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MATERA

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E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
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Buoni postali prescritti: Confconsumatori ottiene nuove vittorie in Abruzzo L'Abf ribadisce che la prescrizione vale a partire dall'ultimo giorno dell'anno solare - cioè il 31 dicembre - e non dall'anniversario dell'acquisto

San Salvo (Chieti), 26 luglio 2023 – Continua la battaglia di Confconsumatori a tutela dei titolari dei buoni postali prescritti. L’Arbitro Bancario ha accolto il ricorso di altri due associati (di Chieti e Vasto), riconoscendo il diritto al rimborso e dunque l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione opposta da Poste Italiane.

I CASI

In relazione ai ricorsi oggetto di decisione, l’Arbitro Bancario ha ritenuto illegittima la prassi di computare la prescrizione dalla data di scadenza puntuale dei buoni (corrispondente al giorno di emissione), anziché dall’ultimo giorno (31 dicembre) dell’anno solare.

Nel caso di Chieti, il buono apparteneva alla serie AA3, con prescrizione al 31 dicembre 2019 e non a maggio 2019, come sostenuto da Poste Italiane (in proposito, l’associato aveva invitato un reclamo nel luglio 2019). In applicazione del suddetto principio, l’Arbitro Bancario ha dunque ritenuto che il reclamo costituisse un atto idoneo a interrompere la prescrizione.

Nel caso di Vasto, invece, il buono apparteneva alla serie AA1, con prescrizione al 31 dicembre 2017 (e non nel gennaio 2017, come sostenuto da Poste Italiane); l’Arbitro Bancario ha ritenuto che anche la richiesta di rimborso a vista presso l’ufficio postale, effettuata nel luglio 2017, costituiva un atto idoneo ad interrompere la prescrizione, in assenza di  contestazione su tale circostanza.

In entrambi i casi, Poste Italiane ha ottemperato alle decisioni, liquidando ai titolari dei buoni, capitale e interessi.

Le recenti decisioni confermano il fatto che, in molti casi, le controversie sorgono non tanto per l’inerzia dei titolari dei buoni, ma piuttosto per il modus operandi di Poste Italiane. La campagna Buono Tradito continua in ogni sede.

Leggi le decisioni dell’Abf

  • Luglio, 26
  • 2309
  • Abruzzo, Dalle Sedi, Risparmio e Investimenti
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L’auto appena acquistata non funziona: il Giudice riconosce doppio risarcimento Per il Giudice di Pace, oltre ad avere venduto un bene con difetti di conformità, la concessionaria è responsabile di avere limitato la libertà di movimento del cittadino

Sulmona, 27 marzo 2023 – Compra un’auto usata ma, dopo pochi chilometri, si accende la spia del motore in avaria, e la vettura smette di funzionare. È ciò che è accaduto a Sulmona, dove un consumatore, grazie all’aiuto dell’avvocato Laila Coccovilli di Confconsumatori, è riuscito a ottenere presso il Giudice di Pace un risarcimento di oltre 1.000 euro da parte della concessionaria che gli aveva venduto un bene che presentava difetti di conformità, limitando inoltre la sua libertà di movimento.

LA VICENDA

Nel 2019, subito dopo aver acquistato l’auto e avere riscontrato il guasto, il cittadino si era rivolto alla concessionaria per chiederne la riparazione: dopo averlo rassicurato telefonicamente, il rivenditore si era è però rifiutato di farsi carico dei costi. A quel punto, per poter continuare a utilizzare l’auto, l’uomo si è visto costretto a pagare di tasca propria le spese del meccanico e, con l’assistenza di Confconsumatori, si è poi rivolto al Giudice di Pace di Sulmona. Il Giudice – in forza del principio sancito sia dall’art. 1490 c.c. che dall’art. 130 del Codice del consumo in base al quale il venditore è tenuto a garantire che il bene venduto sia immune da vizi che lo rendono inidoneo all’uso per cui è destinato – ha accolto le sue istanze, sancendo la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna, condannando la concessionaria a rimborsarlo di tutte le spese sostenute per la riparazione. Il Giudice di Pace, inoltre, ha accolto anche la domanda risarcitoria non patrimoniale riconoscendo le limitazioni alla libertà di movimento del consumatore causate dall’impossibilità di utilizzare la vettura. La sentenza integrale è disponibile cliccando sul bottone qui sotto.

Leggi la sentenza

  • Marzo, 27
  • 8341
  • Abruzzo, Acquisti e Garanzie, Dalle Sedi
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Buoni fruttiferi Q/P: ancora nuove vittorie Grazie alla campagna “buono tradito” Confconsumatori continua a collezionare vittorie sui buoni Q/P, ma Poste ignora le decisioni degli ABF e rifiuta i rimborsi

Parma, 29 ottobre 2021 – Due nuove vittorie, a Sulmona e a Massa Carrara, si uniscono al lungo elenco di quelle ottenute da Confconsumatori sui buoni fruttiferi postali della serie Q/P. Sono numerose, ormai, le decisioni degli Arbitri Bancari Finanziari in diverse parti d’Italia che confermano il diritto dei consumatori al rimborso della fruttificazione dei buoni Q/P anche tra il 21° e 30° anno, promessa da Poste al momento della sottoscrizione e poi rimangiata. A fronte dell’inottemperanza di Poste, che continua a rifiutare i rimborsi nonostante le decisioni dell’ABF, Confconsumatori ha messo in guardia sul rischio concreto di intasamento dei tribunali e ha scritto una lettera rimasta ancora senza risposta al Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla Cassa Depositi e Prestiti e a Poste stessa per chiedere spiegazioni: un silenzio irrispettoso dei consumatori.

  • Ottobre, 29
  • 3677
  • Abruzzo, Risparmio e Investimenti, Toscana
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Truffa online e sistema vulnerabile: la banca deve risarcire Un nuovo servizio per accedere rapidamente ai propri dati creditizi, per prevenire segnalazioni negative e sanare rapidamente eventuali errori o contestazioni

Sulmona, 16 aprile 2021 – I metodi di pagamento e le transazioni online possono finire nel mirino degli hacker, com’è successo a un consumatore abruzzese: è importate per i risparmiatori sapere quali sono le tutele e i diritti che li proteggono anche in queste situazioni.

IL CASO – A metà agosto del 2016 un risparmiatore dell’Aquila ha effettuato un bonifico online in home banking di oltre 2.300 euro, confermando l’operazione tramite il codice OTP (one time password) fornitogli dal suo istituto di credito tramite sms. Questo codice numerico o alfanumerico, “usa e getta”, dovrebbe rendere le operazioni online più sicure, in quanto non è sufficiente possedere le credenziali di accesso al conto corrente, ma l’operazione può andare a buon fine solo dopo la digitazione di un’ulteriore password utilizzabile una volta sola ed inviata tramite sms allo smartphone del titolare del conto.

Trascorsi il fine settimana e Ferragosto, il cliente si era accorto che il bonifico non era andato a buon fine e che la somma era stata dirottata verso un altro conto a lui sconosciuto, si scoprirà poi appartenente a un hacker. Così, dopo aver informato con urgenza la banca dell’accaduto, ha denunciato la truffa online alla Polizia Postale di Pescara. Il risparmiatore, notando un ritardo dell’istituto di credito nell’attivazione delle procedure di recupero della somma, si è rivolto a Confconsumatori Sulmona e all’avvocato Laila Coccovilli, per sporgere reclamo nei confronti del suo istituto di credito e portare la questione davanti al Giudice di Pace di Sulmona per ottenere il rimborso della somma indebitamente sottratta.

LA SENTENZA – Il Giudice ha rilevato che il risparmiatore è stato vittima di un malware: la stessa Banca d’Italia ha previsto l’obbligo per gli istituti di credito, di verificare periodicamente la sicurezza e l’eventuale vulnerabilità dei sistemi online di pagamento. Questi sistemi sono vantaggiosi per le banche perché permettono di risparmiare rispetto alle tradizionali operazioni di sportello, ha precisato il Giudice, motivo per cui gli istituti stanno spingendo molti clienti ad adottarli. «Un tale beneficio – riporta il Giudice nella sentenza – deve dunque trovare, come trova nel dettato normativo, un giusto trasferimento, in capo allo stesso intermediario, del rischio portato dall’impiego dello strumento tecnologico. Nella fattispecie, l’attore, immune da qualsivoglia colpa grave, non è tenuto a sopportare le conseguenze dell’accaduto».

È onere dell’intermediario, e cioè della banca, provare la colpa grave o il dolo del cliente per sottrarsi alla richiesta di rimborso. In questo caso, è stato dimostrato che il risparmiatore era stato vittima di un’intromissione illecita nelle comunicazioni digitali da parte di un hacker, che aveva deviato in modo fraudolento un bonifico online. L’hacker è stato individuato e successivamente condannato, unitamente ai suoi complici, dal Tribunale di Brescia. Il Giudice di Pace ha quindi stabilito che la banca dovrà rimborsare l’intero importo della transazione effettuata dal cliente, oltre 2.300 euro, più le spese legali.

Scarica la sentenza.

  • Aprile, 16
  • 2427
  • Abruzzo, Dalle Sedi, Internet, Privacy e Protezione dei dati personali, Risparmio e Investimenti
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Taeg: nullo se non include le coperture assicurative Una decisione dell’ABF ha consentito a un cittadino di Vasto (CH) di recuperare l’eccedenza versata per il prestito senza fare causa

San Salvo (CH), 28 novembre 2018 – Quando si stipula un prestito, se i costi delle coperture assicurative non sono stati inclusi nel Taeg è possibile ottenere la nullità del tasso d’interesse pattuito e sostituirlo con uno più favorevole. Un principio importante, che ha consentito a un associato di Confconsumatori di recuperare una somma importante, senza dover avviare una causa.

  • Novembre, 28
  • 4142
  • Abruzzo, Risparmio e Investimenti
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A Chieti una convenzione su mediazione e conciliazione Confconsumatori Chieti ha sottoscritto un protocollo con la Camera di Commercio di Chieti per il servizio di Media_Conciliazione

Chieti, 7 agosto 2015 – Un incentivo per chi risolve le controversie di modesta entità fuori dalle aule dei tribunali. La Confconsumatori di Chieti, rappresentata dal suo presidente, l'avvocato Antonio Artese, ha da poco sottoscritto una convenzione con la Camera di Commercio di Chieti  per l'accesso al servizio di Media_Conciliazione. In virtù dell'accordo, il consumatore assistito da Confconsumatori e la sua controparte sono esonerati dal pagamento delle spese per le controversie di valore inferiore a 10.000 €, a prescindere dall'esito della procedura.

La convenzione prevede anche un impegno da parte dell'associazione alla promozione dei servizi di Media_Conciliazione della Camera di Commercio attraverso le proprie pubblicazioni, i siti internet, gli sportelli informativi e le campagne di sensibilizzazione. L'associazione si impegna, inoltre, a inserire la clausola di mediazione/conciliazione, che fa riferimento al Servizio di Media_Conciliazione della Camera di Commercio, nei regolamenti e nei contratti utilizzati per svolgere la propria attività e nei modelli di Regolamento e di Contratto proposti ai propri associati.

L'accordo rappresenta un'importante opportunità per i consumatori, per le associazioni dei consumatori e per le controparti di raggiungere rapidamente un accordo in relazione alle controversie, evitando ulteriore dispendio di tempo e denaro. La convenzione è una novità che potrebbe essere presto replicata anche in altre città.

Scarica la convenzione con la Camera di Commercio di Chieti.

  • Agosto, 7
  • 3572
  • Abruzzo, Accesso alla giustizia e conciliazioni, Servizi e Società
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Pagina 1 di 212»

SEDE REGIONALE E PROVINCIALE
L’AQUILA
SULMONA
Via E. Gianmarco 9   – CAP 67039
Telefono e Fax:  0864.50165
e-mail regionale e provinciale: confconsumatorisu@alice.it
e-mail sportello: confconsumatoriaqsu@gmail.com
Responsabile provinciale: Francesca Davini
Responsabile regionale: Domenico Taglieri
Orari di apertura: Martedì dalle 10 alle 12.30; Giovedì dalle 16 alle 18.30

CHIETI
Sede provinciale
SAN SALVO
Vico IV Garibaldi 2   – CAP 66050
Cellulare:  347.0834207
Email:   confconsumatorich@libero.it
Responsabili:   Antonio Artese
Orari di apertura:  Venerdì 16 – 18

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