Roma, 14 maggio 2021 – Abi e 17 Associazioni dei Consumatori, tra cui Confconsumatori, hanno sottoscritto una lettera indirizzata alle Istituzioni italiane per rappresentare alcune proposte dirette a rafforzare i principali strumenti pubblici volti a favorire l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa e a sostenere le famiglie aventi difficoltà nel pagamento delle rate dei mutui a seguito del perdurare della situazione epidemiologica da Covid 19.
Risparmio e Investimenti
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Truffe online: autenticazione forte o la banca deve risarcire Un nuovo servizio per accedere rapidamente ai propri dati creditizi, per prevenire segnalazioni negative e sanare rapidamente eventuali errori o contestazioni
Bologna, 5 maggio 2021 – Sono diverse le segnalazioni che in questi mesi sono arrivate agli sportelli di Confconsumatori per tentativi di truffe bancarie online, telefoniche o sms. Il caso del consumatore bolognese vittima di vishing, la truffa del “consenso rubato”, ha sancito un importante parere dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che ricorda il compito delle banche di dotarsi di strumenti adeguati a proteggere i risparmi dei consumatori dalle truffe a distanza.
A maggio del 2020, un consumatore di Bologna aveva ricevuto una telefonata da parte di un soggetto che, utilizzando il numero di telefono della sua banca e spacciandosi per un vero operatore, lo avvisava di un fantomatico tentativo di prelievo non autorizzato dalla sua carta. Il truffatore era già in possesso di alcuni dei dati personali del cliente e, dopo averlo convinto con l’inganno a confermarli, ha chiesto che gli fosse riferito il codice di sicurezza OTP (One Time Password) usa e getta ricevuto sul cellulare, in modo da bloccare il movimento sospetto.
Il risparmiatore, però, si era accorto che il testo dell’SMS riportava la frase “autorizza il bonifico” e, dopo aver comunicato solo le prime due cifre del codice, si era fermato contattando lui stesso la banca per attestare la veridicità della prima telefonata. L’istituto di credito ha confermato di non aver mai contattato il cliente e di non usare questa modalità di comunicazione per chiedere i dati personali, né tantomeno il codice OTP. Successivamente, il risparmiatore ha cercato di richiamare il truffatore non ottenendo nessuna risposta, così ha prontamente bloccato la carta di credito e sporto denuncia alla Polizia Postale, informando, infine, la banca dell’accaduto. Purtroppo, nel mentre, il truffatore era riuscito a far sparire dal conto del consumatore 1.200 euro.
Il risparmiatore, informando la banca dei fatti, ha chiesto che gli venisse rimborsata la cifra estorta, essendo stato vittima di una truffa in piena regola. Tuttavia, l’istituto di credito ha contestato la richiesta affermando di avere inserito dei messaggi di prevenzione delle attività fraudolente sia negli estratti conto inviati al ricorrente, sia sui portali e sugli ATM, e che i messaggi riportavano l’indicazione precisa che la banca non chiede mai, con alcun mezzo, di fornire i codici di sicurezza OTP (One Time Password) usa e getta ricevuti sul proprio cellulare. Facendo così leva sull’imprudenza del cliente.
Il consumatore, ricevuta la risposta della banca, si è rivolto a Confconsumatori Bologna per portare la questione davanti all’ABF di Bologna. Il collegio arbitrale, nel testo della decisione, si è discostato dall’ordinamento precedente, contestando la pratica degli istituti di credito di dimostrare che il cliente abbia fornito volontariamente il codice OTP per asserirne la colpa grave e quindi invalidare la richiesta di risarcimento.
«L’arbitro ha messo in evidenza che – spiegano da Confconsumatori Bologna – i sistemi di autenticazione, in adeguamento alla recente normativa europea PSD2 entrata in vigore nel 2019, richiedono un livello maggiore di autorizzazione delle operazioni, motivo per cui il solo codice OTP non è più sufficiente. A tale normativa sono chiamati ad adeguarsi tutti gli istituti di credito, tenuti a modificare le modalità di accesso ai servizi online e delle autorizzazioni delle disposizioni».
Con la decisione del 22 aprile 2021, l’Arbitro ha quindi sancito che L’istituto di credito dovrà risarcire il risparmiatore vittima di truffa per l’intera somma di 1.200 euro.
Leggi la decisione dell’Arbitro a QUESTO LINK
Caso diamanti: novità per i risparmiatori “traditi” Riscontri positivi e aggiornamenti sul fronte delle responsabilità degli istituti di credito coinvolti. Confconsumatori continua ad assistere le vittime dello scandalo.
Parma, 19 aprile 2021 – Novità rilevanti per coloro che ancora attendono di essere rimborsati dagli istituti di credito in relazione alla nota vicenda dello “scandalo diamanti”. Dalle scorse settimane si sono registrati, infatti, positivi riscontri di cui si attendeva da tempo l’esito.
In particolare, si segnalano:
SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO – Con le sentenze n. 02081 e 02085 dell’11 marzo 2021, dopo oltre due anni di attesa dalle pronunce del Tar del Lazio del novembre 2018, che avevano confermato il contenuto del provvedimento dell’AGCM del 2017, anche il Consiglio di Stato si è espresso definitivamente sulla questione, confermando il ruolo svolto da Banco BPM Spa e Unicredit nella nota vicenda della vendita di diamanti e pur riducendo le pesanti sanzioni pecuniarie già imposte dal provvedimento AGCM del 2017, ha precisato che gli istituti di credito hanno avuto un’indubbia responsabilità e non hanno svolto il ruolo di meri segnalatori.
RINVII A GIUDIZIO (per Banco BPM, Unicredit, MPS e Banca Aletti) – Lo scorso 6 aprile il PM di Milano che da tempo sta indagando su un duplice filone di inchieste riguardanti la vicenda diamanti ha chiesto il rinvio a giudizio per 105 persone e 5 società, tra le quali gli istituti di credito Banco BPM, Unicredit, MPS e Banca Aletti, coinvolti per la presunta maxi truffa riguardante la vendita di diamanti a prezzi gonfiati a danno di migliaia di risparmiatori.
FALLIMENTO IDB – Tra le novità si evidenzia inoltre la proposta avanzata dal Fallimento IDB di rimborso del 15% del prezzo di acquisto dei diamanti: il Curatore del Fallimento I.D.B. ha espresso, infatti, la possibilità di rimborsare, per coloro che si insinueranno al passivo del fallimento, la percentuale del 15% della somma investita all’epoca dell’acquisto dei diamanti, previa verifica che non siano già stati raggiunti, con gli istituti di credito coinvolti, accordi di rimborso integrale del capitale investito. Il termine per il deposito della domanda scadrà il prossimo 31 dicembre 2021. Gli associati coinvolti direttamente nella vicenda hanno già da tempo ricevuto istruzioni in tal senso ma si invitano comunque gli interessati o chi non avesse ancora provveduto a prendere contatti con gli sportelli di Confconsumatori.
CUSTODIE – Buone notizie anche per coloro che avevano lasciato i diamanti in custodia presso la società IDB e che da tempo hanno presentato domanda di restituzione delle pietre. Da circa due mesi sono iniziate infatti le operazioni di riconsegna che, per i clienti di Banco BPM e Banca Aletti avvengono tramite la società Fidelitas, la quale contatta direttamente tutti coloro che hanno per tempo inviato apposita delega all’istituto di credito.
IL COMMENTO DI CONFCONSUMATORI – L’associazione, da anni in prima linea a fianco dei risparmiatori, considera positivo il fatto che il Consiglio di Stato abbia definitivamente chiarito la posizione degli istituti di credito che di fatto hanno tradito la fiducia dei propri clienti e ritiene che tale decisione, unita a quella della Procura della Repubblica di Milano di rinviare a giudizio gli stessi istituti di credito possa rafforzare le posizioni dei risparmiatori ancora in attesa di essere rimborsati da parte di Banco BPM, unico istituto di credito che non ha scelto di restituire l’intero capitale investito a fronte della riconsegna dei preziosi da parte dei risparmiatori.
Per ulteriori informazioni LINK agli sportelli territoriali di Confconsumatori.
Leggi tutti i comunicati sul caso diamanti a QUESTO LINK
Truffa online e sistema vulnerabile: la banca deve risarcire Un nuovo servizio per accedere rapidamente ai propri dati creditizi, per prevenire segnalazioni negative e sanare rapidamente eventuali errori o contestazioni
Sulmona, 16 aprile 2021 – I metodi di pagamento e le transazioni online possono finire nel mirino degli hacker, com’è successo a un consumatore abruzzese: è importate per i risparmiatori sapere quali sono le tutele e i diritti che li proteggono anche in queste situazioni.
IL CASO – A metà agosto del 2016 un risparmiatore dell’Aquila ha effettuato un bonifico online in home banking di oltre 2.300 euro, confermando l’operazione tramite il codice OTP (one time password) fornitogli dal suo istituto di credito tramite sms. Questo codice numerico o alfanumerico, “usa e getta”, dovrebbe rendere le operazioni online più sicure, in quanto non è sufficiente possedere le credenziali di accesso al conto corrente, ma l’operazione può andare a buon fine solo dopo la digitazione di un’ulteriore password utilizzabile una volta sola ed inviata tramite sms allo smartphone del titolare del conto.
Trascorsi il fine settimana e Ferragosto, il cliente si era accorto che il bonifico non era andato a buon fine e che la somma era stata dirottata verso un altro conto a lui sconosciuto, si scoprirà poi appartenente a un hacker. Così, dopo aver informato con urgenza la banca dell’accaduto, ha denunciato la truffa online alla Polizia Postale di Pescara. Il risparmiatore, notando un ritardo dell’istituto di credito nell’attivazione delle procedure di recupero della somma, si è rivolto a Confconsumatori Sulmona e all’avvocato Laila Coccovilli, per sporgere reclamo nei confronti del suo istituto di credito e portare la questione davanti al Giudice di Pace di Sulmona per ottenere il rimborso della somma indebitamente sottratta.
LA SENTENZA – Il Giudice ha rilevato che il risparmiatore è stato vittima di un malware: la stessa Banca d’Italia ha previsto l’obbligo per gli istituti di credito, di verificare periodicamente la sicurezza e l’eventuale vulnerabilità dei sistemi online di pagamento. Questi sistemi sono vantaggiosi per le banche perché permettono di risparmiare rispetto alle tradizionali operazioni di sportello, ha precisato il Giudice, motivo per cui gli istituti stanno spingendo molti clienti ad adottarli. «Un tale beneficio – riporta il Giudice nella sentenza – deve dunque trovare, come trova nel dettato normativo, un giusto trasferimento, in capo allo stesso intermediario, del rischio portato dall’impiego dello strumento tecnologico. Nella fattispecie, l’attore, immune da qualsivoglia colpa grave, non è tenuto a sopportare le conseguenze dell’accaduto».
È onere dell’intermediario, e cioè della banca, provare la colpa grave o il dolo del cliente per sottrarsi alla richiesta di rimborso. In questo caso, è stato dimostrato che il risparmiatore era stato vittima di un’intromissione illecita nelle comunicazioni digitali da parte di un hacker, che aveva deviato in modo fraudolento un bonifico online. L’hacker è stato individuato e successivamente condannato, unitamente ai suoi complici, dal Tribunale di Brescia. Il Giudice di Pace ha quindi stabilito che la banca dovrà rimborsare l’intero importo della transazione effettuata dal cliente, oltre 2.300 euro, più le spese legali.
Scarica la sentenza.
- Aprile, 16
- 2426
- Abruzzo, Dalle Sedi, Internet, Privacy e Protezione dei dati personali, Risparmio e Investimenti
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Subordinate MPS: vittoria da 22 mila euro a Parma L’anziano risparmiatore, seguito da Confconsumatori, ha vinto la causa contro la banca intermediaria, che ora dovrà risarcirlo per la vendita dei titoli rischiosi
Parma, 14 aprile 2021 – Un pensionato di Parma, dietro consiglio della sua banca intermediaria, nel 2011 aveva acquistato delle obbligazioni MPS, convinto di ottenere dei titoli ordinari, privi di rischi, e non subordinati, in quanto sull’ordine di acquisto vi era la dicitura di “titoli Ordinari”. Di fatto erano, invece, delle obbligazioni subordinate estere, altamente rischiose, convertite forzosamente in azioni ordinarie con il cosiddetto “burden sharing” nel mese di luglio 2017, a causa del dissesto finanziario della Banca MPS.
LE SUBORDINATE – Questi titoli non dovevano essere ceduti ai piccoli risparmiatori, in quanto emessi all’estero e destinati agli investitori istituzionali e non alla clientela retail. La Banca Monte dei Paschi di Siena, tuttavia, ha improvvidamente girato queste obbligazioni ai propri clienti, ignari non solo della natura subordinata del titolo, ma della loro complessità, rischiosità ed illiquidità. L’Operazione di conversione forzosa, attuata con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 luglio 2017, ha prodotto un ingente danno economico al pensionato parmigiano, il quale ha visto andare in fumo i suoi risparmi.
L’INTERVENTO DI CONFCONSUMATORI – Il risparmiatore si è rivolto a Confconsumatori Parma e all’avvocato Graziella Catanzariti per ottenere il rimborso della cifra investita e, dopo il reclamo alla banca che non ha sortito nessun esito, è stato costretto ad avanzare le sue richieste dinanzi al Tribunale di Parma.
LA SENTENZA – Con la sentenza n. 474/2021 del 12 marzo 2021, Il Giudice del Tribunale di Parma ha dato ragione al risparmiatore rilevando che la banca non aveva seguito le procedure ordinarie, non informando adeguatamente il cliente della natura subordinata, e quindi rischiosa, delle obbligazioni. La banca intermediaria è stata condannata a risarcire il risparmiatore della somma di 22.300 euro, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, quale risarcimento del danno patrimoniale subito.
Il Giudice, inoltre, ha precisato che: «La banca intermediaria non ha assolto l’onere probatorio in tema dei servizi di investimento, non contenendo l’ordine impartito alcun esplicito riferimento alle avvertenze ricevute, alle specifiche informazioni date al cliente, in particolare relative alla natura e alle precipue caratteristiche dei titoli acquistati (…) riscontrata inosservanza da parte della banca ai doveri di diligenza di informazione imposti a suo carico dalla legge».
IL COMMENTO – «È stato accertato giudizialmente – commenta l’avvocato Graziella Catanzariti – come la Banca, la quale aveva venduto come ordinarie le obbligazioni subordinate, aveva in ogni caso, disposto il compimento di un’operazione non adeguata al profilo del cliente e che, se la stessa avesse agito con tutta la specifica diligenza richiesta, il cliente non avrebbe mai acquistato le obbligazioni subordinate, trattandosi non solo di titoli subordinati, ma anche di titoli emessi all’estero e destinati solo alla clientela istituzionale e non ai piccoli risparmiatori».
«Da parte delle banche – conclude il legale di Confconsumatori – e dei propri dipendenti vi deve essere l’assunzione di una particolare diligenza professionale nell’adempimento delle proprie funzioni in relazione al particolare ruolo che gli istituti di credito ricoprono nella moderna società, con un’ampia prospettazione dei vantaggi e delle perdite, che derivino dalla sottoscrizione di determinati contratti. Nulla di tutto ciò era avvenuto nel caso in questione».
Scarica la sentenza del Tribunale di Parma a QUESTO LINK
- Aprile, 14
- 5352
- Dalle Sedi, Emilia Romagna, Risparmio e Investimenti, sitoer
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#truffainvista il video del webinar Rivedi il webinar della Banca d'Italia con le Associazioni dei consumatori dedicato ai meccanismi di frodi e truffe online più comuni
Martedì 30 marzo 2021 – Venerdì 26 marzo sì è tenuto un webinar della Banca d’Italia con le Associazioni dei consumatori dedicato ai meccanismi di frodi e truffe online più comuni sui pagamenti elettronici e agli strumenti a disposizione della clientela per tutelarsi. Il webinar, dal titolo #truffainvista?, nasce da una collaborazione tra Banca d’Italia e Associazioni dei Consumatori presenti nel Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (CNCU) istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
