Il Garante per la protezione dei dati personali ha diffuso un depliants contenente alcune interessanti istruzioni. Il principio è chiaro: al cittadino che entra in contatto con medici e strutture sanitarie per cure, prestazioni mediche, acquisto medicine, operazioni amministrative, deve essere garantita la più assoluta riservatezza ed il rispetto della dignità. Vengono così date risposte alle domande più frequenti.
Innanzitutto il medico può informare altre persone sullo stato di salute di un suo assistito solo se il paziente ha acconsentito . Se invece il paziente non è in grado di dare il consenso, ma deve essere sottoposto a cure, a parte i casi di rischio imminente per la salute, quando vi è impossibilità fisica o incapacità di intendere, il consenso al trattamento può essere dato da un terzo (medico, familiare, convivente, responsabile della struttura presso cui dimora).
Chi può avere poi notizie se un cittadino viene portato al pronto soccorso o ricoverato? L’organismo sanitario può dare informazioni, anche per telefono, sul passaggio o sulla presenza di una persona al pronto soccorso o sui degenti presenti nel reparto solo ai terzi legittimati, come parenti, familiari, conviventi, conoscenti, personale volontario . L’interessato, se cosciente e capace, deve essere preventivamente informato (es. all’accettazione) e poter decidere a chi può essere comunicata la notizia.
Le fasce deboli (disabili, minori, anziani), ma anche pazienti sottoposti a trattamenti medici invasivi, hanno diritto ad una particolare attenzione in materia di protezione della dignità . Nei reparti di rianimazione, durante l’orario di visita, devono essere adottati accorgimenti anche provvisori (es. paraventi) per limitare la visibilità del malato, ai soli familiari e conoscenti.
Non è poi giustificata l’affissione di liste di pazienti in attesa di intervento in locali aperti al pubblico , con o senza la descrizione della patologia sofferta, né devono essere resi visibili ad estranei documenti sulle condizioni cliniche del malato, come le cartelle infermieristiche poste vicino al letto di degenza.
I referti diagnostici, le cartelle cliniche, i risultati delle analisi e i certificati rilasciati dagli organismi sanitari, possono essere consegnati anche a persone diverse dai diretti interessati purchè munite di delega scritta .
E nelle sale d’aspetto, in che modo il paziente deve essere avvisato del proprio turno? Nei locali di grandi strutture sanitarie i nomi dei pazienti in attesa di una prestazione o di documentazione (es. analisi cliniche) non devono essere divulgati ad alta voce . Occorre adottare soluzioni alternative, per esempio attribuendo un codice alfanumerico al momento della prenotazione o dell’accettazione. La cosa è diversa per i medici di base, gli studi medici privati e i medici specialisti, che hanno un rapporto personalizzato con i loro assistiti, e possono chiamarli per nome.
Per la riservatezza dei colloqui vi é poi la cosiddetta “ distanza di cortesia ”. Presso gli sportelli degli ospedali e delle aziende sanitarie o nelle farmacie devono essere previsti appositi spazi, spesso segnalati con una riga gialla, oltre i quali gli utenti possano attendere il proprio turno.
Importante quanto previsto per le associazioni di volontariato, che possono ricevere informazioni sui loro assistiti, ma devono osservare tutte le regole che le strutture sanitarie prevedono per il proprio personale interno per garantire il rispetto della dignità della persona ed il massimo livello di tutela dei pazienti, nonché il segreto professionale.
avv. Carmelo Calì – Presidente Confconsumatori Sicilia
