Buoni fruttiferi postali serie AF: arrivano altri rimborsi L’Abf dà ragione ai risparmiatori: la prescrizione si compie soltanto l’ultimo giorno dell’ultimo anno di scadenza dei buoni

print

Parma, 19 luglio 2022 – Continuano le pronunce a favore dei risparmiatori titolari di buoni fruttiferi postali della serie AF. L’Arbitro Bancario Finanziario, attivato da Confconsumatori Parma, ha stabilito che il risparmiatore titolare di buoni fruttiferi a termine della serie AF emessi nel 1997, con scadenza a quattordici anni dall’emissione, ha diritto al rimborso delle somme investite presentando la richiesta entro dieci anni dall’ultimo giorno del quattordicesimo anno solare successivo a quello di emissione dei buoni.

IL CASO – Nell’autunno 2021 due fratelli parmigiani, titolari di tre buoni fruttiferi postali del valore complessivo di venti milioni di vecchie lire, aventi durata di quattordici anni e acquistati nel 1997, avevano contattato Poste Italiane per riscuotere i propri buoni: la filiale presso la quale erano stati acquistati i buoni aveva negato il rimborso delle somme, originariamente investite dai genitori, motivando che la richiesta era stata presentata soltanto a ottobre, mentre i buoni erano stati acquistati in un periodo compreso tra febbraio e giugno del 1997.

È vero che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi: Poste Italiane, però, ha ritenuto prescritta la richiesta dei due fratelli, in quanto non era stata presentata entro dieci anni dall’esatto giorno di scadenza, calcolato sulla data reale (giorno e mese) dall’emissione di ciascuno dei buoni, ma a distanza di qualche mese.

Dopo il reclamo inviato dai due fratelli direttamente alle Poste, seguito da un nuovo rifiuto, i titolari dei buoni hanno deciso di rivolgersi alla sede di Confconsumatori che, attraverso il proprio legale Grazia Ferdenzi, ha presentato ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, autorità preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie nel settore finanziario.

LA DECISIONE DELL’ABF – L’Arbitro, constatando come la richiesta di rimborso fosse stata presentata dai risparmiatori nell’ottobre 2021, quindi sempre all’interno dei dieci anni dalla data di scadenza dei buoni, ha riconosciuto il diritto dei due fratelli risparmiatori a essere rimborsati delle somme riportate su ciascuno dei tre buoni, maggiorate dei rispettivi rendimenti, ritenendo che la data di scadenza di ciascun buono vada individuata nell’ultimo giorno (31 dicembre) del quattordicesimo anno solare successivo a quello dell’emissione, con ciò applicando un orientamento già utilizzato per buoni postali di altre serie anche a quelli della serie AF, come in questo caso.

«Una decisione molto importante – commenta l’avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsumatori Parma, che ha assistito i risparmiatori – perché con questo principio viene rafforzata anche la tutela dei titolari di buoni serie AF, come già accadeva per altre serie di buoni, in quanto viene esteso il diritto di ottenere il rimborso del capitale e dei rendimenti a chi lo esercita entro il termine di dieci anni dalla scadenza dei buoni che deve essere calcolata a prescindere dal riferimento al giorno e al mese precisi di emissione, bensì esclusivamente all’anno solare di emissione

Confconsumatori ormai da anni sta assistendo i risparmiatori alle prese con problematiche legate ai buoni fruttiferi postali attraverso la campagna Buono tradito. Per assistenza e informazioni in merito ai buoni fruttiferi postali invitiamo a contattare le sedi Confconsumatori presenti all’indirizzo: www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori.

LEGGI LA DECISIONE DELL’ABF