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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

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Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
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Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

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E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

Acquisti e Garanzie

I comportamenti scorretti di venditori e produttori sono causa di ripetute richieste di aiuto, nonostante le leggi in materia di garanzie e conformità dei prodotti, di acquisto della casa (in costruzione, in multiproprietà, ecc.), di acquisti fuori dai locali commerciali, a distanza e di saldi. Inoltre, Confconsumatori svolge ricerche e monitoraggi periodici su prezzi e tariffe; combatte e denuncia gli aumenti speculativi.
Vademecum sul DIRITTO DI RECESSO
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Chiusura Contratti


Ripartono gli aiuti per le famiglie in difficoltà dal 15 novembre 2010 è possibile presentare domanda per la sospensione del mutuo. tra febbraio e settembre ne hanno beneficiato 31 mila famiglie.

Parma, 17 novembre 2010 – A partire dal 15 novembre 2010 è possibile presentare domanda per accedere al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa . Possono accedere al Fondo, che opera nei limiti delle risorse disponibili e sino ad esaurimento delle stesse, coloro che da almeno un anno stanno pagando il mutuo (di importo non superiore a 250.000 euro) per l’acquisto della prima casa, muniti di indicatore ISEE del nucleo familiare  non superiore a 30.000 euro .

Il beneficio accordato dal Fondo è in buona sostanza la possibilità di sospendere (per un periodo massimo di diciotto mesi) il pagamento delle rate del mutuo , senza dopo doverne scontare le conseguenze, visto che gli interessi che nel frattempo verrebbero maturati li paga il Fondo. A carico del  cliente resta il solo pagamento del cd. spread .

Possono beneficiare della sospensione persone che si trovino nella temporanea impossibilità di provvedere al  pagamento delle rate alla loro naturale scadenza per cause quali la perdita del posto di lavoro, la morte o sopraggiunta non autosufficienza di uno dei membri del nucleo familiare, il pagamento di pesanti spese mediche o di assistenza domiciliare, la necessità di interventi edilizi di manutenzione straordinaria di importo non inferiore a 5.000 euro . Non vi sono limitazioni di sorta alle tipologie di mutuo (tasso fisso, variabile, con cap, ecc.) che possono accedere al Fondo; sono inoltre compresi anche i mutui cartolarizzati (ossia ceduti ad altre banche), i mutui già oggetto di portabilità e quelli rinegoziati con la banca.

La sospensione del pagamento delle rate può essere richiesta per non più di due volte . Essa, infine, non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avvienesenza richiesta di garanzie aggiuntive.

Ricordiamo che, a tutt’oggi, sono 31 mila le famiglie italiane che tra febbraio e settembre 2010 hanno beneficiato della sospensione del mutuo , come previsto dall’Accordo siglato tra l’Abi e le Associazioni dei consumatori lo scorso dicembre. Le banche hanno sospeso mutui per 4 miliardi di euro e ogni famiglia coinvolta avrà a disposizione in media 6.300 euro in più. Sono i dati del monitoraggio sulla sospensione dei mutui, secondo cui la soluzione più frequente per le operazioni di sospensione ha riguardato l’intera rata (88% dei casi).

Per saperne di più clicca QUI .

Per scaricare la guida alle iniziative promosse da ABI per le famiglie in difficoltà clicca QUI .

Guarda l’intervista dell’avvocato Augusto Truzzi sulla sospensione dei mutui e sul Fondo di solidarietà pubblicata sul sito della Gazzetta di Parma on line: clicca QUI .

  • Novembre, 17
  • 1240
  • Acquisti e Garanzie, Mutui
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Auto usata: la garanzia post vendita è valida Il Giudice di Pace di Latina riconosce garanzia post vendita per auto usata: il venditore deve risarcire le spese di riparazione

Latina, 19 ottobre 2010 – Il Giudice di Pace di Latina ha confermato che anche per i beni usati (in particolare vetture) sussiste la garanzia post vendita gravante sul venditore ai sensi dell’art. 129 del D. Lgs. N. 206/2005, cd. Codice del Consumo.
In particolare il predetto art. 129 stabilisce l’obbligo del venditore di consegnare beni privi di ogni possibile anomalia. Infatti nella vendita con causa di consumo il consumatore non acquista per fare un affare, ma per soddisfare direttamente con l’utilizzazione del bene un proprio bisogno contingente.

La Confconsumatori Latina ha assistito, sin dal primo momento, il consumatore in questione, il quale aveva provveduto all’acquisto di una vettura usata, che ha presentato da subito difetti vari . Tali difetti sono stati riparati ma al terzo episodio in sei mesi dall’acquisto, il consumatore si è visto opporre le più disparate motivazioni in merito alla riparazione della vettura ; spinto anche dalla necessità dell’utilizzo del mezzo si vedeva costretto a far riparare lo stesso presso un’altra officina meccanica.

Rivoltosi alla Confconsumatori Latina, si provvedeva prima a mettere in mora il venditore e successivamente ad assisterlo nel giudizio civile dinanzi al Giudice competente, che ha riconosciuto la restituzione della intera somma pagata per la riparazione della vettura oltre alle spese di lite .

“ E’ importante ricordare a tutti i consumatori – afferma l’avv. Franco Conte, Presidente di Confconsumatori Latina – che esistono precisi obblighi a carico dei venditori i quali sono direttamente responsabili per tutti gli eventuali vizi delle cose vendute per un periodo di due anni dall’acquisto e per le vetture usate per un anno dall’acquisto. In particolare è bene che i consumatori, se ne ricorre il caso, si rivolgano alle associazioni di consumatori tutte le volte in cui i venditori cerchino di sottrarsi ai propri obblighi di garanzia ”.

“ Anche in questo specifico caso – continua l’avv. Conte – il Giudice ha stabilito che è preciso diritto del consumatore poter scegliere di far riparare il bene o eventualmente sostituirlo senza alcun onere per il consumatore stesso .”

Scarica la sentenza cliccando QUI .

Per informazioni ed assistenza:
Confconsumatori Latina
Sede Minturno Scauri (LT) via Appia n. 542
Tel e fax 0771.681022 cell. 349.5000314
e-mail: contefr@tiscali.it
orari sportello Lunedì e mercoledì ore 17-19

  • Ottobre, 19
  • 3536
  • Acquisti e Garanzie
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Garanzie post-vendita: un’altra vittoria per Confconsumatori Il giudice di Pace ha sancito la responsabilità del venditore anche sulle caratteristiche estetiche del prodotto

Parma, 04 agosto 2010 – Confconsumatori colleziona un’altra vittoria in materia di garanzie post-vendita .

Vittima del disservizio risolto dall’intervento dell’associazione è un consumatore che nel giugno 2009 si era rivolto ad un mobilificio di Reggio Emilia per acquistare una parete attrezzata unitamente al tavolo per il proprio soggiorno, raccomandandosi con l’arredatrice che fossero di identico colore. Una volta scelto il modello e il colore dei mobili ed effettuato l’acquisto, l’associato è tornato al mobilificio per ritirare la merce, ma, rientrato a casa e tolto l’imballaggio, ha notato che il colore della parete differiva in modo evidente da quello del tavolo , quest’ultimo invece conforme all’ordine di acquisto. L’associato si è recato nuovamente al mobilificio per sostituire il pezzo ma non ha ottenuto nulla. Per questo ha deciso di rivolgersi a Confconsumatori.

Il mobilificio, in un primo momento, ha risposto alle richieste di Confconsumatori dichiarandosi disponibile a risolvere la questione: ha mandato due arredatori per verificare il difetto denunciato. Questi si sono recati in loco, hanno verificato la difformità del colore promettendo che da lì a poco si sarebbero fatti vivi per ovviare al problema, sostituendo la parete-soggiorno.

Nonostante le promesse, però, il mobilificio non ha provveduto alla sostituzione e neppure alla restituzione della somma versata, come sarebbe stato nel diritto del consumatore, e questo malgrado le reiterate richieste e solleciti inviati dalla Confconsumatori nei 4 mesi successivi.

l’avvocato Graziella Catanzariti

A questo punto con l’appoggio dell’associazione il consumatore ha citato in giudizio il mobilificio chiedendo che venisse accertato l’inadempimento contrattuale da parte dell’azienda e dichiarata la risoluzione parziale del contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1492 e segg. del Codice Civile.

Qualche mese dopo il Giudice di Pace di Montecchio Emilia si è pronunciato riconoscendo in toto le richieste del consumatore e condannando altresì il mobilificio alla restituzione della somma pagata, oltre al risarcimento dei danni cagionati e a sostenere le spese legali.

Soddisfatta l’avvocato Graziella Catanzariti, legale della Confconsumatori Parma che ha curato l’assistenza in giudizio del consumatore: « Un’altra importante sentenza che sancisce la responsabilità che ha il venditore nel consegnare al consumatore beni conformi all’ordine di acquisto, non solo riguardanti integrità del prodotto ma anche le sue caratteristiche esteriori e qualità estetiche ».

Scarica la sentenza QUI .

  • Agosto, 4
  • 910
  • Acquisti e Garanzie
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Saldi estivi 2010, i consigli di Confconsumatori Il "decalogo" per evitare le fregature di fine stagione

Parma, 7 luglio 2010 – E’ iniziata la stagione dei saldi dal 3 luglio in Veneto, Piemonte, Puglia, Lazio, Calabria e Abruzzo. Le altre regioni daranno via ai saldi  entro il 15 luglio. Da Confconsumatori un invito a fare attenzione e alcuni semplici consigli per evitare fregature di fine stagione.

1) Diffidate dai saldi superiori al 50% , che potrebbero nascondere la vendita di merce dell’anno precedente (potrebbe essere ugualmente un buon affare purché il cliente ne sia informato dal negoziante);

2) La merce in saldo deve essere tenuta separata fisicamente da quella venduta a prezzo pieno e verificate che sia la stessa esposta in vetrina;

3) Sul cartellino devono essere obbligatoriamente indicati il vecchio prezzo, la percentuale di sconto ed il prezzo scontato;

4) Il consumatore ha diritto di provare i capi , esclusa la biancheria intima. Ricordiamo che il venditore non è obbligato a sostituire la merce nel caso questa non convinca o soddisfi a pieno (ad es. per taglia, colore, ecc.) il consumatore dopo l’acquisto;

5) I negozianti sono obbligati ad accettare il pagamento con carte di credito anche durante i saldi; in caso di rifiuto non comprate e segnalate il caso per iscritto alla società Servizi Interbancari e a un’associazione di consumatori;

6) Conservate lo scontrino , perché costituisce prova di acquisto che obbliga il negoziante a sostituire e/o riparare la merce difettosa o “non conforme”, anche in presenza di cartelli con la dicitura che i capi in svendita non si possono cambiare;

7) Anche per la merce in saldo vale la garanzia legale di due anni prevista dal Codice del consumo per i beni difettosi o non conformi a quanto richiesto dal consumatore. A rispondere in questi casi è il venditore che dovrà riparare o sostituire la merce, altrimenti restituire o ridurre in prezzo pagato;

8) Gli acquisti on line prevedono il diritto di recedere , senza alcuna penalità e senza obbligo di motivazione, entro 10 giorni dall’acquisto, come ogni altra vendita di beni “fuori dai locali commerciali”;

9) Per ogni problema , si consiglia di segnalare il fatto al locale comando dei Vigili Urbani o all’Assessorato comunale per il commercio , oltre che alle associazioni dei consumatori a voi più vicine;

10)  E, infine, fate attenzione all’ “effetto sforamento” : spesso, infatti, spendiamo più di quanto crediamo di stare risparmiando. Utile sarebbe fare una lista degli acquisti in anticipo, e tenerla sott’occhio nel fare compere.

  • Luglio, 7
  • 263
  • Acquisti e Garanzie
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“Diamo Credito” 6 risposte concrete per famiglie in difficoltà SCARICA GRATIS LA GUIDA realizzata da Abi nell'ambito del "Piano Famiglie" con Associazioni dei Consumatori, Amministrazioni e Cei

Parma, 4 giugno 2010 – “Diamo Credito alla tua voglia di ripartire, 6 risposte concrete per le famiglie in difficoltà” è la guida realizzata dall'Associazione Bancaria Italiana insieme alle Associazioni dei Consumatori, alle Amministrazioni Pubbliche, alla Conferenza Episcopale Italiana ed altri stakeholder presenti nel Tavolo per l’attuazione del Piano Famiglie , istituito congiuntamente lo scorso 2 febbraio.

La guida è strutturata in 6 capitoli dedicati ad altrettante aiuti messi a disposizione dalle banche italiane nell'ambito del Piano Famiglie:

1. Se non riesci a rimborsare il mutuo per la casa , puoi richiedere alla banca di sospendere il pagamento delle rate per 12 mesi.

2. Se hai necessità di incassare subito l'indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria , in base all'accordo con Confindustria e le organizzazioni sindacali, puoi chiedere alla banca di anticipartela.

3. Se hai una famiglia numerosa e stai cercando un nuovo lavoro , nell'attesa di trovarlo, puoi rivolgerti alla banca attraverso l'assistenza delle Caritas diocesane per ottenere il prestito che ti serve.

4. Se nella tua famiglia è appena arrivato un bambino , puoi usufruire di un prestito a tasso agevolato.

5. Se sei uno studente universitario , puoi avere un prestito a condizioni favorevoli da utilizzare per la tua formazione.

6. Se infine non riesci a ottenere credito per le vie ordinarie , puoi rivolgerti ai fondi di prevenzione all'usura.

 

SCARICA LA GUIDA GRATUITAMENTE cliccando QUI

Maggiori informazioni sul sito dell'Abi (www.abi.it) nella sezione "Piano Famiglie" dove è possibile trovare l'elenco aggiornato delle banche aderenti (QUI il link diretto).

  • Giugno, 4
  • 2168
  • Acquisti e Garanzie, Mutui
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L’ABI lancia il “Piano Famiglie”, a sostegno delle famiglie colpite dalla crisi economica

Parma, 5 Febbraio 2010 – L'Associazione bancaria italiana , autonomamente e in partnership, tramite la sottoscrizione di un protocollo (clicca QUI ) con il Governo (Dipartimento per le Politiche per le Famiglie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero della Gioventù; Direzione generale per l'inclusione sociale presso il Ministero del Lavoro Salute pubblica e Politiche sociali), le Regioni e le Province, i Comuni (Anci), le associazioni dei consumatori (clicca QUI ), la Conferenza Episcopale Italiana e altre parti sociali, ha elaborato e promosso un progetto a sostegno del mercato del credito retail denominato "Piano Famiglie" .

Circa il 3% delle famiglie italiane sono in difficoltà nel pagamento della rata del mutuo : la crisi economica continua a colpire la produzione e l'occupazione, riducendo la capacità di accesso al credito e la sostenibilità del debito.

Gli obbiettivi del "Piano Famiglie" sono principalmente due:

  • innalzare la sostenibilità finanziaria delle operazioni di credito ipotecario, adottando una misura di sospensione del pagamento delle rate di mutuo ;
  • coordinare gli strumenti già esistenti basati sulla istituzione di fondi di garanzia o fondi di copertura di determinati oneri, assicurandone l'implementazione sul territorio, l'adeguata informazione dei soggetti e la piena conformità alla regolamentazione prudenziale.

In particolare l'accordo prevede la sospensione delle rate dei mutui per almeno dodici mesi nei confronti dei nuclei familiari in difficoltà a seguito della crisi. Si applica ai mutui di importo fino a 150.000 euro accesi per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale; sono inclusi i mutui cartolarizzati, rinegoziati, oggetto di operazioni di portabilità e accollati. Si applica ai clienti con un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui, che hanno subito o subiranno nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010 eventi particolarmente negativi (morte, perdita dell'occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione).  Sono ammessi ai benefici anche coloro che sono in ritardo con i pagamenti purché tale ritardo non sia superiore a 180 giorni consecutivi. Nel periodo di sospensione sono comprese anche le eventuali rate scadute e non pagate. In tale periodo, inoltre, maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo diverse modalità, secondo che la sospensione avvenga per la sola quota capitale o per la quota capitale e la quota interessi. La sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora, non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

E' possibile presentare la domanda presso la propria banca  a partire dall'1 febbraio 2010 e il relativo modulo sarà disponibile presso gli sportelli delle banche. Il modulo potrà essere ritirato anche presso le sedi della Confconsumatori , che fornirà, a coloro che lo richiederanno, consulenza ed assistenza. 

Per sapere chi può aderire al progetto e conoscere i dettagli del suo funzionamento è possibile consultare il documento tecnico del "Piano Famiglie", comprensivo della domanda, cliccando QUI .

E' possibile poi consultare una scheda tecnica contenete le domande più frequenti e le relative risposte , cliccando QUI .

Fondamentale è la consultazione della sezione appositamente creata dall'ABI sul "Piano Famiglie": QUI  è possibile conoscere le banche aderenti e possibili variazioni –migliorative – nei criteri di applicazione del Piano, in continua evoluzione .

« Resta la solita questione: le banche si sono impegnate a fornire informazioni ai propri clienti. Ma, già in questi primi giorni di applicazione del Piano, hanno cominciato a chiedere ulteriori garanzie da parte dei parenti. E’ la solita storia. Speriamo si tratti di qualche caso isolato – ha dichiarato l'avv. Carmelo Calì, Dirigente nazionale di Confconsumatori – c erto è che attueremo la massima vigilanza e denunceremo eventuali applicazioni distorte del Protocollo, anche per favorire le modifiche migliorative che non è stato possibile inserire in origine ».

  • Febbraio, 5
  • 2432
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Orari di apertura:  Venerdì 16 – 18

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