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Risparmio e Investimenti

Confconsumatori combatte le frodi finanziarie a danno dei risparmiatori attraverso il ricorso all’Autorità giudiziaria e li assiste nelle conciliazioni con le banche.
Partecipa ai tavoli aperti dai principali Istituti di credito con l’obiettivo di migliorare i servizi ai consumatori.
Realizza seminari di informazione, anche al fine di promuovere il confronto di costi e qualità dei servizi, così favorendo l’introduzione della concorrenza nel sistema bancario.
Promuove iniziative di educazione finanziaria, o collabora alla loro realizzazione, spesso in sinergia con partner istituzionali.
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Siti utili per l’Educazione finanziaria

Portale CONSOB dedicato all’educazione finanziaria
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Il progetto Trasparenza Semplice di ABI – Strumenti info-educativi diretti alla clientela
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I DECALOGHI e le video pillole di Noi&UniCredit



Veneto Banca: vittoria dei risparmiatori e di Confconsumatori Il Tribunale di Roma riconosce il diritto al risarcimento dei danni alle parti civili assistite dall'associazione nel procedimento sulla crisi di Veneto Banca.

Parma, 05 ottobre 2026 – Importante riconoscimento per i risparmiatori coinvolti nel caso Veneto Banca e per Confconsumatori. Il Tribunale di Roma, con una sentenza emessa dalla IV Sezione Penale collegiale, ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni alle parti civili costituite nel procedimento, rinviando la quantificazione al competente giudice civile.

Le condanne nel procedimento Veneto Banca

La sentenza ha condannato una dirigente coinvolta nel procedimento alla pena di un anno di reclusione, alla pena di un anno di reclusione, con sospensione condizionale e non menzione nel casellario giudiziale. Inoltre, ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria di 750 mila euro alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. (PwC), ai sensi della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Il processo trae origine dall’inchiesta avviata dalla Procura di Treviso sui bilanci di Veneto Banca relativi ad alcuni esercizi. Successivamente il fascicolo è stato trasferito alla Procura di Roma, territorialmente competente in ragione della sede della Banca d’Italia.

La condanna è stata pronunciata in relazione all’accusa di ostacolo all’attività di vigilanza. Per l’ulteriore contestazione relativa alla falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale. Il Tribunale ha invece dichiarato intervenuta la prescrizione.

Confconsumatori al fianco dei risparmiatori

Assistita dall’avvocata Barbara D’Agostino, del Foro di Roma, Confconsumatori è stata ammessa come parte civile insieme ai risparmiatori che si sono rivolti all’associazione per ottenere tutela.

Il Tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, con perdite che nei casi seguiti da Confconsumatori variano da oltre 5 mila euro fino a 24 mila euro. È stata inoltre riconosciuta la rifusione delle spese processuali.

I prossimi sviluppi

Confconsumatori accoglie con soddisfazione questo importante risultato. Una conferma dell’importanza delle azioni intraprese a tutela dei risparmiatori coinvolti nella vicenda. L’associazione attende ora di esaminare le motivazioni della sentenza, che consentiranno di valutare più approfonditamente i principi affermati dal Tribunale e le conseguenze sul piano risarcitorio.

Poiché sono stati preannunciati appelli, Confconsumatori continuerà a seguire con la massima attenzione le prossime fasi del procedimento, affinché il riconoscimento ottenuto in questa sede possa essere confermato anche nei successivi gradi di giudizio.

“Abbiamo portato avanti questa battaglia perché l’affidamento riposto dai risparmiatori era totale. In molti casi erano stati investiti i risparmi di una vita e vi era la legittima aspettativa che quel patrimonio fosse tutelato e gestito correttamente. Il riconoscimento del diritto al risarcimento rappresenta oggi un passaggio importante nel percorso di tutela dei loro diritti”. Dichiarano l’avvocata Barbara D’Agostino e l’avvocato Carmelo Calì, presidente nazionale di Confconsumatori.

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Come funziona l’Arbitro Bancario Finanziario e quali diritti ha il consumatore Ti hanno svuotato il conto, sottratto denaro dalla carta o convinto a effettuare un bonifico? Il “no” della banca non è necessariamente l’ultima parola. Ecco quando può intervenire l’Arbitro Bancario Finanziario e cosa bisogna sapere per far valere i propri diritti.

«Mi dispiace, l’operazione risulta regolarmente autorizzata»

Per chi ha appena scoperto che dal proprio conto sono spariti centinaia o migliaia di euro, poche frasi possono essere frustranti come questa.

La vittima contesta il pagamento, racconta di essere stata ingannata da un SMS, da una telefonata o da un falso operatore della banca. L’istituto verifica l’operazione e risponde che sono state utilizzate correttamente le credenziali, magari insieme a un codice OTP. Caso chiuso?

Non necessariamente.

Quando si parla di frodi bancarie digitali, infatti, il fatto che un pagamento sia stato tecnicamente autenticato non significa automaticamente che il cliente debba sopportarne tutte le conseguenze economiche.

Phishing, smishing, vishing, spoofing e tecniche di social engineering sono diventati estremamente sofisticati. E proprio per questo la normativa prevede obblighi non soltanto per il cliente, ma anche per banche e prestatori di servizi di pagamento.

Quando nasce una controversia, esiste inoltre uno strumento che molti consumatori ancora non conoscono: l’Arbitro Bancario Finanziario o ABF.

Capire come funziona può fare la differenza tra considerare quei soldi definitivamente persi e provare concretamente a recuperarli.

Prima cosa da sapere: essere stati truffati non significa automaticamente avere diritto al rimborso

È probabilmente il punto più importante.

Subire una truffa non determina, da solo, il diritto alla restituzione del denaro. Ma non è vero neppure il contrario: essere caduti nell’inganno di un truffatore non significa automaticamente essere responsabili della perdita.

Nelle controversie relative alle operazioni di pagamento non autorizzate entrano in gioco diversi elementi: come è stata eseguita l’operazione, quali sistemi di autenticazione sono stati utilizzati, quali misure di sicurezza erano attive, come sono state sottratte le credenziali, quale comportamento ha tenuto il cliente e quali controlli ha effettuato l’intermediario.

La normativa sui servizi di pagamento attribuisce infatti precisi obblighi ai prestatori di servizi di pagamento.

In caso di operazione non autorizzata, il principio previsto dal D.lgs. 11/2010 è particolarmente significativo: il prestatore di servizi di pagamento deve normalmente rimborsarne l’importo immediatamente e comunque entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende conoscenza dell’operazione o riceve la relativa comunicazione.

Esistono però eccezioni e condizioni che devono essere valutate nel singolo caso.

Ed è proprio qui che spesso nasce il contenzioso.

«Ma sono stati usati i miei codici»: basta questo per dare la colpa al cliente?

No. Ed è un passaggio fondamentale.

La normativa stabilisce che, quando il cliente nega di avere autorizzato un’operazione, il semplice utilizzo dello strumento di pagamento registrato dalla banca non è necessariamente sufficiente a dimostrare che l’operazione sia stata autorizzata dal cliente, né che quest’ultimo abbia agito con dolo o colpa grave.

In altre parole: il fatto che il sistema informatico registri l’utilizzo di determinate credenziali non chiude automaticamente la discussione.

Il prestatore di servizi di pagamento deve fornire la prova prevista dalla normativa e, quando vuole attribuire al cliente le conseguenze della frode, assume particolare importanza la dimostrazione di un eventuale comportamento fraudolento, doloso o gravemente colposo dell’utente.

È una differenza enorme.

Perché sposta la domanda da «sono stati usati i tuoi codici?» a una questione molto più articolata: «come è avvenuta realmente quella transazione e chi, secondo la normativa, deve sopportarne le conseguenze?»

La “colpa grave”: le due parole che possono decidere il rimborso

Nelle controversie sulle frodi bancarie compare spesso un’espressione: colpa grave.

Ma attenzione: non ogni errore, ingenuità o disattenzione del consumatore equivale automaticamente a colpa grave.

La valutazione dipende dalle circostanze concrete.

Immaginiamo, ad esempio, una vittima che riceva un SMS apparentemente inserito nello stesso flusso dei messaggi autentici della banca. Poco dopo viene contattata da un numero che sembra appartenere all’istituto. Il falso operatore conosce alcuni suoi dati, segnala una fantomatica operazione sospetta e la convince ad agire immediatamente per “mettere al sicuro il conto”.

È il classico meccanismo dello spoofing combinato con tecniche di social engineering.

In casi del genere non basta fermarsi alla frase “il cliente ha inserito il codice”. Bisogna ricostruire l’intera dinamica della frode e verificare gli elementi tecnici e comportamentali rilevanti.

Ed è esattamente questo genere di controversie che può arrivare davanti all’ABF.

Che cos’è l’Arbitro Bancario Finanziario?

L’Arbitro Bancario Finanziario è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche o altri intermediari finanziari.

“Stragiudiziale” significa che consente di affrontare la controversia senza iniziare una normale causa davanti al giudice.

Non serve necessariamente un avvocato e il procedimento è essenzialmente documentale: contano il reclamo, le comunicazioni ricevute, gli estratti conto, la documentazione relativa alle operazioni contestate e, più in generale, le prove che permettono di ricostruire ciò che è accaduto.

L’ABF è indipendente dagli intermediari e opera attraverso Collegi decidenti supportati da Segreterie tecniche della Banca d’Italia.

Per il consumatore rappresenta quindi una forma di Alternative Dispute Resolution (ADR) particolarmente importante: una strada alternativa al tribunale per ottenere una valutazione della controversia.

Attenzione: prima dell’Arbitro Bancario Finanziario viene il reclamo

Non si passa direttamente dalla truffa all’Arbitro.

Prima di presentare ricorso all’ABF bisogna avere inoltrato un reclamo scritto all’intermediario.

È un passaggio decisivo, e proprio per questo il reclamo non dovrebbe essere considerato una semplice formalità.

Dire soltanto “rivoglio i miei soldi” può non essere sufficiente per rappresentare efficacemente il problema.

È importante indicare con precisione le operazioni contestate, gli importi, le date, le circostanze nelle quali si è verificata la frode e le ragioni della richiesta di rimborso, allegando la documentazione disponibile.

L’intermediario ha normalmente 60 giorni per rispondere, salvo termini più brevi previsti in specifici ambiti: per esempio, in materia di servizi di pagamento il termine indicato dall’ABF è di 15 giorni lavorativi, salve le eccezioni previste dalla disciplina.

Se la risposta non arriva nei termini oppure arriva ma non soddisfa il cliente, si può valutare il ricorso all’Arbitro.

Quanto costa rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario?

Uno dei punti di forza dello strumento è la sua accessibilità.

Per presentare il ricorso è previsto un contributo di 20 euro per le spese della procedura. Se il ricorso viene accolto, anche solo in parte, l’intermediario è tenuto, nei casi previsti, a rimborsare al ricorrente anche questo importo.

Il ricorso può essere presentato attraverso il portale dell’ABF e non è obbligatoria l’assistenza di un avvocato.

Questo, però, non significa che la preparazione del ricorso debba essere presa alla leggera.

Una controversia bancaria può contenere aspetti tecnici e giuridici complessi. Una ricostruzione cronologica chiara e una documentazione completa possono essere determinanti.

Cosa guarda davvero l’Arbitro Bancario Finanziario?

L’ABF non si limita a chiedersi se il consumatore sia stato truffato.

Il punto è stabilire come devono essere distribuite le responsabilità alla luce della normativa e delle prove disponibili.

Nelle controversie relative ai pagamenti non autorizzati possono assumere particolare rilevanza, per esempio, il sistema di autenticazione utilizzato, la presenza della Strong Customer Authentication (SCA), la corretta registrazione dell’operazione, le modalità con cui sono state sottratte le credenziali, la condotta del cliente e gli elementi prodotti dall’intermediario per dimostrare l’eventuale dolo o colpa grave.

La SCA, l’autenticazione forte del cliente, si basa sull’utilizzo di almeno due elementi indipendenti riconducibili a categorie differenti, come qualcosa che l’utente conosce, qualcosa che possiede o qualcosa che è, come un elemento biometrico.

E la sua presenza, o assenza, può diventare estremamente importante nella valutazione di una transazione contestata.

La legge prevede infatti una tutela particolarmente forte quando il prestatore di servizi di pagamento non abbia richiesto l’autenticazione forte nei casi in cui era necessaria: salvo il comportamento fraudolento dell’utente, il pagatore non sopporta la perdita.

Il rimborso, quindi, è garantito?

No.

L’ABF non è una macchina automatica dei rimborsi e ogni caso deve essere valutato sulla base delle sue caratteristiche e delle prove disponibili.

Un ricorso può essere accolto integralmente, accolto soltanto in parte oppure respinto.

La differenza può dipendere da dettagli apparentemente secondari: un SMS conservato, l’orario di una telefonata, il testo della notifica ricevuta, il momento nel quale è stata bloccata la carta, le caratteristiche delle operazioni precedenti, la modalità di autenticazione o la documentazione tecnica fornita dalla banca.

Per questo, dopo una frode, una delle cose peggiori che si possano fare è cancellare tutto per rabbia o vergogna.

Quei messaggi che vorremmo non vedere mai più potrebbero diventare prove importanti.

Sei stato truffato? Costruisci subito il tuo “fascicolo”

Screenshot, SMS, e-mail, numeri telefonici, notifiche dell’app bancaria, ricevute dei bonifici, movimenti del conto, orari delle chiamate: conserva tutto.

Contatta immediatamente la banca attraverso i canali ufficiali, blocca gli strumenti compromessi e disconosci tempestivamente le operazioni che ritieni non autorizzate.

Se opportuno, presenta denuncia alle autorità competenti.

E soprattutto annota la sequenza degli eventi mentre la ricordi ancora con precisione.

Un semplice e dettagliato rifacimento dei fatti può diventare prezioso:

14:32 – ricevo l’SMS.
14:35 – ricevo la telefonata.
14:41 – arriva la notifica dell’app.
14:47 – vedo l’addebito.
14:50 – telefono alla banca.
15:02 – blocco la carta.

Non è burocrazia. È la ricostruzione della frode.

E se la banca non rispetta la decisione dell’ABF?

Qui occorre conoscere un’altra caratteristica importante dello strumento.

Le decisioni dell’ABF non sono sentenze e non hanno la stessa forza esecutiva di una decisione del giudice.

Il sistema prevede però conseguenze reputazionali per gli intermediari che non rispettano le decisioni: l’inadempimento viene reso pubblico secondo le modalità previste dalla disciplina dell’Arbitro Bancario Finanziario.

Resta inoltre possibile rivolgersi all’autorità giudiziaria.

L’ABF, dunque, non sostituisce il tribunale in senso assoluto: offre al consumatore una strada diversa, più semplice e meno onerosa, per far valutare la controversia.

Il vero diritto del consumatore? Non accettare un “no” senza capire perché

Dopo una truffa digitale è normale sentirsi impotenti.

Il denaro è sparito in pochi secondi. Il truffatore può essere irraggiungibile. La tecnologia utilizzata sembra incomprensibile e una risposta negativa della banca può apparire come la fine della storia.

Ma non sempre lo è.

Il consumatore ha diritto a contestare le operazioni, a ricevere una risposta motivata, a conoscere gli elementi sui quali l’intermediario fonda la propria posizione e, quando ne ricorrono i presupposti, a sottoporre la controversia all’Arbitro Bancario Finanziario.

La regola più importante, quindi, è semplice:

non confondere il rifiuto iniziale della banca con l’assenza di un diritto.

Sono due cose diverse.

Prima di considerare definitivamente persa una somma sottratta attraverso phishing, smishing, vishing, spoofing o altre forme di frode digitale, è opportuno ricostruire con attenzione ciò che è accaduto e verificare quali tutele possano essere attivate.

Perché contro le truffe la prevenzione resta la prima difesa. Ma quando la prevenzione non basta, conoscere i propri diritti diventa la seconda.

E può valere migliaia di euro.

Smacco alla Truffa è il progetto nazionale di Confconsumatori dedicato alla prevenzione e al contrasto delle frodi online e digitali.

Per informazioni e assistenza rivolgiti al nostro sportello dedicato:

Sportello online sulle truffe – CONFCONSUMATORI

Finanziato dal MIMIT. D.D. 12 maggio 2025
  • Settembre, 28
  • 596
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Credito al consumo a Viareggio: necessità o opportunità? Il 17 settembre un incontro pubblico di Confconsumatori per conoscere meglio finanziamenti, costi e tutele e imparare a utilizzare il credito in modo consapevole

16 settembre 2026 – Prestiti personali, finanziamenti e acquisti a rate sono ormai strumenti presenti nella vita quotidiana di molte famiglie. Ma quando il credito rappresenta realmente un’opportunità e quando, invece, rischia di trasformarsi in un impegno economico difficile da sostenere?

Proprio per aiutare i cittadini a rispondere a queste domande, giovedì 17 settembre 2026, dalle ore 16 alle 19, si terrà un incontro dedicato al credito al consumo a Viareggio, presso la Sala di rappresentanza del Comune di Viareggio, in Piazza Nieri e Paolini 1.

L’appuntamento, dal titolo “Credito al consumo: necessità o opportunità?”, è organizzato da Confconsumatori APS nell’ambito del progetto nazionale “Pronti a Contare”.

Credito al consumo: conoscere prima di scegliere

Ricorrere a un finanziamento può consentire di affrontare una spesa o distribuire il suo costo nel tempo. Prima di sottoscrivere un contratto, tuttavia, è importante comprenderne le condizioni e valutare attentamente l’impegno economico che si sta assumendo.

L’incontro sul credito al consumo a Viareggio vuole offrire ai cittadini strumenti utili per orientarsi tra prestiti, finanziamenti e altre forme di credito, aumentando la capacità di valutare con consapevolezza costi, condizioni contrattuali e sostenibilità delle rate.

L’obiettivo è anche quello di far conoscere meglio i diritti e gli strumenti di tutela dei consumatori, contribuendo a prevenire situazioni di difficoltà economica e sovraindebitamento.

Gli esperti dell’incontro di Viareggio

A parlare di credito al consumo da differenti prospettive saranno tre esperti:

Claudio Pucci, commercialista;
Federico Pedonese, esperto di diritto bancario;
Giorgio Paolini, componente del Direttivo di Confconsumatori APS.

Le competenze economiche, giuridiche e consumeristiche dei relatori permetteranno di affrontare un tema complesso con un approccio concreto e multidisciplinare.

L’incontro sarà quindi un’occasione per approfondire gli aspetti da considerare prima di richiedere un finanziamento e acquisire una maggiore consapevolezza finanziaria, fondamentale per compiere scelte più informate nella gestione del proprio bilancio personale e familiare.

“Pronti a Contare”: più consapevolezza nell’utilizzo del credito

L’incontro sul credito al consumo a Viareggio fa parte di “Pronti a Contare”, progetto promosso da sei associazioni dei consumatori: Adiconsum, in qualità di capofila, Confconsumatori, Codacons, Centro Tutela Consumatori Utenti – CTCU, Movimento Consumatori e Movimento Difesa del Cittadino.

Il progetto è finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi del D.D. 12 maggio 2025.

“Pronti a Contare” nasce per fornire ai cittadini, con particolare attenzione alle famiglie e alle persone più vulnerabili, strumenti per utilizzare il credito al consumo in modo consapevole e prevenire il sovraindebitamento.

Il progetto punta quindi a rafforzare l’educazione finanziaria e la capacità dei consumatori di comprendere gli strumenti di credito, valutarne correttamente costi e condizioni e conoscere le tutele previste.

Un incontro aperto ai cittadini

Portare questi temi sul territorio significa offrire ai consumatori non soltanto informazioni, ma anche un’occasione di confronto diretto con professionisti ed esperti.

L’appuntamento “Credito al consumo: necessità o opportunità?” si terrà:

Giovedì 17 settembre 2026
dalle ore 16.00 alle 19.00
Comune di Viareggio – Sala di rappresentanza
Piazza Nieri e Paolini 1, Viareggio

L’incontro è aperto alla cittadinanza.

L’iniziativa rientra nel progetto “Pronti a Contare”, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy – D.D. 12 maggio 2025.

Tutte le notizie e gli approfondimenti dedicati al progetto sono disponibili nella sezione Pronti a Contare di Confconsumatori.

  • Settembre, 16
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  • Pronti a contare, Risparmio e Investimenti
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Sovraindebitamento e tutela del consumatore: webinar gratuito il 15 settembre 2026 Prevenzione, strumenti di contrasto e soluzioni per affrontare le situazioni di sovraindebitamento: Confconsumatori APS organizza un webinar informativo martedì 15 settembre, dalle 15 alle 17.

10 settembre 2026 – Come prevenire il sovraindebitamento e quali strumenti ha a disposizione il consumatore quando si trova in una situazione di difficoltà economica? Saranno questi i temi al centro del webinar “Sovraindebitamento e tutela del consumatore – prevenzione e strumenti di contrasto”, in programma martedì 15 settembre 2026, dalle ore 15 alle 17, all’interno del progetto Pronti a Contare.

L’incontro rappresenta un’occasione di approfondimento dedicata a un fenomeno di particolare rilevanza sociale: il sovraindebitamento, una condizione che può compromettere seriamente l’equilibrio economico di persone e famiglie e che richiede informazione, prevenzione e conoscenza degli strumenti di tutela disponibili.

Sovraindebitamento: conoscere per prevenire

Affrontare il sovraindebitamento significa innanzitutto comprenderne le dinamiche e imparare a riconoscere tempestivamente le situazioni di rischio.

Durante il webinar saranno approfonditi gli strumenti di prevenzione e contrasto del sovraindebitamento, con l’obiettivo di fornire ai consumatori informazioni utili per orientarsi e conoscere le possibilità di tutela previste per chi si trova in una situazione di difficoltà.

Un appuntamento che punta quindi non soltanto ad analizzare il problema, ma anche a promuovere una maggiore consapevolezza finanziaria e una più efficace tutela del consumatore.

Gli esperti del webinar

A introdurre e moderare l’incontro sarà Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori APS.

Interverranno:

  • Luca Lauricella, docente in materia di sovraindebitamento presso la Camera di Commercio e l’Ordine dei Commercialisti di Pisa;
  • Luca Fedele, esperto di sovraindebitamento di Rimedia;
  • Valentina Panna, responsabile comunicazione web e progetti terzo settore Feduf.

Grazie alle diverse competenze dei relatori, il tema sarà affrontato da più prospettive, con particolare attenzione agli aspetti informativi, agli strumenti disponibili e alla prevenzione.

Come partecipare

Il webinar “Sovraindebitamento e tutela del consumatore – prevenzione e strumenti di contrasto” si terrà martedì 15 settembre 2026, dalle ore 15 alle ore 17.

Per partecipare è possibile registrarsi attraverso il QR code presente nella locandina dell’evento, oppure al seguente link:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_7naRZc9FQaW55bF5MLCjBw

Un appuntamento dedicato a chi vuole conoscere meglio il fenomeno del sovraindebitamento e gli strumenti a disposizione dei consumatori per prevenirlo e affrontarlo.

Evento finanziato dal MIMIT – D.D. 12 maggio 2025

  • Settembre, 10
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Fusione Seri Industrial e delisting: Confconsumatori chiama a raccolta i piccoli azionisti La fusione di Seri Industrial in SE.R.I. comporterà la perdita della quotazione del titolo. Confconsumatori accende i riflettori sull’operazione e avvia un’iniziativa a tutela degli azionisti di minoranza.

Parma, 9 settembre 2026 – La fusione Seri Industrial in SE.R.I. S.p.A. è al centro dell’attenzione di Confconsumatori per le conseguenze che l’operazione potrà avere sui piccoli azionisti. Gli azionisti saranno chiamati a pronunciarsi nell’Assemblea straordinaria convocata per il prossimo 12 novembre 2026. L’operazione presenta conseguenze particolarmente rilevanti per i piccoli azionisti. Con la fusione, infatti, le azioni Seri Industrial cesseranno di essere quotate su Euronext Milan.

Gli azionisti che non eserciteranno il diritto di recesso riceveranno azioni della non quotata SE.R.I. Il rapporto di cambio previsto è di 1,9167 azioni SE.R.I. per ogni azione Seri Industrial posseduta.

Un passaggio che Confconsumatori ritiene meriti la massima attenzione da parte dei risparmiatori.

Fusione Seri Industrial: da 4,60 euro a 2,556 euro

Tra i dati contenuti nella documentazione societaria emerge un elemento destinato inevitabilmente a suscitare l’attenzione degli azionisti.

Ai fini della determinazione del rapporto di cambio, alla singola azione Seri Industrial è stato attribuito un valore di 4,60 euro. Tale valore risulta da un intervallo valutativo compreso tra 3,77 e 5,42 euro.

Alla singola azione SE.R.I. è stato invece attribuito un valore di 2,40 euro. Da questi valori deriva il rapporto di cambio di 1,9167.

Il valore di liquidazione riconosciuto agli azionisti di Seri Industrial legittimati a esercitare il diritto di recesso è invece di 2,556 euro per azione. La determinazione segue il criterio previsto dall’art. 2437-ter del Codice civile per le società quotate.

Si tratta, è bene precisarlo, di valori con natura e funzione differenti. Anche i criteri utilizzati per determinarli sono diversi.

La loro distanza non consente quindi, da sola, di affermare l’esistenza di un’irregolarità.

Per Confconsumatori, tuttavia, la rilevanza economica della differenza merita attenzione. Le caratteristiche complessive dell’operazione rendono necessario un approfondimento sotto il profilo della tutela degli azionisti di minoranza.

Fusione Seri Industrial e delisting: «I piccoli azionisti non restino soli»

«Una fusione che determina anche la perdita della quotazione e dunque l’illiquidità del titolo rappresenta un passaggio estremamente delicato per il piccolo risparmiatore», dichiara l’avvocato Carmelo Calì, presidente nazionale di Confconsumatori.

«Il nostro compito – prosegue Calì – è fare in modo che gli azionisti abbiano piena consapevolezza delle conseguenze delle decisioni che saranno chiamati ad assumere. Devono inoltre poter verificare, con l’assistenza di professionisti qualificati, se i loro diritti siano stati integralmente rispettati.

Per questo Confconsumatori intende raccogliere le segnalazioni e aggregare gli azionisti interessati, affinché nessuno sia costretto ad affrontare individualmente una vicenda così complessa.

Confconsumatori intende ricostruire l’intera operazione, la sequenza delle informazioni comunicate al mercato e la formazione dei valori utilizzati. L’obiettivo è capire se ai piccoli azionisti sia stato assicurato un trattamento corretto e quali strumenti di tutela possano concretamente essere azionati.»

Fusione Seri Industrial: tre possibili piani di tutela

Sul piano tecnico interviene l’avvocato Antonio Pinto, responsabile del settore Prodotti finanziari di Confconsumatori:

«Per i piccoli azionisti di Seri Industrial occorre distinguere almeno tre possibili piani di tutela. Questi devono essere valutati sulla base della posizione concreta di ciascun investitore e della documentazione che accompagnerà l’operazione.»

1. Il diritto di recesso

La prima strada è il diritto di recesso.

Gli azionisti che non concorreranno all’approvazione della fusione potranno uscire dalla società. Otterranno il valore di liquidazione determinato in 2,556 euro per azione, ai sensi dell’art. 2437-ter c.c.

È però importante chiarire che questo valore deriva dal criterio legale fondato sull’andamento delle quotazioni. Non coincide quindi con il valore economico di 4,60 euro per azione attribuito a Seri Industrial ai fini del rapporto di cambio.

Proprio per questo riteniamo necessario approfondire anche come si sia formato, nel periodo rilevante, il prezzo di mercato del titolo.

2. La possibile contestazione dell’operazione

La seconda strada riguarda la possibilità di contestare l’operazione prima che la fusione divenga definitivamente efficace.

Questa possibilità dovrà essere valutata qualora dall’esame della documentazione emergano concreti vizi della deliberazione, del procedimento o della determinazione del rapporto di cambio.

In questa verifica assume particolare rilievo anche la natura dell’operazione. La fusione è infatti qualificata dalla stessa società come operazione tra parti correlate di maggiore rilevanza. Inoltre, l’incorporante è la società controllante.

Occorrerà quindi esaminare con particolare attenzione le metodologie utilizzate per attribuire i due valori: 4,60 euro per azione a Seri Industrial e 2,40 euro a SE.R.I.

Dovrà essere esaminata anche la relazione dell’esperto chiamato a pronunciarsi sulla congruità del rapporto di cambio, ai sensi dell’art. 2501-sexies c.c.

3. La tutela risarcitoria

Il terzo piano di tutela è quello risarcitorio. Può assumere rilievo anche dopo il perfezionamento della fusione.

L’art. 2504-quater c.c. impedisce infatti di dichiarare invalida la fusione una volta eseguite le iscrizioni previste dalla legge. La norma lascia però espressamente salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati.

In questo ambito Confconsumatori intende approfondire anche un ulteriore profilo. Si tratta della correttezza dell’informativa resa al mercato ai sensi del Regolamento europeo sugli abusi di mercato (MAR).

Confconsumatori raccoglie le adesioni degli azionisti Seri Industrial

Confconsumatori invita tutti i piccoli azionisti di Seri Industrial interessati dall’operazione a contattare l’Associazione e ad associarsi. Sarà così possibile effettuare una valutazione coordinata delle singole posizioni.

L’obiettivo è creare un gruppo di azionisti attraverso il quale:

  • analizzare la documentazione relativa alla fusione e al rapporto di cambio;
  • verificare la posizione individuale di ciascun investitore;
  • fornire informazioni sul diritto di recesso e sulle relative condizioni;
  • valutare la correttezza dell’informativa societaria e delle procedure seguite;
  • approfondire le conseguenze del passaggio da azioni quotate ad azioni non negoziate su un mercato regolamentato;
  • individuare, ove ne ricorrano i presupposti, iniziative di tutela individuali o collettive nell’interesse degli azionisti di minoranza.

L’iniziativa non presuppone che siano già state accertate violazioni o responsabilità. Nasce dalla necessità di consentire ai piccoli azionisti di affrontare l’operazione in maniera organizzata e consapevole.

L’approfondimento de Il Sole 24 Ore sulla fusione Seri Industrial

La vicenda è stata oggetto anche di un approfondimento pubblicato da Il Sole 24 Ore. L’articolo affronta gli aspetti tecnici dell’operazione e le questioni emerse in relazione alla posizione degli azionisti, a cura dell’avvocato Antonio Pinto.

→ Leggi l’approfondimento de Il Sole 24 Ore QUI

Come contattare Confconsumatori

Gli azionisti interessati dall’operazione possono rivolgersi a Confconsumatori per ricevere maggiori informazioni sull’iniziativa.

È inoltre possibile sottoporre all’Associazione la propria posizione e richiedere ulteriori chiarimenti.

→ Contatta Confconsumatori: Spiegaci il tuo problema – CONFCONSUMATORI

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Seri Industrial: Confconsumatori al fianco dei piccoli azionisti Delisting tramite fusione e istanza di liquidazione giudiziale: Confconsumatori invita i risparmiatori a valutare con attenzione la propria posizione e mette a disposizione lo Sportello online.

02 settembre 2026 – Seri Industrial è al centro dell’attenzione dei piccoli azionisti dopo l’annuncio del progetto di fusione per incorporazione della società quotata nella controllante SE.R.I. S.p.A., società non quotata, operazione finalizzata al delisting da Euronext Milan.

Una vicenda sulla quale è intervenuto anche l’Avvocato Antonio Pinto, responsabile del settore finanziario di Confconsumatori e componente del Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori di Consob, intervistato da Milano Finanza.

Il progetto di fusione e il delisting di Seri Industrial

Il 6 agosto 2026 il Consiglio di amministrazione di Seri Industrial ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della società in SE.R.I. S.p.A., controllante non quotata che detiene la maggioranza del capitale.

L’operazione, se approvata, porterà alla revoca delle azioni Seri Industrial dalla quotazione su Euronext Milan. L’assemblea straordinaria chiamata a deliberare sul progetto è convocata per il prossimo 12 novembre.

Per gli azionisti Seri Industrial che non concorrano all’approvazione della fusione è previsto, ricorrendone le condizioni, il diritto di recesso. Il valore di liquidazione comunicato dalla società è pari a 2,556 euro per azione.

Come evidenziato da Antonio Pinto nell’intervista a Milano Finanza, il diritto di recesso rappresenta quindi uno degli aspetti che i piccoli azionisti devono attentamente valutare, anche in relazione al prezzo al quale hanno acquistato i titoli.

L’efficacia del recesso resta, inoltre, subordinata al perfezionamento della fusione.

L’istanza di liquidazione giudiziale

Alla vicenda del delisting si aggiunge un ulteriore elemento di attenzione.

Secondo quanto riportato da Milano Finanza, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha fissato al 20 ottobre la prima udienza relativa a un’istanza di liquidazione giudiziale avanzata da London Financial Guarantees nei confronti di FIB S.p.A. in relazione a un presunto credito di 8 milioni di euro.

Seri Industrial ha contestato la fondatezza del ricorso e l’esistenza del credito vantato.

È importante sottolineare, come ha spiegato l’Avvocato Pinto a Milano Finanza, che la pendenza dell’istanza non significa di per sé che Seri Industrial sia insolvente.

Confconsumatori: valutare anche eventuali profili risarcitori

La situazione richiede dunque particolare attenzione da parte dei risparmiatori.

Secondo Confconsumatori, oltre alla valutazione del diritto di recesso, dovranno essere approfonditi anche gli eventuali profili relativi alla disciplina europea sulle informazioni privilegiate.

In particolare, occorrerà verificare quando le informazioni relative al progetto di delisting abbiano raggiunto un grado di precisione tale da assumere eventualmente natura privilegiata e se siano state rispettate le condizioni previste dalla normativa per il ritardo nella loro comunicazione al mercato.

L’esercizio del diritto di recesso, inoltre, non esclude in astratto la possibilità di valutare un’eventuale domanda risarcitoria, qualora dall’analisi delle singole posizioni emergano i relativi presupposti.

Ogni situazione dovrà pertanto essere esaminata individualmente, tenendo conto, tra gli altri elementi, delle modalità e del momento di acquisto delle azioni.

Lo Sportello online di Confconsumatori a disposizione degli azionisti Seri Industrial

Confconsumatori è a disposizione dei piccoli azionisti di Seri Industrial che desiderino ricevere assistenza e valutare la propria posizione.

I risparmiatori interessati possono rivolgersi allo Sportello online di Confconsumatori per sottoporre il proprio caso agli esperti dell’area finanziaria:

Spiegaci il tuo problema – CONFCONSUMATORI

Confconsumatori continuerà a seguire l’evoluzione della vicenda nell’interesse dei risparmiatori coinvolti.

Approfondimento: l’intervista ad Antonio Pinto pubblicata da Milano Finanza: Seri Industrial al vaglio del Tribunale. Confconsumatori: valutare diritto di recesso e causa | MilanoFinanza News

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