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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

PISTICCI (Mt)
Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

Pratiche commerciali scorrette

I casi di pratiche commerciali scorrette, aggressive o ingannevoli affrontati da Confconsumatori.

Vai all’ Archivio articoli “Pratiche Commerciali Scorrette”



Confconsumatori blocca il messaggio ingannevole “SBLOCCAPRESTITO”

Milano, 11 luglio 2007 – Il 27 gennaio scorso, Confconsumatori Lombardia ha denunciato all’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato un messaggio pubblicitario ingannevole intitolato “SBLOCCAPRESTITO”, pubblicato sul quotidiano "E-Polis", edizione di Milano e di Roma .

Il messaggio ingannevole della società Finleader Group offriva, tra l’altro, un fantomatico servizio di “ cancellazione protesti cambiali e assegni ” e “ cancellazione banche dati, liste cattivi pagatori ” in “ tempi rapidissimi ”. In realtà tale cancellazione dalle banche dati non può avvenire se non nei tempi previsti dalle norme di legge.

Lo scorso  21 giugno 2007, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  ha vietato l’ulteriore diffusione del messaggio, e condannato la Finleader Group al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Confconsumatori esprime la propria soddisfazione per la decisione dell’AGCM, che pone fine ad un’informazione pubblicitaria ingannevole e pericolosa, soprattutto perché rivolta a categorie di consumatori particolarmente deboli ed esposte .

Anche nel provvedimento dell’Autorità si sottolinea questo aspetto: il messaggio colpiva cittadini/consumatori in grande difficoltà e in condizioni economiche di estremo bisogno, disponibili quindi ad accettare anche condizioni contrattuali diverse o più onerose rispetto a quelle indicate nel messaggio stesso.

Clicca QUI per leggere il provevdimento dell’AGCOM

  • Luglio, 11
  • 251
  • Pratiche commerciali scorrette
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Autorità Garante contro pubblicità ingannevole di una compagnia aerea

“Volare gratis”, quante volte abbiamo letto o ascoltato un messaggio pubblicitario come questo. Salvo poi a scoprire, nella realtà dei fatti, che di gratis non vi era un bel nulla! Ancora un importante provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di ingannevolezza del messaggio pubblicitario di una compagnia aerea .

Con una prima delibera l’Autorità ha ritenuto ingannevole il messaggio pubblicitario contenuto in un tabellare apparso su un quotidiano diffuso dalla compagnia aerea e volto a promuovere i servizi della stessa.

In particolare nel messaggio compariva a caratteri evidenti la dicitura “GRATIS”, seguita dall’indicazione a caratteri più ridotti “tasse e spese amministrative non superiori a 11 euro”. L’Autorità ha ritenuto  che, sulla base delle informazioni riportate nel messaggio, relative alla gratuità del servizio offerto e al solo addebito di tasse e spese amministrative “non superiori a 11 euro”, il consumatore era ragionevolmente portato a ritenere che il costo da sostenere per il servizio di trasporto aereo per le tratte pubblicizzate da Londra Stansted e Girona Barcellona era imputabile esclusivamente alle predetti voci di costo e per l’ammontare massimo indicato. Inoltre, le avvertenze riportate in calce al messaggio, a caratteri molto più ridotti rispetto al corpo centrale , evidenziavano l’esistenza di un supplemento “security” per tratta e ulteriore importo di spese amministrative per passeggero a tratta per prenotazioni con carta di credito.

Il consumatore poteva ragionevolmente dedurre che tali voci costituissero una specificazione di alcune delle “tasse e spese amministrative”, comprese sempre negli 11 euro.

Ma, nel corso dell’istruttoria, è stato accertato che il costo complessivo che il consumatore deve sostenere  quando acquista un biglietto gratuito, per le spese addizionali e le tasse, è superiore all’importo di 11 euro indicato nel messaggio. Infatti tale importo non comprende il supplemento “security”, il “service chiarge” e le spese di transazione per l’acquisto del biglietto con carta di credito a persona, che, invece, concorrono al computo del prezzo . E, tanto per dire che non è finita, il messaggio, per come formulato, lasciava ragionevolmente intendere che la promozione era riferita ai collegamenti sia di andata che di ritorno dalla città europee indicate, mentre non era così.

L’Autorità ha richiamato un proprio consolidato orientamento relativo al trasporto aereo, condiviso anche dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’indicazione della tariffa deve includere ogni onere economico gravante sul consumatore . L’enfatizzazione, poi, della gratuità del servizio di trasporto aereo, che in realtà riguardava soltanto una componente del prezzo finale del biglietto, risultava suscettibile di fuorviare il consumatore in merito alle condizioni economiche.

Nonostante il provvedimento, arrivavano altre segnalazioni di diffusione di messaggi ingannevoli anche a mezzo internet. E così, l’Autorità  ha censurato il comportamento della compagnia, che non ha ottemperato a quanto stabilito. Da qui, accertata l’inottemperanza, con una seconda recente delibera, è stata irrogata una sanzione amministrativa di 16.100 euro.

Attenti, quindi, perché non solo ci tentano, ma insistono, pensando forse di poterla fare franca. Ma si sbagliano.

avv.Carmelo Calì – Presidente Confconsumatori Sicilia

  • Luglio, 3
  • 2874
  • Pratiche commerciali scorrette, Turismo e Trasporti
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Vacanze e Pubblicità ingannevole

L’estate e le vacanze sono ormai arrivate e la battaglia pubblicitaria dei vari operatori turistici per accaparrarsi i clienti è in atto da tempo.

Ma, spesso, i messaggi pubblicitari non sono così trasparenti e corrispondenti alla realtà come si vorrebbe far credere. Per saper scegliere e non farsi fregare è bene allora ricordare un recente provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di una società che gestisce una catena alberghiera .

E’ accaduto che, con un primo provvedimento l’Autorità ha deliberato l’ingannevolezza del messaggio diffuso dalla società, attraverso il proprio sito e volto a pubblicizzare i soggiorni vacanza presso uno dei proprio hotel, vietandone l’ulteriore diffusione ed irrogando una sanzione di euro 12.100,00. Il messaggio descriveva le caratteristiche dell’hotel e i servizi offerti. In particolare, quanto all’ubicazione dell’hotel, affermava che “la spiaggia è di fronte a pochi metri”. Inoltre, nella descrittiva delle camere il messaggio indicava come compreso nelle dotazioni delle stesse un “balcone con vista mare o pineta”. Tra i servizi offerti gratuitamente venivano elencati “campi da tennis e calcetto”. Infine si proponeva, in alternativa al soggiorno presso l’hotel, la possibilità di soggiornare in appartamenti situati nelle immediate vicinanze dello stesso, con la possibilità di fruire dei medesimi servizi dell’albergo (pulizia quotidiana, spiaggia, ecc). Il messaggio riferiva inoltre della presenza di posto auto.

L’Autorità ha ritenuto che tali indicazioni, contenute nel messaggio, fossero ingannevoli in quanto, in realtà, come emerso dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento, l’albergo non è collocato nelle immediate vicinanze della spiaggia, ma dista circa 250 metri dal mare, non dispone di un proprio parcheggio e le stanze non sono dotate di balconi con vista mare. Inoltre, la fruibilità dei campi da tennis e calcetto non è gratuita. Priva di consistenza è risultata poi l’offerta di soggiorno in appartamenti situati nelle immediate vicinanze dell’albergo avvalendosi dei servizi dello stesso, in quanto tale servizio non è mai stato attivato.

Nonostante tale provvedimento l’Autorità ha ricevuto segnalazioni della reiterazione della diffusione dei messaggi, caratterizzati, per alcuni profili, dai medesimi contenuti e, non solo sul sito, ma anche attraverso un depliant, con relative foto, diffuso tramite posta. In effetti, è stato accertato che il messaggio ritenuto ingannevole é stato nuovamente diffuso, seppur con alcune lievi modifiche.

L’Autorità ha così contestato l’inottemperanza alla delibera ed ha avviato il procedimento finalizzato alla irrogazione di ulteriore sanzione pecuniaria . Ma, nonostante le argomentazioni della società alberghiera, l’Autorità ha accertato che il comportamento tenuto, consistito nell’aver violato la precedente delibera, costituisce inottemperanza a quest’ultima. E, per tale comportamento, ha irrogato una seconda sanzione di euro 10.000,00.

Questi atteggiamenti degli operatori turistici devono far riflettere sul fatto che gli stessi continuano nel loro atteggiamento spesso, non solo in presenza delle proteste dei clienti, ma anche di fronte a specifiche contestazioni e provvedimenti dell’Autorità. Non fatevi suggestionare, quindi, da allettanti depliant e, prima di scegliere, fate bene attenzione.   

avv.Carmelo Calì – Presidente Confconsumatori Sicilia

  • Giugno, 21
  • 4967
  • Pratiche commerciali scorrette, Turismo e Trasporti
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Come difendersi?

Molto spesso capita di imbattersi in messaggi promozionali che "promettono e non mantengono", che dimenticano volutamente di inserire delle informazioni oppure le inseriscono con caratteri molto piccoli che difficilmente vengono notati.

Dal 29 aprile 2005 è in vigore la Legge n. 49 del 6 aprile 2005 contenente le "Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, numero 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione", che sanziona con multe salate chi promuove prodotti i cui requisiti non rispondono alla realtà.

Inoltre per difendere i consumatori dalla pubblicità ingannevole, l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato ( AGCM ), ha messo a punto una piccola lista di avvertenze, un decalogo di consigli utili da tenere sempre presente per evitare spiacevoli sorprese .

DAL SITO DELL’AGCOM:

1) Occhio alla lettera: Valutare con attenzione il testo del messaggio e controllare anche i più piccoli caratteri di stampa: a volte informazioni rilevanti sono riportate solo in modo marginale.

2)  Il prezzo è giusto? Verificare sempre che il prezzo indicato sia comprensivo di oneri o spese accessorie (Iva, tasse d’imbarco, quote di iscrizione, spese di consegna, scatto alla risposta).

3) Missione impossibile: Diffidare dai messaggi che promettono risultati miracolosi (ad esempio prodotti o metodi dimagranti e cosmetici).

4) Rifletti e firma: Non sottoscrivere alcun modulo senza aver letto prima tutte le condizioni. Alcune offerte possono nascondere l’esistenza di un vero e proprio contratto (ad esempio le offerte di lavoro).

5) Non solo slogan: Fare attenzione alla completezza del messaggio ed assumere tutte le informazioni necessarie. Controllare sempre l’effettiva convenienza delle operazioni promozionali (sconti, liquidazioni, numero effettivo dei pezzi disponibili, tariffe).

6) Distinguere cuore e portafoglio: I servizi prestati da maghi, cartomanti ed operatori esoterici possono rivelarsi molto onerosi. Inoltre, non esiste alcun metodo per rendere più probabili le vincite dei giochi a estrazione.

7) Quanto mi costa? Verificare le condizioni delle proposte di finanziamento sia per acquisti che per prestiti personali e mutui (tassi d’interesse tan, taeg, periodo di validità).

8) E’ solo fiction: Fare attenzione alla pubblicità "travestita": a volte, in contesti dall’apparente natura informativa o di intrattenimento (stampa, programmi tv), possono nascondersi forme di pubblicità occulta.

9) Attenzione ai pericoli: Se il prodotto è pericoloso la pubblicità deve dirlo: occorre leggere sempre con attenzione le avvertenze inserite nella pubblicità e nella confezione del prodotto.

10) T utelare i minori: La pubblicità deve sempre considerare e rispettare la tutela fisica e psichica dei minori: alcune promozioni, non ingannevoli per gli adulti, possono invece indurre in bambini e adolescenti una pericolosa travisazione della realtà.

Per qualsiasi contenzioso il consumatore può fare riferimento al Codice del consumo , che riunisce in un unico testo le disposizioni di 21 provvedimenti, sintetizzando in 146 articoli il contenuto di 558 norme relative alla disciplina del consumo.

E’ inoltre possibile fare una segnalazione all’AGCM al seguente sito: www.agcm.it

  • Ottobre, 30
  • 551
  • Pratiche commerciali scorrette
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Nuove sanzioni introdotte dalla legge 6 aprile 2005 n°49

È di recente giunto al termine il difficile iter legislativo relativo all’adozione delle modifiche al decreto legislativo n°47/1992 che vieta la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli .

Come è noto, attraverso il citato decreto chiunque può denunciare la pubblicità, diffusa con qualsiasi mezzo di comunicazione ( anche con la semplice presentazione di un prodotto o servizio, come potrebbero essere un’etichetta, un manifesto, un tabellone, un depliant, ecc,), avente contenuto ingannevole .

L’autorità competente in esclusiva a pronunciarsi sull’eventuale ingannevolezza di un messaggio pubblicitario è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato , nota anche come Antitrust (di seguito AGCM).

Per ingannevole si intende :

– qualsiasi messaggio, compresa la sua presentazione, per promuovere la vendita di un bene o di un servizio, nell’ambito di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, che induca o possa indurre in errore a causa del suo carattere ingannevole, con riguardo a tutti gli elementi;

– qualsiasi pubblicità che in qualche modo, compresa la sua presentazione, induca in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente;

– l’utilizzo dei termini “garanzia” e ”garantito”, se non ne vengono precisati contenuti e modalità;

– l’omissione di raccomandazioni di osservare le normali regole di prudenza e vigilanza in caso di prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori.

I poteri dell’AGCM in caso di violazione della legge sono:

– l’inibitoria della pubblicità prima della sua diffusione;

– in casi di d’urgenza, la sospensione del messaggio pubblicitario anche senza sentire l’altra parte;

– la richiesta all’autore del messaggio di informazioni e documentazioni idonee ad identificare il committente della pubblicità;

– il divieto di continuare la pubblicità e l’ordine di eliminare gli effetti, anche attraverso la pubblicazione del provvedimento o di una dichiarazione di rettifica del messaggio;

La recente legge n° 49/2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile scorso, ha integrato i suddetti poteri dell’Antitrust, introducendo nuove sanzioni per i casi di inosservanza dei suoi provvedimenti.

In particolare:

– in caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, la sanzione varia da 10.000 a 50.000 euro; in passato erano invece previsti l’arresto fino a tre mesi e l’ammenda a 5 milioni di lire;

– in caso di reiterata inottemperanza, poi, l’Autorità può da oggi disporre la sospensione dell’attività di impresa fino a 30 giorni;

– in caso di inottemperanza alla richiesta all’autore del messaggio di fornire informazioni e documentazioni, la sanzione varia 2.000 a 20.000 euro. Qualora in particolare le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, la sanzione varia da 4000 a 40000 euro; in passato era invece prevista una sanzione amministrativa che poteva variare da 2 a 5 milioni di lire;

– in caso di inottemperanza alla condanna a cessare la pubblicità ingannevole, è stata introdotta una sanzione che varierà da 1.000 a 100.000 euro, “tenuto conto della gravità e della durata della violazione ”. Ma se si tratta di pubblicità che comporta rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori o che abusa della credulità o mancanza di esperienza di bambini e adolescenti la sanzione non potrà essere inferiore a 25.000 euro.

Si noti che l’inasprimento  delle sanzioni già esistenti e l’introduzione di nuove, anche consistenti, avrà da oggi un maggiore valore dissuasivo nei confronti delle imprese inclini all’emissione di messaggi pubblicitari ingannevoli ; soprattutto di quelle che, in passato, confidavano sul fatto che, in caso di condanna alla cessazione dei messaggi, pur non rispettando l’ordine ricevuto, non avrebbero ricevuto forme di punizione realmente efficaci, e venivano, quindi, di fatto lasciate “quasi libere” di preconfezionare, senza troppi scrupoli, messaggi non perfettamente legittimi ( perché ingannevoli od anche perché lesivi della leale concorrenza ).

Conoscere, a partire da oggi, il nuovo destino cui potrebbe andare incontro ogni “disattenzione” di questo tipo aiuterà, di sicuro, tutti i soggetti interessati alla promozione pubblicitaria ad aumentare il proprio grado di diligenza e di cautela.

Da un lato va riconosciuto che l’innovazione legislativa ha senz’altro conferito un valore deterrente maggiore rispetto a quello del passato ; dall’altro, deve essere espressa qualche riserva – suggerita da non poche passate esperienze – sulla efficacia che realmente le nuove sanzioni avranno nel mercato: riserva che solo dopo le prime applicazioni della legge, i primi casi e le prime pronunce dell’Autorità, sarà possibile sciogliere.

Tratto dall’archivio di CASAMIA – La rivista del consumatore – www.casamiacoop.it

  • Maggio, 23
  • 225
  • Pratiche commerciali scorrette
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Vacanza gratis? Occhio alla truffa!

"Signor Rossi, che fortuna: lei ha vinto una vacanza gratis!" Comincia tutto così, con una telefonata entusiasta, la promessa di un soggiorno gratuito e l’invito a recarsi in un albergo cittadino per ritirare il "premio". Ma una volta là, più che con un viaggio in tasca ci si ritrova con un certificato di iscrizione per l’uso di alberghi del circuito della Società venditrice, da pagare in "comode" rate da 500-600.000 lire mensili, e che … "non si preoccupi, se cambia idea glielo ricompriamo noi!" Dove sta il problema, dunque ? Che i consumatori che si sono rivolti all’associazione non sono mai stati in grado di andare in vacanza nei periodi richiesti e che, volendo disfarsi del certificato di iscrizione, si sono sentiti rispondere che "no, noi non ricompriamo. Tutt’al più possiamo indicarle un’agenzia che l’aiuterà a trovare un acquirente".

Bisogna dire che tutta l’operazione non viene presentata in modo chiaro , viene fatto ritenere che la firma richiesta non è impegnativa più di tanto visto che il diritto d’uso può essere riacquistato dalla Società venditrice e non si informa il consumatore che il recesso dal contratto lo obbliga al rimborso delle spese alla Società, qualche volta anche ingenti.

Ma attenzione , secondo la legge 427/98, devono essere rifusi solo i costi documentati e di cui è fatta esplicita menzione nel contratto. Se queste spese non sono analiticamente indicate e provate, nulla è dovuto. E’ bene sapere, poi, che il venditore, ai sensi della stessa legge 427/98, non può pretendere alcun versamento di somme di denaro fino allo scadere del termine per il recesso del consumatore. Se ciò avviene, deve suonare un campanello di allarme: siamo di fronte ad un operatore che si comporta in modo scorretto. Si può comunque richiedere la restituzione del denaro, con lettera raccomandata. Se poi l’assegno è stato girato a terzi, il consumatore deve presentare querela per appropriazione indebita, denunciare il fatto alla propria banca e ricorrere al giudice per la restituzione dell’importo. E’ così che abbiamo vinto molte battaglie.

  • Gennaio, 24
  • 3614
  • Pratiche commerciali scorrette, Turismo e Trasporti
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