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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

PISTICCI (Mt)
Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

Assicurazioni

Dopo la liberalizzazione del 1994, non si è realizzata la concorrenza fra le imprese che avrebbe dovuto portare alla diminuzione delle tariffe e al miglioramento del servizio. Per questo, Confconsumatori svolge indagini e realizza guide per informare i consumatori sulle opportunità che il mercato assicurativo offre, per realizzare buoni risparmi.

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Assicurazioni: una guida da Confconsumatori per scegliere e risparmiare

Parma, 14 dicembre 2007 – Confconsumatori presenta la guida “Assicurazione RC Auto – conoscerla bene per sceglierla meglio”, consultabile on line sul sito www.confconsumatori.it alla sezione “Assicurazioni – RC Auto”, e presto disponibile in tutti gli sportelli dell’Associazione.

Il testo è stato elaborato dall’Associazione in partnership con Cittadinanzattiva,  all’interno di un progetto cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico , con l’obiettivo di dare informazioni utili agli assicurati che vogliono risparmiare in spese di assicurazione e conoscere le norme contrattuali e le leggi per esercitare pienamente i propri diritti.   

La guida contiene un vademecum sulle assicurazioni, con chiarimenti sulla terminologia assicurativa e aggiornamenti sulle nuove normative di settore, nonché consigli pratici per la piena comprensione delle polizze; un monitoraggio delle tariffe , svolto in cinque città campione (Brindisi, Catania, Grosseto, Milano, Parma), per dimostrare che il costo delle polizze non è uguale per tutte le Compagnie.

Confconsumatori ha analizzato più preventivi RC auto, rilevando che le cifre variano notevolmente a seconda della compagnia assicurativa, del luogo di residenza, dell’età e del sesso dell’assicurato . È stato dimostrato che le compagnie dirette, telefoniche e simili, applicano prezzi convenienti solo per le classi basse (fino alla 7^/8^) ma molto più pesanti per le classi più alte. Il monitoraggio svolto non può e non vuole dare un’indicazione pratica su quale sia il prezzo di “migliore acquisto”. Infatti nonostante la continua riduzione del numero dei sinistri gravi e nonostante il risarcimento diretto che hanno fatto diminuire il costo dei sinistri le tariffe delle assicurazioni, rilevate nel settembre 2007, sono in continuo aumento  e le combinazioni possibili sono così numerose che l’unica verifica valida può essere svolta solo caso per caso , raffrontando più preventivi richiesti nello stesso periodo.

Per maggiori informazioni: Confconsumatori nazionale – tel. 0521.230134 – fax 0521.285217 – e-mail ufficiostampa@confconsumatori.it

Clicca QUI per leggere la guida “Assicurazione RC Auto – conoscerla bene per sceglierla meglio” (3,58 MB)

Clicca QUI  per scaricare le tabelle dei dati sulle polizze RCA in 5 province italiane con un confronto tra settembre 2007 e febbraio 2008. Le nuove tabelle correggono un errore di stampa relativo a Fondiaria/Sai.

  • Dicembre, 14
  • 815
  • Assicurazioni
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RC AUTO: Dall'AGCM: la nuova normativa su RC auto non raggiunge gli obiettivi

Nonostante l’entrata in vigore della nuova normativa ( Bersani bis ) allo scopo di migliorare il sistema RC auto, l’Antitrust (AGCM) segnala che fino ad ora non è stato conseguito nessun risultato significativo di mobilitazione del Mercato e di incoraggiamento della concorrenza, facilitando il passaggio degli assicurati da una polizza all’altra in base alle proprie esigenze.

Ciò emerge da una analisi che la stessa Antitrust ha condotto e presentato, e da cui emerge che solo il 4% degli automobilisti cambia effettivamente assicurazione .

Di seguito il comunicato stampa emesso dall’Antitrust e la lettera di segnalazione dell’AGCM inviata al Governo e pubblicata sul sito www.agcm.it , dove è possibile trovare maggiori informazioni.

Dal sito dell’AGCM: COMUNICATO STAMPA: RC AUTO: ANTITRUST, SEMPLIFICARE FOGLI INFORMATIVI ED EVITARE TUTTE LE CLAUSOLE POTENZIALMENTE ABUSIVE. SOLO IL 4% DEGLI AUTOMOBILISTI CAMBIA ASSICURAZIONE Una quantità eccessiva di informazioni disorienta l’utente e ne limita la capacità di valutazione tra più offerte. Eliminazione del tacito rinnovo, foglio unico informativo e indicazione nella polizza a scadenza delle percentuali di aumento favorirebbero il confronto concorrenziale e una maggiore trasparenza. Uno studio su 50 imprese assicurative

Occorre un ripensamento complessivo della normativa sulla trasparenza nel settore della Rc auto per consentire una più efficace tutela del consumatore, anche prevedendo sanzioni esplicite e significative a carico delle imprese che non rispettino in modo sostanziale gli obblighi informativi. Lo suggerisce l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in una segnalazione inviata al Governo, al Parlamento e al presidente dell’Isvap . Secondo l’Autorità una modifica del contesto regolamentare, ispirata a criteri di semplificazione e razionalizzazione, potrebbe favorire il confronto concorrenziale tra i prodotti offerti sul mercato, con benefici per la generalità dei consumatori, in termini di minori prezzi, maggiore trasparenza e migliori servizi per le polizze RC Auto.

L’Antitrust ha svolto un’analisi sulle condizioni contrattuali e sulle note informative utilizzate dalle prime 50 imprese del settore (circa il 99% della raccolta premi RC Auto), nonché su numerosi contratti sottoscritti dai clienti delle prime 30 imprese di assicurazione auto (circa il 90% del fatturato del mercato RC Auto). Ne emerge un rilevante gap informativo a sfavore dell’assicurato, al quale non vengono forniti gli strumenti per effettuare al meglio le proprie scelte . A fronte di una massa di informazioni spesso inutili mancano invece elementi fondamentali per orientarsi tra le diverse alternative. L’opacità informativa rappresenta anche un grave ostacolo alla mobilità del settore: in Italia, ogni anno, solo il 4% dei consumatori cambia compagnia di assicurazioni, a fronte del 21% della Germania e del 35% del Regno Unito.

L’ANALISI

L’esame svolto dall’Autorità sulla documentazione contrattuale RC Auto mostra la presenza di numerosi elementi che comportano difficoltà di comprensione e scarsa confrontabilità delle note informative. Sono state rilevate l’omissione di elementi essenziali nelle condizioni di contratto e l’assenza di informazioni puntuali nel contratto sottoscritto dall’assicurato, spesso chiamato ad una specifica sottoscrizione per clausole potenzialmente abusive, indicate solo mediante il titolo e/o il numero di condizione contrattuale. A fronte della voluminosa documentazione consegnata al contraente al momento della stipula del primo contratto, non c’è invece facile accesso ad elementi chiave per la scelta nei periodi successivi, quali il premio praticato dall’impresa all’atto del rinnovo, le eventuali variazioni introdotte nelle condizioni di contratto, gli effetti sul premio futuro derivanti dall’applicazione del sistema bonus-malus. In questa situazione il consumatore può essere indotto, sbagliando, a considerare i diversi prodotti perfettamente fungibili e a non valutare correttamente le differenze, ad esempio in termini di estensione della garanzia, esistenti tra le offerte delle diverse imprese.

LE PROPOSTE

Alla luce delle analisi svolte, l’Autorità ritiene innanzitutto essenziale rivedere l’insieme delle informazioni che vengono date al consumatore, con un significativo processo di semplificazione, che potrebbe anche comportare la standardizzazione di alcune informazioni e procedure. Invece di ricevere un eccesso di informazioni, fornite in modo confuso e disomogeneo, sarebbe infatti preferibile che il consumatore potesse disporre in modo chiaro unicamente delle informazioni necessarie per comprendere il prodotto e le differenze riscontrabili nelle offerte commerciali delle imprese. Si tratta di una semplificazione che può essere realizzata solo intervenendo in via regolamentare. Per raggiungere l’obiettivo si potrebbero valutare alcune soluzioni:

1) FOGLIO UNICO INFORMATIVO . Un documento unico per tutte le imprese, predisposto dall’Autorità di regolazione, relativo agli elementi informativi comuni al mercato.

2) SINTESI E TRASPARENZA BONUS-MALUS E GARANZIE. Un secondo documento relativo alle informazioni della singola impresa, redatto con uno standard comune, in modo sintetico e chiaro, anche nei caratteri grafici, in modo da consentire un confronto immediato sulle variabili rilevanti. Dovrebbero rientrare in questo secondo documento le clausole che definiscono l’estensione della garanzia e quelle relative alle regole evolutive del sistema bonus-malus. Il consumatore dovrebbe inoltre essere messo in condizione di conoscere i fattori utilizzati dall’impresa per il calcolo del premio, sia per sfruttare eventuali opportunità di risparmio (ad esempio esistono imprese che praticano premi ridotti per chi percorre un numero limitato di chilometri l’anno) sia per poter comunicare a tempo debito ogni eventuale variazione del rischio.

3) STOP NEI CONTRATTI A CLAUSOLE OSCURE E RINVII DI LEGGE . Eliminazione delle informazioni non necessarie, particolarmente diffuse nella polizza RC Auto, predisponendo, ad esempio, documenti specifici per ogni tipologia di veicoli (autovetture, autocarri, ciclomotori, motocicli, ecc.). Nelle condizioni di contratto non dovrebbero più essere presenti rinvii a norme di legge o regolamentari non riportate chiaramente nel contratto stesso, nonché clausole che modificano o integrano altre clausole contenute.

4) DATI SUL PREMIO SUBITO FRUIBILI . Obbligo per le imprese di fornire direttamente all’utente e in modo immediatamente fruibile i dati specifici rilevanti, quali il premio e la posizione nella scala bonus-malus. In particolare, dovrebbe essere abolita la facoltà riconosciuta alle imprese di poter comunicare al cliente il nuovo premio di polizza presso il punto vendita, in quanto ciò determina un onere per il consumatore e un’ingiustificata compressione dei tempi disponibili per scegliere se rinnovare il contratto o cercare una nuova offerta.

5) STOP AL TACITO RINNOVO. Abolizione, anche ai fini della promozione della concorrenza, dell’istituto del tacito rinnovo, con ciò aderendo alla proposta formulata dall’Isvap.

6) INFORMAZIONI CHIARE SU AUMENTO PERCENTUALE DEI PREMI. Più trasparenza nell’informazione sul meccanismo bonus-malus. In particolare va abolito l’obbligo, a carico delle imprese, di convertire il proprio sistema a quello esistente prima della liberalizzazione: si tratta di un sistema che complica ulteriormente il quadro informativo. In alternativa si potrebbe riportare nell’attestato di rischio la storia assicurativa passata, per un numero sufficiente di anni. Inoltre, prima del rinnovo del contratto le imprese dovrebbero informare per iscritto l’assicurato circa l’entità, almeno percentuale, di aumento e riduzione del premio in caso di presenza o assenza di sinistri nel corso del periodo di vigenza dello stesso. In tal modo l’assicurato sarebbe posto in condizione di conoscere, in caso di sinistro, quando può risultare conveniente rimborsare il danno causato e quindi se denunciare lo stesso alla propria impresa di assicurazione. Tale misura potrebbe contribuire a ridurre il numero di sinistri denunciati e quindi i costi di gestione degli stessi, con beneficio per l’intero sistema.

Clicca QUI per leggere la segnalazione dell’AGCM su RC auto.

  • Dicembre, 3
  • 887
  • Assicurazioni
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Confconsumatori aveva ragione. Il risarcimento diretto deve essere facoltativo Commento alla sentenza del Tribunale di Torino

15 novembre 2007 – Con una recente sentenza il Tribunale di Torino ha rilevato che le norme in materia di risarcimento diretto possano presentare elementi di dubbia costituzionalità ( eccesso di delega ) se interpretate nel senso di obbligare il cittadino a percorre unicamente quell’unica via .

Secondo il Tribunale di Torino non è legittimo precludere al danneggiato di attivare le azioni civilistiche previste dai vigenti articoli 2043 e 2054 c.c. Tali dubbi erano stati sollevati, a suo tempo (fine dell’anno 2006), anche da Confconsumatori che aveva chiesto al Ministero di rinviare l’entrata in vigore del regolamento attuativo del testo di legge. E’ bene dunque ricordare a tutti gli automobilisti che è senz’altro opportuno inviare, anche all’assicuratore del responsabile civile, la richiesta danni (a mezzo di lettera raccomandata r.r.), senza limitarsi a scrivere al proprio assicuratore come l’ANIA erroneamente dice di fare.

Clicca  QUI per leggere il testo della sentenza del Tribunale di Torino

  • Novembre, 15
  • 2109
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Attenzione alle polizza vita

La Confconsumatori – Federazione Provinciale di Brindisi è attualmente impegnata, in materia di “risparmio tradito”, su un nuovo fronte: la tutela del sottoscrittore di polizze vita “index” ed “unit linked”, le quali hanno un alto contenuto speculativo spesso sconosciuto al sottoscrittore. Il denaro, cioè il premio, che si consegna al gestore (banca, compagnia di assicurazione o sim) viene investito in quote di fondi di investimento, i quali posseggono, generalmente, una parte più o meno elevata di azioni. Il rendimento della polizza è, quindi, legato al rendimento del fondo . Di conseguenza non vi sono garanzie di rendimenti minimi o di riavere indietro quanto versato. Di tale aspetto, però, il consumatore stando alle segnalazioni pervenute alla nostra associazione, non è informato. Lo stesso concetto di “polizza vita” induce il consumatore a credere che si tratti di un prodotto a contenuto assicurativo, quindi, di una forma di risparmio che garantisce per il futuro una rendita o la restituzione di un capitale maggiore di quello che viene versato con il premio.

Le tesi portate avanti dalla Confconsumatori circa le “anomale” modalità di vendita delle polizze assicurative “index” ed “unit linked” cominciano a trovare conferma nelle aule di Tribunale. E’, infatti, di recente stata sancita la nullità di una polizza  “index linked” fatta stipulare ad un consumatore ignaro delle caratteristiche e dei rischi della stessa con contestuale restituzione della somma pagata a titolo di premio.

avv. Emilio Graziuso – Presidente Confconsumatori – Federazione Provinciale di Brindisi

  • Ottobre, 2
  • 224
  • Assicurazioni
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Corte d’Appello di Napoli su ingiustificato aumento premio

La Corte di Appello di Napoli, III sezione civile, ha pronunciato la sentenza 2513/2007 , condannando un importante istituto di assicurazioni al risarcimento delle somme pagate da un associato Confconsumatori, per responsabilità contrattuale ed ingiustificato aumento del premio, in conseguenza del noto cartello posto in essere da 39 compagnie assicurative e sanzionato  dall’Antitrust con provvedimento n.8546 del 28 luglio 2000 .

L’argomento trattato nella sentenza assume notevole importanza, poichè  affronta la spinosa questione del diritto al risarcimento del danno a favore del consumatore a seguito di un intesa restrittiva della libertà di concorrenza . Ed infatti, quando un’ intesa restrittiva crea storture nel libero mercato, non vi è dubbio che il consumatore, titolare dei contratti a valle, subisce un danno. Purtroppo però, differentemnte da quanto avviene in altri ordinamenti (ove si fa ricorso al danno punitivo), in Italia, come nel resto di Europa, il  consumatore per richiedere il risarcimento del danno, deve fornire la prova  del nesso causale nonchè del danno patito . Ne consegue che quando si richiede una prova rigorosa del nesso causale e del danno lamentato, il consumatore non può che rinunciare alla propria pretesa risarcitoria.

Il percorso giurisprudenziale, esposto qui, dimostra la chiara tendenza a favorire una prova del nesso di casualità attraverso il semplice  ricorso a criteri probabilistici o di verosimiglianza ed una prova del danno lamentato attraverso il criterio equitativo. Solo attraverso questo percorso giuridico, infatti, è possibile garantire al consumatore danneggiato da un intesa restrittiva il diritto al risarcimento del danno. Diversamente, il consumatore  non avrebbe alcuna possibilità di ottenere il risarcimento dei danni.   

L’increscioso episodio dell’intesa restrittiva  in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti è stato  esaminato  dalla terza sezione della Corte di   Giustizia Europea, la quale ha  invocato il rispetto del  principio dell’equivalenza e dell’effettività da parte del giudice nazionale. 

Ed infatti  la Corte di Giustizia ha  evidenziato che  in conformità al principio di equivalenza   "….i giudici nazionali vigilino affinché la tutela dei diritti garantiti dall’ordinamento giuridico comunitario non comporti un arricchimento senza causa degli aventi diritto" ed ha stabilito  in conformità al principio di effettività e al diritto del singolo di chiedere il risarcimento del danno causato da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o a falsare il gioco della concorrenza "che le persone che hanno subito un danno devono poter chiedere il risarcimento non solo del danno reale (damnum emergens), ma anche del mancato guadagno (lucrum cessans), nonché il pagamento di interessi ."

In ottemperanza ai  principi di equivalenza ed effettività richiamati dalla Corte di Giustizia Europea,  la Corte di Cassazione ha stabilito che “……il giudice potrà desumere l’esistenza del nesso causale tra quest’ultima (intesa anticoncorrenziale) ed il danno lamentato anche attraverso criteri di alta probabilità logica o per il tramite di presunzioni, senza però omettere di valutare gli elementi di prova offerti dall’assicuratore che tenda a provare contro le presunzioni o a dimostrare l’intervento di fattori causali diversi che siano stati da soli idonei a produrre il danno, o che abbiano comunque concorso a produrlo ” (Cass. Civile Sez. III n.  2305/2007). Orbene, sposando i principi sopra esposti,  la Corte di Appello di Napoli ritiene provato il danno sulla base, della documentazione prodotta e posta a base della domanda (polizza assicurativa) e degli accertamenti svolti dall’Autorità Garante (provvedimento n.8546 del 28 luglio 2000).

Appare dunque evidente nella sentenza della Corte di Appello di Napoli il ricorso ai criteri probalisitici e di verosimiglianza e/o comunque a presunzioni gravi precise e concordanti. L’auspicio, è che il principio di diritto percorso da tale sentenza non rimanga isolato.

Ed infatti, consentire al consumatore di  adire l’autorità giudiziaria competente per richiedere il risarcimento del danno conseguente ad un intesa restrittiva della libertà di concorrenza , favorendone la prova del nesso causale e del danno lamentato, costituisce un ulteriore ed efficace deterrente alla formazione di intese restrittive.

Come è noto, infatti, le sanzioni comminate dall’Antitrust, spesso, non spaventano le imprese "scorrette", poichè il guadagno che le stesse possono ottenere  da un intesa restrittiva, consentono di coprire i "costi" di un eventuale sanzione comminata. 

Clicca  QUI per leggere il testo della sentenza.

avv.Francesco Orlando – Confconsumatori San Giorgio a Cremano (NA)

  • Agosto, 24
  • 2299
  • Assicurazioni
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Illegittima variazione dei premi applicati alla polizza

Le società di assicurazione, in attesa di rispettare le promesse, di riduzione degli importi dei premi, fatte in occasione dell’introduzione dell’indennizzo diretto, pensano bene, a loro avviso, di aumentare ingiustificatamente le classi di merito. Fino a quando, naturalmente, non incappano in quell’automobilista che, invece, di subire, reagisce, fa causa ed ottiene ragione.

E’ quello che ha fatto un consumatore, che si è rivolto al Giudice di Pace di Pozzuoli, il quale ha riconosciuto come illegittima la variazione in aumento dei premi applicato alla polizza, ed ha conseguentemente condannato la compagnia assicuratrice a rimborsare al proprio cliente le somme corrisposte in più .

E’ accaduto che il proprietario di un’autovettura ha subito un sinistro con un motociclo, la cui proprietaria in un primo momento ha riconosciuto la propria responsabilità e successivamente, cambiando idea, ha chiesto il risarcimento. Il consumatore, ha prontamente effettuato denuncia cautelativa alla propria compagnia assicuratrice diffidandola a non risarcire i danni richiesti dalla conducente del motociclo, e fornendo tutti gli elementi a sostegno. Inoltre ha partecipato, insieme alla compagnia assicuratrice, al giudizio civile successivamente insorto, e che si è risolto positivamente con il rigetto delle infondate domande della controparte.

Nonostante tutto ciò si è visto applicare il “malus” con conseguente passaggio ad una classe di merito peggiore. E quindi è stato costretto a pagare per premi assicurativi somme in più non dovute.

Nella propria decisione il giudice ha osservato che, nel sistema di evoluzione della classe di merito, il declassamento si ha solo in presenza di un effettivo esborso di denaro da parte della compagnia di assicurazione in favore del danneggiato . La sola richiesta di risarcimento da parte del presunto danneggiato, pertanto, non comporta l’applicazione del “malus”.

E’ doveroso precisare che tale regola è derogata esclusivamente nel caso in cui la richiesta di risarcimento sia inerente a danni alla persona . In tale ipotesi, la compagnia può applicare il declassamento, ma ha l’obbligo di appostare una riserva per il presumibile importo del danno. Se, pertanto, la società non dà prova di aver apposto la riserva per il presumibile importo del danno anche il declassamento applicato in virtù di danni alla persona risulta illegittimo.

Tornando al caso in esame va sottolineato che, non avendo la compagnia assicuratrice sborsato alcuna somma a titolo di risarcimento, è stato riconosciuto il suo obbligo di restituire le somme percepite in seguito all’illegittimo aumento della classe di merito. E, nella determinazione delle somme, il giudice non ha ritenuto sufficienti quelle offerte in corso di causa dalla compagnia assicuratrice, in misura inferiore a quelle richieste, e calcolate al netto delle imposte dovute sul premio assicurativo.

Secondo il giudice, invece, la somma da restituire va determinata in relazione a quanto effettivamente pagato dall’assicurato in virtù dell’aumento di classe . Infine, questo atteggiamento della società assicuratrice, di offrire in corso di causa una somma, anche se di importo inferiore, è stato valutato come elemento di conferma della fondatezza della richiesta dell’automobilista. Di qui la condanna, anche agli interessi legali.   

avv.Carmelo Calì – Presidente Confconsumatori Sicilia

  • Maggio, 31
  • 296
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