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Accesso alla giustizia e conciliazioni

ADR e conciliazione
Nel 2015 l’Italia ha recepito la Direttiva 2013/11/UE e le conciliazioni paritetiche sono entrate a far parte di diritto nelle ADR, le procedure di risoluzione alternativa delle controversie.
Per avere maggiori informazioni sulle procedure, visionare i regolamenti e scaricare i moduli per la domanda di conciliazione, qui  tutti i SITI DI RIFERIMENTO delle Aziende con cui Confconsumatori ha sottoscritto accordi per la conciliazione paritetica



Azione collettiva, luci e ombre, alla prova dei fatti – Intervento dell’avv. Marco Festelli, componente del Consiglio confederale Confconsumatori al convegno AGIT Trieste - 28 febbraio 2008

Dopo anni di dibattiti e discussioni (già nel 2002 l’allora Ministro Marzano sottoscrisse un protocollo d’intesa con le associazioni dei consumatori che impegnava il Governo ad introdurre l’azione di classe) in modo del tutto repentino nella Legge finanziaria 2008 è stato introdotto un emendamento all’articolo 2, comma 445, che ha previsto l’introduzione nel Codice del consumo dell’articolo 140 bis .

La norma prevede che l’azione di classe possa essere esperita soltanto in favore dei consumatori dalle associazioni dei consumatori iscritte all’elenco di cui all’articolo 139 del Codice del consumo, oltre agli altri soggetti adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. Mentre è chiara la legittimazione delle associazioni di consumatori, pare fumosa la disposizione del secondo comma con riferimento al requisito di adeguata rappresentatività degli interessi collettivi per gli “altri” soggetti diversi dalle associazioni previste dal codice consumerista.

Primo profilo costituzionale che si pone in evidenza è la limitazione dell’azione alla sola “categoria” o “classe” dei consumatori allorquando sia leso il diritto di una molteplicità di consumatori (la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, secondo la lettera A del 1° comma dell’articolo 3 del Codice del Consumo). Negare la possibilità di utilizzare l’azione collettiva a categorie omogenee di utenti, come ad esempio tutti gli utenti (consumatori ed imprese) dei servizi di telecomunicazioni, apre più di un dubbio sulla conformità della norma al principio di uguaglianza formale e sostanziale previsto dalla Costituzione.

L’azione collettiva è inoltre limitata ad alcune specifiche fattispecie risarcitorie ovvero relativamente al risarcimento del danno per contratti stipulati ai sensi dell’articolo 1342 c.c., per atti illeciti extracontrattuali derivanti da pratiche commerciali scorrette o, per finire, per comportamenti anticoncorrenziali . La domanda giudiziale che l’associazione legittimata propone in proprio ma nell’interesse dei consumatori danneggiati è soggetta al filtro dell’ammissibilità. La domanda è dichiarata inammissibile se manifestamente infondata, se non sussiste interesse suscettibile di adeguata tutela (plurioffensività della condotta) ovvero quando sussiste conflitto di interessi. Quest’ultimo profilo è indubbiamente previsto per evitare giudizi di comodo ovvero pilotati dalle stesse imprese.

Norma fumosa è quella che prevede che il Giudice possa differire la pronuncia sull’ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un’istruttoria davanti ad un’autorità indipendente. Questo significa che qualsiasi azienda possa sospendere, se non addirittura prevenire, l’azione autodenunciandosi (oppure con una denuncia di comodo) dinanzi ad una delle Autorità indipendenti.

Segue poi la fase “pubblicitaria” dell’azione per consentire a qualunque consumatore leso di aderire alla causa mediante comunicazione scritta fatta pervenire non al Giudice bensì all’associazione attrice . Questo aspetto appare lacunoso perché non è ben chiaro il contenuto della dichiarazione di adesione e soprattutto non si capisce perché il numero ed il nominativo dei consumatori lesi ed aderenti all’azione, non trovi ingresso nel processo.

Ancora più fumosa è la fase terminale del processo che culmina con una sentenza generica di condanna o, al massimo, con l’indicazione dei criteri risarcitori o del minimo risarcitorio. L’esecuzione della sentenza è incostituzionalmente rimessa ad un accordo tra le parti formali del processo (ovvero tra l’associazione e l’impresa) e, in caso di disaccordo, il quantum è rimesso non ad un tentativo di conciliazione bensì ad un vero e proprio giudizio arbitrale obbligatorio dinanzi ad una camera di conciliazione formata dal Presidente del Tribunale.

E’ evidente che negare la giurisdizione dell’autorità giudiziaria in sede d’esecuzione della sentenza appare palesemente e pacificamente incostituzionale (la Costituzione vieta infatti le forme di arbitrato obbligatorio per legge, prevedendo l’obbligatorietà di procedimenti arbitrali soltanto per volontà delle parti). Il termine camera di conciliazione è ingannevole in quanto la camera non svolge solo il tentativo di mediazione ma “ quantifica…….l’ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti……il verbale costituisce titolo esecutivo ”. Si profila dunque chiaramente l’introduzione di un arbitrato obbligatorio ex lege o peggio ancora, la previsione di un Giudice Speciale. I dubbi processuali e costituzionali sulla norma sono poi accompagnati da molteplici dubbi in ordine alla fattibilità dell’azione.

E’ lampante che l’azione di classe che tentiamo di mutuare da altri ordinamenti stranieri, prevalentemente di common law, male si innesta nel nostro ordinamento costituzionale e processuale, che prevede la possibilità di agire in giudizio solo in presenza di un preciso interesse della parte (articolo 100 c.p.c.). Peraltro tale ultimo principio è già stato incrinato con la legge 52/96 (in attuazione della direttiva comunitaria 13/93) che ha, per la prima volta, introdotto la proponibilità di un’azione inibitoria (1469 bis e seguenti del codice civile) da parte di un soggetto portatore non di interesse diretto ma solo diffuso; azione poi estesa dalla legge 281/98 che ha consentito alle associazioni rappresentative dei consumatori di poter agire per inibire tutti quei comportamenti delle imprese lesive dei diritti fondamentali dei consumatori.

Certamente quando si legifera per introdurre uno strumento del tutto avulso al nostro ordinamento si tenta di introdurlo con un certo grado di compatibilità con i principi dell’ordinamento. Tuttavia l’azione di classe funziona negli Stati Uniti perché ben si innesta nell’ordinamento generale di quel paese .

Primo dubbio pratico che ci si deve porre è quello dell’utilità del soggetto che agisce, ovvero l’associazione agisce nell’interesse dei consumatori che con una semplice “letterina” scritta aderiscono all’azione. La sentenza non porta all’associazione alcun beneficio economico se non l’astratta possibilità di vedersi rifondere le spese legali della causa, mentre invece il consumatore che ha inviato la “letterina” di adesione si può vedere beneficiato economicamente dell’altrui processo senza rischiare neanche la condanna alle spese. Negli Stati Uniti l’azione è appetibile perché può essere proposta da qualsiasi studio legale e questo può imporre al consumatore aderente un lucroso patto quota lite. In Italia abbiamo copiato l’azione a metà e quindi abbiamo caricato su soggetti privati l’onere ed il rischio dell’azione “popolare”. Sta bene bollare di immoralità il patto quota lite, ma se il Legislatore riteneva meritoria l’azione delle associazioni a tutela dei diritti altrui avrebbe potuto prevedere alcune forme di compensazione. Cito ad esempio il beneficio del patrocinio a spese statali, l’esenzione da contributo unficato, l’esclusione o la limitazione della soccombenza alle spese e per finire la previsione di un risarcimento, magari punitivo, in favore dell’associazione stessa. Infatti la class action americana prevede, tanto per sanzionare veramente le aziende scorrette, anche il risarcimento punitivo. Omissioni che minano appunto l’efficacia sperata dell’azione. Vi sono altre lacune processuali come il problema della litispendenza; non è chiaro infatti il destino di un’azione di classe intrapresa in pendenza di altra azione, non è adeguatamente regolata la possibilità di accordi stragiudiziali tra l’associazione e l’impresa prima della sentenza o prima ancora dell’azione. Si deve poi dire che appare oscuro il motivo per cui si è imposto al Giudice la pronuncia di una sola condanna generica e non, se possibile, di una condanna piena anche sul quantum (tanto per diminuire il contenzioso e non dilatarlo).

Sinceramente il Legislatore se voleva veramente tutelare i consumatori avrebbe potuto e dovuto far meglio. Infatti l’unico paletto che è stato fissato per evitare sia le azioni che le associazioni di comodo è contenuto nel giudizio di ammissibilità della domanda ovvero nel requisito della non sussistenza di un conflitto di interesse . In altre situazioni simili, come ad esempio la materia giuslavoristica, sono stati previsti divieti di costituzione di sindacati di comodo accompagnati da pesanti sazioni. Nel caso di specie il Legislatore non solo ha tralasciato una severa regolamentazione delle associazioni di comodo, ma ha evitato di legiferare norme volte a scongiurare azioni pilotate dalle stesse potenziali parti convenute.

Ci si dimentica poi che nel sistema americano, la class action è uno strumento processuale che consente il processo in favore di una determinata “classe” di persone aventi tutte interessi simili, quindi non è limitata al solo mondo consumerismo ed è disponibile anche alle pubbliche amministrazioni . Sinceramente è tutt’altro che logica la scelta di poter concedere anche allo Stato e, ad esempio alle Autorità indipendenti di controllo, la legittimazione processuale a tutela del contraente debole.

La situazione attuale profila due scenari diversi. La quasi impossibilità di fatto per le “minuscole” associazioni italiane di utilizzare questo strumento (solo costoso) ovvero il proliferare del contenzioso con disparate pronunce, interpretazioni e continue evidenti rinvii alla Corte Costituzionale, col rischio concreto di associazioni e azioni di comodo.

avv.Marco Festelli – Confconsumatori Toscana

  • Febbraio, 29
  • 2139
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L’intervento di Confconsumatori al convegno del CNCU del 25 febbraio 2008

Come è noto, la legge 24 dicembre 2007 n. 244 ha modificato il cosiddetto Codice del consumo (dlgs n. 206/2005), inserendo l’articolo 140 bis che disciplina l’azione collettiva risarcitoria. Il nuovo articolo 140 bis del Codice del consumo rappresenta certamente una novità per l’ordinamento giuridico italiano. Tale novità può essere analizzata da due differenti prospettive: una prima prospettiva è quella che possiamo definire, in senso lato, politica, mentre la seconda è quella più strettamente giuridica. L’inserimento all’interno dell’ordinamento nazionale di una disciplina in materia di azione collettiva può rappresentare per il nostro Paese un’opportunità sia per quanto riguarda il rapporto associazioni  – cittadini, sia per quanto riguarda una maggior attenzione delle imprese nei confronti dei consumatori . In primo luogo è opportuno precisare il significato e l’obbiettivo di una normativa in materia di cd. class action. Siamo infatti di fronte ad un nuovo strumento che l’ordinamento giuridico mette a disposizione della collettività con il fine di far valere al meglio i diritti che altre norme del medesimo ordinamento prevedono a favore dei singoli consumatori. Non siamo di fronte ad una normativa che crea nuovi diritti sostanziali, ma ad una disciplina che intende rendere più efficaci i diritti già previsti dall’ordinamento . Semplificando, possiamo così sintetizzare: i diversi diritti sanciti dall’ordinamento sono la voce, l’azione collettiva è l’altoparlante di tale voce, il microfono per amplificare l’efficacia dei diversi diritti di cui sono già titolari i cittadini.

Per quanto riguarda la legittimazione a promuovere l’azione risarcitoria collettiva, la formulazione della norma è assai ampia, non sembrando escludere, a priori, neppure le formazioni politiche. È auspicabile, tuttavia, che la nuova disciplina non diventi, magari in situazioni particolari, uno strumento di lotta politica.

Per quanto riguarda, invece, la ratio della disciplina riteniamo che uno dei successi più importanti che la normativa in materia di azione collettiva potrà conseguire è quello di spingere le imprese ad adottare comportamenti  virtuosi nei rapporti con i consumatori e con gli utenti . L’azione collettiva risarcitoria dovrebbe diventare un deterrente per spingere le imprese  ad eliminare o modificare comportamenti illegittimi o comunque non improntati al rispetto dei principi di correttezza e buona fede. Affinché ciò accada, l’azione collettiva risarcitoria deve, al momento dell’applicazione pratica, dimostrarsi uno strumento di provata efficacia. Ad oggi, è assai difficile ipotizzare quali potranno essere gli effetti pratici della nuova disciplina; in ogni caso, a nostro parere, è necessario che le diverse associazioni dei consumatori sappiamo sfruttare al meglio questa opportunità.

Il mondo dell’associazionismo consumeristico nazionale dovrebbe riuscire ad interpretare l’azione collettiva  non come una competizione tra le diverse sigle, ma come un’opportunità per unire le forze per il raggiungimento di un obiettivo comune. Le associazioni hanno oggi l’opportunità, anzi l’“obbligo”, di fondere le diverse competenze per  assicurare il miglior successo alla neonata class action. A nostro parere sarebbe un importante passo avanti per l’intero sistema consumeristico italiano se le associazioni riuscissero a dare vita a comuni pool di tecnici con l’obiettivo di studiare in modo approfondito la materia. E’ indubbio, infatti, che i problemi giuridici che la nuova disciplina in materia di azione collettiva risarcitoria pone sono di notevole spessore, così come è evidente che il promotore dell’azione collettiva dovrà assumersi notevoli oneri di natura organizzativa e finanziaria. A tal proposito basti pensare all’obbligo di dare idonea pubblicità ad un’azione collettiva che ha superato il giudizio di ammissibilità da parte del Tribunale competente.

Il successo delle prime azioni collettive risarcitorie, studiate, avviate e vittoriosamente concluse da diverse associazioni consumeristiche in collaborazione tra loro, rappresenterebbe un primo importante successo di tutto il movimento e non di un’associazione particolare e troverebbe, certamente, il plauso dell’intera opinione pubblica. D’altra parte, un movimento consumeristico sempre più coeso riuscirebbe ad avere ben maggior peso nei rapporti con il mondo delle imprese.

avv.Massimiliano Valcada – componente del Consiglio confederale Confconsumatori

Trovi QUI la posizione di tutte le associazioni di consumatori intervenute al convegno

  • Febbraio, 26
  • 1946
  • Accesso alla giustizia e conciliazioni
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Azione risarcitoria collettiva: il ministro Bersani al convegno del Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti

Roma, 25 febbraio 2008 – Si è concluso con l’intervento del ministro dello sviluppo economico Pier Luigi Bersani il congresso organizzato a Roma dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti (CNCU) su “L’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori: opportunità e prospettive”.

“ Per approvare questa normativa siamo partiti da un’esigenza fondamentale: non lasciare solo Davide (il consumatore) contro Golia (le imprese)- ha detto il ministro Bersani- perché se il consumatore non riesce a soddisfare i propri diritti, anche di scarsa entità economica, sarà alimentata la frustrazione del cittadino che prima o poi esploderà ”.

“ Vorrei inserire questo tema dell’azione collettiva all’interno di un quadro di complessiva riscossa civica di questo Paese —ha continuato – Tutti, aziende, istituzioni e associazioni sul territorio non possono disperdere energie e attenzioni sui temi che riguardano il cittadino. Non immaginiamoci, perciò, nessun tipo di rinvio all’immediata applicabilità di questa normativa nel mese di luglio ”.
Tre sono i punti fondamentali per la tutela dei consumatori per il ministro Bersani: “ Aprire mercati liberalizzati, tutelare i consumatori in questi mercati e aumentarne la loro soggettività giuridica. Credo che l’azione risarcitoria collettiva possa rispondere a queste esigenze ”.

Pier Virgilio Dastoli , direttore della Rappresentanza Europea in Italia , è intervenuto a nome del Commissario europeo per la tutela dei consumatori, Meglena Kuneva manifestando l’intenzione a seguire da vicino l’applicazione in Italia della nuova legge e che, come annunciato nella Strategia 2007-2013, prenderà in considerazione la necessità di un intervento europeo in materia di azioni collettive per i consumatori”.

Nel corso della tavola rotonda, è stato espresso un giudizio sostanzialmente positivo da parte delle associazioni dei consumatori.
 “ E’ certamente una legge perfettibile, ma è una buona legge. Sperimentiamola intanto e poi vedremo ” hanno commentato Rosario Trefiletti di Federconsumatori e Ivano Giacomelli di Codici .

Antonio Longo di Movimento Difesa del Cittadino ha lanciato anche l’idea di far partire il 1° luglio, giorno di entrata in vigore degli articoli 445 e 449 della Legge Finanziaria 2008 che hanno introdotto l’Azione collettiva risarcitoria, un’unica azione collettiva a nome di tutte le associazioni. Un appello a lavorare insieme, quindi, ha aggiunto Massimiliano Valcada di Confconsumatori : “ a superare la frammentazione delle sigle per essere più forti come associazioni ”.

“ Noi non faremo azioni temerarie – ha affermato Elio Lannutti , presidente dell’ Adusbef –  ma stiamo già lavorando con un pool di giuristi per avviare azioni collettive su anatocismo e asimmetria dei tassi di interesse ”.

Non sono mancate però forti perplessità sul merito e sull’effettiva applicabilità della legge tanto che le associazioni stanno già lavorando per presentare al nuovo legislatore proposte di modifica e di miglioramento della normativa.

Per Massimiliano Dona dell’Unione Nazionale Consumatori : “ tra i tanti punti che andrebbero corretti il campo di azione inspiegabilmente limitato ai contratti su moduli e formulari, l’impossibilità di agire contro la Pubblica amministrazione, le lungaggini in fase di esecuzione della sentenza di condanna e la mancata previsione di un danno punitivo che avrebbe consentito di rendere queste azioni praticabili dalle associazioni di consumatori che allo stato sono nell’impossibilità di attivarle, proseguirle e pubblicizzarle, vista la scarsità di mezzi a loro disposizione ”.

Sulla stessa scia l’intervento di Marco Ramadori del Codacons che, oltre al rammarico che la norma non abbia previsto il danno punitivo si chiede: “ Che succede se si vince l’azione collettiva e l’impresa si rifiuta di pagare e non accetta la conciliazione? ”.

Più scettico sull’effettiva potenzialità di questa norma è Paolo Landi dell’Adiconsum : “ un’azienda che vuole resistere ad un’azione collettiva con questo sistema sa di poterlo fare per anni e senza pagare un euro. L’unica cosa che può aprire spazi di negoziazione è il rischio di un danno per l’immagine dell’azienda ”.

Infine, la voce delle aziende con l’intervento Raffaele Morese di Confservizi : “ Non siamo ostili all’introduzione della class action. Noi abbiamo istituito in passato con le associazioni dei consumatori un protocollo di intesa per la soluzione extragiudiziale delle controversie. Ci auguriamo che la conciliazione possa rimanere una modalità da percorrere in via prioritaria rispetto alla class action ”.

Elio Schettino di Confindustria : “ Il provvedimento così com’è attualmente non funzionerà e a nostro avviso porterà un grande danno all’immagine delle aziende. Ci auguriamo che in questi mesi sia possibile apportare alcune modifiche che rispondano meglio alle esigenze del sistema giuridico e industriale del nostro Paese ”.

Ufficio stampa Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti CNCU
ufficiostampa@cncu.it – Luisa Leonzi 348.8013644
________________________________________
ACU, ADICONSUM, ADOC, ADUSBEF, ASSOUTENTI, CASA DEL CONSUMATORE, CTCU, CITTADINANZATTIVA, CODACONS, CODICI, CONFCONSUMATORI, FEDERCONSUMATORI,
LEGA CONSUMATORI, MOVIMENTO CONSUMATORI, MDC, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

  • Febbraio, 25
  • 2005
  • Accesso alla giustizia e conciliazioni
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“L’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori. Opportunità e prospettive” Roma, 25 febbraio 2008

Si terrà il 25 febbraio 2008 allo Spazio Etoile (Piazza S. Lorenzo in Lucina, 41) di Roma il convegno “ L’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori. Opportunità e prospettive ”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).

Un’intera giornata di approfondimento sulla class action che vedrà a confronto rappresentanti delle associazioni dei consumatori, delle aziende, delle istituzioni e delle Camere.

Parteciperanno, tra gli altri, il ministro dello Sviluppo economico, Pier Luigi Bersani; Sergio D’Antoni; il direttore generale di Confindustria, Maurizio Beretta; il presidente di Confservizi, Raffaele Morese.

Scarica QUI il programma del convegno

Scarica QUI la scheda di registrazione partecipanti

Da Tuttoconsumatori

  • Febbraio, 14
  • 2001
  • Accesso alla giustizia e conciliazioni
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La class action: uno strumento da approfondire

L’azione risarcitoria collettiva, o più comunemente chiamata class action , è stata introdotta con la Finanziaria 2008 (L.24 dicembre 2007 n.244 – clicca  QUI  per scaricare il testo) dopo un lungo iter di proposte e discussioni all’interno del Parlamento.

Si tratta di uno strumento giuridico di notevole importanza, innovativo nel sistema giudiziario italiano ed alternativo all’azione individuale perché consente ai cittadini, consumatori ed utenti di agire collettivamente, per il tramite di associazioni e comitati, contro uno stesso responsabile della violazione dei diritti di una pluralità di persone. Con la class action, quindi, non si creano diritti nuovi in capo ai consumatori, ma si ha uno strumento per rendere più efficace la tutela di quei diritti che l’ordinamento già riconosce . Le norme sostanziali di tutela sono già presenti nell’ordinamento e sono  contenute in altre disposizioni (es. la legislazione in materia di clausole abusive, di contratti finanziari, la multiproprietà, ecc.). L’obiettivo della disciplina è dunque quello di rafforzare e applicare più incisivamente gli strumenti di tutela a favore dei cittadini già presenti nell’ordinamento. La normativa adottata è stata collocata nel Codice del Consumo che è stato modificato con l’inserimento dell’art. 140 bis (clicca  QUI  per scaricare il testo).

Sinteticamente possiamo così riassumere i tratti caratterizzanti della nuova disciplina:  

1. Chi ha la legittimazione a promuovere l’azione collettiva?

Legittimati a proporre l’azione collettiva sono le associazioni presenti nel CNCU. E’ inoltre prevista la legittimazione ad agire di altre associazioni o comitati "adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere". In sintesi il legislatore ha voluto demandare tale compito ai giudici che dovranno chiarire quali sono i criteri da seguire per definire l’adeguatezza della rappresentatività. La normativa ha anche introdotto una sorta di "filtro" per quanto riguarda l’ammissibilità di un’azione collettiva risarcitoria (cd. class action). La procedura può infatti terminare anche prima di un dettagliato esame nel merito quanto il giudice ritenga la domanda “manifestamente infondata”, oppure se sia accertato un conflitto di interessi o quando non vi sia un interesse collettivo (inteso genericamente come ogni interesse violato che si riferisca ad una pluralità di soggetti) da tutelare.

2. Che tipo di danno è risarcibile?

I danni risarcibili sono sia di tipo contrattuale, sia di tipo extracontrattuale, purché effettivamente subiti e dimostrabili. Per quanto riguarda i danni di natura contrattuale sono risarcibili quelli relativi ai cd. contratti per adesione ex articolo 1342 del codice civile. Sono i classici contratti ai quali il consumatore aderisce tramite la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti dalla sua controparte. Sono risarcibili anche i danni derivanti da pratiche commerciali scorrette (vedi QUI la nuova disciplina in materia di pratiche sleali) e da illeciti derivanti dalla violazione di norme antitrust.

3. Quando entra in vigore la class action?

Il primo luglio 2008.  

4. Lo strumento si applica retroattivamente, cioè anche a giudizi già in corso e i cui diritti non si siano prescritti?

La normativa in materia di azione collettiva risarcitoria è una disciplina di natura processuale. Alla data di entrata in vigore dell’articolo 140 bis del Codice del Consumo (01 luglio 2008), i soggetti legittimati potranno azionare la cd. class action. Ciò premesso, occorre verificare qual è il diritto sostanziale che si vuole far valere con l’azione collettiva risarcitoria. Se il diritto, pur riferendosi a fatti accaduti prima dell’entrata in vigore della disciplina, non è prescritto, in quel caso si ritiene che l’azione collettiva potrà essere utilmente azionata. Se, invece, il diritto che voglio far valere è già prescritto, la class action non può farlo rivivere ex novo. E’ facile, tuttavia, prevedere che il punto sarà oggetto di "contesa" tra le contrapposte parti.

5. Come si aderisce alla causa collettiva?

Il singolo consumatore (così come definito dal Codice del Consumo, cioè “ la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ”) o l’utente, devono aderire espressamente (sistema dell’opt-in) dando comunicazione scritta al proponente (associazioni o comitati promotori), il quale, superato il preliminare giudizio di ammissione, dovrà pubblicizzare adeguatamente la procedura. L’adesione può essere manifestata al proponente fino all’udienza conclusiva del giudizio di appello.

6. Chi è il Tribunale competente?

La legge ha fissato la competenza nel Tribunale in cui ha sede l’impresa convenuta.

7. Quale effetto ha la sentenza pronunciata?

La sentenza accerta l’illegittimità o la legittimità di un comportamento dell’impresa in relazione alla violazione contestata dal promotore.

  • Febbraio, 10
  • 2065
  • Accesso alla giustizia e conciliazioni
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Considerazioni sulla class action da Confconsumatori

Dopo aver partecipato alla consultazione promossa dalla Commissione parlamentare competente proponendo emendamenti nel gennaio 2007 (clicca  QUI per leggere il testo presentato), Confconsumatori sta formando i quadri dirigenti e i legali, sia trasferendo la conoscenza dello strumento processuale e degli effetti prodotti nei paesi in cui è in vigore, sia simulandone l’utilizzo responsabile in Italia.

Confconsumatori ritiene che l’utilizzo degli strumenti che l’ordinamento pone nelle mani dei cittadini consumatori con senso di responsabilità e nel loro esclusivo interesse , uno dei quali certamente è la riduzione dei tempi e dei costi della giustizia , sia il modo giusto di porsi nei confronti del mercato. Ogni decisione relativa ad azioni da intraprendere sarà presa a tempo debito.

“ Sarà così più semplice in futuro fare riconoscere i diritti dei cittadini truffati, senza costringerli a costose cause singole , intasando le aule dei Tribunali civili ” conclude Mara Colla, Presidente nazionale Confconsumatori.

  • Dicembre, 19
  • 2040
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L’AQUILA
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e-mail sportello: confconsumatoriaqsu@gmail.com
Responsabile provinciale: Francesca Davini
Responsabile regionale: Domenico Taglieri
Orari di apertura: Martedì dalle 10 alle 12.30; Giovedì dalle 16 alle 18.30

CHIETI
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