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MATERA

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Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
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Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

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Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

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Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

Risparmio e Investimenti

Confconsumatori combatte le frodi finanziarie a danno dei risparmiatori attraverso il ricorso all’Autorità giudiziaria e li assiste nelle conciliazioni con le banche.
Partecipa ai tavoli aperti dai principali Istituti di credito con l’obiettivo di migliorare i servizi ai consumatori.
Realizza seminari di informazione, anche al fine di promuovere il confronto di costi e qualità dei servizi, così favorendo l’introduzione della concorrenza nel sistema bancario.
Promuove iniziative di educazione finanziaria, o collabora alla loro realizzazione, spesso in sinergia con partner istituzionali.
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Siti utili per l’Educazione finanziaria

Portale CONSOB dedicato all’educazione finanziaria
Sito della Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio
Portale dell’Educazione assicurativa di IVASS
Il progetto Trasparenza Semplice di ABI – Strumenti info-educativi diretti alla clientela
Museo del Risparmio

I DECALOGHI e le video pillole di Noi&UniCredit



Buoni fruttiferi postali: doppia vittoria a Monza per Confconsumatori Due sentenze condannano Poste Italiane per violazione degli obblighi informativi. L’avv. Sabrina Contino ottiene il risarcimento integrale per quattro risparmiatori lombardi.

Parma, 4 dicembre 2025 – Nuovo e significativo successo nella campagna di tutela sui Buoni Fruttiferi Postali condotta da Confconsumatori: il Tribunale di Monza, con due distinte sentenze di primo grado (n. 1930/2025 e n. 2175/2025), ha riconosciuto la responsabilità di Poste Italiane S.p.A. per inadempimento degli obblighi informativi nella fase di collocamento dei BFP, condannando la società al pagamento a titolo di risarcimento danni del capitale investito e degli interessi convenzionali, oltre agli interessi di mora ex art. 1284, co. 4, c.c. Entrambi i giudizi sono stati patrocinati dall’avv. Sabrina Contino, legale di Confconsumatori, che ha assistito le due coppie di risparmiatori vittime della mancata consegna del Foglio Informativo Analitico (F.I.A.) e di informazioni errate o fuorvianti sulla durata effettiva dei titoli.

IL CASO 1 – Otto buoni “AA4”: capitale investito 8.000 euro, mai consegnato il F.I.A.

Nel primo procedimento (sentenza n. 1930/2025), i ricorrenti – titolari di otto BFP serie AA4, sottoscritti nel 2002 presso l’Ufficio Postale di Cinisello Balsamo, per un totale di 8.000 euro – avevano confidato nella durata ventennale dei titoli, convinti che la prescrizione sarebbe maturata solo nel 2032.

Solo nel 2024, al momento del tentativo di rimborso, hanno scoperto che i titoli:

  • erano a termine, con scadenza al settimo anno dalla sottoscrizione;
  • erano divenuti infruttiferi tra luglio e agosto 2009;
  • risultavano prescritti già nel 2019.

La causa nasce proprio dal fatto che agli investitori non fu consegnato il Foglio Informativo Analitico, unico documento idoneo a indicare durata, modalità di rimborso e condizioni economiche, come imposto dagli artt. 3 e 6 del D.M. 19.12.2000. Poste Italiane non è stata in grado di dimostrare l’avvenuta consegna del F.I.A. né l’esistenza di una prassi consolidata negli uffici postali dell’epoca. Il Tribunale ha così affermato la responsabilità dell’ente collocatore ai sensi degli artt. 1218 e 1176 c.c., ribadendo che il dovere di diligenza professionale e trasparenza nei servizi di raccolta del risparmio va valutato secondo standard qualificati, analoghi a quelli degli intermediari bancari.

L’esito

Il giudice ha condannato Poste Italiane a pagare:

  • 8.000 euro di capitale;
  • 800 euro di interessi convenzionali maturati fino alla scadenza;
  • interessi di mora dalla domanda giudiziale fino al saldo;
  • spese di lite.

IL CASO 2 – Due buoni serie 1B8: informazioni errate allo sportello e nessun F.I.A.

Il secondo procedimento (sentenza n. 2175/2025) riguarda due risparmiatori titolari di due BFP serie 1B8 del valore nominale di 10.000 euro complessivi, sottoscritti nel 2007. Anche in questo caso, gli utenti non ricevettero il Foglio Informativo Analitico. Gli operatori postali – come confermato da testimonianza resa in giudizio – fornirono per anni informazioni erronee, assicurando che i buoni fossero ventennali, inducendo i ricorrenti a ritenere che la scadenza fosse fissata al 2027.

Solo nel 2024, dopo verifiche interne, un direttore di filiale ha confermato la verità: la serie 1B8 aveva durata pari a 18 mesi, con scadenza al 06.06.2009 e prescrizione al 06.06.2019. Il Tribunale ha escluso la natura dolosa dell’omissione, ma ha riconosciuto un grave inadempimento contrattuale, sia nella fase di collocamento sia nella fase esecutiva del rapporto, durante la quale Poste ha fornito più volte informazioni fallaci sulla reale durata dei titoli.

L’esito

Il giudice ha condannato Poste Italiane a:

  • corrispondere 10.000 euro di capitale;
  • pagare gli interessi convenzionali dalla sottoscrizione alla scadenza;
  • pagare gli interessi di mora ex art. 1284, co. 4, c.c. fino al saldo;
  • rimborsare tutte le spese di giudizio e di mediazione.

Il Tribunale ha inoltre respinto la tesi della “non rimborsabilità” per trasferimento al Fondo Rapporti Dormienti: essendo una responsabilità risarcitoria e non restitutoria, Poste resta obbligata al pagamento.

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI – L’importanza del F.I.A. e il dovere di trasparenza dell’intermediario

Entrambe le sentenze condividono un nucleo giuridico comune:

  • il Foglio Informativo Analitico è l’unico documento che consente al risparmiatore di conoscere durata, rendimento, modalità di rimborso e prescrizione del titolo;
  • l’onere della prova dell’avvenuta consegna del F.I.A. grava su Poste Italiane ex art. 1218 c.c., secondo la giurisprudenza di legittimità sul criterio dell’“adempimento qualificato”;
  • l’affissione dei fogli informativi nei locali o la disponibilità online non è equipollente alla consegna individuale imposta dal D.M. 19.12.2000;
  • l’informazione errata fornita allo sportello durante il rapporto integra una violazione del dovere professionale di diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c., e degli obblighi di protezione verso il cliente;
  • i danni subiti dai risparmiatori derivano direttamente dall’inadempimento informativo.

LA TUTELA – Confconsumatori: “Una conferma della necessità di trasparenza nei servizi di risparmio”

Queste decisioni consolidano un principio essenziale: i risparmiatori devono essere messi in condizione di conoscere esattamente la natura dei prodotti. Il Foglio Informativo Analitico non è un mero allegato, ma un documento contrattuale vincolante, senza il quale non è possibile comprendere la reale durata, le condizioni economiche e il termine di prescrizione del Buono fruttifero postale. L’inosservanza di questi obblighi produce danni certi e imputabili a Poste Italiane.

COME OTTENERE ASSISTENZA

I risparmiatori che ritengono di aver subito un danno per mancata consegna del F.I.A. o per informazioni errate sui BFP possono rivolgersi agli sportelli territoriali di Confconsumatori:

www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori

oppure allo Sportello Online:

www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema

QUI LA SENTENZA DEL CASO 1

QUI LA SENTENZA DEL CASO 2

  • Dicembre, 4
  • 1885
  • Risparmio e Investimenti
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Bollette, debiti e scelte green: Confconsumatori e Cna aiutano a fare chiarezza A Parma un ciclo di tre incontri pubblici gratuiti per i consumatori

Parma, 14 novembre 2025 – Confconsumatori prosegue il suo impegno per la formazione e l’informazione dei cittadini con un nuovo ciclo di tre incontri a Parma, dedicati al tema “Acquisire gli strumenti pratici per orientarsi nel mercato energetico e difendersi dai rischi finanziari come il sovraindebitamento”. L’iniziativa rientra nel progetto “Consumatore 4.0 – Il futuro è davvero sostenibile?”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con fondi L.R. 27 marzo 2017, n. 4 – anno 2025, e mira a rendere i cittadini consumatori pienamente consapevoli e capaci di auto-tutelarsi sia nella gestione delle risorse quotidiane (energia) sia nella gestione della propria salute finanziaria.

GLI APPUNTAMENTI E LA PARTNERSHIP ISTITUZIONALE – Gli incontri si terranno nella sede della Cna di Parma, in via La Spezia 52/A, nelle seguenti date: martedì 18 novembre alle ore 15.30 (“Energia: le regole del gioco”. Capire come funziona il mercato libero dell’energia, decifrare le bollette ed evitare le trappole. Un primo passo fondamentale per la tranquillità); martedì 2 dicembre ore 15.30 (“Crif e sovraindebitamento”. Il tema delicato dei debiti: cos’è la Centrale rischi, quando scatta l’allarme e come la legge sul sovraindebitamento può aiutare a ripartire); martedì 16 dicembre alle ore 15.30 (“La scelta sostenibile: luce e gas”. Come mettere a confronto le offerte di luce e gas e trovare quella davvero più conveniente e sostenibile).

«La collaborazione con Cna è per noi fondamentale – dichiara il presidente nazionale di Confconsumatori, Carmelo Calì –. Insieme riusciamo a intercettare e rispondere alle esigenze reali dei cittadini, offrendo informazioni chiare su temi complessi come la transizione energetica e la stabilità finanziaria, che impattano direttamente sulla qualità della vita quotidiana».

«Non si tratta di un semplice ciclo di incontri – afferma Francesca Campanini, referente di Confconsumatori per il progetto – ma rappresenta un’iniziativa fondamentale e strategica per la tutela e l’empowerment del cittadino nel contesto economico e sociale attuale».

«Questo progetto è importante – conclude l’avvocato Luisa Landro, relatrice all’incontro del 2 dicembre – perché dota il consumatore degli “occhiali” giusti per leggere la realtà economica e ambientale del futuro, trasformandolo da soggetto passivo a protagonista attivo delle proprie scelte, per un benessere che è sia individuale che collettivo».

«Come Cna Pensionati – dichiara Carmen Cantarelli, presidente di Cna Pensionati Parma – crediamo fortemente nel valore di questi momenti di confronto e informazione. I nostri associati, come molti cittadini, si trovano spesso a gestire questioni complesse legate alle bollette, ai contratti energetici o a situazioni di indebitamento. Poter contare su incontri chiari, concreti e accessibili rappresenta un aiuto prezioso, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione. L’educazione al consumo consapevole e alla sostenibilità è un investimento sulla serenità di oggi e sulla responsabilità verso le generazioni future».

La partecipazione a tutti gli incontri è gratuita. Per informazioni chiamare il numero 0521 230134.

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Il progetto “Consumatore 4.0 – Il futuro è davvero sostenibile?”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con fondi L.R. 27 marzo 2017, n. 4 – anno 2025, è promosso da Confconsumatori APS insieme a U.di.con Emilia-Romagna APS (capofila), Acu Emilia-Romagna, Assoutenti Emilia-Romagna APS  e Codici Emilia-Romagna

  • Novembre, 14
  • 1686
  • Casa e Utenze, Consumatore 4.0, Dalle Sedi, Emilia Romagna, Risparmio e Investimenti, sitoer
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Truffa bancaria, correntista recupera 15mila euro con Confconsumatori Rieti La decisione dell'Abf: «Risparmiatore imprudente, ma la responsabilità è anche della banca»

Rieti, 14 novembre 2025 – Un’altra vittoria di Confconsumatori Rieti dinanzi all’Arbitro bancario e finanziario (Abf) che ha riconosciuto il diritto al rimborso di 15mila euro a favore di un risparmiatore reatino che si era ritrovato ben 47 operazioni fraudolente sul proprio conto corrente bancario.

IL CASO – Il risparmiatore, associato a Confconsumatori, aveva ricevuto sul proprio smartphone un sms dal centro antifrode della banca per comunicargli un tentativo di frode non andato a buon fine. Lo stesso giorno aveva contattato l’istituto bancario disconoscendo ogni operazione richiesta e richiedendo l’immediato blocco dello strumento di pagamento: l’operatrice l’aveva rassicurato in merito alla messa in sicurezza del conto e al blocco della carta di credito. Solo qualche giorno dopo, non avendo ricevuto a domicilio la nuova carta di credito, il correntista era stato informato dalla banca che sulla carta di credito risultavano 47 operazioni.

Il risparmiatore aveva così richiesto il rimborso alla banca, che però aveva accusato il correntista di aver fornito a terzi i propri codici di accesso, così da consentire l’associazione di un nuovo dispositivo alle funzioni di Internet Banking e neutralizzando i presìdi di sicurezza. Vista rigettata la sua richiesta di rimborso, il correntista ha promosso una procedura davanti all’Arbitro Bancario Finanziario.

LA DECISIONE DELL’ARBITRO – Il cittadino truffato è stato assistito dall’avvocato Francesca Tilli dello Sportello Confconsumatori di Rieti. Il legale di Confconsumatori, dopo il diniego di rimborso ricevuto dalla banca, si è rivolta all’Abf che ha riconosciuto il diritto del correntista al rimborso parziale, pari a 15.000 euro, dell’importo sottratto, oltre al rimborso delle spese di procedura.

«Il Collegio – commenta l’avvocato Francesca Tilli, responsabile legale dello sportello Confconsumatori di Rieti – benché abbia voluto ritenere sussistenti elementi di imprudenza da parte del ricorrente, ha in ogni caso accertato che anche il comportamento della banca non fosse esente da responsabilità. Infatti, in caso di più operazioni ravvicinate, a favore dello stesso beneficiario e per il medesimo importo, è ragionevole reputare che si configurino indici di anomalia tali da far scattare precisi presìdi di sicurezza a carico della banca. Misure di sicurezza che nel caso concreto sono risultate completamente mancanti. Quindi, il collegio ha sicuramente riconosciuto un difetto organizzativo dell’intermediario bancario, il quale ha concorso a causare il danno. Si tratta dunque di una vittoria importante per Confconsumatori, considerando che l’Abf ha ritenuto di riconoscere il 50% della responsabilità in capo all’intermediario nonostante la dichiarata imprudenza a carico del ricorrente».

LA TUTELA – Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di Confconsumatori (tutti i contatti su https://confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/).

 

Finanziato dal MIMIT. D.D. 12 maggio 2025

  • Novembre, 14
  • 1926
  • Dalle Sedi, Lazio, Risparmio e Investimenti, Smacco alla Truffa
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Truffa, l’Arbitro bancario e finanziario si pronuncia a favore di un risparmiatore romano assistito da Confconsumatori: recuperati 7mila euro «Riconosciuta la responsabilità dell'istituto bancario nonostante la dichiarata imprudenza a carico del correntista».

Roma, 6 ottobre 2025 – Confconsumatori Roma ha riportato un’altra importante vittoria dinanzi all’Arbitro bancario e finanziario, che ha riconosciuto il diritto al rimborso di 7mila euro a favore di un consumatore romano che ha disconosciuto ben 12 bonifici eseguiti fraudolentemente dal proprio conto corrente.

IL CASO – L’associato a Confconsumatori aveva ricevuto sul proprio telefono un sms che l’aveva informato di un accesso anomalo al conto, invitandolo a chiamare il numero di telefono indicato. Il messaggio sms si era posto in perfetta prosecuzione di altri messaggi autentici presenti nella chat tra la banca e il correntista. Lo stesso giorno il risparmiatore aveva ricevuto anche una telefonata proveniente da un numero telefonico identico a quello riferibile alla banca, durante la quale un sedicente operatore bancario l’aveva avvertito che erano state eseguite operazioni fraudolente tramite il suo account, clonato da un altro dispositivo, invitandolo quindi per sicurezza a disinstallare le applicazioni dal cellulare. In realtà, controllando il proprio conto corrente, il risparmiatore si è ritrovato ben 12 bonifici eseguiti verso una banca in Lituania. Il correntista ha chiesto il rimborso al proprio istituto bancario, ricevendo però una risposta negativa, e ha deciso così di promuovere una procedura dinanzi all’Arbitro bancario finanziario.

LA DECISIONE DELL’ARBITRO – Il cittadino truffato è stato assistito dall’avvocato Barbara d’Agostino di Confconsumatori, la quale, dopo il diniego di rimborso ricevuto da parte dell’istituto bancario, si è rivolta all’Abf, l’Arbitro bancario finanziario, che ha riconosciuto il diritto del correntista al rimborso parziale, pari a 7mila euro, dell’importo sottratto.

«Il Collegio – commenta l’avvocato Barbara d’Agostino, presidente di Confconsumatori Lazio – benché abbia voluto ritenere sussistenti elementi di imprudenza da parte del ricorrente, ha in ogni caso accertato che anche il comportamento dell’intermediario non fosse esente da responsabilità in quanto è emerso che i bonifici disconosciuti erano stati disposti, nell’arco di poco più di due ore, in favore di soli due beneficiari verso una banca lituana: indici di anomalia che avrebbero dovuto allertare la banca. Di conseguenza, l’Arbitro ha statuito che la banca non ha agito conformemente alla diligenza richiesta ai sensi dall’art.1176 del Codice civile, in base al quale a carico dell’accorto banchiere grava l’obbligo di predisporre un sistema di monitoraggio al fine di un possibile blocco, in relazione ad operazioni anomale per frequenza e tipologia, idonee a configurare un rischio di frode oggettivo, imminente e rilevabile attraverso l’analisi delle informazioni riguardanti le transazioni “sospette”. Quindi è importante che il Collegio abbia accertato e valutato l’assenza di meccanismi di monitoraggio e blocco automatico una volta rilevata un’anomalia delle movimentazioni bancarie nel suo utilizzo, rappresentando una disfunzione organizzativa dell’intermediario che implica una sua responsabilità. Si tratta di una vittoria importante per Confconsumatori, considerando che l’Abf ha ritenuto di riconoscere il 50% della responsabilità in capo all’intermediario bancario nonostante la dichiarata imprudenza a carico del ricorrente».

LA TUTELA – Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di Confconsumatori: tutti i contatti su https://confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/.

  • Ottobre, 6
  • 4093
  • Dalle Sedi, Lazio, Risparmio e Investimenti
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Buoni postali fruttiferi prescritti, nuova sentenza d’appello conferma il diritto al risarcimento Rigettato l'appello di Poste Italiane contro la sentenza del Giudice di pace di Voghera che aveva stabilito come la mancata consegna del Foglio informativo analitico da parte di Poste costituisse una violazione meritevole di risarcimento

Parma, 2 ottobre 2025 – Un altro esito positivo della campagna “Buono tradito”: con la sentenza n. 1011/2025 del 19 settembre 2025 il Tribunale di Pavia, in veste di Giudice d’appello, ha confermato la precedente sentenza del Giudice di pace di Voghera che aveva sancito il diritto dei titolari di Buoni postali fruttiferi “a termine” ad essere risarciti per i danni patiti in relazione alla mancata consegna, da parte di Poste Italiane, del Foglio informativo analitico.

IL CASO – Una famiglia di risparmiatori pavesi, titolari di 3 Buoni postali fruttiferi a termine della serie AA3, del valore complessivo di 7mila euro, sottoscritti nel 2001, aveva ottenuto – con l’assistenza dell’avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsumatori – una sentenza favorevole da parte del Giudice di pace di Voghera, il quale aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno a favore dei risparmiatori per non avere mai ricevuto il Foglio informativo analitico che avrebbe permesso di conoscere, tra le altre cose, l’effettiva scadenza dei Buoni.

Poste Italiane aveva impugnato la sentenza, sostenendo che il Giudice di pace di Voghera avesse erroneamente applicato le norme contenute nel DM 19.12.2000 e non avesse tenuto conto dell’onere della prova dell’avvenuta mancata consegna del Foglio informativo, a suo dire a carico dei risparmiatori. Sempre Poste Italiane aveva fondato le proprie ragioni sul fatto di non essere in alcun modo obbligata a far sottoscrivere la relativa ricevuta di consegna del Foglio ai clienti, né di essere tenuta a conservarla, dato il tempo trascorso tra la sottoscrizione dei Buoni e la causa civile di primo grado.

LA SENTENZA – Il Tribunale di Pavia, confermando la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Voghera, ha ribadito, invece – contrariamente a quanto sostenuto da Poste Italiane – che è solo il Foglio informativo analitico a garantire l’informazione effettiva e completa al risparmiatore, non rilevando che le informazioni sui titoli siano contenute in generici fogli affissi in luogo pubblico, dal momento che tale affissione costituisce un onere aggiuntivo e non sostitutivo dell’obbligo di consegna del Foglio Informativo. Nel confermare la sentenza di primo grado, il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice d’appello, ha ribadito che la prova della consegna del Foglio Informativo grava in ogni caso su Poste Italiane. Per questo, l’ufficio postale negligente per non aver fatto sottoscrivere alcuna ricevuta di consegna del Foglio o colpevole di non averla conservata, va considerato responsabile per il danno arrecato ai risparmiatori.

LA TUTELA – «Un’altra decisione favorevole ai risparmiatori titolari di Buoni Postali Fruttiferi prescritti per mancanza di informazioni da parte di Poste Italiane. Si tratta di una sentenza d’appello molto significativa – commenta l’avvocato Grazia Ferdenzi, che ha assistito i risparmiatori che si erano rivolti a Confconsumatori nei due gradi di giudizio – poiché ribadisce l’importanza della corretta informazione per i risparmiatori fin dall’atto della sottoscrizione dei Buoni Postali, specie quando, come nel caso di specie, i titoli non presentano altra indicazione che la scritta “a termine”. Non solo perché l’obbligo informativo è previsto da una precisa normativa al riguardo, ma anche per i doveri di informazione e di comunicazione che gravano sul soggetto che ha collocato i titoli».

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi agli sportelli locali di Confconsumatori (contatti: www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori) o scrivere allo Sportello online dell’associazione: (www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/).

 

  • Ottobre, 2
  • 9709
  • Risparmio e Investimenti
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Truffato al bancomat, recuperati 2.500 euro L'Arbitro bancario finanziario si pronuncia a favore di un risparmiatore romano con l'intervento di Confconsumatori

Roma, 25 settembre 2025 – L’Arbitro bancario finanziario, grazie all’intervento di Confconsumatori, ha riconosciuto a un cittadino di Roma il diritto al rimborso di 2.500 euro sottratti illecitamente attraverso 10 prelievi non autorizzati.

IL CASO – Dopo aver ritirato il denaro a uno sportello bancomat, il risparmiatore era rimasto in attesa della restituzione della carta. Nel frattempo un uomo l’aveva distratto, affermando che la macchina aveva trattenuto la carta e spiegandogli che l’avrebbe ripresa solo il lunedì successivo, all’apertura della banca. Il lunedì successivo quindi l’utente si era rivolto alla filiale per richiedere la restituzione della carta bancomat, ma l’impiegato, una volta controllato all’interno dello sportello automatico, aveva riscontrato che non c’era alcun bancomat. È stato così che, da un controllo, il consumatore aveva scoperto che dal conto collegato alla sua carta bancomat risultavano ben 10 prelievi eseguiti dal truffatore.

LA DECISIONE DELL’ARBITRO – Il cittadino truffato è stato assistito dall’avvocato Barbara d’Agostino di Confconsumatori. Dopo il diniego di rimborso ricevuto dall’istituto bancario, l’avvocato D’Agostino si è rivolta all’Abf, l’Arbitro bancario finanziario, che ha riconosciuto il diritto del correntista al rimborso parziale, pari a 2.500 euro, dell’importo sottratto.

«Il Collegio – commenta l’avvocato Barbara d’Agostino, presidente di Confconsumatori Lazio – benché abbia voluto ritenere sussistenti elementi di imprudenza da parte del ricorrente nell’aver dato credito ad un terzo soggetto che lo convinceva del fatto che lo strumento fosse stato trattenuto dallo sportello, ha in ogni caso accertato che anche il comportamento dell’istituto bancario non fosse esente da responsabilità in quanto è emerso che erano stati inviati solo tre sms alert rispetto a tutte le numerose operazioni disconosciute. Non solo: ha accertato che la banca non ha rispettato il monitoraggio degli indici di anomalia previsti dal Dm 30 aprile 2007 n. 112 secondo cui si configura il rischio di frode quando si accertano sette o più richieste di autorizzazione nelle 24 ore per una stessa carta di pagamento. Quindi è importante che il Collegio abbia accertato e valutato l’assenza di meccanismi di blocco automatico di uno strumento di pagamento, una volta rilevata un’anomalia nel suo utilizzo, rappresentando una disfunzione organizzativa dell’intermediario che implica una sua responsabilità. Si tratta di una vittoria importante per Confconsumatori, considerando che l’Abf ha ritenuto di riconoscere il 40% della responsabilità in capo all’intermediario nonostante l’accertata parziale imprudenza a carico del ricorrente».

LA TUTELA – Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di Confconsumatori (tutti i contatti su https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/).

  • Settembre, 25
  • 1954
  • Dalle Sedi, Lazio, Risparmio e Investimenti
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SEDE REGIONALE E PROVINCIALE
L’AQUILA
SULMONA
Via E. Gianmarco 9   – CAP 67039
Telefono e Fax:  0864.50165
e-mail regionale e provinciale: confconsumatorisu@alice.it
e-mail sportello: confconsumatoriaqsu@gmail.com
Responsabile provinciale: Francesca Davini
Responsabile regionale: Domenico Taglieri
Orari di apertura: Martedì dalle 10 alle 12.30; Giovedì dalle 16 alle 18.30

CHIETI
Sede provinciale
SAN SALVO
Vico IV Garibaldi 2   – CAP 66050
Cellulare:  347.0834207
Email:   confconsumatorich@libero.it
Responsabili:   Antonio Artese
Orari di apertura:  Venerdì 16 – 18

SEDE NAZIONALE
Via Mazzini 43 - 43121 - PARMA
CF 80025080344
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