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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
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Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
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Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

Accesso alla giustizia e conciliazioni

ADR e conciliazione
Nel 2015 l’Italia ha recepito la Direttiva 2013/11/UE e le conciliazioni paritetiche sono entrate a far parte di diritto nelle ADR, le procedure di risoluzione alternativa delle controversie.
Per avere maggiori informazioni sulle procedure, visionare i regolamenti e scaricare i moduli per la domanda di conciliazione, qui  tutti i SITI DI RIFERIMENTO delle Aziende con cui Confconsumatori ha sottoscritto accordi per la conciliazione paritetica



Buoni postali fruttiferi prescritti: risarciti oltre 15mila euro Per il Tribunale di Pavia, Poste Italiane è responsabile di non avere consegnato al cliente il Foglio Informativo Analitico con la scadenza dei titoli

Parma-Pavia, 24 gennaio 2024 – Il Tribunale di Pavia conferma l’impegno di Confconsumatori nella campagna “Buono tradito”: i risparmiatori titolari di buoni postali fruttiferi a termine hanno diritto a essere risarciti per i danni patiti in relazione alla mancata consegna, da parte di Poste Italiane, del Foglio Informativo Analitico, che è necessario per rendere note agli investitori le condizioni dei buoni sottoscritti, tra cui la durata e la scadenza degli investimenti.

Nello specifico, la vicenda riguarda un risparmiatore pavese, titolare di tre buoni postali fruttiferi a termine della serie 18N, con scadenza 18 mesi, del valore complessivo di 15mila euro.

LA VICENDA

Dopo avere acquistato i buoni nel 2006, l’uomo aveva ricontattato la filiale di Poste Italiane dove aveva sottoscritto i titoli solo nel 2022: inconsapevole che il suo investimento avesse raggiunto la scadenza, si era sentito rispondere che i titoli erano ormai prescritti. Il risparmiatore, però, non aveva mai ricevuto il Foglio Informativo Analitico che gli avrebbe permesso di conoscere, tra le altre cose, l’effettiva scadenza dei buoni, e ha deciso così di fare richiesta di risarcimento.

Ma il reclamo non è andato a buon fine, e l’uomo ha deciso a quel punto di rivolgersi a Confconsumatori che, con il proprio legale, ha presentato ricorso al Tribunale di Pavia per accertare la responsabilità di Poste Italiane rispetto al dovere di informazione verso la clientela e per chiederne la condanna al risarcimento.

LA SENTENZA

Con la sentenza n. 144/2024 del 18.1.2024 il Tribunale di Pavia, ribadendo che, alla consegna dei buoni, Poste Italiane avrebbe dovuto consegnare anche il Foglio Informativo Analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento, ha riconosciuto il diritto del risparmiatore a essere risarcito del danno causato dalla condotta omissiva. Oltre ad aver contravvenuto all’esplicito obbligo di legge di informare i risparmiatori, Poste ha cagionato un “danno al risparmiatore corrispondente alla perdita del diritto di ottenere la restituzione del capitale maggiorato degli interessi pattiziamente dovuti”. Da qui la condanna al risarcimento dei danni, liquidati nella misura pari al capitale investito oltre interessi legali sulla somma anno per anno, rivalutata secondo indici Istat dalla scadenza dei singoli buoni.

«Una decisione molto importante – commenta l’avvocato Grazia Ferdenzi, di Confconsumatori Parma, che ha assistito il risparmiatore nella causa – perché con questo principio viene riconosciuto il diritto del risparmiatore a essere informato personalmente, non essendo sufficiente che le condizioni del prestito vengano esposte nei locali di Poste Italiane o sui siti internet. Tale principio consente in questo modo di tutelare i titolari di tutti quei buoni postali fruttiferi, caduti in prescrizione a causa della mancata consegna del Foglio Informativo Analitico, che potranno chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa del comportamento omissivo di Poste Italiane. 

Leggi la sentenza

 

 

 

  • Gennaio, 24
  • 6570
  • Accesso alla giustizia e conciliazioni, Risparmio e Investimenti
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Senza telefono per due mesi, linea riattivata e indennizzo di mille euro Lo sportello Confconsumatori di Grosseto ha seguito il ricorso a ConciliaWeb per conto di un utente

Grosseto, 16 gennaio 2023 – La riapertura dello sportello Confconsumatori di Grosseto dopo la pausa natalizia ha fatto registrare il primo esito positivo di una conciliazione a favore di un cittadino grossetano, che rappresenta anche una buona notizia per tutti gli utenti dei servizi telefonici che hanno a che fare con situazioni simili. L’utente si era rivolto alla Confconsumatori grossetana in seguito ai disservizi che era costretto a subire dopo aver cambiato gestore telefonico, anche al fine di attivare la fibra: pur avendo ottenuto la connessione veloce alla rete, infatti, era rimasto sprovvisto della linea voce. Una situazione che si protraeva ormai da lungo tempo. Per due mesi la sua linea telefonica con il nuovo gestore è rimasta non funzionante.

La situazione si è risolta positivamente solo dopo il circostanziato reclamo inviato alla compagnia telefonica dallo sportello Confconsumatori di Grosseto: il servizio telefonico è stato riattivato e dopo il rimbalzo di responsabilità tra le due compagnie (il vecchio e il nuovo gestore), l’utente grossetano ha proposto – sempre con l’assistenza della Confconsumatori grossetana – il ricorso a ConciliaWeb, la piattaforma dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di telefonia e dei servizi audiovisivi. In fase di conciliazione, appena conclusa, le due società coinvolte hanno riconosciuto all’utente un indennizzo complessivo di oltre mille euro per il periodo in cui l’utente è rimasto senza linea telefonica.

Lo sportello di Grosseto è in via della Prefettura 3 (telefono: 0564 417849; mail: grosseto@confconsumatori.it) ed è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, il martedì e il giovedì mattina anche dalle ore 9 alle ore 12, e – solo come punto di facilitazione digitale – anche nelle il lunedì e il venerdì mattina dalle ore 9 alle ore 12.

  • Gennaio, 16
  • 4635
  • Accesso alla giustizia e conciliazioni, Telefonia, Toscana
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Decreto Energia: le associazioni dei consumatori chiedono la proroga del mercato tutelato L’intervento di Confconsumatori sulla decisione della Corte di Cassazione nel processo in cui l’associazione difende numerosi azionisti Mps: il ricorso è stato dichiarato inammissibile

Parma, 11 ottobre 2023 – Nella mattina di ieri la commissione Finanze e la commissione Attività produttive della Camera hanno ascoltato le associazioni dei consumatori per raccogliere le loro considerazioni rispetto al Decreto legge 131/2023 “Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”, il cosiddetto Decreto Energia pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine settembre. Confconsumatori, insieme con le altre associazioni presenti all’audizione, ha avanzato una serie di proposte concrete, volte a tutelare i cittadini dai nuovi rincari nelle bollette.

PROROGA DEL MERCATO TUTELATO – Innanzitutto, le associazioni hanno chiesto nuovamente di prorogare la scadenza del mercato tutelato (prevista con l’inizio del 2024). Con una proroga, sia nel settore del gas che in quello elettrico, fino a gennaio 2025, ci sarebbe il tempo sufficiente per informare adeguatamente i cittadini – con campagne mediatiche chiare e mirate – e per consentire loro così di compiere scelte contrattuali consapevoli.

ONERI DI SISTEMA – È stata inoltre sottolineata l’importanza di estendere i benefici attualmente previsti nel settore del gas anche all’energia elettrica: «Rispetto agli azzeramenti degli oneri di sistema, si chiede l’estensione anche al settore elettrico compatibilmente alle possibilità di bilancio», ha affermato in audizione l’avvocato Carmen Agnello, responsabile Energia di Confconsumatori. Questa estensione garantirebbe un sollievo economico significativo a numerosi nuclei familiari, mitigando gli effetti degli aumenti dei prezzi dell’energia.

BONUS SOCIALI – «Per quanto riguarda i bonus sociali – ha proseguito l’avvocato Agnello – la norma è apprezzata ma rischia di lasciare fuori una serie di famiglie in cui il reddito Isee è superiore di poco ai 15 mila euro». Le associazioni auspicano che l’accesso possa essere ampliato a coloro che hanno un reddito Isee fino a 20 mila euro.

RIDUZIONE IVA – Infine è stata avanzata la proposta di ridurre l’aliquota IVA al 5% per le utenze Gpl e pellets, rendendo così più equa e accessibile la transizione verso fonti energetiche più sostenibili.

«Confconsumatori insieme alle altre associazioni dei consumatori – dichiara il presidente Marco Festelli – continuerà a monitorare lo sviluppo di queste proposte, e si impegnerà con il proprio intervento per tutelare l’interesse dei cittadini e in particolare delle fasce in questo momento più in difficoltà».

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi alle sedi di Confconsumatori elencate nella sezione “Dove siamo” di questo sito.

  • Ottobre, 11
  • 4739
  • Accesso alla giustizia e conciliazioni, Casa e Utenze
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Bolletta del gas da 1.400 euro per due mesi, ma l’importo era ultra-biennale Una famiglia di Grosseto si è rivolta a Confconsumatori: conciliazione con Arera, il venditore di energia ha ridotto le pretese

Grosseto, 11 ottobre 2023 – Si è conclusa con un accordo dinanzi al conciliatore di Arera (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) la vicenda di una famiglia grossetana che a fine 2022 aveva ricevuto una fattura da 1.400 euro per consumi di gas relativa, per il gestore, a soli 2 mesi.

IL CASO – La famiglia si è rivolta allo sportello Confconsumatori di Grosseto: assistita dal consulente dell’associazione, l’avvocato Guido Verdiani, prima ha inviato una serie di reclami e richieste di prova della lettura, poi – a fronte della posizione irragionevole del gestore – è approdata dinanzi all’autorità per l’energia e il gas.

LA CONCILIAZIONE – In quella sede è stato provato che il venditore di energia aveva rifiutato di ricevere le autoletture del cliente e che, in realtà, si trattava di un conguaglio riferibile a un periodo ultra biennale: pertanto, dinanzi ad Arera, la società è capitolata e ha ridotto le proprie pretese a circa 400 euro dilazionabili.

LA TUTELA – «È bene ricordare – fanno sapere dall’associazione – che la prescrizione in materia di telefonia, acqua, gas e luce è biennale e che spesso e volentieri i gestori dei relativi servizi fatturano impropriamente in conguagli tutto sull’ultimo bimestre, tentando così di aggirare l’ostacolo della prescrizione. È opportuno ricordare anche che la prescrizione va eccepita da parte del consumatore e che il pagamento della somma prescritta non è ripetibile».

Chi riceve bollette “sospette” può rivolgersi agli sportelli di Confconsumatori: tutti i contatti sono QUI https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/

  • Ottobre, 11
  • 2070
  • Accesso alla giustizia e conciliazioni, Dalle Sedi, Toscana
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Processo MPS III per crediti deteriorati: vicina l’udienza preliminare Confconsumatori continua ad assistere i risparmiatori traditi con la costituzione di parte civile

Parma, 6 giugno 2023 – Prosegue l’attività di Confconsumatori a sostegno dei risparmiatori danneggiati da investimenti MPS: per gli azionisti, sono le ultime settimane per costituirsi come parte civile nel processo penale che proseguirà dinnanzi al GUP di Milano il prossimo 25 giugno 2023. Ricordiamo che questo terzo filone processuale riguarda i reati di falso in bilancio e false comunicazioni sociali, nonché falso in prospetto informativo (per sopravvalutazione di crediti NPL) commessi tra il 1° giugno 2014 e il 29 luglio 2016. In questo modo, le persone che sono state titolari di azioni nel periodo di tempo indicato – anche se comprate prima o vendute nel periodo di tempo stesso – potranno chiedere il ristoro dei danni nel processo penale. Gli esperti dell’Associazione sono disponibili a raccogliere la documentazione necessaria per la costituzione di parte civile ancora fino a venerdì 16 giugno.

COSTITUIRSI PARTE CIVILE

Finora Confconsumatori, con il supporto dell’avvocato Luca Baj, ha assistito nella costituzione oltre un centinaio di risparmiatori danneggiati dalla vicenda, che sperano finalmente di poter ottenere ristoro. Chi fosse interessato a ricevere maggiori informazioni rispetto alla costituzione di parte civile può rivolgersi alle sedi dell’Associazione sparse sul territorio italiano (i recapiti sono disponibili qui: www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/) oppure scrivere all’indirizzo e-mail risparmio@confconsumatori.it.

UN TAVOLO DI CONFRONTO

Confconsumatori, attraverso il proprio presidente, Marco Festelli, lancia un appello alla Banca e al socio di maggioranza, ovvero il MEF, affinché si avvii un tavolo di confronto per garantire il pieno risarcimento agli azionisti/piccoli risparmiatori che hanno subito ingiustamente consistenti perdite nei loro investimenti: “Soltanto attraverso questo passaggio la Banca potrà veramente e concretamente mettere la parola fine alla situazione di crisi culminata con la nazionalizzazione di alcuni fa”. Secondo Marco Festelli, inoltre, “il contenzioso tra risparmiatori/consumatori e la Banca – ormai statale – in relazione ad azioni e obbligazioni subordinate è ancora di livello insopportabile”.

  • Giugno, 6
  • 5326
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Class Action: le associazioni dei consumatori chiedono modifiche al decreto Azioni rappresentative collettive: servono modifiche per garantire la corretta attuazione Direttiva UE e un'adeguata tutela dei consumatori, con l'introduzione dell'opt-out per la class action

Parma, 11 gennaio 2023 – Lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2020/1828 sulle azioni rappresentative collettive a tutela dei consumatori è ora all’esame del Parlamento con un timing serrato. Le azioni rappresentative, collocate nel Codice del consumo, partiranno dal 25 giugno 2023 e viaggeranno in parallelo con le azioni di classe, disciplinate dal Codice di procedura civile. Oggi le AACC*, in audizione con le Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive, commercio e turismo della Camera, hanno presentato alcune richieste di modifica, necessarie per assicurare un adeguato livello di tutela dei consumatori e per recepire correttamente la direttiva.

“Le class action – ha commentato Marco Festelli, presidente di Confconsumatori – sono un tipo di azione difficilmente amalgamabile col sistema giuridico italiano, il tutto è aggravato da una normativa complicata – per le azioni di classe domestiche – che espone l’associazione proponente a costi e rischi di soccombenza inimmaginabili. Tant’è vero che dopo anni lo strumento è difficilmente praticabile e le azioni a buon fine si contano veramente sulle dita di una mano. Adesso il legislatore sta commettendo gli stessi errori, così da rendere difficilmente proponibili, anche le azioni di classe transfrontaliere. Tuttavia, l’azione granitica ed unita di tutte le associazioni dei consumatori italiane, che con un documento unitario hanno chiesto a Camera e Senato delle profonde modifiche normative, auspica un intervento legislativo del Parlamento saggio ed equo”.

Le richieste di modifica delle associazioni dei consumatori

Provvedimenti compensativi: l’azione di classe semplificata e il risarcimento diretto (opt-out)

La conferma del meccanismo dell’opt-in (che rimanda alle disposizioni che regolano l’azione di classe) rappresenta per le AACC una grande occasione persa, considerato che la direttiva consente che l’azione di classe prescinda dalle adesioni dei singoli. Nelle controversie di limitato valore individuale, il meccanismo dell’adesione comporta che i risarcimenti aggregati siano sempre inferiori al danno collettivo. Qualora il danno individuale sia contenuto, ma estremamente diffuso, è improbabile che un elevato numero di consumatori aderisca all’azione. Ne è la riprova la vicenda della fatturazione a 28 giorni nelle offerte di telefonia fissa, dove, la mancata automatica attuazione della restituzione dei giorni erosi e il riconoscimento del diritto ai soli consumatori che ne facciano richiesta (con un meccanismo simile all’opt-in) hanno determinato un numero di richieste inferiore al 10% degli aventi diritto. Le associazioni ritengono necessario prevedere un sistema che assicuri, dove possibile, l’integrale risarcimento diretto di tutti i danneggiati anche se non aderenti all’azione rappresentativa.

Informazioni sulle azioni rappresentative a carico del professionista

La direttiva europea prevede l’obbligo per il professionista che commette la violazione di informare i consumatori sulle azioni pendenti che lo riguardano anche per consentirne l’adesione (per le azioni regolate dal sistema dell’opt-in) o il recesso (nei sistemi con il meccanismo dell’opt-out). Le disposizioni nello schema di decreto non prevedono questo obbligo e non impongono al professionista di fornire informazioni anche nel corso delle azioni. Le AACC ritengono che, con la decisione che accoglie l’azione rappresentativa proposta, il tribunale debba in ogni caso condannare il professionista ad informare della decisione definitiva, a proprie spese, tutti i consumatori interessati con mezzi appropriati alle circostanze ed entro limiti di tempo prestabiliti e, dove possibile, mediante comunicazione individuale.

Provvedimenti inibitori: valutazione di ammissibilità e sospensione del giudizio

Lo schema di decreto anche per i provvedimenti inibitori prevede un filtro di ammissibilità e la facoltà di sospendere l’azione in presenza di un giudizio pendente davanti ad un’autorità nazionale di regolamentazione o al giudice amministrativo. Queste novità, non imposte dalla direttiva, sono prive di giustificazione per le azioni inibitorie che non richiedono l’adesione del consumatore al giudizio e non necessitano quindi del filtro di ammissibilità che avrebbe il solo effetto di rallentare l’azione che ha la finalità di prevenire o far cessare con sollecitudine la violazione o la sua prosecuzione. Analoghe considerazioni valgono per la sospensione del giudizio. La richiesta delle associazioni dei consumatori è di eliminare la valutazione di ammissibilità e la facoltà di sospendere il giudizio per tutti i provvedimenti inibitori. Analoga modifica sarebbe anche opportuna per i provvedimenti risarcitori in considerazione del numero ristretto dei soggetti legittimati ad agire e dei gravi ritardi creati dal filtro di ammissibilità negli anni passati.

Il giudizio inibitorio provvisorio

La norma richiama il requisito dei giusti motivi d’urgenza, già previsto dal Codice del consumo. Per le AACC non è corretto il recepimento della direttiva che impone agli Stati membri di disciplinare provvedimenti inibitori provvisori svincolati dal requisito dell’urgenza che può portare ad evitabili dubbi e problemi interpretativi. Si chiede quindi che venga eliminato il riferimento ai giusti motivi d’urgenza, in modo da rendere il diritto nazionale coerente con la direttiva ed evitare ostacoli all’adozione di misure immediate e provvisorie.

“Le azioni rappresentative collettive rappresentano un nuovo e importante strumento di difesa giudiziaria risarcitoria che il parlamento Europeo ha deciso di dedicare alle associazioni dei consumatori riconosciute nazionalmente per permettere loro di agire anche senza un mandato specifico da parte dei consumatori interessati, al fine di richiedere al giudice l’adozione dei provvedimenti inibitori e risarcitori nei confronti di tutti coloro che hanno subito quello specifico danno. Nessuna delle nostre associazioni ha avuto modo di confrontarsi con il Governo, ma oggi in audizione nelle commissioni parlamentari competenti abbiamo unitariamente presentato le nostre richieste a favore di un’azione vera, forte che garantisca a tutti gli appartenenti ad una classe a prescindere dalla loro adesione all’azione il diritto al risarcimento”.

 

*Le associazioni Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Centro Tutela Consumatori e Utenti, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, U.Di.Con, Unione Nazionale Consumatori, Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi.

Scarica il documento integrale delle modifiche richieste.

  • Gennaio, 11
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