Aprile 2003 – Lo scorso 2 aprile l’aula del Senato ha definitivamente approvato il cd. decreto "salva Compagnie", di modifica dell’art. 113 del Codice di Procedura Civile , rendendo più arduo e rallentando l’iter delle cause dei consumatori contro diverse (39) Assicurazioni dopo le decisioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, del Tar e del Consiglio di Stato in materia di polizze RC auto. E così, a dire delle Compagnie condannate, dell’ANIA, di numerosi organi di stampa e della maggioranza dei parlamentari, deve ritenersi ormai definitivamente chiusa la questione delle somme dovute a titolo risarcitorio da un discreto numero di società assicuratrici per avere tenuto per circa cinque anni (dal 1995 al 2000) una condotta anticoncorrenziale in pregiudizio dei consumatori. E questo con buona pace delle associazioni consumeristiche che, come la Confconsumatori, speravano di trovare, anche con l’aiuto del Governo, un accordo transattivo con le assicurazioni.
Ben diversamente da come vorrebbero farci credere maggioranza e Compagnie stanno, tuttavia, le cose! Ben diversamente perché non è vero, come si legge anche sulla stampa, che oggi i Giudici di pace non potranno più quantificare il pregiudizio subito dai consumatori con criteri equitativi. Accanto alla norma processuale modificata dal Governo e dal Parlamento vi sono, infatti, nel Codice Civile altri due articoli, il 1226 e il 2056, che consentono di liquidare il danno, quando lo stesso non può essere provato nel suo preciso ammontare, con valutazione equitativa. Da ciò discende che, se il contraente non è più in possesso delle ricevute di pagamento oppure, ancora, come spesso accade, non è ben chiara la percentuale in cui si sostanzia il pregiudizio da lui patito, se il 20%, il 18% o meno, lo stesso potrà comunque essere determinato con criteri equitativi, sebbene per il recente decreto legge il Giudice di pace non possa più utilizzare tali criteri. Resta, invece, il fatto che, mentre prima del decreto legge la maggior parte delle cause proposte dagli assicurati, dopo la probabile vittoria in primo grado, non era impugnabile, oggi grazie al provvedimento governativo, le Compagnie possono continuare a minacciare i consumatori con lo spettro di giudizi lunghissimi, prima in appello e poi, in caso di loro soccombenza, in Cassazione .
Il che complica, ma non impedisce la controversia. Difatti, oltre all’indubitabile fondatezza della domanda, non va dimenticato che le sentenze di primo grado, quale quella del Giudice di pace nel caso nostro, sono provvisoriamente esecutive. Con l’effetto che, se il consumatore, come sempre più spesso sta accadendo nelle Aule di Giustizia, vincerà la causa, l’Assicurazione, qualunque sia la sua decisione sul prosieguo, dovrà versargli il dovuto. Non va poi trascurato che alcuni Giudici di pace hanno già rimesso gli atti alla Corte Costituzionale, ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del decreto "salva compagnie", oggi convertito in legge , per violazione di diverse norme, quali, fra le altre, quella contenuta nel terzo comma dell’art. 24, avente ad oggetto il riconoscimento ai non abbienti del diritto di agire e difendersi in giudizio. Chiaro, infatti, che una legge, come quella di recente approvata dal nostro Parlamento, rendendo il giudizio più lungo e, di conseguenza, più caro preclude a chi non ha i mezzi per compensare un avvocato la possibilità di ottenere giudizialmente il rimborso di somme a lui spettanti.
Per questi motivi, la Confconsumatori non può, suo malgrado, che continuare a consigliare i consumatori di iniziare o proseguire le azioni legali, dichiarando la propria disponibilità ad aiutare i propri associati. Ciò perché, se la anche Corte Costituzionale dovesse rigettare la questione sottopostale, come ha gia fatto con un altro decreto convertito in legge, quello "salva usura" in materia di mutui bancari, la richiesta risarcitoria dei consumatori nei confronti delle Compagnie rimarrebbe fondata. E la medesima, come detto, continuerebbe ad essere accolta anche col ricorso a criteri equitativi. Senza dire che è forse questo, purtroppo, l’unico modo per arrivare ad una soluzione transattiva con le Assicurazioni, soluzione che la Confconsumatori non ha, per la verità, mai ripudiato.
Avv. Giovanni Franchi
