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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

PISTICCI (Mt)
Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

Assicurazioni

Dopo la liberalizzazione del 1994, non si è realizzata la concorrenza fra le imprese che avrebbe dovuto portare alla diminuzione delle tariffe e al miglioramento del servizio. Per questo, Confconsumatori svolge indagini e realizza guide per informare i consumatori sulle opportunità che il mercato assicurativo offre, per realizzare buoni risparmi.

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Confconsumatori celebra 50 anni: una due giorni di eventi a Parma Un anniversario speciale con incontri, tavole rotonde e l’assemblea annuale per guardare al futuro dei diritti e della tutela dei consumatori

Parma, 26 maggio 2026 – Cinquant’anni di tutela: Confconsumatori celebra un traguardo storico

Confconsumatori APS compie 50 anni e festeggia questo importante anniversario con una due giorni di incontri, approfondimenti e momenti istituzionali dedicati ai cittadini e alla cultura della tutela. Il 28 e il 29 maggio 2026, Parma diventa il centro di un confronto nazionale su credito, assicurazioni, sicurezza digitale e diritti dei consumatori.

Giovedì 28 maggio – Contratti assicurativi e credito al consumo

La prima giornata si apre con una tavola rotonda dedicata ai temi del credito e delle assicurazioni, organizzata nell’ambito del progetto “Pronti a Contare”. Esperti del settore, docenti universitari e rappresentanti delle associazioni si confronteranno sulle nuove sfide tra tutela e arbitrati.

Venerdì 29 maggio – Celebrazione ufficiale del 50° anniversario e tavola rotonda sulle truffe digitali

La giornata di venerdì 29 sarà interamente dedicata alla celebrazione del cinquantesimo anniversario. La mattina ospiterà gli interventi istituzionali di AGCM, MIMIT, Università di Parma e Confconsumatori. Durante la mattinata sarà disponibile l’annullo filatelico speciale realizzato da Poste Italiane in occasione del 50° anniversario di Confconsumatori, un ricordo simbolico di questa tappa preziosa. Nel pomeriggio, la tavola rotonda “Truffe digitali: la nuova frontiera della tutela dei consumatori”, organizzata nell’ambito del progetto “Smacco alla truffa“, riunirà forze dell’ordine, istituzioni e grandi realtà nazionali impegnate nella sicurezza informatica.  

Un anniversario che guarda avanti

Il cinquantesimo anniversario non è solo una celebrazione, ma un’occasione per riflettere sulle nuove sfide che attendono i consumatori, un momento importante di confronto e aggiornamento, per celebrare insieme questo traguardo. Confconsumatori rinnova il suo impegno per una tutela moderna, competente e vicina ai cittadini.

Starthotels du Parc, Viale Piacenza 12/c – Parma 

📌 28 maggio – ore 16 Tavola rotonda Contratti assicurativi e credito al consumo

📌 29 maggio – ore 9:30 Celebrazione dei 50 anni di Confconsumatori

📌 29 maggio – ore 15 Tavola rotonda Truffe digitali: la nuova frontiera della tutela dei consumatori

Ingresso libero e gratuito

Per prenotazioni: https://forms.gle/MDuZVKn2xu1cPDXQA

Il progetto Smacco alla Truffa è finanziato dal MIMIT. D.D. 12 maggio 2025
Il progetto Pronti a Contare è finanziato dal MIMIT. D.D. 12 maggio 2025
  • Maggio, 26
  • 1967
  • Assicurazioni, Pronti a contare, Risparmio e Investimenti, Smacco alla Truffa
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Trading online, “polizze” e investimenti digitali: come funzionano le truffe e come difendersi I numeri del 2024 e le tutele concrete per i risparmiatori

27 febbraio 2026 – Un fenomeno in forte crescita: i dati ufficiali

Le frodi online legate a investimenti e strumenti finanziari continuano a crescere. Secondo il Report annuale 2024 della Polizia Postale (aggiornato al 21 dicembre 2024), sono stati trattati 18.714 casi di truffe online, per un totale di 181.006.846 euro sottratti.

Il dato più allarmante riguarda il falso trading online: rappresenta circa il 26% dei casi, ma assorbe l’80% delle somme complessivamente sottratte, pari a circa 145 milioni di euro.

Non si tratta più di un fenomeno che colpisce solo soggetti “vulnerabili”: le strutture criminali operano spesso dall’estero, con organizzazioni articolate e finalità che possono includere anche il riciclaggio.

Che cos’è il “falso trading online”

Il falso trading online consiste nella simulazione di un’attività di investimento (azioni, forex, CFD, criptovalute, presunto “AI trading”) attraverso:

  • siti abusivi o app non autorizzate;
  • siti clone che imitano intermediari reali;
  • campagne pubblicitarie ingannevoli (anche con deepfake o false testimonianze);
  • contatti diretti via social, WhatsApp/Telegram, email o telefonate da sedicenti “call center”.

Il copione ricorrente in 4 fasi

  1. Aggancio – Promessa di rendimenti elevati o “garantiti”, spesso con urgenza artificiale (“ultimo posto disponibile”).
  2. Micro-versamenti iniziali – La piattaforma mostra guadagni fittizi per indurre nuovi versamenti.
  3. Escalation – Richiesta di somme maggiori (“per sbloccare il prelievo”, “per pagare le tasse”, “per coprire il margine”).
  4. Chiusura – Blocco dell’account, irreperibilità del referente o ulteriori richieste di denaro.

Una variante molto diffusa è la cosiddetta “recovery room”: un secondo gruppo contatta la vittima promettendo il recupero delle somme, previo pagamento di una commissione. Le autorità europee e nazionali mettono costantemente in guardia da questa tecnica.

Le truffe collegate: polizze e falsi investimenti assicurativi

Accanto alle piattaforme di trading, si registra un aumento di:

  • finte polizze RC auto o natanti vendute online a prezzi irrealistici;
  • false polizze unit-linked o multiramo;
  • finti intermediari assicurativi che utilizzano documentazione contraffatta.

Spesso i pagamenti vengono richiesti su IBAN esteri o intestati a soggetti incongruenti.

L’IVASS raccomanda di verificare sempre l’iscrizione al RUI (Registro Unico degli Intermediari) e di consultare gli elenchi dei siti irregolari prima di acquistare una polizza online.

Quando l’investimento è in realtà un reato

Le condotte descritte possono integrare diverse fattispecie penali:

  • Truffa (art. 640 c.p.)
  • Sostituzione di persona (art. 494 c.p.)
  • Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
  • Accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.)

Sul piano amministrativo e penale, l’ordinamento prevede sanzioni per:

  • abusivismo finanziario (art. 18 e 166 TUF);
  • abusivismo assicurativo (art. 305 Codice delle Assicurazioni).

La prestazione di servizi di investimento è riservata esclusivamente a soggetti autorizzati.

ABF e ACF: cosa sapere sulle tutele stragiudiziali

Molti risparmiatori ritengono che, dopo un bonifico verso una piattaforma truffaldina, la banca debba automaticamente rimborsare.

Non è sempre così.

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), in numerose decisioni – tra cui Milano n. 2419/2025 e n. 2587/2025 – ha qualificato come “operazioni autorizzate” i trasferimenti effettuati personalmente dal cliente, anche se indotto in errore.

Conseguenza: il rimborso non è automatico e l’esito favorevole non è scontato. Diventa centrale ricostruire:

  • correttezza della SCA (Strong Customer Authentication);
  • eventuali anomalie non gestite;
  • attivazione di nuovi dispositivi;
  • indicatori di rischio ignorati dall’intermediario.

Diversa è la situazione quando l’intermediario è autorizzato ma viola obblighi informativi o di adeguatezza: in questi casi è possibile rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB.

Il ruolo dei regolatori

La CONSOB può ordinare l’oscuramento di siti di intermediari abusivi, potere introdotto dal “decreto crescita” (L. 58/2019) e ampliato da interventi successivi, inclusa la Legge Capitali 2024.

Sul fronte assicurativo, l’IVASS invita a consultare RUI e liste di siti irregolari prima di acquistare online.

Check-list operativa: segnali d’allarme

Diffidare immediatamente se ricorre anche uno solo di questi elementi:

  • rendimenti “garantiti” o senza rischio;
  • IBAN intestati a privati o non coerenti con la società;
  • pressione psicologica e urgenza artificiale;
  • richiesta di installare software di controllo remoto (AnyDesk, TeamViewer);
  • richiesta di comunicare codici OTP;
  • pagamento di “tasse” o “commissioni” per sbloccare il prelievo;
  • contatti non richiesti via social o con uso di personaggi famosi.

Verifiche minime prima di investire

  • controllare che il soggetto sia autorizzato (registri CONSOB/BDI o RUI/IVASS);
  • consultare warning e provvedimenti di oscuramento;
  • pretendere documentazione completa (KID PRIIPs, informativa IDD, contratti e condizioni).

Se si è già vittima: cosa fare subito

  1. Bloccare immediatamente carte, home banking, email e SIM (in caso di sospetto SIM swap).
  2. Chiedere alla banca il richiamo del bonifico (SEPA recall). Il tempo è decisivo.
  3. Presentare denuncia dettagliata allegando chat, email, IBAN, screenshot e cronologia movimenti.
  4. Segnalare eventuali profili di abusivismo a CONSOB o IVASS.
  5. Non pagare sedicenti “recuperatori” di somme: potrebbe trattarsi di una seconda truffa.

 

Con il progetto Smacco alla Truffa, Confconsumatori accompagna i cittadini nella prevenzione delle frodi digitali, fornendo orientamento, informazioni chiare e un supporto concreto quando serve.

Hai bisogno di aiuto?

Puoi contare sul nostro sportello dedicato Sportello online sulle truffe – CONFCONSUMATORI

 

Finanziato dal MIMIT. D.D. 12 maggio 2025

  • Febbraio, 27
  • 2941
  • Assicurazioni, Risparmio e Investimenti, Smacco alla Truffa
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Diritto all’oblio oncologico: cosa cambia per i consumatori e come farlo valere Stop alle discriminazioni assicurative: chi è guarito da una patologia oncologica ha diritto a essere considerato come un soggetto sano

Parma, 9 febbraio 2026 – Cos’è il diritto all’oblio oncologico

Il diritto all’oblio oncologico è il diritto delle persone clinicamente guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni e di non subire indagini sulla propria pregressa condizione di salute ai fini dell’accesso a servizi assicurativi, bancari e finanziari.

Introdotto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193, questo diritto rappresenta un passo di civiltà fondamentale: elimina una discriminazione che per anni ha inciso non solo sul piano economico, ma anche su quello sociale e personale. Chi ha superato una malattia oncologica, una volta maturati i requisiti di legge, deve essere considerato a tutti gli effetti come un soggetto sano.

Quando si matura il diritto all’oblio oncologico

Il diritto all’oblio oncologico si matura:

  • dopo 10 anni dalla conclusione del trattamento attivo;
  • dopo 5 anni se la diagnosi è avvenuta prima del compimento dei 21 anni;
  • in termini più brevi per specifiche patologie oncologiche individuate dal Ministero della Salute.

Condizione essenziale è l’assenza di recidive o ricadute.

Il certificato di oblio oncologico: come ottenerlo

Per esercitare concretamente il diritto è necessario ottenere il certificato di avvenuto oblio oncologico.

La richiesta può essere presentata a:

  • strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;
  • medici del Servizio Sanitario Nazionale competenti per la patologia;
  • medico di medicina generale;
  • pediatra di libera scelta.

La certificazione deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta, se sussistono i requisiti previsti dalla legge.

Cosa non possono fare assicurazioni e intermediari

Con il Provvedimento IVASS n. 169 del 15 gennaio 2026, diventano pienamente operativi i divieti per compagnie e intermediari assicurativi.

In particolare:

  • non possono chiedere informazioni su pregresse patologie oncologiche;
  • non possono utilizzare dati sanitari già acquisiti per determinare premi, esclusioni o condizioni contrattuali;
  • non possono subordinare la stipula o il rinnovo di una polizza a visite mediche riferite alla patologia oggetto di oblio;
  • sono obbligati a cancellare i dati sanitari entro 30 giorni dal ricevimento del certificato.

Cosa fare in caso di discriminazione

Se il diritto all’oblio oncologico non viene rispettato, il consumatore ha strumenti concreti di tutela:

  • può presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo;
  • può segnalare l’uso illecito dei dati al Garante per la protezione dei dati personali;
  • può rivolgersi a Confconsumatori per assistenza e tutela.

Il ruolo di Confconsumatori

Confconsumatori assiste i cittadini:

  • nella verifica dei requisiti per l’oblio oncologico;
  • nella richiesta del certificato;
  • nella tutela contro comportamenti discriminatori di assicurazioni e intermediari.

Il diritto all’oblio oncologico non è solo una norma: è uno strumento di uguaglianza, dignità e piena reintegrazione sociale.

  • Febbraio, 9
  • 2567
  • Assicurazioni, Privacy e Protezione dei dati personali, Salute
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Arbitro Assicurativo (AAS): come funziona il nuovo sistema di risoluzione delle controversie assicurative Uno strumento rapido, economico e imparziale per tutelare i cittadini nei conflitti con compagnie e intermediari assicurativi.

Che cos’è l’Arbitro Assicurativo (AAS)

L’Arbitro Assicurativo (AAS) è il nuovo organismo indipendente e imparziale istituito per risolvere in via stragiudiziale le controversie tra cittadini, compagnie assicurative e intermediari.
È operativo dal 15 gennaio 2026 e rappresenta un passo importante verso una maggiore tutela dei consumatori nel settore assicurativo.

Presentare un ricorso all’AAS è semplice, economico e garantisce tempi rapidi per la soluzione alle controversie. Il sistema si distingue per:

  • Collegio arbitrale composto da 5 membri, rappresentativi delle diverse parti coinvolte.
  • Procedura interamente online, sul portale dell’Arbitro, senza obbligo di assistenza legale.
  • Decisione entro 180 giorni, prorogabili una sola volta di 90 giorni per casi complessi.
  • Costo di 20 euro, rimborsati in caso di accoglimento del ricorso.

Quando è possibile presentare ricorso all’AAS

È possibile rivolgersi all’Arbitro Assicurativo per questioni relative a contratti assicurativi conclusi, quando il ricorrente è:

  • contraente
  • assicurato
  • beneficiario
  • danneggiato che può agire direttamente contro l’impresa (es. RC Auto)

Limiti di valore per i ricorsi che richiedono somme di denaro

  • 300.000 € per polizze vita con prestazione prevista solo in caso di morte
  • 150.000 € per le altre polizze vita
  •   25.000 € per assicurazioni danni (casa, salute, viaggi)
  •     2.500 € per azioni dirette del danneggiato contro l’impresa. (Per i sinistri RC Auto in risarcimento diretto ex art. 149 CAP, il ricorso va presentato alla propria compagnia.)

Quando si chiede l’accertamento di diritti, obblighi o facoltà previsti dal contratto, non sono previsti limiti di valore.

Requisito di procedibilità: il reclamo preventivo

Prima di rivolgersi all’AAS è necessario aver presentato un reclamo alla compagnia o all’intermediario e:

  • non aver ricevuto risposta entro 45 giorni
    oppure
  • aver ricevuto una risposta ritenuta insoddisfacente.

Effetti della decisione dell’Arbitro Assicurativo

La decisione dell’AAS non è vincolante, ma ha un forte valore reputazionale. Se la compagnia o l’intermediario non la rispettano:

  • l’inadempimento viene pubblicato sul portale dell’Arbitro per 5 anni
  • rimane in evidenza per 6 mesi sul sito dell’impresa o, in assenza di portale web, nei locali fisici

In ogni caso, le parti possono sempre rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.

Il commento di Confconsumatori

Confconsumatori accoglie con favore l’istituzione dell’Arbitro Assicurativo, considerandolo uno strumento fondamentale per garantire ai cittadini rapidità, riduzione dei costi e maggiore accessibilità nella gestione delle controversie.
Come sottolinea il Presidente Avv. Carmelo Calì: “l’AAS completa il quadro degli organismi di tutela già esistenti, affiancandosi all’Arbitro Bancario Finanziario e all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, in grado di tutelare in maniera rapida ed efficace le posizioni dei tanti cittadini coinvolti ogni giorno in contenziosi con le compagnie assicurative.”

I cittadini possono rivolgersi agli sportelli territoriali di Confconsumatori: DOVE SIAMO – CONFCONSUMATORI

oppure allo sportello online: Spiegaci il tuo problema – CONFCONSUMATORI

  • Gennaio, 20
  • 3467
  • Assicurazioni
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Assicurazioni Fwu, si allungano i tempi per l’ammissione al passivo: la scadenza da rispettare è il 31 gennaio 2028 Confconsumatori: «I risparmiatori mantengano la calma, da settembre potremo dare assistenza tramite lo sportello online e gli sportelli territoriali»

Parma, 15 luglio 2025 – Il commissario liquidatore della compagnia assicurativa Fwu ha comunicato che l’accesso ai database e ai sistemi informatici della compagnia è andato perduto fin dal 31 gennaio 2025, pertanto si è in fase di recupero delle informazioni e dei dati dei clienti. Di conseguenza le lettere di credito (ovvero le dichiarazione di ammissione al passivo precompilate) saranno inviate con ritardo.

Il commissario liquidatore ha creato un apposito “Portale clienti” – attualmente ancora in fase di sviluppo e quindi non attivo – finalizzato a centralizzare digitalmente tutte le richieste e le comunicazioni future con i clienti. Il portale mira a fornire un canale di comunicazione diretto e sicuro tra la liquidazione di Fwu e i suoi assicurati-beneficiari. Questa piattaforma semplificherà la gestione delle richieste, garantendo interazioni più rapide e trasparenti. Il portale dovrebbe essere operativo entro settembre 2025.

Il commissario liquidatore precisa, in ogni caso, che si sta facendo il possibile per inviare ai creditori la lettera di credito precompilata entro la fine di luglio 2025, così come originariamente previsto, ammettendo però che saranno possibili ritardi e che non tutte le lettere arriveranno contemporaneamente a tutti i creditori. Sono previsti ritardi maggiori per i creditori con polizze unit linked che hanno avviato azioni giudiziarie che ritardano la liquidazione degli attivi sottostanti.

A fronte di questo disguido tecnico, il liquidatore comunica però una notizia positiva: «Prevediamo che gli attivi realizzati da Fwu consentiranno il rimborso di una parte sostanziale dei crediti dei creditori privilegiati e in particolare degli assicurati/beneficiari». Il commissario liquidatore precisa inoltre che i tempi di liquidazione saranno lunghi, anche se, in collaborazione con il Tribunale del Lussemburgo, vi è «l’impegno a rimborsare i creditori privilegiati il più rapidamente possibile nel rispetto delle regole dell’insolvenza e con la garanzia della parità di trattamento dei creditori nella stessa posizione».

Secondo l’avvocato Antonio Pinto, responsabile del settore Prodotti finanziari di Confconsumatori, «è importante che i creditori privilegiati, ovvero i titolari di polizze vita, seguano le istruzioni riportate sui moduli precompilati e alleghino la documentazione richiesta. Per chiarezza ricordiamo che tutti i clienti devono inviare la domanda di insinuazione al passivo entro il 31 gennaio 2028, usando il modulo precompilato ricevuto, ben potendo come per legge, chiedere una somma diversa da quella che risulta al commissario liquidatore, motivando la richiesta con documenti e con ragioni giuridiche».

«La dichiarazione ricevuta – aggiunge il presidente nazionale di Confconsumatori, Marco Festelli – va attentamente vagliata. Invito gli assicurati a mantenere la calma e a farsi assistere, soprattutto quando rilevano delle discrasie, dagli sportelli della rete territoriale dell’associazione o tramite il nostro Sportello online».

Per informazioni e assistenza è possibile contattare le sedi territoriali di Confconsumatori (tutti i contatti: www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori) oppure scrivere allo Sportello online (www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/).  

  • Luglio, 15
  • 4704
  • Assicurazioni
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Nominato il nuovo Consiglio di Ivass, Confconsumatori: «Ora cambio di passo e cambio di legge» Il presidente Marco Festelli: «Auspico che la vigilanza si orienti verso una verifica costante e preventiva delle condotte delle compagnie nei confronti degli assicurati»

Parma, 26 giugno 2025 – Il presidente nazionale di Confconsumatori, Marco Festelli, prende atto della nomina dei due nuovi componenti del consiglio di Ivass (l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) nelle persone di Rita Laura D’Ecclesia e Maddalena Rabitti e augura alle nuove consigliere un buon lavoro.

Tuttavia Confconsumatori si aspetta che questo sia l’auspicio per un cambio di marcia dell’importante istituto di vigilanza, soprattutto in chiave di tutela dei consumatori assicurati, e che l’attività di vigilanza, rispetto al passato, si orienti verso una verifica costante e preventiva delle condotte delle compagnie assicurative nei confronti degli assicurati-consumatori.

Negli ultimi anni il panorama assicurativo ha fatto emergere fragilità del comparto in materia di polizze vita. Infatti, mentre la posizione Eurovita – con non pochi patemi d’animo per i risparmiatori – è stata sanata grazie a un vigoroso intervento di sistema, le posizioni di Fwu e Novis hanno fatto appurare, proprio in materia di polizze vita, che compagnie straniere hanno potuto operare indisturbate dalla vigilanza con prodotti del tutto avulsi al sistema italiano e con oneri e costi di vendita totalmente caricati sui primi 5 anni di contratto.

Non da ultimo esiste il problema – che Confconsumatori sta contrastando in ogni sede – dello jus variandi che le compagnie italiane intendono inserire nelle polizze danni, soprattutto quelle della casa, col rischio che nessun assicurato sarà mai certo dell’entità del premio e delle garanzie prestate.

Insomma per le nuove consigliere Ivass c’è tanto lavoro da svolgere e l’auspicio e che venga svolto nell’esclusivo interesse dei soggetti deboli del mercato, ovverosia i consumatori.

Per concludere Confconsumatori, tramite il presidente Marco Festelli, ritiene che comunque la normativa che regola la struttura dell’istituto sia profondamente da modificare, quantomeno per inserire nei futuri Consigli e direzioni una presenza “consumeristica” ovvero soggetti, facenti parte degli organi di direzione, che si sono distinti nella tutela dei diritti e degli interessi degli assicurati-cittadini/consumatori.

  • Giugno, 26
  • 2948
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Responsabile regionale: Domenico Taglieri
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