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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

PISTICCI (Mt)
Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

Accesso alla giustizia e conciliazioni

ADR e conciliazione
Nel 2015 l’Italia ha recepito la Direttiva 2013/11/UE e le conciliazioni paritetiche sono entrate a far parte di diritto nelle ADR, le procedure di risoluzione alternativa delle controversie.
Per avere maggiori informazioni sulle procedure, visionare i regolamenti e scaricare i moduli per la domanda di conciliazione, qui  tutti i SITI DI RIFERIMENTO delle Aziende con cui Confconsumatori ha sottoscritto accordi per la conciliazione paritetica



Maxi-bolletta dell’acqua da 1.495 euro per “perdita occulta” Il gestore ha rimborsato l'utente con l'intervento dello sportello Confconsumatori di Parma

Parma, 25 giugno 2025 – Aveva ricevuto una bolletta dell’acqua di ben 1.495 euro, sicuramente non corrispondente a quanto aveva effettivamente consumato. E così l’utente si è rivolta allo sportello Confconsumatori di Parma, dove l’esperta responsabile del progetto “Energia: diritti a viva voce”, Francesca Campanini, ha analizzato la documentazione per ricostruire il caso. Riuscendo, tramite procedura di conciliazione, a ottenere dal gestore del servizio idrico lo storno della somma non dovuta.

IL CASO – L’utente aveva presentato reclamo scritto e richiesta di usufruire del fondo “Perdite occulte” – un’agevolazione prevista in caso di perdite d’acqua non visibili, regolata dalla delibera Arera 609/2021/R/Idr – ma le era stata negata a causa di un’errata verbalizzazione del sopralluogo compiuto dal tecnico del gestore del servizio idrico integrato di zona. Inspiegabilmente, infatti, il tecnico – forse a causa di uno scambio di verbali – aveva segnalato che la perdita era avvenuta in un impianto con tubi a vista e che il guasto fosse stato causato da un’apparecchiatura soggetta a manutenzione ordinaria. Inoltre il verbale riportava che l’acqua era confluita nella fognatura. Tutte circostanze non corrispondenti alla realtà.

LA TUTELA – Grazie all’esperienza e alla professionalità dell’esperta Francesca Campanini dello sportello Confconsumatori di Parma è stato possibile documentare la realtà dei fatti e, tramite la procedura di conciliazione, ottenere lo storno della somma non dovuta pari a 1495 euro.

«Siamo lieti di essere stati di supporto a questa consumatrice – dichiara Francesca Campanini – ma altrettanto spiacenti di dover rilevare che in alcuni casi, come questo, solo grazie al nostro intervento e alla nostra esperienza è stato possibile ottenere quanto dovuto, cioè lo storno di un importo non dovuto. Consigliamo ai consumatori che affrontano casi analoghi di verificare bene il contenuto del verbale che il tecnico incaricato dal gestore ci sottopone per la firma di prassi a conclusione della procedura di verifica».

 

  • Giugno, 25
  • 2770
  • Accesso alla giustizia e conciliazioni, Casa e Utenze, Dalle Sedi, Emilia Romagna
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Giornata mondiale dei diritti del consumatore: campagna associativa con quota straordinaria È possibile aderire fino al 18 marzo: 12 mesi di consulenza specializzata e personalizzata e 24 mesi di informazioni e aggiornamenti

Parma, 14 marzo 2025 – Il 15 marzo ricorre la Giornata mondiale dei diritti del consumatore. In quello stesso giorno, nel 1962, il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy riconobbe, in un celebre discorso, la figura del consumatore e l’importanza dei suoi diritti. Per celebrare la ricorrenza, Confconsumatori ha deciso anche quest’anno di offrire ai cittadini – fino alla mezzanotte del 18 marzo – la possibilità di iscriversi alla quota straordinaria di 10 euro rivolgendosi alle sedi sul territorio oppure sul sito web dell’associazione al link https://www.confconsumatori.it/quota-promozionale-marzo-2025/. L’iscrizione garantisce 24 mesi di diritti sociali, informazioni e aggiornamenti, e 12 mesi di consulenza specializzata e personalizzata.
«Dopo il successo degli scorsi anni – dichiara il presidente nazionale di Confconsumatori, Marco Festelli – abbiamo deciso di proporre ancora una volta questa iniziativa, che facilita l’accesso alla tutela del cittadino. A muoverci sono ancora una volta le parole del nostro fondatore, Biagio Morelli: “Le leggi da sole non bastano, occorrono i cittadini che sappiano usarle, che sappiano valersi dei propri diritti”. Spingere i cittadini ad attivarsi e a prendere parte agli impegni e alle battaglie che riguardano tutti noi è uno degli obiettivi centrali della nostra attività associativa».
TUTELA, FORMAZIONE, INFORMAZIONE – Assistenza e tutela diventano ancora più accessibili in occasione della Giornata mondiale dei diritti del consumatore. L’iscrizione avrà valore biennale: i soci, per due anni, riceveranno newsletter, periodici e materiali informativi, e saranno invitati a partecipare ai webinar e ai seminari organizzati dall’Associazione. Per il primo anno, inoltre, potranno ricevere le prime consulenze gratuite con gli esperti dell’associazione per risolvere problemi in materia di consumerismo dalle assicurazioni vita, alle truffe online ai viaggi, dalle utenze al risparmio.
SEMPRE PIÙ DIRITTI – Sono quattro i diritti fondamentali individuati nel 1962 da Kennedy; diritti che per Confconsumatori, vicina ormai a compiere il suo cinquantesimo compleanno, rappresentano ancora la bussola che orienta l’impegno quotidiano.
«Oggi – dichiarano dall’associazione – il diritto alla sicurezza, il diritto all’informazione, il diritto alla scelta e il diritto di essere ascoltati si accompagnano a nuovi diritti emergenti, che Confconsumatori si sforza di individuare e anticipare. Ne sono un esempio i diritti digitali, il diritto all’accesso all’energia ad u giusto prezzo, il diritto ad assicurazioni chiare e trasparenti, il diritto a un’alimentazione sana e sostenibile».
  • Marzo, 15
  • 2725
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Azioni collettive, richiesta di incontro al Ministro Nordio Per le associazioni, serve un intervento sulle spese legali per tutelare i diritti dei cittadini

Roma, 16 gennaio 2025 – Le Associazioni dei Consumatori Adiconsum, Adusbef, Assoutenti, Casa del Consumatore, Codici, Confconsumatori, CTCU, Movimento Consumatori e Udicon hanno richiesto un incontro al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per discutere dell’orientamento allarmante della magistratura nei confronti delle azioni collettive.

“Stiamo osservando – scrivono in una nota congiunta le Associazioni dei Consumatori – un preoccupante orientamento giurisprudenziale in vari Tribunali d’Italia che di fatto tende a scoraggiare, se non proprio impedire, il ricorso alle azioni di classe da parte delle Associazioni. Ultimo episodio che si cita è la recente decisione del Tribunale delle Imprese di Roma che ha riguardato l’azione inibitoria collettiva promossa da 104 cittadini contro la costruzione del Ponte sullo Stretto. Pur non entrando nel merito dell’iniziativa legale in questione, desideriamo porre l’accento sul significato e sule conseguenze della condanna alle spese legali disposta per i ricorrenti, che ammontano a circa 240.000 euro. È evidente la funzione punitiva e irragionevole di tale decisione. Ma la vicenda del Tribunale di Roma non è un caso isolato, anzi è la regola applicata dai Tribunali. In particolare, ci preme segnalare la disparità di trattamento che si crea nel calcolo delle spese legali: in caso di rigetto si applica il principio  del ‘disputatum’ e in caso di soccombenza il principio del ‘decisum’, violando così il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza, soprattutto in considerazione della funzione economica-sociale delle azioni collettive, previste dall’Ordinamento europeo e nazionale in funzione di regolazione del mercato. Se effettivamente si vuole riconoscere questo ruolo regolatore del mercato alle Associazioni dei Consumatori, si deve prevedere una norma che stabilisca in caso di soccombenza che il consumatore e le Associazioni rappresentative possono essere condannati al rimborso delle spese a favore del resistente nel solo caso di mala fede o colpa grave. Quindi le Associazioni, per svolgere una funzione riconosciuta dalla legge ed elevata a principio regolatore comunitario, sono continuamente esposte a un rischio di soccombenza eccessivo. Tale disparità non può essere casuale, ma è evidentemente frutto di un indirizzo consapevole che ha come effetto quello di disincentivare dall’uso delle azioni collettive. Questa situazione rappresenta una ingiustificata interferenza negli indirizzi comunitari della tutela del consumatore e solleva serie preoccupazioni circa l’effettiva tutela collettiva prevista dall’ordinamento”.

Per queste ragioni le Associazioni dei Consumatori Adiconsum, Adusbef, Assoutenti, Casa del Consumatore, Codici, Confconsumatori, CTCU, Movimento Consumatori e Udicon hanno deciso di richiedere un incontro al Ministro Nordio per discutere dei correttivi da inserire nella disciplina delle azioni collettive che tenda a riportare a giustizia il tema delle spese legali.

 

  • Gennaio, 16
  • 2274
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Processo Mps Quater, le associazioni dei consumatori sono legittimate a partecipare Il Gip di Milano ha rigettato la richiesta di esclusione presentate dai difensori degli imputati e dai responsabili civili. Le associazioni: «Vittoria di tutto il movimento consumeristico italiano».

Parma, 24 dicembre 2024 – Il Giudice per le indagini preliminari di Milano nel processo Mps Quater, con decreto del 19 dicembre 2024, ha rigettato la richiesta di esclusione formulata dai difensori degli imputati e dei responsabili civili contro Assoutenti e Confconsumatori, ritenendo entrambe le associazioni di consumatori perfettamente legittimate a partecipare al processo.

“È una vittoria non solo nostra, ma di tutto il movimento consumeristico italiano – commentano Gabriele Melluso, presidente nazionale di Assoutenti, e Marco Festelli, presidente nazionale di Confconsumatori – perché, per la prima, volta vengono adeguatamente valorizzate le attività svolte nel corso degli anni dalle associazioni dei consumatori in materia bancaria e finanziaria su tutto il territorio nazionale, non soltanto per il caso Mps ma sulle tematiche dell’educazione al consumo e delle procedure conciliative, che vedono entrambe le associazioni schierate da sempre al fianco dei risparmiatori“.

La decisione del Gip ribadisce una tendenza dei magistrati milanesi a valutare con attenzione le domande formulate dalle associazioni di consumatori, valorizzando il ruolo che la normativa nazionale ed europea ormai attribuiscono alle attività delle stesse associazioni.

La presenza delle associazioni aiuterà a vigilare all’interno di un processo che si preannuncia complicato e non breve, ma necessario per fare chiarezza nella complessa vicenda Mps, che ha visto “bruciare” i risparmi di migliaia di piccoli investitori.

In aggiunta, anche tutti i risparmiatori assistiti dalle associazioni sono stati ammessi e riconosciuti come parti civili.

  • Dicembre, 24
  • 4279
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Trasporto aereo e sentenza Tar: la conciliazione da obbligo a opportunità Nessuna obbligatorietà per le richieste di compensazione pecuniaria. Ma per i consumatori la causa non può essere la priorità

Parma, 30 ottobre 2024 – Arriva una novità in materia di trasporto aereo e conciliazione. La recente sentenza del Tar Piemonte, che ha annullato parzialmente la delibera n. 21 del 2023 dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), è certamente un fatto positivo, perché stabilisce che quando si tratta di compensazione pecuniaria, stabilita dal Regolamento comunitario 261/2004, il passeggero non ha l’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione previsto dalla legge.

UN DIRITTO IRRINUNCIABILE

Ricordiamo che la compensazione pecuniaria è l’indennizzo che spetta al passeggero in caso di ritardo prolungato, cancellazione o negato imbarco (come l’overbooking), e viene stabilita in maniera fissa in base alla distanza chilometrica del volo che ha subìto il disservizio: 250 euro per voli fino a 1.500km, 400 euro per voli da 1.500km a 3.500km, 600 euro per voli superiori a 3.500km e comunque intercontinentali. Ebbene, il Tar ha chiarito che queste sono delle somme che sono predeterminate forfettariamente dal Regolamento comunitario, sono indennizzi che spettano in automatico al verificarsi dell’evento, e quindi non possono essere oggetto di trattativa e di mediazione. Ne consegue che non possono essere oggetto di conciliazione, perché non c’è nulla da conciliare. Il Tar ha richiamato infatti lo stesso Regolamento comunitario, nella parte in cui stabilisce che i diritti previsti dal Regolamento sono irrinunciabili, e qualora il passeggero abbia avuto un risarcimento di entità minore può certamente far causa alla compagnia per avere l’integrazione della compensazione pecuniaria.

Si tratta dunque di un chiarimento dal valore positivo, dopo le novità legislative che avevano stabilito l’obbligatorietà della conciliazione su tutta la materia del trasporto e dunque anche del trasporto aereo. È bene avere presente a questo punto che tutto ciò che non rientra nel perimetro della compensazione pecuniaria dovrà essere comunque oggetto di conciliazione. Vale ad esempio per il risarcimento supplementare ex articolo 12 del Regolamento: non essendo una somma predeterminata ma una somma che il passeggero chiede in base al danno patrimoniale e non patrimoniale subìto – da provare nella sua quantificazione – è chiaro che non possa sottostare allo stesso principio.

UN’OPPORTUNITÀ DI CONFRONTO

Questa importante novità offre lo spunto per una riflessione sulla conciliazione. Se la si guarda dal punto di vista dell’obbligatorietà per legge, è un laccio e lacciuolo di cui il consumatore farebbe di certo a meno. Ma se la si considera invece dal punto di vista di quella che è stata storicamente la conciliazione, per le associazioni dei consumatori, occorre dire che è sempre stata un’opportunità per evitare le cause. È stata un’opportunità di confronto con le aziende, per pervenire a una composizione bonaria, ed è stata la possibilità per il consumatore di accedere a una definizione senza sostenere i costi di una causa.

“Fermo restando l’importante provvedimento del Tar, riteniamo che come associazione dei consumatori – e lo faremo, per la nostra parte – la conciliazione debba essere perseguita, perché è sempre un’opportunità di confronto e di possibile definizione, a prescindere dal giudizio, che spesso oltre a essere costoso è abbastanza lungo e incerto”, affermano Marco Festelli, presidente di Confconsumatori, e Carmelo Calì, vicepresidente e responsabile Trasporti e turismo di Confconsumatori. “Per questo riteniamo che la conciliazione, da obbligo, debba essere interpretata (come è sempre stato) come un’opportunità per il consumatore”.

Il provvedimento parla poi della difficoltà che avrebbe il singolo consumatore ad accedere alla procedura perché dovrebbe avere lo Spid o la carta di identità elettronica, e che questa modalità potrebbe costituire un ostacolo che lo costringe a rivolgersi a un legale: questo può essere senza dubbio vero, ma è vero anche che ormai viviamo in una realtà fortemente digitalizzata, e in tutti gli altri settori i consumatori hanno dimostrato di poter accedere alle procedure di conciliazione digitale previste a prescindere da un legale e dalle associazioni dei consumatori, e autonomamente. Prosegue dunque Calì: “La questione resta aperta; per noi è un’opportunità che mettiamo al servizio dei consumatori, i quali potranno sfruttarla anche autonomamente, fermo restando che il giudizio diventa la strada unica quando l’azienda piuttosto che dialogare decide di assumere una posizione di totale chiusura. Questo purtroppo è accaduto e accade anche nel trasporto aereo. La finalità delle associazioni non è quella di fare delle cause ma, se le aziende ritengono di essere sorde anche nelle procedure di conciliazione, saremo al fianco dei consumatori anche nelle aule giudiziarie direttamente, e senza conciliazione”.

UNA NUOVA FASE

Infine, un’ultima considerazione rispetto alla procedura messa in atto dall’Art, che ha mostrato degli elementi positivi, ma anche delle criticità: ci si riferisce ad esempio al fatto che non è previsto un incontro in presenza tra il conciliatore, il rappresentante del consumatore e il rappresentante dell’azienda. Molte volte la procedura ha mostrato il limite di un approccio formale, cartaceo soltanto, in mancanza di quel confronto che spesso nelle conciliazioni consente la definizione. “Noi – concludono Festelli e Calì – siamo convinti che forse questa sentenza potrebbe essere utile a far sì che si possa ritenere chiusa la prima fase di applicazione della conciliazione dinnanzi all’Art, e che se ne possa aprire una seconda, magari con delle innovazioni e degli aggiustamenti, in modo che diventi sempre più una vera opportunità per i consumatori”.

  • Ottobre, 30
  • 5782
  • Accesso alla giustizia e conciliazioni, Turismo e Trasporti
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Al via il processo MPS IV: udienza il 23 settembre Confconsumatori in prima linea per assistere i risparmiatori con la costituzione di parte civile

Parma, 29 luglio 2024 – In arrivo una nuova opportunità di ristoro per gli azionisti di banca MPS: dopo i primi processi penali (il terzo ancora in fase di udienza preliminare) si apre un quarto filone relativo ai crediti deteriorati (NPL) tra il 2016 e il 2018. I cittadini potranno anche in questo caso costituirsi come parte civile.

IL PROCEDIMENTO

Si aprirà il prossimo 23 settembre un altro procedimento, che riguarda reati di falso in bilancio e false comunicazioni sociali, nonché falso in prospetto informativo (per sopravvalutazione di crediti NPL) commessi tra il 30.9.2016 e il 12.4.2018. Pertanto, potrà costituirsi chi era titolare di azioni della banca in questo periodo di tempo, anche se comprate prima o vendute nel periodo di tempo stesso.

PERCHÉ COSTITUIRSI PARTE CIVILE

Confconsumatori è nuovamente pronta ad assistere (anche a distanza) i risparmiatori di azionisti che desiderano costituirsi come parte civile nel processo penale, allo scopo di ottenere – in caso di condanna degli imputati – un risarcimento per il danno subito per i reati oggetto del procedimento.

QUANDO FARE DOMANDA

Sarà possibile presentare la domanda di costituzione di parte civile solo per un breve periodo di tempo: la documentazione necessaria deve essere raccolta e depositata entro la data dell’udienza, dunque il 23 settembre 2024. Dopo tale data, non sarà più possibile costituirsi per effetto della riforma Cartabia.

Si invitano, pertanto, gli azionisti interessati a reperire fin da subito la documentazione che, se non già in proprio possesso, potrà essere richiesta alla Banca: oltre ai documenti di identità serviranno, in particolare, la prova di acquisto delle azioni e un estratto conto titoli (o documento equivalente) con cui si possa dimostrare il possesso delle azioni nel periodo 30.9.2016-12.4.2018. Confconsumatori, per assistere i risparmiatori, raccoglierà la documentazione entro il termine ultimo del 16 settembre 2024, al fine di consentire ai propri legali la redazione degli opportuni atti.

A CHI RIVOLGERSI

Gli azionisti interessati o che desiderano ricevere maggiori chiarimenti circa la possibilità di costituirsi parte civile nel processo MPS IV possono scrivere un’e-mail all’indirizzo risparmio@confconsumatori.it oppure rivolgersi direttamente alle sedi territoriali di Confconsumatori presenti sul territorio italiano. Tutti i recapiti sono disponibili al link: www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/.

  • Luglio, 29
  • 5339
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SEDE REGIONALE E PROVINCIALE
L’AQUILA
SULMONA
Via E. Gianmarco 9   – CAP 67039
Telefono e Fax:  0864.50165
e-mail regionale e provinciale: confconsumatorisu@alice.it
e-mail sportello: confconsumatoriaqsu@gmail.com
Responsabile provinciale: Francesca Davini
Responsabile regionale: Domenico Taglieri
Orari di apertura: Martedì dalle 10 alle 12.30; Giovedì dalle 16 alle 18.30

CHIETI
Sede provinciale
SAN SALVO
Vico IV Garibaldi 2   – CAP 66050
Cellulare:  347.0834207
Email:   confconsumatorich@libero.it
Responsabili:   Antonio Artese
Orari di apertura:  Venerdì 16 – 18

SEDE NAZIONALE
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