Il “buonismo” di Ryanair: cancella anche i risarcimenti I passeggeri hanno diritto a compensazione pecuniaria e risarcimenti, ma le violazioni del regolamento comunitario proseguono: urge l’intervento dell’Enac

Parma, 29 settembre 2017 – Nel caso dei voli cancellati la compagnia Ryanair continua a negare ai passeggeri i diritti loro spettanti in virtù del Regolamento Comunitario n. 261/2004. L’ultima trovata sono le e-mail con le quali la Compagnia sta offrendo dei buoni (voucher) di 80 o 40 € da utilizzare entro la primavera del 2018, in alcuni casi in aggiunta al rimborso del prezzo del biglietto non utilizzato per i passeggeri non riprotetti.
I passeggeri hanno diritto alla compensazione pecuniaria ed ai risarcimenti supplementari per le spese che hanno dovuto sostenere ai sensi del Regolamento europeo e della legislazione italiana, confermati da moltissime sentenze ottenute anche da Confconsumatori. Singolare il “buonismo” di Ryanair che offre voli per lo stesso periodo per il quale sono state annunciate le cancellazioni. Ma ai passeggeri spetta il risarcimento in denaro.
Ben venga il buono se viene offerto in aggiunta come espiazione dell’errata politica nei confronti dei passeggeri che ha guidato la compagnia irlandese da quasi un decennio. Se invece i buoni sono un tentativo di raggirare le norme ci opporremo in tutte le sedi e chiediamo all’Enac di intervenire immediatamente. Si tratterebbe, infatti, di violazioni delle norme di legge. Nulla vieta certamente alla Compagnia di offrire dei buoni viaggio e al passeggero di accettarli, ma tali offerte, ammesso e non concesso che possano trovare interesse da parte dei destinatari, devono essere eventualmente formulate indicando innanzitutto il pagamento in denaro e, in alternativa o in aggiunta, il voucher. Tra l’altro l’importo di tali buoni dovrebbe essere commisurato al danno patito dai passeggeri, cosa che invece non avviene con l’esiguo valore degli stessi.
E’ bene ricordare allora che l’art. 15 del Regolamento sancisce l’irrinunciabilità dei diritti e gli obblighi nei confronti dei passeggeri non possono essere oggetto di restrizioni o rinuncia: qualora ciò avvenga il passeggero ha diritto ad una compensazione integrativa. E continuare ad omettere di comunicare nelle mail inviate ai passeggeri il diritto alla compensazione pecuniaria ed ai risarcimenti supplementari costituisce violazione di quanto previsto dall’articolo 14 che prevede l’obbligo di informare i passeggeri in merito ai loro diritti.
«Ryanair non si limita a cancellare i voli e tenta di cancellare anche i risarcimenti. Ma i diritti dei passeggeri non possono essere calpestati da un “buonismo” che respingiamo al mittente. Ci auguriamo che la lezione di questi giorni serva ad una ripensamento da parte di O’Leary della politica della Compagnia che deve mostrare rispetto verso i passeggeri, oltre che verso i propri lavoratori» hanno dichiarato l’avv. Carmelo Calì, responsabile trasporti Confconsumatori e Mara Colla Presidente Nazionale dell’associazione.
PER INFORMAZIONI: i passeggeri danneggiati possono rivolgersi alle sedi territoriali, presso le quali sono disponibili modelli di lettera. Le istruzioni e i costi per l’iscrizione sono illustrati di seguito. Per ulteriori chiarimenti: 340-7289212.
ISTRUZIONI PER I PASSEGGERI PER IL CASO RYANAIR
Ecco le istruzioni per i passeggeri che intendono essere assistiti da Confconsumatori
- QUOTA: versare la quota di iscrizione simpatizzante di 2,00 (due) euro. La quota va versata allo sportello Confconsumatori più vicino.
[Se non c’è uno sportello Confconsumatori a Lei vicino: potrà iscriversi a distanza alla sede Nazionale inviando ai due indirizzi segreteria@confconsumatori.it e disservizi.aerei@confconsumatori.it il modulo nazionale per iscrizione a distanza accompagnato da una traccia del versamento di 2,00 euro a Confconsumatori Nazionale da effettuare presso Banca Prossima al codice Iban IT35E0335901600100000018060 indicando nella causale “NOME COGNOME – RYANAIR”].
- DOCUMENTAZIONE: fare pervenire allo sportello più vicino, o in assenza, all’indirizzo disservizi.aerei@confconsumatori.it i sotto elencati documenti:
- 1 copia della ricevuta di acquisto del biglietto da cui risulta la somma corrisposta;
- 1 copia dell’eventuale carta di imbarco;
- 1 copia di ogni altra eventuale documentazione attestante le ulteriori spese sostenute a causa dei disservizi subiti;
- mandato ad assistere sottoscritto;
- 1 copia della carta di identità in corso di validità;
- 1 copia del codice fiscale;
- modulo di iscrizione sottoscritto;
- 1 copia del versamento della quota associativa effettuato (di cui al punto 1).
Per qualsiasi informazione si può scrivere a disservizi.aerei@confconsumatori.it oppure telefonare al 340-7289212.
I diritti spettanti al passeggero sono i seguenti:
- Rimborso del prezzo del biglietto del volo cancellato e non utilizzato;
- Compensazione pecuniaria (Vedi nota 1 sotto);
- Risarcimento supplementare ex art. 12 Regolamento Comunitario 261/2004 per tutte le spese extra che i passeggeri sono stati costretti a sostenere;
- Assistenza nel caso in cui si venga a conoscenza della cancellazione una volta giunti in aeroporto.
NOTA 1: La compensazione pecuniaria spetta così come segue:
– €. 250,00 per tutte le tratte, comunitarie e non, inferiori o pari a 1500 chilometri;
– €. 400,00 per tutte le tratte comunitarie superiori a 1500 chilometri;