Importante stop del Tribunale di Vibo Valentia all’illegittima ed indiscriminata prassi delle Banche di procedere alle segnalazione alla Centrale dei rischi presso la Banca d’Italia.
E’ stato, infatti, riconosciuto il diritto dell’utente ad essere risarcito dei danni subiti. E, con una sentenza dello scorso mese di gennaio la banca è stata condannata, “ al risarcimento dei danni patrimoniali per scorretto comportamento contrattuale ” quantificati in €. 12.500,00. Invano il cliente aveva cercato di comporre bonariamente la vicenda ma, purtroppo, senza esito, poiché la banca restava nelle proprie posizioni assumendo di vantare un determinato credito. Ma ciò faceva includendo interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati o comunque non dovuti.
Di fronte a tali illegittime richieste l’utente, titolare dal 1975 di un contratto bancario di affidamento, ha contestato la nullità della clausola di applicazione dell’interesse ultralegale “secondo le condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”, perché contrastante con i requisiti di determinabilità e della forma scritta richiesti dalla legge.
Ha poi eccepito la nullità della clausola di applicazione dell’interesse anatocistico trimestrale, e ha ritenuto nulla la commissione di massimo scoperto sul presupposto che tale addebito deve ritenersi illegittimo in quanto consiste in una vera e propria integrazione del tasso nominale di interesse.
E così a fronte delle contestazioni, la banca ha pensato bene di rispondere facendo scattare la segnalazione alla Centrale rischi. Quanti cittadini si trovano oggi nella medesima situazione e sono costretti a subire in silenzio per evitare tali vessazioni? Ma torniamo a quello che ha avuto la forza di reagire di fronte al sorpruso.
Il Tribunale ha affermato che, il diniego della banca di addivenire ad una composizione bonaria della vicenda e, soprattutto, la mancata produzione dei tabulati in suo possesso per il periodo antecedente il 1992, quello nel quale sono maggiormente lievitati gli interessi, appare contrario ai principi di buona fede nell’esecuzione del contratto .
Del tutto contraria alla correttezza nel sinallagma contrattuale é stata poi ritenuta la segnalazione alla Centrale rischi, in pendenza del rapporto, quando verosimilmente, non erano mutate le condizioni personali e patrimoniali del cliente e non essendo integrata nessuna delle condizioni che legittimano l’allarme medesimo, secondo le stesse istruzioni della Banca d’Italia e le norme regolamentari interne a ciascun istituto di credito.
Sul punto, prosegue il giudice, la banca non si è sostanzialmente difesa, evidentemente arrogandosi la pretesa di attivarsi in qualunque momento, al di fuori della verifica di ogni presupposto del protocollo applicativo. “ Il detto comportamento assume una connotazione gravissima e dal punto di vista della dinamica del contratto, valendo come elemento di ritorsione contro la richiesta di chiarificazione degli addebiti da parte del correntista, e per quel che concerne la sua possibilità di accedere al credito, preclusagli presso qualunque banca, in conseguenza di tale segnalazione ”. E riconoscendo che tale condotta é “ contrattualmente scorretta ”, il Tribunale ha condannato la banca anche al risarcimento del danno.
avv.Carmelo Calì – Presidente CONFCONSUMATORI SICILIA
