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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

PISTICCI (Mt)
Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

Accesso alla giustizia e conciliazioni

ADR e conciliazione
Nel 2015 l’Italia ha recepito la Direttiva 2013/11/UE e le conciliazioni paritetiche sono entrate a far parte di diritto nelle ADR, le procedure di risoluzione alternativa delle controversie.
Per avere maggiori informazioni sulle procedure, visionare i regolamenti e scaricare i moduli per la domanda di conciliazione, qui  tutti i SITI DI RIFERIMENTO delle Aziende con cui Confconsumatori ha sottoscritto accordi per la conciliazione paritetica



Annullato il pagamento di 33.000 euro richiesto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione Importante sentenza in favore di un consumatore di Formia vessato da continue richieste di pagamento e della minaccia d’iscrizione di ipoteca sull’abitazione

Latina-Minturno, 24 agosto 2022 – Grazie a un’importante sentenza, emessa dal Tribunale di Cassino, è terminata l’odissea di un cittadino di Formia vessato da anni dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero di oneri previdenziali – non dovuti – per oltre 33.000 euro con la minaccia della iscrizione di ipoteca sulla abitazione familiare.

I FATTI – Nel 2016 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notificò al nostro associato un’intimazione di pagamento e una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, il tutto riferito a ruoli emessi da vari enti, tra cui anche l’INPS, per il recupero di oneri previdenziali affidati alla riscossione dell’Agenzia; al tempo il consumatore provvide a presentare istanza di sospensione dell’intimazione e del preavviso di ipoteca ai sensi della legge 228/2012 (cosiddetta legge sulle cartelle pazze), poiché tutto quanto si richiedeva risultava essere ampiamente prescritto.

Successivamente le cartelle furono sospese ed eliminate dall’estratto di ruolo del debitore sino al 2020, quando improvvisamente, e senza che fosse mai stata notificata alcuna comunicazione di rigetto delle istanze di sospensione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione reinseriva sul ruolo del contribuente tutte le cartelle facenti capo all’INPS per una somma complessiva di oltre 33.000 euro, compresi gli interessi.

Il contribuente ha tentato nuovamente di risolvere amministrativamente la questione presso l’ufficio territoriale di Formia dell’Agenzia delle Entrate, che ha però in questo caso rigettato l’istanza riferendosi a una presunta comunicazione trasmessa, a suo dire, già nel lontano 2016, ma senza riuscire a fornirne alcuna prova. A questo punto, dopo vari altri tentativi di risoluzione della controversia, il consumatore si è visto costretto, per evitare un’iscrizione di ipoteca sulla propria abitazione, a proporre ricorso al Tribunale di Cassino – con l’assistenza dell’avvocato Franco Conte, responsabile provinciale della Confconsumatori Latina – nei confronti dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che non si è nemmeno costituita in giudizio.

“A maggio 2022 finalmente è terminata l’odissea amministrativa del consumatore – riferisce l’avvocato Franco Conte – e il Tribunale di Cassino ha provveduto a dichiarare l’intervenuta estinzione di diritto dei crediti contributivi di cui agli atti impugnati ai sensi della legge 228 del 2012. Questa legge del 2012 prevede proprio una tutela specifica per le cosiddette cartelle pazze, dando la possibilità di richiedere in autotutela la sospensione delle cartelle irregolari con il rispetto di tempistiche ben precise entro cui rispondere ovvero i 220 giorni dalla istanza. Se l’Ente impositore non risponde si perfeziona un silenzio assenso su quanto richiesto dal contribuente e nulla può più essergli richiesto.

Il nostro assistito ha ottenuto quindi una sentenza di accertamento della estinzione del diritto con relativa condanna al pagamento delle spese legali a carico dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma tale estinzione era operativa già in forza della normativa vigente e gli enti interessati avrebbero dovuto provvedere all’annullamento in autotutela evitando di perseguitare per anni il malcapitato di turno, facendogli pagare anche il prezzo della loro inefficienza.

“Ci auguriamo per il futuro che la pubblica amministrazione sia più efficiente non solo quando deve riscuotere i propri crediti ma soprattutto quando deve verificare la loro regolarità e agire quindi di conseguenza anche in autotutela senza che il contribuente sia costretto a rivolgersi alla magistratura”.

  • Agosto, 24
  • 3766
  • Accesso alla giustizia e conciliazioni, Dalle Sedi, Lazio
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Furto della borsa: vittoria a Roma, rimborsati 1.130 euro L’Abf ha riconosciuto il diritto a un rimborso, da parte di Poste Italiane, a una consumatrice vittima di “furto con destrezza”

Roma, 25 marzo 2022 – Nuova vittoria di Confconsumatori presso l’Arbitro Bancario e Finanziario (Abf), che ha riconosciuto il diritto al rimborso di 1.130 euro nei confronti di una consumatrice romana, che aveva subito il furto, eseguito “con destrezza”, della borsa contenente la carta di debito. Il rimborso corrisponde all’importo di due operazioni disconosciute a seguito del furto dello strumento di pagamento.

I FATTI – Il 1° dicembre 2020, intorno alle 18.30, i ladri si sono avvicinati alla nostra associata dopo che aveva parcheggiato l’auto, riferendole che doveva spostarla perché si stava provvedendo a ripulire la strada. Appena riaperta l’autovettura e appoggiata la borsa sul sedile, un complice ha portato a termine il furto, aprendo lo sportello del passeggero.

La donna, alle 19, mentre era nella stazione dei Carabinieri, ha subito provveduto a richiedere il blocco della carta bancomat ma già tra le 18.50 e le 19.17 erano stati effettuati prelievi fraudolenti per la somma complessiva di 1.130 euro, per la quale la consumatrice ha chiesto il rimborso all’intermediario, ricevendo però risposta negativa.

Non essendo riuscita a definire la controversia attraverso il reclamo, la nostra associata ha promosso una procedura davanti all’Arbitro Bancario Finanziario.

LA DECISIONE DELL’ABF – L’intermediario ha inteso obiettare che le operazioni erano state effettuate correttamente, senza che emergesse alcuna anomalia, deducendo, in base al ristretto arco temporale trascorso dal momento del furto all’esecuzione della prima transazione illegittima e in base alla modalità di autenticazione impiegata, che la cliente non avesse tenuto una condotta diligente, conservando il codice segreto PIN unitamente alla carta.

Quindi l’intermediario ha obiettato che l’evento si era verificato a causa del “contegno gravemente colposo” della vittima di furto, ma l’Arbitro ha dato ragione alla nostra associata, riconoscendole il diritto al rimborso.

«L’Arbitro Bancario Finanziario – ha dichiarato l’avvocato Barbara d’Agostino Presidente Confconsumatori Lazio – ha riconosciuto che quando si realizza la fattispecie di furto con destrezza degli strumenti di pagamento questo fatto esime la ricorrente dall’addebito di responsabilità per omessa violazione degli obblighi di custodia della carta e dei relativi codici segreti sottolineando che si deve escludere la colpa grave nei casi in cui l’utilizzatore sia stato vittima di una azione coordinata  volta ad effettuare il furto dello strumento di pagamento,  condannando quindi Poste Italiane al rimborso delle somme illegittimamente sottratte dal conto corrente».

I consumatori che necessitano di assistenza possono rivolgersi a Confconsumatori tramite le sedi territoriali elencate qui: https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/.

Scarica la pronuncia dell’Abf.

  • Marzo, 25
  • 5353
  • Accesso alla giustizia e conciliazioni, Dalle Sedi, Lazio, Risparmio e Investimenti
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Furto del bancomat: rimborsati 1.107 euro a Roma L’Abf ha riconosciuto il diritto a un rimborso, da parte di Crédit Agricole, a una consumatrice vittima di un furto in appartamento

Roma, 17 marzo 2022 – Vittoria di Confconsumatori presso l’Arbitro Bancario e Finanziario (Abf), che ha riconosciuto il diritto al rimborso di 1.107 euro nei confronti di una consumatrice romana, corrispondente all’importo di 7 operazioni disconosciute a seguito del furto dello strumento di pagamento avvenuto nella propria abitazione.

I FATTI – Durante la notte tra il 26 e il 27 marzo 2021, i ladri si sono introdotti nell’abitazione della donna, molto probabilmente narcotizzando lei, il marito e i cani, prima di procedere al furto, fra le altre cose, della carta bancomat collegata al conto corrente presso l’istituto di credito resistente.

Tra le 04:48 e le 08:20 del 27.03.2021 sono stati effettuati prelievi fraudolenti per la somma complessiva di 1.157 euro, per la quale la consumatrice ha chiesto il rimborso all’intermediario, ricevendo però risposta negativa.

Non essendo riuscita a definire la controversia attraverso il reclamo, la nostra associata ha promosso una procedura davanti all’Arbitro Bancario Finanziario.

LA DECISIONE DELL’ABF – L’intermediario intendeva obiettare che le operazioni erano state effettuate correttamente, senza che emergesse alcuna anomalia, autenticate tramite il microchip della carta e la corretta digitazione del PIN senza errori, attribuendo quindi alla nostra associata la ‘colpa grave‘ per custodire insieme la carta bancomat e le credenziali di accesso.

L’Arbitro ha inteso escludere la colpa grave in caso di furto in appartamento, specificando che la ragione che sostiene questo orientamento è che proprio custodire nella propria abitazione le credenziali degli strumenti di pagamento – in un luogo riservato, dove massimamente si esercita il controllo sui propri beni, come la casa – integra il normale canone di diligenza nell’utilizzo degli strumenti elettronici.

«L’Arbitro Bancario e Finanziario – ha dichiarato l’avvocato Barbara d’Agostino Presidente Confconsumatori Lazio – ha riconosciuto un principio fondamentale e precisamente la totale assenza di colpa quando si è vittima di furto, ed ha oltretutto sottolineato in modo chiaro che la soglia di diligenza richiesta deve essere ridimensionata e parametrata al contesto, come nel caso specifico in quanto il furto è avvenuto in un luogo privato, inaccessibile ai terzi, condannando quindi Crédit Agricole al rimborso delle somme illegittimamente sottratte dal conto corrente».

I consumatori che necessitano di assistenza possono rivolgersi a Confconsumatori tramite le sedi territoriali elencate qui: https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/.

Scarica la decisione dell’Abf

  • Marzo, 18
  • 5062
  • Accesso alla giustizia e conciliazioni, Lazio
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Class action: associazioni dei consumatori denunciano la mancata attuazione della legge Con una lettera, le associazioni dei consumatori chiedono anche alla ministra Cartabia di sbloccare la situazione, evitando ulteriori procedure di infrazione europee

Parma, 10 marzo 2022 – Oggi le associazioni dei consumatori Acu, Adoc, Adiconsum, Adusbef, Altroconsumo, Assoconsum, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Centro Tutela Consumatori e Utenti, Federconsumatori, La Casa del Consumatore, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Udicon, Unione Nazionale Consumatori, Utenti Servizi Radiotelevisivi si sono rivolte alla ministra della Giustizia Cartabia e al viceministro dello Sviluppo Economico e presidente del CNCU Pichetto Fratin per denunciare la mancata attuazione della l. 31/2019 (nota come legge Bonafede), nonostante siano oramai decorsi quasi tre anni dalla sua pubblicazione.

Tale situazione impedisce a tutti gli enti del Terzo settore, ed in particolare alle associazioni dei consumatori riconosciute come maggiormente rappresentative a livello nazionale (art. 137 Codice del consumo), di poter agire a tutela degli interessi collettivi rappresentati con le azioni di classe ed inibitorie.

Le conseguenze di tale inerzia da parte del Ministero della Giustizia sono gravi visto che determinano un’oggettiva e ingiustificata limitazione dei diritti dei cittadini e di fatto, la disapplicazione dell’intero ‘strumento’ risarcitorio, come emerge dal numero del tutto insignificante (cinque) delle azioni ad oggi promosse dall’entrata in vigore della legge da parte di singoli cittadini danneggiati.

Le associazioni dei consumatori hanno stigmatizzato, peraltro, che la corretta attuazione della l. 31/2019 possa avere un impatto positivo per il raggiungimento degli obiettivi di implementazione del nostro sistema giudiziario ai quali la Commissione dell’Unione ha subordinato il finanziamento del “Piano nazionale di ripresa e resilienza”. L’effettiva e concreta disponibilità di strumenti risarcitori ed inibitori collettivi hanno infatti indubbi effetti deflattivi del contenzioso che possono consentire un più razionale utilizzo delle risorse giudiziarie ed una riduzione dei tempi della giustizia.

Da ultimo, le associazioni hanno posto all’attenzione della ministra come l’attuale situazione comporti il serio e concreto pericolo di sottoporre il nostro Paese a ulteriori procedure di infrazione per le evidenti violazioni del diritto dell’Unione (in particolare delle Direttive 2009/22/CE e della Direttiva 1828/20 che dovremo recepire entro il prossimo 25 dicembre 2022).

Per un approfondimento, si invita a leggere il testo integrale della lettera.

  • Marzo, 10
  • 4065
  • Accesso alla giustizia e conciliazioni, Rapporti con Pubblica Amministrazione
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Truffa con “sms spoofing”: rimborsati 9.950 euro a Roma L’Abf ha riconosciuto il diritto a un rimborso, da parte di Poste Italiane, a una consumatrice vittima di “sms spoofing”

Roma, 14 gennaio 2022 – Vittoria di Confconsumatori presso l’Arbitro Bancario e Finanziario (Abf) che ha riconosciuto il diritto al rimborso di 9.950 euro nei confronti di una consumatrice romana truffata tramite sms (tecnica dell’”sms spoofing”) da un numero riconducibile a Poste Italiane, società presso la quale la donna è titolare di un conto corrente. L’sms spoofing è una truffa informatica che consiste nell’invio di messaggi da un mittente apparentemente affidabile e reale – come, in questo caso, l’intermediario Poste Italiane.

I FATTI – Nel dicembre del 2020, una nostra associata di Roma, titolare di un conto presso Poste Italiane, ha ricevuto un sms da un numero riconducibile all’intermediario (ovvero lo stesso mittente delle comunicazioni ufficiali della banca) ed è caduta nella trappola, inserendo i dati richiesti. Ha poi ritrovato suo malgrado addebitata un’operazione – mai richiesta – di bonifico pari a 10.000 euro.

Non essendo riuscita a definire la controversia attraverso il reclamo, la nostra associata ha promosso una procedura davanti all’Arbitro Bancario Finanziario.

LA DECISIONE DELL’ABF – L’Arbitro ha riconosciuto che il messaggio ricevuto dalla consumatrice si era effettivamente insinuato all’interno di messaggi genuini ricevuti dall’intermediario tramite la tecnica dello spoofing, e per questo ha riconosciuto alla consumatrice romana il diritto al rimborso di 9.950 euro da parte di Poste Italiane. Il Collegio ha anche rilevato che il bonifico non autorizzato era stato disposto durante la telefonata con la quale la donna richiedeva il blocco della propria carta. Una maggiore tempestività dell’intermediario nell’eseguire la richiesta della cliente avrebbe potuto impedire la truffa. Il sistema di autenticazione e di protezione adottato da Poste Italiane, inoltre, non risulta conforme allo Strong Customer Authentication, altrimenti il danno in questione si sarebbe potuto evitare.

«L’Arbitro Bancario e Finanziario – ha dichiarato l’avvocato Barbara d’Agostino Presidente Confconsumatori Lazio – ha riconosciuto che il ricorrente è stato tratto in inganno dal cosiddetto “sms spoofing”, trattandosi di una modalità particolarmente insidiosa consistente nella manipolazione di un messaggio che rende l’sms apparentemente genuino poiché visualizzato negli smartphone insieme ai messaggi legittimi, condannando quindi Poste Italiane al rimborso delle somme illegittimamente sottratte dal conto corrente».

UN FENOMENO IN AUMENTO – Già nei mesi scorsi, Confconsumatori, insieme ad ABI e ad altre Associazioni dei consumatori, aveva inviato una lettera all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per sollecitare un maggiore coordinamento nel contrasto alle frodi informatiche, a fronte dell’aumento rilevante di fenomeni di frode sui canali mobili.

I consumatori che necessitano di assistenza possono rivolgersi a Confconsumatori tramite le sedi territoriali elencate qui: https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/.

Scarica la decisione dell’Abf

  • Gennaio, 14
  • 7659
  • Accesso alla giustizia e conciliazioni, Lazio, Privacy e Protezione dei dati personali, Risparmio e Investimenti, Telefonia
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Sospensione del mutuo grazie al Cura Italia Una famiglia titolare di PMI in toscana ha ottenuto, tramite ordinanza cautelare, la sospensione del mutuo inizialmente rigettata dalla banca

Grosseto, 21 dicembre 2021 – Confconsumatori Toscana è intervenuta a tutela di una famiglia in difficoltà, titolare di una PMI, alla quale la banca aveva rifiutato la richiesta di sospensione del mutuo. La vicenda, conclusasi positivamente per la piccola azienda famigliare, è servita a chiarire l’esistenza di un diritto soggettivo per i benefici del decreto “Cura Italia” e a sancire l’assenza di discrezionalità delle Banche. Di seguito si riporta per intero il comunicato diffuso da Confconsumatori Toscana.

_________________________________

Confconsumatori Toscana è stata investita di una delicata vicenda da parte di una famiglia che quale garante della società familiare aveva ricevuto la richiesta di rientro e la segnalazione di sofferenza. Nel marzo 2020 la società, avendo constatato quasi l’azzeramento del fattura nel trimestre, chiedeva alla Banca, con la quale intratteneva linee di credito, la sospensione delle scadenze in forza dell’articolo 56 del D.L. 18/2020. La società, stante la reiterazione della sospensione degli impegni finanziari per le aziende con perdita di fatturato dipesa dal Covid, ha reiterato più volte la richiesta potendo e dovendo far sospendere i pagamenti sino al 31.12.2021.

La Banca ha negato la sospensione assumendo che il credito era da considerarsi deteriorato e quindi il beneficio inammissibile, la società ed i soci (persone fisiche e consumatori senza alcuna veste di amministrazione) hanno comunque, svenandosi, continuato a pagare le rate sino all’agosto 2020.

Alla fine di agosto 2021 la Banca metteva a rientra la società chiedendo il rimborso totale dei mutui contratti e parimenti chiedeva ai garanti, ormai pensionati, di adempiere alla loro garanzia.

La società ed i garanti si sono così difesi in Tribunale assumendo che la sospensione andava concessa perché il credito non era in nessun modo da considerarsi deteriorato in quanto il ritardo nei pagamenti risaliva all’anno 2018 e nel corso dell’anno 2019 i mutui erano stati rinegoziati e da allora la debitrice aveva puntualmente pagato sino al covid (anche oltre il covid).

Confconsumatori Toscana ricorda che con la questione del credito deteriorato non è discrezionale da parte delle banche e che il Ministero dello Sviluppo economico è intervento con una precisa direttiva al sistema bancario nel maggio 2020 disponendo che l’esclusione dal beneficio della sospensione per le piccole aziende fosse possibile solo in caso di morosità per oltre 90 giorni sussistente alla data dell’1.2.2020, con possibilità tuttavia per le aziende di sanare la morosità in corso d’opera, anche dopo il febbraio 2020, e contestualmente accedere al beneficio di vitale importanza.

In via d’urgenza i garanti/consumatori e la società hanno chiesto al Tribunale di Grosseto di paralizzare le decisioni della Banca ed in data 13.12.2021 con ordinanza della Giudice Dr.ssa Claudia Frosini il Tribunale ha disposto forzosamente la sospensione, non rilevando il deterioramento di un credito che alla data dell’1.2.2.2020 non presentava arretrati e disponendo la revoca delle segnalazioni di sofferenza anche per i garanti persone fisiche.

Si tratta di una decisione di vitale importanza che sancisce l’esistenza di un diritto soggettivo per i benefici del decreto cura Italia e sancisce l’assenza di discrezionalità delle Banche.

Per Confconsumatori Toscana è dunque auspicabile, vista l’attuale situazione di incertezza dovuta alla pandemia, che alcune misure siano prorogate anche nell’anno 2022 per le pmi e le famiglie in difficoltà e che ancora scontano i danni di quasi un anno di chiusure forzate.

Gli interessati alle prese con problematiche simili possono contattare le sedi toscane della Confconsumatori che risultano sul sito www.confconsumatoritoscana.it

Confconsumatori ricorda inoltre che in Toscana, proprio nelle ultime settimane, si sta verificando una recrudescenza di richieste di pagamento, troppe volte illegittime, da parte delle società cessionaria dei crediti NPL delle banche e che sta assistendo numerose famiglie alle prese con società che lamentano crediti già pagati, prescritti od eccessive.

  • Dicembre, 21
  • 4370
  • Accesso alla giustizia e conciliazioni, Risparmio e Investimenti, Toscana
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e-mail regionale e provinciale: confconsumatorisu@alice.it
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CHIETI
Sede provinciale
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