque procedere. Informazioni e dichiarazioni, queste, mancanti nella specie.
«Trattasi – per l’avv.
«Inoltre – sempre per l’avv. Franchi – è ancora una delle prime volte, anche se ve ne sono state altre, che un Tribunale riconosce la pericolosità dell’investimento in titoli argentini nel 1999, quando si era ancora lontani dalla crisi di quel debitore».
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