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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
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Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

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Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
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Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
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Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

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Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

Pratiche commerciali scorrette

I casi di pratiche commerciali scorrette, aggressive o ingannevoli affrontati da Confconsumatori.

Vai all’ Archivio articoli “Pratiche Commerciali Scorrette”



Bollette, modifiche unilaterali: perché segnalarle Illegittime le modifiche comunicate dal gestore tra agosto 2022 e aprile 2023: chi segnala ad Agcm potrà anche rivalersi in caso di danno economico

Parma, 9 novembre 2022 – I consumatori che hanno ricevuto dal proprio gestore dell’energia comunicazioni unilaterali di variazione delle condizioni contrattuali prima della scadenza del contratto devono contestarle e segnalarle all’Agcm. Questo non solo perché si tratta di comportamento illegittimo da scoraggiare con sanzioni comminate dalle Autorità, ma anche perché coloro che, nel frattempo, avessero sottoscritto altro contratto più oneroso o subito danni conseguenti le comunicazioni illegittime, potranno richiedere un risarcimento se verrà accertata (grazie anche alle segnalazioni dei consumatori) la pratica commerciale scorretta da parte del gestore. Confconsumatori si è attivata tramite i propri sportelli per assistere i cittadini con modelli di segnalazione da inviare.

LE VARIAZIONI ILLEGITTIME – Confconsumatori era già intervenuta sul tema dell’illegittimità delle modifiche unilaterali. Ma si ricorda qui, in particolare, l’articolo 3 del DL 115/2022 (aiuti ter) che ha introdotto il divieto di modifiche unilaterali a carico delle società energetiche a partire dal 10.8.2022 al 30.4.2023. In tale periodo non possono neanche essere notificati (come da comunicazione congiunta di Antitrust ed Arera) i preavvisi di modifica e le società potranno, salvo proroghe, inviare ex novo i suddetti a partire dal 30.4.2023 con efficacia 30.5.2023. Da ultimo si ricordano i provvedimenti già adottati dall’Antitrust a fine ottobre scorso, nei confronti di diversi gestori di luce e gas (si veda qui: https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2022/10/PS12441-PS12450-PS12451-PS12453).

ATTENZIONE ALLE TELEFONATE – Fermo restando il diritto del consumatore di cambiare gestore o contratto in qualunque momento, in questo periodo così delicato occorre prestare ancora maggiore attenzione alle proposte telefoniche: alcuni associati, ad esempio, hanno lamentato di essere stati convinti dal call center a sottoscrivere un contratto più oneroso prima della naturale scadenza del precedente, più conveniente. Confconsumatori invita i cittadini – spesso impreparati e disorientati di fronte a telefonate di questa natura – a confrontarsi con gli sportelli dell’associazione, anche via e-mail, per valutare la legittimità di queste ed altre pratiche telefoniche allo scopo di segnalarne l’eventuale scorrettezza all’Autorità Agcm.

COSA POSSONO FARE I CONSUMATORI – Confconsumatori sta affiancando i cittadini nella contestazione delle comunicazioni illegittime e nella segnalazione delle stesse all’autorità Agcm. L’associazione ha messo a disposizione anche dei modelli di lettera. Gli utenti interessati possono contattare gli sportelli presenti sul territorio, il cui elenco completo è qui: https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/.

  • Novembre, 9
  • 4067
  • ENERGIA: Diritti a viva voce, Pratiche commerciali scorrette
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Modifiche contrattuali energia: Confconsumatori commenta il comunicato di Arera Le modifiche contrattuali, diversamente da quanto sostenuto da Arera e Agcm, non sono mai possibili per eccessiva onerosità, se non disposte dal giudice

Parma, 17 ottobre 2022 – A seguito del recente comunicato diffuso da Arera e Agcm – comunque positivo perché rassicura i consumatori e invita le aziende energetiche a comportamenti rispettosi nei confronti dei clienti – Confconsumatori desidera avanzare alcune riflessioni. Dal comunicato, infatti, parrebbe giustificata la possibilità, per i venditori, di ricorrere alla modifica unilaterale per eccessiva onerosità. L’art. 3 del d.l. 115/2022, però, non prevede in alcun modo la possibilità per i fornitori di energia di modificare le condizioni contrattuali dei contratti del mercato libero sino alla naturale scadenza dell’offerta commerciale sottoscritta con l’utente. Infatti, l’art. 3 citato, rubricato “Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale” prevede nello specifico che “fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte”. Inoltre, restano inefficaci i preavvisi comunicati dai gestori prima della data di entrata in vigore del decreto legge 115/2022, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate. Ricordiamo che il consumatore deve sempre opporsi formalmente, da solo o, meglio, affidandosi ai nostri sportelli, a qualsiasi proposta di aumento sia che la riceva per iscritto, sia che arrivi telefonicamente, perché è un suo diritto opporsi e chiedere il permanere delle condizioni contrattuali in corso sino alla scadenza del contratto.

I CONTRATTI ENERGIA – Esclusi i casi, dunque, in cui l’offerta commerciale sottoscritta dall’utente preveda già una indicizzazione del prezzo di fornitura con riferimento al PUN (prezzo unico nazionale), l’operatore non può mai modificare in aumento il prezzo previsto dal contratto se non in occasione della sua scadenza naturale. E nemmeno è sostenibile l’eventuale modifica unilaterale della offerta applicata giustificandola in funzione della eccessiva onerosità sopravvenuta. Il contratto di fornitura di energia elettrica, come quello del gas, è un contratto a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata. In questi casi, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, come quelli d’altronde che stanno portando all’aumento vertiginoso delle bollette elettriche e di gas, la parte che deve tale prestazione può eventualmente chiedere la risoluzione del contratto ma appunto questa valutazione non può in nessun modo essere sostenuta unilateralmente, e per giunta dalla parte economicamente più forte, ai danni della parte più debole del rapporto, ovvero l’utente/consumatore. Un’eventuale modifica per eccessiva onerosità deve essere domandata al Giudice, che deciderà se disporla, senza che il fornitore di energia possa applicarla unilateralmente o addirittura sospendere la fornitura.

IL COMMENTO – Gli aumenti delle bollette, e le difficoltà che ne derivano per le famiglie, fanno crescere la platea dei soggetti che vanno incontro al fenomeno della “povertà energetica”. “Come associazione ribadiamo che servono aiuti che permettano alle famiglie di pagare le bollette e di arrivare a fine mese senza doversi ulteriormente indebitare; non soluzioni preconfezionate volte a giustificare eventuali aumenti unilaterali – afferma l’avvocato Franco Conte, responsabile Energia di Confconsumatori – ma moratorie delle sospensioni delle utenze in difficoltà economica con contestuale possibilità di poter accedere a rateizzazioni da un minimo di 24 mesi sino a 60 mesi per gli importi più elevati senza interessi. Auspichiamo, inoltre, che tale rateizzazione sia concessa anche per le fatture successive qualora di importi superiori alla media dell’utenza interessata ponendo le nuove rate in coda all’originario piano di rientro”.

E aggiunge Mara Colla, presidente di Confconsumatori: “Un altro intervento necessario è quello di prevedere un ulteriore aumento dei limiti reddituali per usufruire dei bonus sociali. Ma è ormai arrivato il momento di mettere mano a riforme strutturali e durature che riducano davvero il costo dell’energia e, soprattutto, aumentino la produzione e l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili”.

  • Ottobre, 17
  • 4619
  • Casa e Utenze, Pratiche commerciali scorrette
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Attivo il nuovo Registro delle Opposizioni Finalmente scaduto il termine dei 30 mesi. Ecco la lettera da inviare a tour operator o agenzia di viaggio per ottenere i rimborsi

Parma, 27 luglio 2022 – Dopo una lunga attesa, entra in attività il nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO). Il regolamento per la sua istituzione era già stato approvato lo scorso 21 gennaio dal Consiglio dei Ministri. Da lì in avanti, sono occorsi i tempi “tecnici” di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e infine di consultazione con i vari stakeholder. A partire da oggi, finalmente, i cittadini potranno iscrivere anche il proprio numero di cellulare.

LE PRINCIPALI NOVITÀ – Ecco riassunte le principali novità in vigore con il nuovo Registro:

  • possibilità di inserire nel RPO anche i numeri di cellulari;
  • possibilità di opporsi alla ricezione delle chiamate indesiderate effettuate tramite sistemi automatizzati;
  • l’iscrizione al RPO comporta la revoca dei precedenti consensi per fini commerciali espressi dagli utenti;
  • iscrizione d’ufficio al RPO dei numeri che non compaiono nell’elenco telefonico.

COME ISCRIVERSI – Da ora in avanti, le società che operano nel telemarketing prima di iniziare una campagna promozionale o pubblicitaria saranno obbligate a consultare le liste di numeri presenti nel Registro e potranno contattare solo quelli non inseriti nello stesso. L’iscrizione potrà avvenire in diversi modi: chiamando, dal numero che vuoi inserire nel Registro, i numeri 800957766 (da linea fissa) e 0642986411 (da linea mobile); tramite il portale web dedicato (https://cittadino.registrodelleopposizioni.it/autenticazione/iscrizione/?lang=it); via mail, attraverso un modulo apposito da rinviare compilato.

Nel caso di iscrizione tramite mail o portale web potrai inserire fino a 5 numeri; ti verrà richiesto di chiamare il numero dedicato indicato nella mail che ti arriverà per confermare la disponibilità dell’utenza a procedere.

Le richieste di iscrizione al RPO sono gestite entro un giorno lavorativo dall’invio e diventano pienamente efficaci in 15 giorni per il marketing telefonico e in 30 per quello postale (periodi di tempo massimi entro cui gli operatori recepiscono le opposizioni dei cittadini).

Dopo l’iscrizione al servizio è possibile ricevere solo chiamate autorizzate dai gestori delle tue utenze – nell’ambito di contratti attivi o cessati da non più di 30 giorni (per esempio del settore telefonico ed energetico) – e quelle per cui hai rilasciato un apposito consenso successivamente alla data di iscrizione nel RPO.

In caso di violazione, le sanzioni nei confronti delle società potranno arrivare fino a 20 milioni di euro, o fino al 4% del fatturato annuo della compagnia.

L’OPINIONE DI CONFCONSUMATORI – L’avvocato Luisa Landro di Confconsumatori Parma commenta in questo modo la partenza del nuovo RPO: “L’iter per arrivare al nuovo RPO è stato piuttosto lungo e tortuoso. Ritengo che dopo quattro anni di attesa la riforma rappresenti una vittoria importante nella tutela della privacy dei consumatori. Non solo il Registro viene esteso anche ai numeri di telefonia mobile, rimanendo inoltre valido per i numeri fissi e le caselle di posta, ma, cosa davvero significativa, con l’iscrizione dell’utenza si annullano automaticamente, in quanto revocati, tutti i consensi precedentemente rilasciati. Significa che il consumatore ha la possibilità di “resettare” il proprio numero telefonico partendo da zero, e potendo così decidere con piena consapevolezza quali aziende autorizzare ai fini commerciali. Restano attivi solo i consensi prestati per contratti in corso e terminati da non più di 30 giorni ed anche questa previsione può avere un senso, presumendo che il consumatore o l’utente possano avere interesse a ricevere aggiornamenti o promozioni rispetto a beni e servizi che stanno utilizzando”.

Rimangono però alcune criticità da chiarire: “La prima senza dubbio riguarda i call center che chiamano dall’estero che non sono obbligati ad applicare la normativa. Inoltre, le società che operano “nel sommerso” ovvero che non sono iscritte negli elenchi ufficiali degli operatori di telemarketing, potrebbero anch’esse eludere le nuove disposizioni“.

Per maggiori informazioni sul nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni: https://registrodelleopposizioni.it/notizia-2/.

 

  • Luglio, 27
  • 4175
  • Pratiche commerciali scorrette, Privacy e Protezione dei dati personali
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Shrinkflation: l’inflazione che non si vede Il fenomeno economico che colpisce i consumatori senza che se ne accorgano. Ecco come funziona

Parma, 6 aprile 2022 – Spendi di più, ma non te ne accorgi. Si tratta della “shrinkflation”, dall’unione di shrink (in inglese, restringere) e inflation (inflazione), ed è un fenomeno economico di cui si sta sentendo molto parlare negli ultimi giorni. I prodotti che incontri sugli scaffali del supermercato hanno apparentemente il solito prezzo, ma sono venduti in una confezione più piccola o dal contenuto ridotto. Le quantità vengono diminuite solamente di pochi grammi, in modo che chi acquista non noti subito la differenza e non sia spaventato da quello che, di fatto, è un aumento del prezzo.

Il caso che viene spesso riportato è quello del pacchetto di patatine: il sacchetto sembra lo stesso, ma all’interno trovi 5 o 10 sfoglie in meno di quelle che avresti trovato in precedenza. Lo stesso può valere, ad esempio, per le confezioni di tè e tisane: il packaging rimane invariato, ma il numero di bustine contenute nella scatola sarà inferiore.

Questa strategia è già stata messa in pratica in passato da alcune note multinazionali per tagliare i costi di produzione, mantenendo allo stesso tempo inalterati i propri profitti, o addirittura accrescendoli. Com’è noto, la guerra in corso tra Russia e Ucraina sta facendo salire il costo di numerose materie prime, a partire da quelle alimentari.

La shrinkflation, però, non colpisce solamente i beni alimentari: sono state segnalate riduzioni anche nelle quantità di prodotti per la cura della casa e per l’igiene della persona. Anche se non è illegale, questa pratica colpisce le tasche dei consumatori, non sufficientemente informati dalle aziende e già vessati dagli aumenti nei costi di energia e carburante.

Confconsumatori invita dunque le persone a fare attenzione a ciò che acquistano e a segnalare alle sue sedi territoriali eventuali variazioni nei prodotti.

  • Aprile, 6
  • 3600
  • Acquisti e Garanzie, Pratiche commerciali scorrette
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Pubblicità ingannevole: multa da 1,2 milioni a Iliad Dopo l'esposto di Confconsumatori, l'Antitrust ha deciso una sanzione per pratiche commerciali scorrette

Parma, 31 marzo 2022 – L’AGCM ha dato ragione ai consumatori: con un esposto dell’aprile 2021, Confconsumatori, assistita dall’avvocato Antonio Pinto, aveva chiesto all’Antitrust di accertare e dichiarare che Iliad aveva messo in atto pubblicità ingannevoli per promuovere alcune offerte commerciali.

I FATTI – Lo scorso martedì l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso un’istruttoria nei confronti di Iliad Italia S.r.l. decidendo per la società una sanzione di 1.200.000 euro per l’omissione e la formulazione ingannevole di informazioni essenziali sulle offerte di telefonia mobile – che includono servizi con tecnologia 5G – e per la formulazione ingannevole di un messaggio promozionale relativo a una di queste offerte.

L’Autorità ha accertato che Iliad, violando gli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo, ha pubblicizzato alcune offerte di telefonia mobile, enfatizzandone la compatibilità con la più recente tecnologia 5G (laddove inclusa) ma omettendo o fornendo in modo poco chiaro l’informazione sulle condizioni indispensabili per usufruire di tale tecnologia, come la verifica della copertura territoriale della rete 5G di Iliad e il possesso di un dispositivo compatibile con la specifica tecnologia 5G supportata dalla rete dell’operatore.

POCA CHIAREZZA PER I CONSUMATORI – Queste comunicazioni promozionali sono risultate, dunque, poco chiare e non idonee a far comprendere al consumatore che, per poter usufruire della rete di quinta generazione inclusa nelle offerte promosse da Iliad, fosse necessario essere sotto la copertura geografica della rete 5G di tale operatore e che fosse indispensabile possedere un dispositivo abilitato a questa specifica rete. Infatti uno smartphone, anche abilitato in generale al 5G, non può assicurare la fruizione della rete 5G di Iliad, laddove non sia compreso tra gli apparati abilitati alla navigazione su tale rete.

Inoltre, l’Antitrust ha accertato che Iliad ha utilizzato il claim “100 giga, minuti e sms illimitati in Italia e Europa” in un sms inviato ai propri ex clienti per promuovere l’offerta “Flash 100 5G”. Il testo di questo messaggio è stato ritenuto dall’Autorità idoneo a indurre in errore il consumatore sul contenuto dell’offerta, poiché egli poteva ritenere che i 100 GB inclusi nell’offerta fossero tutti utilizzabili per il traffico in Europa mentre in realtà, in caso di connessione da altri Paesi europei, il traffico incluso nell’offerta era di soli 6 GB.

Secondo Mara Colla, presidente di Confconsumatori: “Si conferma il ruolo fondamentale dell’Antitrust nel verificare la correttezza dei comportamenti degli operatori, anche sulla base degli esposti promossi dalle Associazioni dei consumatori. I cittadini hanno diritto a informazioni veritiere, corrette e complete per ottenere le quali è necessario mettere mano alla normativa vigente a tutela del consumatore”.

  • Marzo, 31
  • 4695
  • Pratiche commerciali scorrette, Telefonia
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Registro delle opposizioni anche per i cellulari, ma quando? Confconsumatori: bene lo stop alle chiamate automatiche e al marketing selvaggio su cellulare e posta, ma servono tempi brevi per l’entrata in vigore e controlli più serrati

Parma, 27 gennaio 2022 – È arrivata finalmente una decisione molto attesa, che dovrebbe contribuire a tutelare i consumatori dal telemarketing aggressivo e dalle chiamate indesiderate: anche i cellulari potranno essere iscritti al registro delle opposizioni. Di fatto, però, non si sa quando il nuovo regolamento entrerà ufficialmente in vigore.

LA DECISIONE – Lo scorso 21 gennaio, a seguito del parere favorevole espresso da Garante per la protezione dei dati personali, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha emanato un nuovo regolamento attuativo che prevede si possano inserire nel registro delle opposizioni anche i numeri di cellulare e i recapiti postali, in modo da non ricevere più volantini promozionali.

Inoltre, sarà possibile revocare anche i consensi già dati in passato e opporsi alle chiamate provenienti da sistemi automatizzati, modalità di contatto che sino ad ora era sfuggita alle limitazioni sancite dalla disciplina previgente.

LA POSIZIONE DI CONFCONSUMATORI – Nonostante Confconsumatori abbia accolto positivamente l’annuncio del regolamento attuativo, ci sono alcuni aspetti che rimangono da chiarire.

«È positivo che ci sia la possibilità di iscrivere i cellulari – spiega l’avvocato Luisa Landro di Confconsumatori Parma -. Restano però dei dubbi, come l’effettiva entrata in vigore di questo regolamento attuativo. A conti fatti, non sarà attivo fino a luglio. Serve un decreto del Presidente della Repubblica e la concreta attuazione avverrà entro 120 giorni. Non si deve andare oltre il 31 luglio 2022: il timore è che passi tutto il tempo, fino al termine massimo. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, inoltre, dovrà essere convocato un Tavolo coinvolgendo anche le associazioni dei consumatori, per vedere come effettivamente verrà attuato».

Oltre alle incertezze rispetto al momento in cui i consumatori potranno finalmente iscriversi al nuovo registro, c’è un problema relativo all’efficacia di questo strumento, che in passato non sempre è stato in grado di garantire agli utenti una tutela forte, anche per mancanza di controlli e sanzioni appropriate.

In ogni caso, dichiara Landro: «Aiuteremo le persone che vorranno iscriversi. Sembra tra l’altro che la procedura sarà più semplice: tutta online, senza più raccomandate».

 

  • Gennaio, 27
  • 4863
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