Carrier1, la prima class action italiana a Milano

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Gli avvocati della Confconsumatori, Giovanni Franchi e Massimiliano Valcada, hanno ottenuto una manifesta vittoria a Milano per 110 persone, alle quali erano stati venduti bond della Carrier1, una società statunitense del nuovo mercato . Era, più in particolare, accaduto che al tempo (2001 e 2002) vi fosse in Italia una società, certa Area Banca s.p.a., poi acquisita dalla Banca Bipielle Network, che vendeva titoli tramite promotori finanziari sparsi su tutto il territorio nazionale. La stessa aveva tra i suoi soci Morgan Stanley, la quale possedeva il 15% delle azioni dell’istituto ed era, al contempo, socia di Carrier1, della quale deteneva diverse obbligazioni. E visto che gli affari del nuovo mercato stavano andando male e che, di conseguenza, Morgan Stanley doveva liberarsi di quei titoli, la stessa invitò i promotori di Area a venderli alla clientela. Difatti, in quell’anno il consiglio di Morgan Stanley è sempre rimasto univoco: “ strong buy ”, ossia “comprare, comprare, comprare”, completato con la messa a disposizione dei promotori di Area Banca di numerosissime schede relative a Carrier1, nel gergo le c.d. “vetrine titoli”. E così ai risparmiatori sono state vendute quantità enormi di questi bond (per circa 90 miliardi delle vecchie lire), liberando le casse dell’azionista Morgan Stanley. 

Sono poi note le vicende di Carrier1. La stessa, dopo essere caduta in default, è stata ammessa dai giudici americani al “Chapter 11”, vale a dire una sorta di amministrazione controllata con conseguente sospensione delle procedure esecutive a carico del debitore, ed è oggi stata trasformata in una nuova società con sede alle isole Bermuda e con la trasformazione dei vecchi bond in azioni di scarsissimo valore.

Non restava, di conseguenza, ai risparmiatori ai quali erano stati venduti i titoli, che rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. E così essi, in più di cento, hanno fatto, chiamando in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la Banca Bipielle Network s.p.a. e Morgan Stanley con sede in New York. E il giudice ha accertato per dieci risparmiatori la nullità dei loro contratti, per mancanza della necessaria forma scritta – gli ordini, infatti, erano stati effettuati per telefono – e condannato Banca Bipielle Network alla restituzione del capitale investito.  Per gli altri, ha dichiarato gli istituti di credito obbligati a risarcire il danno subito dagli investitori, pari al capitale investito, detratto l’ammontare delle cedole riscosse. Il tutto ovviamente maggiorato degli interessi legali. Secondo il Tribunale, Area Banca avrebbe, infatti, agito in conflitto d’interesse per avere alienato titoli di proprietà di una socia del Gruppo ed avrebbe violato l’art. 21 Testo Unico Finanziario (T.U.F.), per non avere informato i clienti della situazione di quasi dissesto in cui ormai versava Carrier1. Trattatasi, infatti, di titoli in step down, ossia con prezzi sempre più bassi e al di sotto della pari, evidentemente per consentire il loro acquisto. Per quanto attiene Morgan Stanley, la stessa avrebbe invece commesso un vero e proprio illecito a norma dell’art. 2043 codice civile, per avere spinto Area Banca, di cui era socia, a vendere titoli di una società del nuovo mercato ormai prossima al dissesto.

Emerge, insomma, da quanto statuito dal Tribunale di Milano, che non possono essere venduti titoli che già si hanno, direttamente o indirettamente, in cassa; e soprattutto che la banca ha l’obbligo di informare il cliente della situazione in cui versa la società emittente il titolo . La sentenza è, inoltre, particolarmente importante, perché è stato finalmente riconosciuto che il requisito della forma scritta, prescritto dall’art. 23 T.U.F., non vale solo per il c.d. contratto quadro, ossia per quello generale che viene stipulato da ogni investitore all’inizio del rapporto con la banca, ma anche ogni singola operazione d’acquisto. Non è questa la prima sentenza in materia, ma, come noto,  Milano “fa giurisprudenza”! Ed era necessario che vi fosse un po’ di chiarezza anche su tale questione.

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