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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
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Telefono: 328.1984943
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Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

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presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
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Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
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E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

Risparmio e Investimenti

Confconsumatori combatte le frodi finanziarie a danno dei risparmiatori attraverso il ricorso all’Autorità giudiziaria e li assiste nelle conciliazioni con le banche.
Partecipa ai tavoli aperti dai principali Istituti di credito con l’obiettivo di migliorare i servizi ai consumatori.
Realizza seminari di informazione, anche al fine di promuovere il confronto di costi e qualità dei servizi, così favorendo l’introduzione della concorrenza nel sistema bancario.
Promuove iniziative di educazione finanziaria, o collabora alla loro realizzazione, spesso in sinergia con partner istituzionali.
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Siti utili per l’Educazione finanziaria

Portale CONSOB dedicato all’educazione finanziaria
Sito della Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio
Portale dell’Educazione assicurativa di IVASS
Il progetto Trasparenza Semplice di ABI – Strumenti info-educativi diretti alla clientela
Museo del Risparmio

I DECALOGHI e le video pillole di Noi&UniCredit



Commissioni Bancomat: le associazioni chiedono un confronto Richiesto un incontro a Bancomat Spa per discutere dei nuovi costi dei prelievi e della trasparenza delle informazioni

Parma, 25 luglio 2022 – Relativamente alle novità previste per il servizio Bancomat, le associazioni dei consumatori, tra cui Confconsumatori, hanno diffuso il comunicato congiunto che riportiamo di seguito.

Da diversi mesi è in discussione una riforma del modello dei costi dei prelievi su circuito Bancomat, in particolare di quelli effettuati da utenti su banche diverse da quella del proprio conto corrente. Il nuovo modello se confermato – in quanto attualmente oggetto di istruttoria da parte dell’Antitrust, che si è impegnata a esprimersi entro il 31 ottobre data della sua entrata in vigore – prevede una commissione massima di 1,50 euro contro gli attuali 1,83 euro di media con punte di 2 euro. Inoltre, la commissione verrà applicata dalla banca che detiene lo sportello bancomat (come già avviene in altri paesi europei). Queste nuove modalità comportano un risparmio medio per il consumatore pari a 0,30 centesimi su circa 500 milioni di operazioni annue (dati Bancomat), per oltre 150 milioni di euro di costi in meno a carico egli utenti.

Le associazioni ADICONSUM, ADOC, ADUSBEF, ASSOUTENTI, CASA DEL CONSUMATORE, CITTADINANZATTIVA, CODACONS, CODICI, CONFCONSUMATORI, CTCU, FEDERCONSUMATORI, LEGACONSUMATORI, MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO, MOVIMENTO CONSUMATORI, accolgono con favore questa modifica delle commissioni sui prelievi Bancomat. Infatti, con tale proposta, i consumatori spenderanno meno e non sarà più la banca che emette la carta a fissare il prezzo (ad oggi molto più caro) per un servizio che non offre. Col nuovo modello tutte le banche saranno incentivate a installare più sportelli automatici, dotati altresì di servizi sempre più innovativi, anche nelle zone soggette a desertificazione bancaria, vista la difficoltà di installare uno sportello automatico in aree remote. Ciò è fondamentale per garantire un presidio di servizi bancari di base in ogni Comune italiano, anche considerando il loro valore sociale di supporto alle fasce di popolazione meno digitalizzate. Anche le banche digitali e di minori dimensioni potranno essere incentivate ad estendere la loro rete di sportelli automatici, anziché affidarsi – come accade oggi – a reti di altre banche, i cui costi di gestione ricadono in grande misura sui loro correntisti che ingiustamente sono chiamati a pagare un servizio dato ad altri.
Le Associazioni hanno chiesto un incontro a Bancomat Spa per definire, prima del 31 ottobre, una comunicazione chiara e trasparente sulla nuova modalità che garantisca un più alto livello di trasparenza delle nuove condizioni applicate. Le Associazioni chiedono che ciò avvenga non solo tramite l’app già prevista dalla società che indica al consumatore i prezzi applicati dagli sportelli automatici a lui più vicini, ma altresì tramite un’adeguata informativa presso i punti di prelievo, e si augurano inoltre che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato possa valutare positivamente la proposta fatta, soprattutto per gli impatti favorevoli che avrà in termini di presenza dei servizi bancari offerti alla clientela a livello locale, in anni di progressiva riduzione del presidio.

  • Luglio, 25
  • 1985
  • Risparmio e Investimenti
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Nuovo servizio Bancomat: Confconsumatori chiede all’Agcm di valutare gli effetti positivi per i clienti Tra le novità previste, l’abolizione della commissione interbancaria e l’introduzione di una commissione con tetto massimo 1,50 euro

Parma, 23 luglio 2022 – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Bancomat S.p.A. che si concluderà il prossimo 31 ottobre.

Il procedimento riguarda il progetto relativo al servizio di prelievo di contante con la carta bancomat, presso gli sportelli bancari automatici (ATM) convenzionati.

LE NOVITÀ – Tra le novità più importanti si registrano l’abolizione della commissione interbancaria e il pagamento della commissione applicata al prelievo – da parte del consumatore – direttamente all’istituto di credito dove è collocato l’ATM.

L’Antitrust dovrà valutare se le nuove regole di circuito possano configurare un’intesa suscettibile di restringere o falsare la concorrenza nel mercato comune.

Su sollecitazione dell’Agcm, Bancomat S.p.A. ha modificato in maniera significativa il progetto, introducendo previsioni che incidono positivamente sulla trasparenza del nuovo modello nei confronti dei clienti, sui costi sopportati dalle banche che emettono le carte, nonché sulla quantificazione della nuova commissione che andrebbe addebitata agli utenti, prevedendo un tetto massimo di 1,50 euro per singolo prelievo.

L’OPINIONE DI CONFCONSUMATORI – Alla luce di queste modifiche, Confconsumatori considera favorevolmente il progetto del nuovo servizio Bancomat, per le notevoli e favorevoli efficienze a favore degli utenti.

Secondo l’avvocato Antonio Pinto, dirigente e consulente di Confconsumatori, l’adozione del nuovo modello potrà portare due vantaggi al consumatore, sotto il profilo contrattuale:

“a) vantaggio sui costi, perché viene fissato un tetto massimo di 1,50 euro (oggi è richiesta spesso una commissione di 2 euro, se si preleva dallo uno sportello di una banca diversa da quella dell’utente); b) maggiore trasparenza, poiché in primo luogo vi è obbligo di comunicare al cliente, al momento dell’operazione e prima della sua conclusione, il costo effettivo applicato (oggi invece gli ATM rilasciano una nota generica, contenente l’informazione che potrebbero esser applicate commissioni, senza mai specificare il quantum); in secondo luogo, l’utente potrà dotarsi della mappa degli sportelli a lui vicini e conoscere i loro costi, grazie a un’APP specifica che Bancomat Spa si è impegnata a creare.”

Tuttavia, l’elemento più importante secondo Mara Colla, Presidente di Confconsumatori, è che: “l’utilità del nuovo modello sta anche nel rafforzamento di un mercato che aiuta a conservare un equilibrio fra servizi fisici e servizi digitali, perché stimola le banche ad investire nella creazione e installazione di nuovi ATM. Infatti, a seguito del nuovo modello di remunerazione previsto (secondo cui la commissione massima di euro 1,50 è data alla banca proprietaria dello sportello e non alla banca titolare della carta di credito), gli istituti avranno interesse ad ampliare sia i luoghi dove posizionare bancomat e ATM e sia ad inserire macchine ATM più evolute, con più servizi, soprattutto nei Comuni più piccoli e che oggi sono sprovvisti o hanno carenze di sportelli fisici.”

 

  • Luglio, 23
  • 1804
  • Risparmio e Investimenti
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Eviva S.p.a. in liquidazione Avviata la procedura di concordato preventivo

In considerazione dei numerosissimi consumatori che vantano crediti nei confronti di Eviva S.p.a., il Tribunale di Milano, in sede di omologa del concordato preventivo della società, ha disposto di pubblicizzare la propria decisione. Seguirà successivamente un nuovo annuncio con le modalità per ottenere il pagamento dei crediti nelle percentuali e con le tempistiche descritte nel decreto.

I creditori possono consultare tutta la documentazione relativa alla procedura di concordato sul sito www.cpeviva.it.

  • Luglio, 23
  • 4429
  • Casa e Utenze, Risparmio e Investimenti
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Truffe bancarie online: aumento esponenziale in Toscana Sono circa 70 i consumatori vittime di truffe digitali assistiti da Confconsumatori Toscana nel 2022

Firenze, 21 luglio 2022 – Confconsumatori Toscana, dall’inizio dell’anno ad oggi, ha assistito circa 70 cittadini vittime di truffe bancarie digitali. Un numero impressionante soprattutto se paragonato al 2021, quando i casi riscontrati in Toscana in dodici mesi sono stati in totale una cinquantina.

LE DINAMICHE DELLE TRUFFE – I malviventi, attraverso phishing (e-mail fasulle inviate a nome della banca) e smishing (sms ingannevoli inviati nella chat reale della banca), spesso accompagnati dal cosiddetto vishing (telefonata di un falso operatore bancario), carpiscono agli utenti bancari, ignari della truffa, le credenziali per accedere ai conti correnti e soprattutto (evoluzione recente) alle carte di pagamento (carte di creduto, bancomat o ricaricabili) per effettuare pagamenti che, quasi sempre, vengono veicolati in Paesi esteri sotto forma di ricariche verso altre carte estere. L’importo medio delle truffe varia dai 500 ai 2.500 euro (massimale più frequente delle carte di pagamento).

I CASI – Dei 70 casi gestiti dall’inizio dell’anno, 47 sono già approdati dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario di Banca d’Italia. In cinque occasioni la Banca ha dovuto cedere e rimborsare le somme ingiustamente sottratte. Tre casi, invece, sono approdati direttamente nei Tribunali. Tuttavia, la posizione di netta chiusura del sistema bancario, oltre ad essere ingiusta, si scontra con la politica della diffusione dell’utilizzo dei pagamenti elettronici. Infatti, se la sicurezza dei pagamenti elettronici viene messa in dubbio dai consumatori, qualsiasi politica di diffusione risulterà vana.

Pertanto è necessario che il sistema bancario rifletta sull’emergenza e venga in soccorso della clientela. In aggiunta, non si capisce il motivo per cui i sistemi di sicurezza bancari non sono in grado di offrire, ad esempio, una chat messaggistica anti-intrusione, e un sistema che rilevi operazioni anomale rispetto alla condotta tipica del cliente, come pagamenti online esteri o ricariche di carte estere.

Si ricorda, in merito a questo, l’epocale sentenza 1550/2022 del Tribunale di Firenze, vinta da un associato a Confconsumatori (difeso dall’avvocato Leonardo Cinti), che ha acclarato, mediante perizia, l’insufficienza del sistema informatico della Banca.

Confconsumatori, in prima linea per combattere questa emergenza, è disponibile con tutti i propri sportelli territoriali indicati nel sito www.confconsumatoritoscana.it; chi avesse difficoltà può comunque scrivere a toscana@confconsumatori.

  • Luglio, 21
  • 1760
  • Risparmio e Investimenti, Toscana
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Buoni fruttiferi postali serie AF: arrivano altri rimborsi L’Abf dà ragione ai risparmiatori: la prescrizione si compie soltanto l’ultimo giorno dell’ultimo anno di scadenza dei buoni

Parma, 19 luglio 2022 – Continuano le pronunce a favore dei risparmiatori titolari di buoni fruttiferi postali della serie AF. L’Arbitro Bancario Finanziario, attivato da Confconsumatori Parma, ha stabilito che il risparmiatore titolare di buoni fruttiferi a termine della serie AF emessi nel 1997, con scadenza a quattordici anni dall’emissione, ha diritto al rimborso delle somme investite presentando la richiesta entro dieci anni dall’ultimo giorno del quattordicesimo anno solare successivo a quello di emissione dei buoni.

IL CASO – Nell’autunno 2021 due fratelli parmigiani, titolari di tre buoni fruttiferi postali del valore complessivo di venti milioni di vecchie lire, aventi durata di quattordici anni e acquistati nel 1997, avevano contattato Poste Italiane per riscuotere i propri buoni: la filiale presso la quale erano stati acquistati i buoni aveva negato il rimborso delle somme, originariamente investite dai genitori, motivando che la richiesta era stata presentata soltanto a ottobre, mentre i buoni erano stati acquistati in un periodo compreso tra febbraio e giugno del 1997.

È vero che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi: Poste Italiane, però, ha ritenuto prescritta la richiesta dei due fratelli, in quanto non era stata presentata entro dieci anni dall’esatto giorno di scadenza, calcolato sulla data reale (giorno e mese) dall’emissione di ciascuno dei buoni, ma a distanza di qualche mese.

Dopo il reclamo inviato dai due fratelli direttamente alle Poste, seguito da un nuovo rifiuto, i titolari dei buoni hanno deciso di rivolgersi alla sede di Confconsumatori che, attraverso il proprio legale Grazia Ferdenzi, ha presentato ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, autorità preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie nel settore finanziario.

LA DECISIONE DELL’ABF – L’Arbitro, constatando come la richiesta di rimborso fosse stata presentata dai risparmiatori nell’ottobre 2021, quindi sempre all’interno dei dieci anni dalla data di scadenza dei buoni, ha riconosciuto il diritto dei due fratelli risparmiatori a essere rimborsati delle somme riportate su ciascuno dei tre buoni, maggiorate dei rispettivi rendimenti, ritenendo che la data di scadenza di ciascun buono vada individuata nell’ultimo giorno (31 dicembre) del quattordicesimo anno solare successivo a quello dell’emissione, con ciò applicando un orientamento già utilizzato per buoni postali di altre serie anche a quelli della serie AF, come in questo caso.

«Una decisione molto importante – commenta l’avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsumatori Parma, che ha assistito i risparmiatori – perché con questo principio viene rafforzata anche la tutela dei titolari di buoni serie AF, come già accadeva per altre serie di buoni, in quanto viene esteso il diritto di ottenere il rimborso del capitale e dei rendimenti a chi lo esercita entro il termine di dieci anni dalla scadenza dei buoni che deve essere calcolata a prescindere dal riferimento al giorno e al mese precisi di emissione, bensì esclusivamente all’anno solare di emissione.»

Confconsumatori ormai da anni sta assistendo i risparmiatori alle prese con problematiche legate ai buoni fruttiferi postali attraverso la campagna Buono tradito. Per assistenza e informazioni in merito ai buoni fruttiferi postali invitiamo a contattare le sedi Confconsumatori presenti all’indirizzo: www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori.

LEGGI LA DECISIONE DELL’ABF

  • Luglio, 19
  • 7556
  • Risparmio e Investimenti
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Superbonus 110%: soluzioni per le PMI e i privati committenti, costretti a subire la tempesta perfetta L'analisi dell'avvocato Antonio Pinto di Confconsumatori sulla situazione Superbonus 110%

Parma, 18 luglio 2022 – Pubblichiamo di seguito l’analisi dell’avvocato Antonio Pinto, presidente di Confconsumatori Puglia, sulla complessa situazione che coinvolge Superbonus 110%.

LA SINTESI DEL PROBLEMA AD OGGI – Le banche non hanno spazio di manovra per concedere la cessione del credito perché hanno esaurito la tax capacity, ossia i volumi che possono portare in compensazione con i propri debiti fiscali. Le imprese non riescono a sostenere le spese dei lavori, anticipando le somme necessarie per dare esecuzione ai contratti stipulati. I privati che hanno affidato i lavori vedono le proprie abitazioni con i cantieri fermi e non sanno se e quando riprenderanno. E’ la tempesta perfetta ed occorre affrontarla in qualche modo se non si vuole rischiare che il conto lo paghino – paradossalmente – solo le aziende oneste e serie che davvero hanno le competenze e la struttura per realizzare i lavori, nonché i cittadini incolpevoli che hanno fatto affidamento sul credito di imposta per avviare lavori che – senza la promessa del bonus – con le loro sole forze economiche, non avrebbero mai avviato.

Il rapporto sulla politica di bilancio 2022, preparato dall’Ufficio parlamentare di Bilancio (Upb) ha fatto il punto su tutti i fondi stanziati finora per il superbonus, a partire dalla legge che l’ha istituito, il decreto Rilancio (Dl 34/2020). In totale, si tratta di 33,3 miliardi di euro. E’ accaduto che le previsioni di spesa per lo Stato sono state sottostimate, visto che le domande risultano già superiori a quella cifra ed il quadro di incertezza è aggravato dall’assenza «di un tetto massimo all’onere gravante sul bilancio pubblico». Ma se il tetto non c’è, le domande possono andare avanti. E non esiste limite sui conti pubblici. Questo elemento, unito all’assenza di norme che fissassero parametri certi per le imprese cedenti (il che ha favorito frodi enormi e continue), è stata una follia giuridica oltre che economica da parte di chi ha scritto all’epoca la legge sul Superbonus.

Se le piccole imprese non potranno incassare i 5,2 miliardi di crediti fermi nei cassetti fiscali, si perderanno 47mila posti di lavoro. L’impatto sull’occupazione nel settore delle costruzioni, a causa del blocco del sistema, rischia di essere drammatico.

LE NOVITÀ DEL DL AIUTI E L’IMPATTO SOLO PARZIALE CHE STANNO AVENDO – La cessione dei crediti allargata per il superbonus 110% è diventata realtà pochi giorni fa e avrà una portata temporale ampia, puntando a sbloccare anche cessioni e sconti comunicate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti. È diventato infatti possibile il passaggio dei crediti dalle banche a tutti i soggetti diversi dai consumatori.

Adesso, la quarta cessione sarà possibile «a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti», che abbiano un conto corrente. In pratica, il bacino dei potenziali acquirenti si allarga, perché potrà acquistare i crediti chiunque eserciti attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. In questo modo, imprese e professionisti diventano destinatari potenziali degli sconti fiscali e quindi si crea una valvola di sfogo che potrebbe sbloccare un mercato ormai quasi completamente fermo.

I crediti acquisiti, infatti, devono essere portati in compensazione. Vanno, cioè, impiegati per pagare imposte e contributi attraverso gli F24. Le banche, soggetti in fondo alla catena delle cessioni, quindi, devono avere una quantità di tasse da pagare che gli consenta di smaltire questa grande massa di crediti. È successo, invece, che questa capienza si sia andata via via esaurendo, anche per gli istituti più grandi. È stato necessario, allora, trovare un modo per allargare la platea dei cessionari e, quindi, la platea fiscale potenziale. Per questo oggi la cessione è stata resa possibile «a favore di soggetti diversi dai consumatori».

Un secondo elemento di novità positivo del Dl Aiuti è quello temporale perché oggetto della cessione è stato allargato anche ai crediti sorti prima dell’emanazione del Decreto Legge. Quindi  tutte le partite Iva in senso ampio, comprese imprese e professionisti potranno acquisire i crediti, anche relativi a spese effettuate nel corso del 2021 e comunque prima del DL Aiuti.

Resta tuttavia aperta la questione della responsabilità di chi acquista i crediti fiscali del Superbonus. Le Entrate, con la circolare 23/E, nei giorni scorsi hanno spiegato che, in caso di frode nella formazione del credito, l’acquirente può essere solidalmente responsabile se non adotta un livello di diligenza che «dipende dalla natura del cessionario». Il rischio concreto è che l’impresa (o il professionista) che acquista dalla banca debba ripetere i controlli perché se ci sono problemi egli ne risponderebbe e quindi non incasserebbe il credito di imposta. Un’operazione ed un rischio che difficilmente gli acquirenti dei crediti vorranno accollarsi. E che potrebbe rendere quindi inefficace l’emendamento. Per sbloccare il mercato dei crediti, sul tema della responsabilità dei cessionari, andrebbe chiarito in sede di conversione del DL Aiuti che, ad eccezione ovviamente dei casi in cui vi è una compartecipazione dolosa a una qualche frode, chi acquista un credito non può essere chiamato a rispondere di nulla, altrimenti l’auspicato sblocco delle cessioni rischia di restare sulla carta. La responsabilità solidale dovrebbe esser esclusa almeno per chi acquista dalle banche (che si presume abbiano già fatto i controlli).

Sul tema della responsabilità dei cessionari dei crediti del Superbonus la Guardia di Finanza ha diramato ai propri reparti territoriali il 26.6.22 una nota di istruzioni. Nello specifico, la responsabilità dell’acquirente sussiste «in tutti i casi in cui quest’ultimo abbia omesso il ricorso alla diligenza richiesta per evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato della liquidità di provenienza illecita». In questo quadro, a intermediari finanziari e soggetti «sottoposti a normative regolamentari» è richiesta l’osservanza di una diligenza particolarmente elevata e qualificata. La sussistenza della diligenza dovrà essere valutata anche sulla base di indici sintomatici della falsità del credito oggetto di compravendita: ad esempio, l’assenza di documentazione, la sproporzione tra valore dei crediti e valore dell’immobile, l’incoerenza tra reddito dei committenti e importi dei lavori, la mancata effettuazione dei lavori, eventuali anomalie sulle condizioni economiche applicate alla cessione dei crediti.

COME DIFENDERSI DALLE BANCHE CHE “RINNEGANO” IL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO – Lo snodo principale è la validazione delle società di consulenza a cui si sono rivolte le banche per verificare la correttezza della pratica. È un controllo che garantisce l’allineamento della documentazione presentata alla copiosa normativa. La validazione dei consulenti delle banche è uno snodo cruciale. Finché non c’è la validazione finale, non si arriva al contratto di finanziamento.

La banca, dopo la validazione dei consulenti, stanzia i soldi per la pratica del bonus; con quel denaro il cliente pagherà l’azienda edile, otterrà le fatture e, con il credito d’imposta generato dalla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, andrà ad estinguere in banca il finanziamento concesso. Oppure se vi è stato sconto in fattura l’impresa edile potrà direttamente finanziare i lavori con la cessione del credito ricevuto dal committente privato. Ma che succede se il plafond fiscale dell’istituto è finito? La banca può bloccare l’operazione? In linea generale, se si è stipulato il contratto la banca è obbligata e non può tirarsi indietro per il semplice fatto di avere “esaurito il plafond”. Se invece non si è giunti alla stipula del contratto di finanziamento, la banca può tirarsi indietro. Tuttavia occorre verificare – caso per caso – il contenuto del contratto di finanziamento e la condotta della banca. È importante che non vi siano ostacoli fra la cessione del credito alla banca e l’estinzione del debito. Bisogna controllare, ad esempio, se vi siano clausole che consentano all’istituto di non accettare la cessione del credito o peggio di revocarlo, ecc..

In secondo luogo, è chiaro che il contratto con la banca non si può cambiare ma si può sempre rinegoziare, anche minacciando – ad esempio ed a seconda dei contenuti dei contratti – una eccessiva onerosità sopravvenuta, oppure il venir meno di una presupposizione essenziale, ovvero di esser stato indotto in errore, oppure di esser stato indotto a fare affidamento su una condotta della banca che è invece rimasta inerte o inadempiente (si pensi al caso di un contratto deliberato positivamente dalla banca ma poi non stipulato).

IL PROBLEMA DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI, CHE NEL SUPERBONUS SONO FONTE DI RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE E RISARCITORIA SERIA – In edilizia i limiti temporali dei lavori nel settore privato, in genere sono segnati da confini piuttosto sfumati, tra cause di forza maggiore, circostanze imprevedibili e termini suppletivi per l’ultimazione delle opere. Con il Superbonus è diverso. Il legislatore non ha previsto possibilità di deroghe alle scadenze e chi le sfora è tagliato fuori dalla maxi agevolazione, con possibili ripercussioni anche sulla regolarità dei lavori svolti, se legittimati solo mediante un titolo derivante da CILA-Superbonus.

Oggi le scadenze, salvo ulteriori proroghe, sono le seguenti: per i condomini e gli edifici plurifamiliari con unico proprietario (2-4 u.i.) il 110% vale fino al 31 dicembre 2023; chi termina i lavori nel 2024 ha diritto a una agevolazione del 70% e chi passa al 2025 del 65%; per le persone fisiche è invece prevista una proroga al 31 dicembre 2022 ma a patto che al 30 giugno 2022 sia completato il 30% dell’intervento; per gli IACP e per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, resta la proroga al 31 dicembre 2023 ma a patto che al 30 giugno 2023 sia completato il 60% dell’intervento. È chiaro che, con questo calendario, se i lavori non procedono spediti o se non partono in fretta, qualunque ristrutturazione rischia di saltare o di dover essere pagata a suon di quattrini dal proprietario.

Alla radice di un ritardo di solito ci sono inadempimenti contrattuali. Per lavori privati diversi da quelli oggetto di superbonus si tratta di una fattispecie gestibile facilmente, non essendoci quasi mai scadenze inderogabili. Pertanto in condizioni normali si poteva concedere proroga, magari applicando qualche penale. Del resto arrivare al compimento dei lavori è interesse di tutti. Ora invece sui tempi, così come sugli importi e sull’efficacia degli interventi, non si può più scherzare.

LAVORI INIZIATI E POI BLOCCATI: LE RAGIONI GIURIDICHE CHE I COMMITTENTI PRIVATI E LE IMPRESE POSSONO FAR VALERE – Di fronte al rischio di una impresa inadempiente il committente privato ha essenzialmente solo un’arma, il contratto di appalto che, nel caso del Superbonus, dovrebbe aver regolamentato attentamente i termini di consegna dei lavori, totali e parziali.

In tal senso può essere opportuno verificare, ad esempio, se vi è una “clausola risolutiva espressa”, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile; in questo modo, al verificarsi di uno o più degli inadempimenti dell’appaltatore come previsti in contratto, il committente potrà decidere di attivare tale clausola inviando alla controparte la sua dichiarazione di volersene valere, a mezzo raccomandata a/r o a mezzo pec, nelle modalità pattuite, con la conseguenza che il contratto si intenderà risolto di diritto. Ciò senza che risulti necessaria la pronuncia della risoluzione da parte di un Giudice e senza dover attendere le tempistiche della diffida e messa in mora. In questa ipotesi la pattuizione preventiva intercorsa tra le parti si sostituisce al controllo del giudice in ordine alla gravità dell’inadempimento.

Il committente potrà tutelarsi verificando nel contratto di appalto quali prestazioni dovranno intendersi da effettuare entro un termine ben definito nel tempo e ritenuto dalle parti espressamente “essenziale”, ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile; in mancanza della prestazione entro il termine fissato (ad esempio esecuzione del 30% dei lavori entro il 30 giugno 2022), il contratto si intenderà risolto di diritto e anche in tale caso non sarà necessaria la risoluzione per via giudiziale, risparmiando così mesi preziosi ed evitando l’alea del giudizio, con i rischi che ne derivano.

È chiaro che, anche laddove non fosse previsto in contratto il suddetto termine “essenziale”, o non fosse stata inserita una “clausola risolutiva espressa” (o più di una), resta al committente la tutela generale prevista dall’articolo 1454 del Codice civile per la quale potrà intimare per iscritto all’appaltatore di adempiere alle sue obbligazioni entro un dato termine preavvisandolo che, in caso contrario, il contratto si intenderà risolto. Laddove l’adempimento non intervenga entro tale termine, che non potrà comunque essere inferiore a quindici giorni salvo casi particolari, il contratto si intenderà anche in questo caso “risolto di diritto”. Infine occorrerà verificare se il contratto prevedeva una assicurazione, attraverso una polizza per danni conseguenti a inadempimento o comunque a rischi specifici.

Ovviamente anche l’appaltatore ha le sue ragioni ed i suoi strumenti di tutela. Ad esempio potrà sempre valutare o di agire in giudizio nei confronti del committente se non è stato messo in condizione di poter ottenere una valida cessione del credito o laddove ritenga che la colpa sia di terzi (ad es. della banca cessionaria, del Direttore dei Lavori, di fornitori/subappaltatori ecc.). Oppure potrà usare una verosimile eccessiva onerosità sopravvenuta per liberarsi da un contratto capestro ecc.. E’ difficile che l’appaltatore non si difenda nei confronti del committente qualora gli venga contestato un inadempimento, con il fine di rovesciare il quadro delle responsabilità e anche per cercare di allontanare il rischio di una richiesta di risarcimento dei danni che il suo inadempimento può aver causato. È chiaro tuttavia che laddove siano state circostanziate in modo adeguato nel contratto di appalto le clausole di risoluzione e laddove, tanto più, la contestazione venga accompagnata da una perizia giurata che attesti la situazione sul piano tecnico (con riguardo a tempi e modalità di esecuzione dei lavori), l’impresa sarà meno propensa ad opporsi alla risoluzione, poiché aumenterebbe il rischio di incorrere in una sentenza che la condanni.

Di certo laddove i lavori non sono iniziati e non si è ancora ricevuto risposta dalla banca per l’ottenimento della cessione del credito, appare saggio optare per una risoluzione consensuale del contratto di appalto. Ma anche laddove i lavori siano iniziati ed il cantiere sia bloccato per mancata accettazione della banca della cessione è sempre opportuna la ricerca di una soluzione consensuale e quindi stragiudiziale fra impresa e committente privato.

di Antonio Pinto

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