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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

PISTICCI (Mt)
Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

Salute

Confconsumatori rivendica la massima informazione sugli effetti dei farmaci e sulle loro modalità di assunzione. Propone azioni giudiziarie per la tutela dei diritti del malato, del disabile, dell’anziano.
È favorevole alla vendita assistita dei farmaci da banco nei supermercati.

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Privacy e sanità: diritto dei pazienti alla protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha diffuso un depliants contenente alcune interessanti istruzioni. Il principio è chiaro: al cittadino che entra in contatto con medici e strutture sanitarie per cure, prestazioni mediche, acquisto medicine, operazioni amministrative, deve essere garantita la più assoluta riservatezza ed il rispetto della dignità. Vengono così date risposte alle domande più frequenti.

Innanzitutto il medico può informare altre persone sullo stato di salute di un suo assistito solo se il paziente ha acconsentito . Se invece il paziente non è in grado di dare il consenso, ma deve essere sottoposto a cure, a parte i casi di rischio imminente per la salute, quando vi è impossibilità fisica o incapacità di intendere, il consenso al trattamento può essere dato da un terzo (medico, familiare, convivente, responsabile della struttura presso cui dimora).
Chi può avere poi notizie se un cittadino viene portato al pronto soccorso o ricoverato? L’organismo sanitario può dare informazioni, anche per telefono, sul passaggio o sulla presenza di una persona al pronto soccorso o sui degenti presenti nel reparto solo ai terzi legittimati, come parenti, familiari, conviventi, conoscenti, personale volontario . L’interessato, se cosciente e capace, deve essere preventivamente informato (es. all’accettazione) e poter decidere a chi può essere comunicata la notizia.

Le fasce deboli (disabili, minori, anziani), ma anche pazienti sottoposti a trattamenti medici invasivi, hanno diritto ad una particolare attenzione in materia di protezione della dignità . Nei reparti di rianimazione, durante l’orario di visita, devono essere adottati accorgimenti anche provvisori (es. paraventi) per limitare la visibilità del malato, ai soli familiari e conoscenti.

Non è poi giustificata l’affissione di liste di pazienti in attesa di intervento in locali aperti al pubblico , con o senza la descrizione della patologia sofferta, né devono essere resi visibili ad estranei documenti sulle condizioni cliniche del malato, come le cartelle infermieristiche poste vicino al letto di degenza.
I referti diagnostici, le cartelle cliniche, i risultati delle analisi e i certificati rilasciati dagli organismi sanitari, possono essere consegnati anche a persone diverse dai diretti interessati purchè munite di delega scritta .

E nelle sale d’aspetto, in che modo il paziente deve essere avvisato del proprio turno? Nei locali di grandi strutture sanitarie i nomi dei pazienti in attesa di una prestazione o di documentazione  (es. analisi cliniche) non devono essere divulgati ad alta voce . Occorre adottare soluzioni alternative, per esempio attribuendo un codice alfanumerico al momento della prenotazione o dell’accettazione. La cosa è diversa per i medici di base, gli studi medici privati e i medici specialisti, che hanno un rapporto personalizzato con i loro assistiti, e possono chiamarli per nome.

Per la riservatezza dei colloqui vi é poi la cosiddetta “ distanza di cortesia ”. Presso gli sportelli degli ospedali e delle aziende sanitarie o nelle farmacie devono essere previsti appositi spazi, spesso segnalati con una riga gialla, oltre i quali gli utenti possano attendere il proprio turno.

Importante quanto previsto per le associazioni di volontariato, che possono ricevere informazioni sui loro assistiti, ma devono osservare tutte le regole che le strutture sanitarie prevedono per il proprio personale interno per garantire il rispetto della dignità della persona ed il massimo livello di tutela dei pazienti, nonché il segreto professionale.

avv. Carmelo Calì – Presidente Confconsumatori Sicilia

  • Novembre, 30
  • 289
  • Salute
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Diritto del paziente di avere il video del proprio intervento chirurgico

22 novembre 2006 – Questa volta la spallata arriva dal Garante della Privacy, che con un proprio provvedimento ha riconosciuto il diritto del paziente di avere la videocassetta del suo intervento chirurgico .

A rivolgersi all’Autorità è stata una signora, che si era sottoposta ad un intervento di “videolaparoscopia” presso una casa di cura privata. Infatti l’istanza con la quale aveva chiesto, in virtù della normativa sulla protezione dei dati personali, di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che la riguardavano registrati su videocassetta, aveva avuto il diniego della struttura sanitaria. In particolare la casa di cura ha sostenuto di essere tenuta unicamente a fornire o consentire la visione all’interessata di una copia della cartella clinica e dell’acclusa scheda di dimissione ospedaliera.

Per quanto riguardava la videocassetta, la richiesta è stata ritenuta innanzitutto “arbitraria, oltre che illegittima”, con l’aggiunta che essendo stati registrati sulla videocassetta in questione vari interventi chirurgici eseguiti anche su altri pazienti, la consegna del relativo supporto avrebbe violato la riservatezza dei dati personali degli stessi. La signora ha così replicato che, una volta che sono stati registrati su apposito video i propri dati personali,  aveva il diritto di accedervi ed il titolare aveva l’obbligo e non la facoltà di consentire l’accesso. E la circostanza che sulla videocassetta erano riprodotti anche i dati personali di altri soggetti parimenti sottoposti ad intervento chirurgico era irrilevante in quanto il titolare del trattamento avrebbe potuto benissimo estrapolare la parte relativa al singolo intervento chirurgico. La casa di cura, permanendo nella propria posizione, è arrivata a sostenere di essere nell’impossibilità materiale di estrapolare dalla cassetta il singolo intervento.

Preso atto di quanto sopra il Garante per la protezione dei dati personali  ha rilevato innanzitutto che l’esercizio del diritto di accesso consente di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali effettivamente detenuti, estrapolati dai documenti o dagli altri supporti che li contengono ovvero, quando l’estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la consegna in copia dei documenti, con l’omissione di tutto ciò che non costituisce dato personale dell’interessato .

Ha poi evidenziato che il titolare del trattamento non ha fornito nel corso del procedimento un positivo riscontro alla richiesta di accesso formulata dalla signora. Il ricorso è stato accolto, alla casa di cura è stato così ordinato di mettere a disposizione della ricorrente i dati personali che la riguardano registrati sulla videocassetta, previo oscuramento delle immagine relative a terzi. Profilo, quest’ultimo, per il quale è stata ritenuta infondata l’eccezione della casa di cura di una impossibilità materiale.

L’Autorità ha quindi fissato un  termine di rilascio della documentazione con l’obbligo per la resistente di dare comunicazione dell’avvenuto adempimento e di pagare anche le spese del procedimento da corrispondersi direttamente alla ricorrente.

Il provvedimento, come è facile intuire, riveste particolare importanza perché sancisce il diritto del paziente di accedere a tutti i dati che lo riguardano.    

avv. Carmelo Cali – Presidente Confconsumatori Sicilia

  • Novembre, 22
  • 355
  • Salute
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Enti ospedalieri responsabili per disservizi

Gli enti ospedalieri sono responsabili in caso di disservizio: così ha statuito il Tribunale di Vicenza. L’ospedale che organizza male il proprio servizio è corresponsabile insieme ai medici che male operano .

La causa ha avuto inizio perché i genitori di un minore interdetto, hanno chiesto il risarcimento di tutti i danni da loro sofferti in conseguenza delle gravissime lesioni invalidanti di cui era rimasto vittima il loro figlio. Hanno lamentato in particolare l’imprudenza, la negligenza, l’imperizia e l’inosservanza delle regole della scienza medica di cui si erano resi colpevoli i medici, che avevano prestato la loro opera professionale in occasione della nascita del loro figlio. I medici hanno lasciato passare troppo tempo prima di procedere al parto, con la conseguenza che il bambino è nato con gravi ritardi celebrali, che si sono ripercossi anche sulla sfera motoria.

Il Tribunale ha evidenziato che il ritardo negli interventi trova la sua origine tanto in deficienze proprie della struttura ospedaliera quanto nelle condotte di cui si resero protagonisti nella notte del parto i medici. Questi ultimi, avvisati della necessità di accorrere in ospedale,  sono stati ritenuti responsabili a vario titolo.

Il primo medico si limitò a praticare una iniezione senza porre in essere le dovute manovre d’emergenza. Il secondo, aiuto del reparto, che quel giorno era chiamato a svolgere le funzioni del primario assicurando pronta reperibilità, è giunto in ospedale dopo trentacinque minuti dalla chiamata. Risiedeva, infatti, a circa quaranta chilometri di distanza, scelta questa censurabile perché il suo ruolo gli imponeva di porsi in grado di giungere in ospedale in tempi brevi. Il terzo, anestesista, addirittura è arrivato in ospedale dopo quarantadue minuti perché, pur abitando vicino al nosocomio, ha deciso volontariamente che si sarebbe mosso dalla sua abitazione solo dopo l’arrivo dell’aiuto. A queste responsabilità individuali, ha osservato il Tribunale, si è senz’altro accompagnata una chiara deficienza dell’ospedale nell’organizzazione del servizio . L’ente ha consentito che l’aiuto risiedesse a quaranta chilometri nello stesso momento in cui lo chiamava a garantire pronta reperibilità. E’ risultato incomprensibile come la direzione sanitaria dell’ospedale potesse ragionevolmente pensare che il medico, trovandosi così distante dall’ospedale, fosse in grado, una volta chiamato a fronteggiare un’urgenza, di giungere in reparto tempestivamente.

Ma all’ospedale è stato addebitata anche la responsabilità per avere organizzato il servizio di anestesia in maniera largamente deficitaria. E’ emerso che il medico era l’unico anestesista alle dipendenze dell’ente e,  pertanto, lo stesso veniva chiamato a prestare il suo servizio per 365 giorni all’anno e per 24 ore al giorno, in occasione di interventi chirurgici programmati o d’urgenza. All’ospedale è stato addebitato quindi di non avere organizzato il servizio di anestesia quanto meno con un altro medico.

La produzione dell’evento lesivo è stata imputata sia ai tre medici che all’ente ospedaliero, nella misura del 25% ciascuno. Infine il Tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento di entrambi i genitori per aver subito un danno ingiusto, oltre che morale, anche esistenziale, definito, quest’ultimo, come uno sconvolgimento di vita passata, attuale e futura, e valutato in via equitativa .

avv.Carmelo Cali – Presidente Confconsumatori Sicilia

  • Novembre, 1
  • 238
  • Salute
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Responsabilità medica e infezioni ospedaliere, importante sentenza della Corte di Appello di Milano

La responsabilità medica va rapportata al concetto di trattamento medico così come enucleato negli ultimi decenni dalla giurisprudenza più attenta sull’argomento. Il concetto non può essere ridotto all’atto chirurgico ma va inteso estensivamente ricomprendendo qualsiasi atto che coinvolga la persona del paziente nella sua dimensione personale fisica e psichica .

La pronuncia è arrivata in seguito alla proposizione dell’appello, da parte di una struttura ospedaliera, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano a cui si erano rivolti i congiunti di un paziente deceduto a causa di una polmonite nosocomiale insorta dopo l’operazione. Il Tribunale, accogliendo le loro domande, ha riconosciuto il loro diritto ad avere risarciti £. 527.280.000.

Nel corso del giudizio di primo grado il consulente tecnico d’ufficio aveva concluso che il comportamento professionale dei sanitari, che hanno prestato la loro opera durante e dopo l’intervento è da ritenersi adeguato alle circostanze. Non così poteva, dirsi, invece, per l’attività svolta dai sanitari curanti nelle settimane di degenza, che hanno preceduto l’intervento. In seguito all’appello la Corte ha rinnovato la consulenza tecnica d’ufficio (CTU) medico-legale in ordine al rapporto intercorrente tra la condotta dei sanitari e la causa di morte del paziente, richiedendo se la valutazione pre-operatoria della condizione del paziente era stata effettuata correttamente, se si era tenuto conto adeguatamente di tale condizione in relazione all’intervento da effettuarsi e se l’evento che ha portato alla morte nella fase post-operatoria era riconducibile o meno alle valutazioni ed alle condotte predette o ad altra causa. Partendo dalla lunga ospedalizzazione (due mesi prima dell’intervento) il consulente tecnico ha evidenziato che il paziente è stato esposto per tale periodo, al rischio di venire in contatto con batteri nosocomiali, e con alta probabilità è stato “colonizzato”. Infatti i microrganismi isolati dalle secrezioni bronchiali del paziente hanno fatto risultare che si trattava di cosiddetti “batteri nosocomiali”, cioè selezionati all’interno dall’ambito ospedaliero e trasmessi da paziente a paziente o da operatore a paziente.   

Il ricovero ospedaliero , hanno affermato i giudici, al pari di ogni altro trattamento, deve rispondere a corretti criteri di indicazione medica, e deve quindi essere il risultato di una valutazione bilanciata tra i benefici attesi (la realizzabilità di necessarie attività di diagnosi e cura) e i noti rischi connessi . Di conseguenza, così come una dimissione anticipata può essere ingiustificata e fonte di responsabilità, alla stessa stregua un ricovero protratto senza necessità medica può essere fonte di responsabilità quando ha esposto il paziente ai rischi connessi al ricovero, in primis le infezioni nosocomiali.

Nel caso in esame, hanno concluso, è accaduto che il percorso clinico del paziente non è stato individualizzato e il paziente è stato trattenuto in ospedale in assenza di una indicazione medica e gli sono stati somministrati farmaci (i cortisonici) senza alcuna necessità per il tempo del ricovero necessario. E’ stato pertanto rigettato l’appello e confermata la sentenza del Tribunale.

avv.Carmelo Calì – Presidente Confconsumatori Sicilia                             

  • Ottobre, 4
  • 785
  • Salute
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Farmaco Lipobay della Bayer: a chi rivolgersi e i danni per la salute

24 agosto 2001: la vicenda del farmaco Lipobay, prodotto dalla Bayer, e dei suoi effetti rischiosi per la salute: a chi rivolgersi se si è stati danneggiati dalla sua assunzione.

Alla luce della vicenda legata al farmaco "Lipobay" prodotto dalla Bayer, la Confconsumatori informa che i pazienti che si ritengono danneggiati dal farmaco possono contattare la sede nazionale (tel. 0521/230134-233583, fax 0521/285217, email: segreteria@confconsumatori.it) al fine di chiedere il giusto risarcimento alla casa farmaceutica.

A tale scopo la Confconsumatori sta organizzando un pool di medici e di avvocati, che potranno assistere chi ha subito un danno alla salute (permanente o temporaneo che sia) in eventuali battaglie giudiziarie.

Non è nostra intenzione creare allarmismo o speculare su fatti spiacevoli. Purtroppo, però, il problema esiste, come ammesso dalla stessa Bayer, dai magistrati e dal Ministro della Sanità.

Per questo rivendichiamo la massima informazione ai consumatori sugli effetti del farmaco, sulle modalità di assunzione e sui rischi per la salute connessi ad un impiego sbagliato.

E confidiamo che la dolorosa circostanza possa produrre l’auspicato cambiamento nei comportamenti dei medici rispetto agli utenti, improntati ad una insufficiente informazione sia rispetto ai farmaci necessari per la cura delle patologie, sia rispetto a più corretti e salutari stili di vita.

La Presidente nazionale – Mara Colla

  • Gennaio, 1
  • 244
  • Salute
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SEDE REGIONALE E PROVINCIALE
L’AQUILA
SULMONA
Via E. Gianmarco 9   – CAP 67039
Telefono e Fax:  0864.50165
e-mail regionale e provinciale: confconsumatorisu@alice.it
e-mail sportello: confconsumatoriaqsu@gmail.com
Responsabile provinciale: Francesca Davini
Responsabile regionale: Domenico Taglieri
Orari di apertura: Martedì dalle 10 alle 12.30; Giovedì dalle 16 alle 18.30

CHIETI
Sede provinciale
SAN SALVO
Vico IV Garibaldi 2   – CAP 66050
Cellulare:  347.0834207
Email:   confconsumatorich@libero.it
Responsabili:   Antonio Artese
Orari di apertura:  Venerdì 16 – 18

SEDE NAZIONALE
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CF 80025080344
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