Messina, 28 agosto 2017 – Un vero e proprio atto di prepotenza, punito – purtroppo tardivamente – grazie alle segnalazioni raccolte da Confconsumatori e inviate all’Antitrust, che, al termine di un’approfondita istruttoria, ha finalmente multato ATO Messina 1, in liquidazione, per 50 mila euro a seguito della condotta adottata per la riscossione dei crediti della Tia (la Tariffa di Igiene Urbana). Oltre un anno fa Confconsumatori aveva denunciato la pratica scorretta, offrendo l’opportunità ai consumatori di inviare segnalazioni online sul sito. Oggi l’avvocato Carmen Agnello di Confconsumatori Sinagra (ME) commenta: «L’aspetto importante della vicenda è che l’Antitrust ha chiesto ad Ato di adeguare il proprio comportamento poiché costituisce pratica commerciale scorretta, vietandone la diffusione o continuazione. Stiamo valutando altre azioni da intraprendere: una class action pubblica o quantomeno una richiesta al Garante del contribuente, ad Ato Me 1 in liquidazione e ai Comuni interessati per dare vita a una procedura di mediazione. Una nota amara riguarda, invece, le nostre richieste iniziali: al Garante del contribuente, che non ha mai risposto fattivamente, e all’Antitrust per un provvedimento d’urgenza, che non c’è stato e che avrebbe, forse, ridimensionato i danni a carico dei contribuenti».
Pratiche commerciali scorrette
I casi di pratiche commerciali scorrette, aggressive o ingannevoli affrontati da Confconsumatori.
Johnny indaga sulla Sharing Mobility: attenzione a franchigie, penali e clausole vessatorie Penali anche di 1500 euro per danni al veicolo. In una clausola, Car2go vieta al cliente di assumersi la responsabilità in caso di incidente
Roma, 25 luglio 2017 – Dopo quattro indagini sull’ecommerce, sempre nell’ambito del progetto Johnny*, MC ha realizzato un’analisi su 20 piattaforme che operano nella sharing mobility: 9 nel “car sharing” o “car rental” (noleggio metropolitano) e 11 nel “car pooling” (utilizzo di una sola automobile da parte di un gruppo di persone che compiono abitualmente lo stesso tragitto). E’ emerso innanzitutto che non tutte le esperienze analizzate possono essere definite come espressioni di “sharing economy”: si stanno, infatti, sviluppando soprattutto forme di business che nulla hanno a che vedere con finalità di condivisione o di consumo consapevole.
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Azioni Parmalat: recuperati 137 mila euro Il Tribunale di Roma condanna una banca alla restituzione del capitale investito da due risparmiatrici in azioni Parmalat
Roma, 15 dicembre 2016 – Continuano le vittorie di Confconsumatori a tutela dei risparmiatori che hanno acquistato titoli Parmalat: in questo caso il giudice ha accolto la richiesta di nullità relativa a delle azioni vendute a due risparmiatrici da una banca, via internet, quindi senza la presenza di un contratto scritto, indispensabile per la validità dell’operazione.
Nel caso deciso dal Tribunale di Roma a luglio, le consumatrici avevano investito via internet tramite una banca 137.060 €, acquistando azioni Parmalat il 4 dicembre 2003 e l’11 dicembre 2003, ossia poco prima del default. Le risparmiatrici avevano perso, così, tutti i loro risparmi e si erano rivolte a Confconsumatori per avere assistenza.
La sentenza proclamata dal giudice di Roma ha dichiarato valida la domanda di nullità delle operazioni per difetto di forma ai sensi dell’art, 23 TUF, uniformandosi ad un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, anche di quella della Cassazione, secondo cui perché l’ordine non sia nullo per difetto di forma a norma dell’art. 23 TUF è necessario che lo stesso sia accompagnato da un contratto generale d’investimento – quello che regola tutti i rapporti tra banca e investitore – sottoscritto, oltre che dal cliente, anche dal legale rappresentante dell’Istituto.
«La Corte d’appello – riporta la sentenza – ha infatti escluso che vi sia mai stato un contratto d’investimento (c.d. contratto quadro) sottoscritto dai clienti. Tanto basta a determinare la nullità delle operazioni d’investimento successivamente compiute dalla banca». Mancava, dunque, il contratto scritto, indispensabile per autorizzare l’esecuzione di queste operazioni.
Per questo il Tribunale ha dichiarato la nullità degli acquisti e condannato la banca alla restituzione del capitale investito alle due risparmiatrici, maggiorato degli interessi, e delle spese legali di quasi 9.000 €.
«Una decisione importantissima – dichiara l’avvocato Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori, che ha tutelato in giudizio i risparmiatori – che costituisce un’importante conferma di un principio sempre più ripetuto dalla giurisprudenza. Il medesimo consente oggi il recupero di tutti gli investimenti non andati a buon fine, sempre che l’acquisto sia stato fatto entro il termine di prescrizione decennale. E c’è da tenere presente che questi contratti non sono mai firmati per accettazione dalla banca con tutte le conseguenze che ne derivano».
Scarica la Sentenza del tribunale di Roma.
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Risparmi in fumo: come uscire dalla spirale della sfiducia Senato: nella 92° Giornata del Risparmio, Confconsumatori enuncia le proposte per ridare dignità e recuperare la fiducia dei risparmiatori
Roma, 27 ottobre 2016 – Si è tenuto questa mattina a Roma il convegno organizzato da Confconsumatori “Risparmi in fumo. Come uscire dalla spirale della sfiducia”, presso la Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” nella Sala degli Atti Parlamentari. L’evento, nell’ambito del Quarantennale dell’associazione, è stato organizzato in occasione della 92° Giornata del Risparmio, ha avuto il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e il sostegno di Poste Italiane.
Energia: due vittorie di Confconsumatori in Toscana Pisa: nulla è dovuto alla compagnia che eroga i servizi contro la volontà del consumatore. Grosseto: Interruzioni di energia, riconosciuto danno patrimoniale
Grosseto – Pisa, 20 ottobre 2016 – Un contratto non richiesto a Pisa e ripetute interruzioni della fornitura a Grosseto: due controversie in materia di energia sono state risolte grazie all’intervento di Confconsumatori in Toscana.
PISA: Fornitura non richiesta – Un consumatore si era visto recapitare a domicilio bollette di luce e gas riferite a servizi mai richiesti, erogati da un’altra compagnia, con la quale non aveva mai stipulato un contratto. La compagnia aveva comunque preteso il pagamento delle bollette inviate, costituendosi in giudizio contro il cliente che, non appena accortosi dell’accaduto, aveva chiesto il ritiro di tutte le fatture e il ritorno al gestore da lui scelto in origine. Il giudice di pace di Pisa ha dato ragione al consumatore, ritenendolo vittima di una pratica commerciale scorretta messa in atto contro la sua volontà, condannando la compagnia al risarcimento del danno.
«La compagnia – dice l’avvocato Giovanni Longo, legale della Confconsumatori Pisa, che ha patrocinato la causa – sosteneva che, siccome i servizi erano stati resi, sarebbero dovuti essere in ogni caso pagati. Ma è una tesi insostenibile perché oltre a imporre a un consumatore un servizio non richiesto, si sono vantati crediti senza averne un titolo, che in questo caso mancava perché non era mai esistito un contratto sottoscritto fra le parti. La mera fornitura non potrà mai condurre alla costituzione del titolo mancante. »
Sacarica la Sentenza del Giudice di Pace di Pisa
GROSSETO: servizio irregolare – Una consumatrice aveva riscontrato continue irregolarità nel servizio di energia elettrica. Queste interruzioni, dalla durata variabile, si erano verificate per tre mesi, dal 20 ottobre 2014 al gennaio 2015, e avevano causato la rottura di due alimentatori di energia elettrica e danni al computer. La signora si è così rivolta a Confconsumatori Grosseto per chiedere il risarcimento danni: pur ammettendo i guasti, però, il gestore li aveva considerati come eventi accidentali, non imputabili a responsabilità del distributore.
Il fornitore e il distributore, sono quindi stati citati in giudizio, perché ritenuti responsabili in solido di inadempimento contrattuale, in base all’articolo 1.218 del Codice civile (per quanto riguarda il fornitore) e secondo la delibera 198/2011 dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (per il distributore)
«L’utente – fanno sapere da Confconsumatori – assistito dall’avvocato Sara Serritiello del Foro di Grosseto, ha ottenuto giustizia. Il giudice di pace di Grosseto ha dichiarato che i numerosi sbalzi di tensione e le molteplici interruzioni di somministrazione di energia elettrica, in quanto attribuibili a disfunzioni dell’impianto, comportano la solidale responsabilità della società venditrice perché attinenti al puntuale e preciso adempimento della prestazione. Il giudice ha condannato in solido il fornitore e il distributore al risarcimento del danno patrimoniale in favore del cittadino per la somma di 450 euro, oltre agli onorari legali».
Scarica la Sentenza del Giudice di Pace di Grosseto
Problemi con l’energia elettrica e il gas? Chiedi aiuto, visita il sito www.energiadirittiavivavoce.it. ll progetto “ENERGIA: DIRITTI A VIVA VOCE”, finanziato con il contributo di AEEGSI, si propone di rendere i consumatori più informati e consapevoli per un mercato dell’energia e del gas più competitivo ed efficiente in grado di offrire risparmi più consistenti assieme al tema del risparmio nei consumi e dell’efficientamento energetico nella casa e nella vita quotidiana per realizzare risparmio in bolletta e per l’ambiente.
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Antitrust provvedimento importante per gli azionisti La sanzione a BPVI sancisce che se la banca condiziona l’erogazione di finanziamenti all’acquisto di azioni é pratica commerciale scorretta
Parma, 15 settembre 2016 – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha emesso il 12 settembre un provvedimento importantissimo per tutti gli acquirenti di azioni delle banche. Ha sancito che quando una banca, per concedere un qualsiasi tipo di finanziamento, induce il cliente a comprare azioni proprie, commette una pratica commerciale scorretta.
Secondo l’avvocato Antonio Pinto di Confconsumatori: «Tale provvedimento comprova che gli azionisti che si trovano in tale situazione possono chiedere il risarcimento dei danni per una somma pari all’importo investito nell’acquisto delle azioni. Ovviamente si tratta di un principio giuridico applicabile anche ad altre banche popolari che si siano comportate nello stesso modo».
Addirittura, in questo caso specifico, l’AGCM ha sanzionato la Banca Popolare di Vicenza con una multa di 4 milioni e mezzo per pratica commerciale scorretta. «I consumatori – scrive l’Autorità nel suo provvedimento – sono stati costretti nei fatti a diventare soci per ottenere un mutuo agevolato in modo da finanziare le operazioni di aumento di capitale sociale svolte nel 2013 e nel 2014».
Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la Banca tra il 2013 ed aprile 2015, ha condizionato l’erogazione di finanziamenti a favore dei consumatori all’acquisto da parte degli stessi di proprie azioni od obbligazioni convertibili, al fine di giungere al successo delle citate operazioni di aumento di capitale e raggiungere gli obiettivi ivi prefissati. In particolare, per ottenere i cc.dd. “mutui soci”, caratterizzati da condizioni economiche agevolate rispetto ai prodotti di mutuo ordinario, i consumatori sono stati condizionati ad acquistare pacchetti minimi di azioni della Banca (pari a 100 azioni) e a non venderli per continuare a beneficiare delle condizioni economiche agevolate.
Mara Colla, presidente di Confconsumatori, considera «Un successo il fatto che l’Antitrust ha rilevato che le condotte della Banca Popolare di Vicenza hanno limitato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione ai prodotti di finanziamento, inducendoli ad assumere una decisione commerciale che non avrebbero altrimenti preso: ovvero, la sottoscrizione di titoli della Banca, titoli illiquidi e quindi difficilmente negoziabili, attesa la natura di società non quotata della Banca Popolare di Vicenza».
Per informazioni sulle iniziative intraprese da Confconsumatori a tutela degli azionisti BPVI è possibile visitare l’area dedicata del sito e compilare il modulo online qui sotto per ricevere informazioni; oppure rivolgersi alle sedi territoriali o all’indirizzo email risparmio@confconsumatori.it.
- Settembre, 15
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