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MATERA

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Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

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E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

Accesso alla giustizia e conciliazioni

ADR e conciliazione
Nel 2015 l’Italia ha recepito la Direttiva 2013/11/UE e le conciliazioni paritetiche sono entrate a far parte di diritto nelle ADR, le procedure di risoluzione alternativa delle controversie.
Per avere maggiori informazioni sulle procedure, visionare i regolamenti e scaricare i moduli per la domanda di conciliazione, qui  tutti i SITI DI RIFERIMENTO delle Aziende con cui Confconsumatori ha sottoscritto accordi per la conciliazione paritetica



Fondi Europa e Obelisco: risarcimento a Grosseto Grazie a Confconsumatori una risparmiatrice sarà risarcita per la vendita di fondi immobiliari. L’associazione continua l’azione di tutela in fase conciliativa e arbitrale

Parma, 7 agosto 2020 – Una risparmiatrice di Grosseto, assistita da Confconsumatori, aveva investito in fondi immobiliari Europa 1 e Obelisco, senza essere informata dall’intermediario di Poste Italiane della natura rischiosa delle operazioni. L’Arbitro per le Controversie Finanziarie ha disposto il rimborso alla risparmiatrice per quasi sette mila euro.

L’associata aveva acquistato insieme al padre nel 2004 quattro quote del fondo immobiliare Europa 1 e nel 2005 ulteriori due quote del fondo immobiliare Obelisco. Al momento delle operazioni avevano dichiarato all’intermediario di Poste di avere una bassa esperienza in materia finanziaria e una propensione del rischio altrettanto bassa. La risparmiatrice, accortasi solo in un secondo momento della natura rischiosa degli investimenti, si è rivolta alla Confconsumatori di Grosseto per inviare un reclamo a Poste, rimasto, però, senza riscontro.

La questione è stata portata, quindi, davanti all’Arbitro per le Controversie Finanziarie della Consob che, con una decisione di inizio agosto, arrivata dopo due anni di istruttoria, ha condannato Poste all’integrale ristoro della perdita economica subita dall’investitore oltre interessi legali.

L’Arbitro ha accolto la tesi dell’associata secondo la quale il collocamento di quote di fondi immobiliari, anche all’epoca dei fatti, doveva essere supportato da un contratto quadro per i servizi di investimento. Mancando tale contratto, gli investimenti fatti sono da considerarsi nulli. A Poste, quindi, spetta l’obbligo di corrispondere integralmente la perdita economica, visto che i due fondi hanno riscontrato (nel 2017 e 2018) un deterioramento secco del 25% e 80% circa.

A onor del vero, il contenzioso relativo alla vendita di quote di fondi immobiliari si è nettamente ridotto nel tempo per effetto della positiva azione di Poste Italiane che ha condiviso con le associazioni dei consumatori un percorso conciliativo. Tuttavia, può accadere che il risparmiatore non possa avere accesso, per mancanza dei requisiti soggettivi, né ai rimborsi offerti in autotutela da Poste né alla procedura di conciliazione, come nel caso descritto.

Confconsumatori ricorda che la procedura conciliativa con Poste Italiane è stata ulteriormente prorogata sino al 31 ottobre 2020.

Per informazioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo risparmio@confconsumatori.it, oppure contattare gli sportelli territoriali dell’associazione. L’elenco è disponibile a QUESTO LINK

Scarica il Lodo ACf a QUESTO LINK

  • Agosto, 7
  • 2568
  • Accesso alla giustizia e conciliazioni, Dalle Sedi, Risparmio e Investimenti, Toscana
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Dentix: comportamento non trasparente di DBEasy La finanziaria sta contattando telefonicamente gli ex pazienti per proporre cure alternative in studi convenzionati. «Condotta anomala e irrispettosa delle leggi»

Parma, 4 agosto 2020 – Confconsumatori interviene ancora una volta a favore dei pazienti coinvolti nello scandalo Dentix, questa volta per rendere noto il modus operandi di una delle società finanziarie a cui la catena dentistica si appoggiava per i pagamenti rateali delle prestazioni, la Deutsche Bank Easy.

Quest’ultima, infatti, dopo aver predisposto l’annullamento di un contratto con la restituzione delle rate pagate a favore di un associato della Confconsumatori di Massa-Carrara, si sta muovendo in maniera differente con gli altri pazienti, prendendo contatti telefonici diretti e proponendo loro di continuare le cure illegittimamente interrotte da Dentix presso altre cliniche dentistiche, convenzionate sempre con la stessa Deutsche Bank Easy.

«Questo è quanto ci riferiscono direttamente i nostri associati – ha affermato l’avvocato Francesca Galloni, responsabile Confconsumatori Massa-Carrara -. Gli ex pazienti Dentix che hanno necessità di completare le cure interrotte per la chiusura delle sedi, stanno ricevendo telefonate dalla DBEasy che propone di continuare le cure presso non meglio specificate cliniche nelle zone limitrofe».

«Questo comportamento – spiega Marco Festelli, vicepresidente nazionale di Confconsumatori – mette in estrema difficoltà i pazienti; si tratta infatti di una condotta non lineare, né tantomeno trasparente e rispettosa della normativa vigente, la quale, si ricorda, prevede che in questi casi il contratto con la finanziaria debba essere risolto e le rate già pagate debbano essere restituite ai pazienti. D’altro canto, alcuni dirigenti di studi dentistici convenzionati con DB si sono anche permessi di contattare i dirigenti locali della Confconsumatori per proporre l’invio dei malcapitati consumatori presso i loro studi al fine di terminare le cure».

L’anomalia delle proposte di Deutsche Bank Easy, secondo Confconsumatori, sta nel fatto che la finanziaria, anziché contattare telefonicamente i clienti, dovrebbe eventualmente inviare loro – oltre che all’associazione, che ha inviato pec per conto dei propri iscritti, tuttora inevase – una proposta scritta, trasparente e dettagliata, per la valutazione dell’interessato. Il paziente sarà libero di accettare o meno tale proposta, atteso che la scelta del medico curante è una scelta assolutamente personale.

Confconsumatori si riserva anche di denunciare tali comportamenti alle Autorità di controllo competenti nonché, se necessario, di promuovere procedure presso l’ABF contro la finanziaria stessa.

Chi necessita di assistenza può rivolgersi alle sedi territoriali dell’associazione, l’elenco completo è disponibile a QUESTO LINK

Link al precedente comunicato stampa sul caso Dentix

  • Agosto, 4
  • 2399
  • Accesso alla giustizia e conciliazioni, Pratiche commerciali scorrette, Salute
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Sovraindebitamento: servono nuove soluzioni Le associazioni chiedono di modificare subito la legge 3/2012, inserendovi le norme sul sovraindebitamento già approvate con il codice della crisi

Roma, 28 luglio 2020 – Le associazioni di consumatori Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Assoconsum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, CTCU, Federconsumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Udicon, Unione Nazionale Consumatori  hanno firmato il seguente appello alle Commissioni Giustizia del Senato e della Camera, al Parlamento, al Governo:

Nell’ambito della pesante crisi socio-economica, effetto della pandemia, stiamo assistendo ad un aumento del tasso di disoccupazione generale, a un repentino deterioramento delle condizioni reddituali dei privati e alla conseguente (e già rilevata a livello di prime stime) crescita dei c.d. crediti problematici.

  • Luglio, 28
  • 2938
  • Accesso alla giustizia e conciliazioni, Acquisti e Garanzie, Risparmio e Investimenti
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Caso Dentix: risposte dalle finanziarie e nuove azioni Prosegue l’invio di diffide e contestazioni per sospendere i pagamenti delle cure non svolte. Confconsumatori pronta a conciliazioni e ricorsi per tutelare i pazienti.

Parma, 27 luglio 2020 – Continua il lavoro di tutti gli sportelli di Confconsumatori impegnati a tutelare i diritti dei pazienti delle cliniche Dentix Italia srl società che, a causa della situazione finanziaria disastrosa della società, ha visto chiudere tutte le sedi in Italia, lasciando i pazienti senza cure e assistenza ma con i contratti di finanziamento ancora in corso.

Alle diffide inviate a Dentix sono seguite le contestazioni alle quattro finanziarie coinvolte, Deutsche Bank Easy, Agos, Cofidis e Fiditalia: l’obiettivo primario di Confconsumatori, infatti, è quello di vedere risolti i contratti di finanziamento e restituite le rate pagate per le prestazioni odontoiatriche non svolte.

Così è avvenuto a Massa Carrara, dove la Deutsche Bank Easy ha annullato il contratto e restituito le rate pagate da febbraio a luglio a un associato, grazie all’intervento della sede locale di Confconsumatori.

Va detto, inoltre, che Fiditalia chiede l’invio di documentazione attestante l’entità dei lavori svolti da Dentix al fine di valutare la posizione dei singoli pazienti, mentre Cofidis ha, per il momento, sospeso il pagamento della sola rata di agosto, facendo presente che, essendo stato presentato il concordato preventivo da Dentix, è in corso di valutazione l’intera situazione.

«La vicenda del concordato preventivo – sostiene l’avvocato Francesca Galloni, responsabile di Confconsumatori Massa-Carrara – presentato da Dentix presso il Tribunale di Milano, non cambia di una virgola il nostro operato e il nostro intento. Si tratta, infatti, di un procedimento a carattere preventivo che vede tempi di definizione molto lunghi e non è dato sapere con quali esiti (riapertura, cessione a terzi o fallimento), per cui il nostro lavoro continua. Tutto ciò contrasta con l’interesse del cittadino che ha bisogno di cure mediche da somministrarsi subito e non con una tempistica incerta e indefinita scelta dal concordato Dentix».

«Per questo – prosegue l’avvocato Galloni – dopo una riunione del nostro coordinamento di legali a livello nazionale, abbiamo deciso, in caso di risposte non soddisfacenti da parte delle finanziarie, di intraprendere da subito il percorso della conciliazione paritetica con Assofin, per le società finanziarie che aderiscono a tale associazione, o il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, procedura alternativa alla causa civile che prevede costi molto più bassi e tempi molto più brevi. Il nostro fine è che, attivando tali procedure, si possano vedere, in tempi brevi, risolti i contratti e restituite le somme ai nostri associati, senza coinvolgerli in cause lunghee costose».

Chi necessita di assistenza può rivolgersi alle sedi territoriali dell’associazione, l’elenco completo è disponibile a QUESTO LINK

  • Luglio, 27
  • 3597
  • Accesso alla giustizia e conciliazioni, Salute
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Buoni postali fruttiferi: al via la campagna “Buono tradito” Dopo numerose decisioni dell’Arbitro Bancario e Finanziario, Confconsumatori lancia la campagna di recupero dei fondi dei risparmiatori traditi

Parma, 11 giugno 2020 – Dopo la recente decisione dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), in materia di prescrizione ingiustamente calcolata da Cassa Depositi e Prestiti e Poste, Confconsumatori lancia una massiccia campagna di recupero dei risparmi di centinaia di migliaia di risparmiatori (prevalentemente famiglie e pensionati) che una volta sottoscritti i buoni fruttiferi hanno visto (anche dopo il 1986) ridursi i rendimenti.

A partire dal 1° gennaio 1987 sono stati emessi i buoni della serie “Q”, sottoposti alle prescrizioni del decreto ministeriale del 13 giugno 1986. Attorno a questi buoni si è creata una notevole confusione dovuta all’apposizione di timbri modificativi della stampigliatura originale del Buono, timbri che non comprendevano e non eliminavano, come non eliminano, la fruttificazione tra il l 21º e il 30º anno.  Decennio “sparito” secondo l’emittente che, adesso, non intende rimborsare, anzi Poste – evidentemente su indicazione del titolare effettivo dei buoni ovvero CDP – ritiene quel decennio infruttifero, così “mangiandosi” dieci anni di interessi.

Ad oggi appare consolidato un orientamento favorevole al risparmiatore presso l’ABF che in casi di questo tipo ha dato, nella maggior parte dei procedimenti seguiti da Confconsumatori, ragione ai risparmiatori.

Vi è poi il problema della prescrizione, che è determinata in dieci anni dal termine della fruttificazione. Tuttavia, la confusa e artigianale modulistica fatta di timbri, talvolta contraddittori tra loro e talvolta illeggibile, ha aperto un capitolo doloroso per molte famiglie ed eredi di risparmiatori che si sono visti negare il rimborso per prescrizione.

A tale proposito si registra un pronunciamento del Tribunale di Cosenza che, in un caso di buoni recanti una stampiglia illeggibile (perché, ad esempio, molto labile e in cui i periodi di applicazione gli interessi non erano comprensibili), ha ritenuto che non decorresse la prescrizione, in quanto non era possibile individuarne il termine iniziale.

Altro aspetto riguarda infine l’utilizzo di buoni di una vecchia serie, come, ad esempio, l’emissione in data successiva al 28 dicembre 2000 del buono della serie AF nel vigore delle meno favorevoli serie AA1 e AA2. In tali ipotesi, vale ciò che è indicato nel buono.

Per queste tematiche relative ai buoni postali i risparmiatori/consumatori potranno rivolgersi direttamente a Confconsumatori sia attraverso la casella postale risparmio@confconsumatori.it si attraverso le sedi territoriali dell’associazione disponibili al link: https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/

  • Giugno, 11
  • 7367
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Buoni postali fruttiferi: una vittoria che fa chiarezza Decisione dell’Arbitro Bancario e Finanziario che rigetta l’eccezione di prescrizione avanzata da Poste. Riconosciuti i diritti di una giovane catanese.

Parma, 4 giugno 2020 – Vittoria di Confconsumatori in materia di buoni fruttiferi postali presso l’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) che ha riconosciuto la corretta durata di un buono, considerato invece prescritto da Poste Italiane.

Nel gennaio 2002 una risparmiatrice aveva acquistato, in occasione della nascita di una nipote avvenuta nel 2001, un buono dell’importo di 500 € della serie AA3, come regalo da riscuotere al raggiungimento della maggiore età. Raggiunto il 18° anno nel mese di luglio 2019, la ragazza cointestataria, recatasi nell’ufficio postale, aveva invece ricevuto in dono il rifiuto dell’impiegato che le diceva che il buono si era prescritto nel mese di gennaio 2019.

I buoni della serie in questione si caratterizzano per essere a termine di durata settennale, decorsi i quali decorre il termine di prescrizione ordinario decennale. Il problema è che secondo Poste Italiane, la durata settennale del buono dovesse decorrere dalla emissione del buono.

In realtà, il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2001 (G.U. n. 246 del 22-10-2001 – Allegato1) dispone che i titoli appartenenti alla “serie AA3”, come peraltro i buoni emessi nei primi anni 2000, siano liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione. E, visto che la matematica non è un’opinione, poiché nel caso di specie il buono era stato emesso il 10 gennaio del 2002, il termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione, inizio del periodo utile per poterlo incassare, decorreva dal 31 dicembre del 2009. Da tale data decorreva anche il termine di prescrizione decennale, che, quindi, sarebbe scaduto il 31 dicembre del 2019.

La risparmiatrice si è quindi rivolta a Confconsumatori per inoltrare a Poste Italiane il reclamo in tempo utile per interrompere la prescrizione. In un secondo momento, dato il silenzio di Poste Italiane, sempre tramite l’associazione, la risparmiatrice aveva portato la questione dinnanzi all’ABF. L’Arbitro, del Collegio di Palermo, con recente Decisione, ha accolto il ricorso sulla base del Decreto del 17 ottobre 2001, disponendo il pagamento del buono alla neo-diciottenne e il rimborso delle spese legali.

«L’Arbitro Bancario e Finanziario – hanno dichiarato l’Avvocato Maurizio Mariani che ha curato la procedura, svolta on line, e l’Avvocato Carmelo Calì, presidente di Confconsumatori Sicilia, a cui la risparmiatrice si era rivolta – costituisce uno strumento agile ed economico soprattutto per i piccoli risparmiatori che spesso incappano nei guati dei buoni fruttiferi postali. Sono di questi giorni, infatti, le molteplici decisioni da parte dei vari collegi dell’ABF delle ragioni dei risparmiatori che nella seconda metà degli anni ‘80 avevano acquistato i buoni trentennali della serie Q/P con una stampiglia dei rendimenti sovrapposta a quella prestampata del buono che hanno riconosciuto gli interessi più favorevoli per l’ultimo decennio».

Per completezza va detto che, come peraltro consigliato anche da Confconsumatori, a parte queste casistiche, a meno di un errore dell’operatore di Poste che utilizzi buoni cartacei appartenenti a serie precedenti senza la rettifica mediante l’apposizione dei timbri indicanti la nuova serie, poco residua in materia. Infatti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 3963 dell’11 febbraio 2019, stabilendo che i buoni postali non sono titoli di credito bensì titoli di legittimazione per cui vale non ciò che è stampato nel buono, bensì ciò che è stabilito per Decreto ministeriale, ha ritenuto legittima la liquidazione del minore importo con riferimento agli interessi ove il buono sia stato correttamente emesso in base alla serie vigente.

Nell’ambito della tradizionale attività di difesa del risparmio tradito, nei prossimi giorni Confconsumatori avvierà una massiccia attività di difesa dei risparmiatori italiani traditi anche nell’acquisto di buoni fruttiferi.

  • Giugno, 4
  • 12546
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