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MATERA

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E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

Privacy e Protezione dei dati personali



Banche e segnalazioni a sofferenza alla Centrale Rischi alla Banca d’Italia: stop del Tribunale di Vibo Valentia Un nuovo servizio per accedere rapidamente ai propri dati creditizi, per prevenire segnalazioni negative e sanare rapidamente eventuali errori o contestazioni

Importante stop del Tribunale di Vibo Valentia all’illegittima ed indiscriminata prassi delle Banche di procedere alle segnalazione alla Centrale dei rischi presso la Banca d’Italia.

E’ stato, infatti, riconosciuto il diritto dell’utente ad essere risarcito dei danni subiti. E, con una sentenza dello scorso mese di gennaio la banca è stata condannata, “ al risarcimento dei danni patrimoniali per scorretto comportamento contrattuale ” quantificati in €. 12.500,00. Invano il cliente aveva cercato di comporre bonariamente la vicenda ma, purtroppo, senza esito, poiché la banca restava nelle proprie posizioni assumendo di vantare un determinato credito. Ma ciò faceva includendo interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati o comunque non dovuti.

Di fronte a tali illegittime richieste l’utente, titolare dal 1975 di un contratto bancario di affidamento, ha contestato la nullità della clausola di applicazione dell’interesse ultralegale “secondo le condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”, perché contrastante con i requisiti di determinabilità e della forma scritta richiesti dalla legge.

Ha poi eccepito la nullità della clausola di applicazione dell’interesse anatocistico trimestrale, e ha ritenuto nulla la commissione di massimo scoperto sul presupposto che tale addebito deve ritenersi illegittimo  in quanto consiste in una vera e propria integrazione del tasso nominale di interesse.

E così a fronte delle contestazioni, la banca ha pensato bene di rispondere facendo scattare la segnalazione alla Centrale rischi. Quanti cittadini si trovano oggi nella medesima situazione e sono costretti a subire  in silenzio per evitare tali vessazioni? Ma torniamo a quello che ha avuto la forza di reagire di fronte al sorpruso.

Il Tribunale ha affermato che, il diniego della banca di addivenire ad una composizione bonaria della vicenda e, soprattutto, la mancata produzione dei tabulati in suo possesso per il periodo antecedente il 1992, quello nel quale sono maggiormente lievitati gli interessi, appare contrario ai principi di buona fede nell’esecuzione del contratto .

Del tutto contraria alla correttezza nel sinallagma contrattuale é stata poi ritenuta la segnalazione alla Centrale rischi, in pendenza del rapporto, quando verosimilmente, non erano mutate le condizioni personali e patrimoniali del cliente e non essendo integrata nessuna delle condizioni che legittimano l’allarme medesimo, secondo le stesse istruzioni della Banca d’Italia e le norme regolamentari interne a ciascun istituto di credito.

Sul punto, prosegue il giudice, la banca non si è sostanzialmente difesa, evidentemente arrogandosi la pretesa di attivarsi in qualunque momento, al di fuori della verifica di ogni presupposto del protocollo applicativo. “ Il detto comportamento assume una connotazione gravissima e dal punto di vista della dinamica del contratto, valendo come elemento di ritorsione contro la richiesta di chiarificazione degli addebiti da parte del correntista, e per quel che concerne la sua possibilità di accedere al credito, preclusagli presso qualunque banca, in conseguenza di tale segnalazione ”. E riconoscendo che tale condotta é “ contrattualmente scorretta ”, il Tribunale ha condannato la banca anche al risarcimento del danno.

avv.Carmelo Calì – Presidente CONFCONSUMATORI SICILIA

  • Marzo, 16
  • 1019
  • Privacy e Protezione dei dati personali, Risparmio e Investimenti
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Danno esistenziale per pubblicità indesiderata

Anche il condomino, vittima molto spesso del volantinaggio selvaggio, da oggi può agire per il risarcimento del danno nei confronti di chi promuove la pubblicità indesiderata.

E’ quanto ha affermato il Giudice di Pace di Bari in una recente sentenza avutasi in una causa promossa da un cittadino che lamentava il danno esistenziale derivante dalla persistente "occupazione" della propria cassetta postale, nonostante l’amministrazione condominiale avesse apposto un cartello con il quale invitava a non inserire inviti e cataloghi pieghevoli.

Più in particolare, nell’atto di citazione è stato richiesto il risarcimento del danno per la violazione della sfera di riservatezza e quiete privata dell’attore, ponendo come fondamento dell’azione l’illegittimità della diffusione del materiale pubblicitario mediante l’utilizzo abusivo della casella, realizzato non solo senza alcun permesso ma addirittura contro la propria volontà manifesta.

Il Giudice di Pace di Bari ha quindi, accordato il risarcimento del danno al condomino in quanto "la funzione specifica cui è asservita la cassetta postale è quella di raccogliere gli atti di corrispondenza indirizzati all’intestatario, unico legittimato a estenderne l’utilizzazione anche per altri fini, non escluso quello di ricevere qualsivoglia forma di pubblicità. Pertanto ove il titolare della cassetta abbia espresso inequivocabilmente una volontà contraria è evidente che a nessuno deve essere consentito di tenere un comportamento contrastante tale volontà".

Pur riconoscendo alla pubblicità commerciale i connotati propri dell’esplicazione della libertà economica ex art. 41 della Costituzione, la sentenza in esame ha evidenziato come nell’ipotesi di forme ossessive o, comunque, invadenti essa va ad incidere direttamente, comprimendola e, spesso, ledendola, la personalità dell’individuo, limitandone la libertà di decisione. Il giudice barese ha, quindi, accordato il risarcimento del danno esistenziale al condomino – consumatore, stabilendo la priorità assoluta degli interessi riconducibili al diritto alla riservatezza, alla tranquillità, ed alla "autodeterminazione" del singolo.

Avv. Emilio Graziuso – Confconsumatori Brindisi 

  • Febbraio, 2
  • 268
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Invio di materiale pubblicitario non richiesto

Luglio 2001: un interessante provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali relativo a un problema che riguarda molti di noi: l’invio di materiale pubblicitario non richiesto . Un codice nella banca dati delle aziende aiuta a evitare l’invio di pubblicità non gradita.

Le aziende devono rispondere alle domande di accesso dei clienti che chiedono di sapere se esistono dati che li riguardano e devono rispettare le regole sull’informativa e il consenso.

Quando il consumatore chiede di non ricevere più materiale pubblicitario, l’azienda può inserire nella propria banca dati un codice apposito che inibisce l’invio di messaggi, tutelando in questo modo la riservatezza dei clienti che vogliono fare acquisti ma non intendono ricevere pubblicità .

E’ questo l’esito di un intervento del Garante nei confronti di una società editoriale che aveva più volte spedito offerte commerciali all’abitazione di un cliente, senza il consenso dell’interessato.

Quest’ultimo aveva chiesto alla società di conoscere da dove provenissero i dati personali che lo riguardavano e che gli stessi gli venissero comunicati in forma intelligibile. Non avendo ricevuto riscontro alla richiesta, l’interessato si era rivolto al Garante perché venisse tutelata la sua privacy.

All’invito dell’Autorità di aderire alle richieste del cittadino, la società non solo ha comunicato all’interessato i dati (i quali non erano risultati raccolti illecitamente e che il ricorrente non aveva chiesto di cancellare), ma, allo scopo di evitare l’invio di ulteriori informazioni commerciali non gradite, ha anche provveduto ad inserire nella propria banca dati una speciale segnalazione finalizzata ad inibire l’invio di qualsiasi messaggio al cliente.

  • Gennaio, 2
  • 255
  • Privacy e Protezione dei dati personali
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Centrali rischi private: le sofferenze sanate vanno cancellate, non basta oscurarle Un nuovo servizio per accedere rapidamente ai propri dati creditizi, per prevenire segnalazioni negative e sanare rapidamente eventuali errori o contestazioni

24 novembre 2003 – Centrali rischi private: le “sofferenze” sanate vanno cancellate, non basta oscurarle.Non è sufficiente sospendere temporaneamente la consultazione dei nominativi da parte delle banche. Commette un illecito la "centrale rischi" privata che conserva nel proprio archivio, consultabile da un ampio numero di istituti e banche che erogano credito al consumo, il nominativo di una persona che ha restituito da più di un anno, senza perdite per la società seppure con qualche ritardo, un prestito. Non è quindi sufficiente sospendere temporaneamente la visibilità dei dati personali: occorre cancellarli .

Il principio, già contenuto nel provvedimento di carattere generale (clicca qui per leggerlo) adottato il 31 luglio 2002 sulle cosiddette "centrali rischi" private (banche dati istituite per verificare la solvibilità dei soggetti che si rivolgono al mercato creditizio), è stato ribadito dall’Autorità garante che, accogliendo il ricorso di un consumatore ha ordinato alla “centrale rischi” l’immediata cancellazione del nominativo (leggi la newsletter dell’Autorità).

L’interessato lamentava di essere ancora inserito nella predetta banca dati nonostante fosse trascorso più di un anno da quando aveva integralmente sanato la propria posizione debitoria . A causa del permanere di questa segnalazione di "sofferenza", al consumatore erano stati rifiutati alcuni finanziamenti da diversi istituti di credito. In un primo momento, il consumatore aveva presentato una istanza alla "centrale rischi" per chiedere la cancellazione dei dati allegando una quietanza liberatoria datata aprile 2002 rilasciata dalla banca che gli aveva erogato il prestito. Questa documentazione non veniva però ritenuta sufficiente dalla "centrale rischi" che faceva decorrere invece l’estinzione del debito non da aprile, bensì da una data successiva rispetto alla quale, al momento della presentazione della richiesta di cancellazione, non era ancora trascorso un anno. Insoddisfatto, il consumatore presentava ricorso all’Autorità.

  • Gennaio, 2
  • 1127
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Quando la banca, senza il nostro consenso, comunica ad altri informazioni sul nostro c/c e deposito titoli Un nuovo servizio per accedere rapidamente ai propri dati creditizi, per prevenire segnalazioni negative e sanare rapidamente eventuali errori o contestazioni

23 maggio 2001: i consumatori protetti dal Garante nel trattamento dei dati riguardanti i loro conti correnti bancari. Un Istituto di credito aveva rivelato l’entità del conto corrente e del deposito titoli di una donna al legale del marito. Il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato illegittima una comunicazione di questo tipo, configurando quindi l’esistenza, per le Banche, di un obbligo di riservatezza sui conti dei clienti.

Il testo integrale della decisione del Garante.

  • Gennaio, 1
  • 1204
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