“ Il proprietario del veicolo è obbligato o meno a comunicare le generalità del trasgressore? ” Questo e tanti altri sono i quesiti in cui i Giudici di Pace si sono imbattuti e si stanno imbattendo, affrontando la questione relativa al nuovo Codice della Strada, introdotto dal D.Lgv. n. 9 del 15 gennaio 2002, e dal D.Legge n. 151 del 27 giugno 2003 (modifiche ed integrazioni al Codice della Strada), convertito nella L. n. 214 del 1° agosto 2003.
L’art. 126 bis, comma 2, C.d.S. recita che “ Nel caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall’art. 180, comma 8. (…)” Ciò significa che, qualora il “povero malcapitato” ometterà di fornire le generalità richiestegli, incorrerà in un’ulteriore sanzione amministrativa che andrà da un minimo di € 343,35 a un massimo di € 1.376,55. Ma non solo, perché egli si vedrà decurtare ulteriori punti dalla propria patente!
Con Sentenza n. 27 del 24 gennaio 2005, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del Codice della Strada che prevede la decurtazione dei punti dalla patente di chi non dichiara le generalità del conducente del proprio veicolo multato a distanza . In altre parole, d’ora in avanti potranno essere tolti punti dalla patente solo quando la contravvenzione verrà contestata immediatamente, con il riconoscimento del conducente.
La possibilità di irrogare sanzioni senza la contestazione immediata, anche se prevista dalla legge, costituisce una compromissione del diritto di difesa , in quanto il conducente non ha modo di esporre le proprie ragioni all’agente accertatore. Fra l’altro, il proprietario del veicolo che riceverà in un secondo momento, la notifica della contravvenzione per la violazione di cui all’art. 126 bis, 2 comma, C.d.S., avrà già effettuato il pagamento della sanzione amministrativa alla quale l’ammenda si riferisce. Come se non bastasse, egli avrà già subìto anche la decurtazione dei punti dalla propria patente.
Non si giustifica, quindi, la richiesta di cui all’art. 126 bis C.d.S. che perverrà successivamente: con il versamento già effettuato e con la decurtazione dei punti, il conducente/trasgressore avrà già fatto ben presente chi era al volante del mezzo il giorno in cui avveniva la violazione.
Si assume anche un ulteriore principio: la responsabilità penale è personale. Tale deve intendersi anche la responsabilità amministrativa . In base a tale principio, il pagamento della sanzione originaria dovrà considerarsi una dichiarazione a tutti gli effetti di chi ha commesso l’infrazione. Quanto sancito dalla Corte Costituzionale, non “salva” i punti già persi, così come non rimborsa i soldi pagati precedentemente per l’infrazione originaria, ma contesta in toto la pretesa di cui all’art. 126 bis C.d.S.
La sentenza dell’Ill.ma Corte solleva giustificati motivi per il proprietario del veicolo che non presenta all’autorità procedente nel termine dei 30 giorni alcuna comunicazione, disattendendo, quindi, l’invito rivoltogli dalla stessa autorità. Tali giustificati motivi saranno al vaglio dell’autorità giudicante (Giudice di Pace o Prefetto) che deciderà se accogliere o respingere l’opposizione presentata.
In conclusione, è sempre meglio tentare la strada dell’opposizione “all’invito” rivolto dall’autorità procedente. Qualora l’autorità giudicante ritenesse fondate le motivazioni avanzate, il proprietario del veicolo risparmierà, oltre che la decurtazione di ulteriori punti dalla propria patente, anche il pagamento di una sanzione amministrativa che andrà da un minimo di € 343,35 a un massimo di € 1.376,55!!
Tratto dall’archivio di CASAMIA – La rivista del consumatore – www.casamiacoop.it