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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

PISTICCI (Mt)
Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

Servizi e Società

Confconsumatori conduce decise azioni volte a formare un consumatore non mero e passivo acquirente, ma attore di un mercato trasparente e solidale. L’azione di Confconsumatori è rivolta anche alle imprese, cui richiede di acquisire la cultura della Responsabilità Sociale d’Impresa e di introdurre l’etica nell’economia. A tal fine, sottoscrive protocolli con amministrazioni pubbliche e imprese private per il miglioramento della qualità di prodotti e servizi e della comunicazione con i consumatori.

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Rapporti con Pubblica Amministrazione


Carta europea della disabilità A chi è destinata e come si utilizza la Disability Card

La Carta europea della disabilità, o Disability Card, è un tesserino che permette l’identificazione delle persone con disabilità e l’accesso a servizi gratuiti o a costo ridotto in materia di: trasporti; cultura; tempo libero; benefici utili alla promozione dei propri diritti sul territorio nazionale e in altri Paesi dell’Unione europea.

L’intento è chiaramente quello di agevolare l’inclusione dei soggetti con disabilità nella vita sociale collettiva.

GLI AVENTI DIRITTO

La Carta europea della disabilità viene rilasciata a tutti i soggetti in condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza, ovvero:

  • gli invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata pari o superiore al 67%;
  • gli invalidi civili minorenni;
  • i cittadini con indennità di accompagnamento;
  • i cittadini con certificazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • i ciechi civili;
  • i sordi civili;
  • gli invalidi e inabili (legge 12 giugno 1984, n. 222);
  • gli invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%;
  • gli invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell’integrità psicofisica;
  • gli inabili alle mansioni (legge 11 aprile 1955, n. 379, d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092 e d.p.r. 27 luglio 2011, n. 171) e inabili (articolo 13, legge 8 agosto 1991, n. 274 e articolo 2, legge 8 agosto 1995, n. 335);
  • i cittadini titolari di trattamenti di privilegio ordinari e di guerra.

La Carta europea della disabilità viene spedita tramite Poste Italiane all’indirizzo di residenza dell’istante o ad altro da lui indicato.

COME UTILIZZARLA

I titolari possono ottenere le agevolazioni previste esibendo la Carta europea della disabilità, senza ulteriori formalità o richieste da parte di Amministrazioni dello Stato o dei soggetti pubblici e privati, che hanno sottoscritto apposite convenzioni.

L’esibizione della Carta esonera il cittadino dal possesso di altre certificazioni che attestino lo stato di disabilità.

Sulla Carta sono riportati i seguenti dati:

  • fotografia del titolare;
  • nome, cognome e data di nascita;
  • numero e data di scadenza del documento;
  • QR-Code che consente di visualizzare la situazione sanitaria aggiornata del soggetto.

Le convenzioni attive sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministro per le Disabilità.

COME SI RICHIEDE

La Carta europea della disabilità è rilasciata dall’INPS su domanda dell’interessato ed è valida (salvo il venir meno della causa di disabilità) per un termine massimo di dieci anni.

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli sportelli di Confconsumatori elencati all’indirizzo www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/

  • Gennaio, 21
  • 4818
  • Servizi e Società
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Le osservazioni delle associazioni dei consumatori al ddl Concorrenza Adusbef, Assoutenti, Casa del Consumatore, Codici, Confconsumatori, CTCU, Movimento Consumatori rivolgono al Presidente della X Commissione della Camera dei Deputati i propri commenti al testo del decreto

Roma, 16 ottobre 2024 – Le associazioni Adusbef, Assoutenti, Casa del Consumatore, Codici, Confconsumatori, CTCU e Movimento Consumatori
hanno deciso di esprimersi in merito al disegno di legge Concorrenza. Si riportano di seguito le osservazioni indirizzate al Presidente della X Commissione della Camera dei Deputati.

Al Presidente della X Commissione della Camera dei Deputati
Le scriventi associazioni ritengono che le proposte del disegno di legge meritino grande attenzione da parte del Parlamento su alcuni punti cruciali che mettono a rischio i diritti dei consumatori ed utenti (quindi dei cittadini).

Andando all’esame articolo per articolo si segnala:
Articolo 17, assegnazione alle Camere di Commercio del compito di rilevazione dei prezzi indicati dal Garante (aggiunta all’articolo 2, comma 2 lettera C legge 580/1993). Si propone dopo “le modalità di rilevazione dei prezzi e tariffe sono definite da apposite linee guida adottate dal Garante….” di inserire “sentite le associazioni dei consumatori riconosciute ai sensi dell’articolo 137 codice del consumo”.

Articolo 19, portabilità scatola nera: si condivide la ratio del primo comma. Invece il secondo e terzo comma inseriscono il diritto dell’assicurazione di utilizzare i dati della scatola nera per calcolare il premio assicurativo, così profilando il cliente anche in momenti personali della vita privata come ad esempio gli spostamenti e la condotta di guida non connessa ad incidenti stradali. Sul punto esprimiamo un fortissimo e preoccupatissimo parere negativo: le “scatole nere”, dispositivi telematici obsoleti.
Si rileva come anche rappresentanti delle imprese assicuratrici abbiano dato atto in più sedi che le finalità dei dispositivi telematici, attualmente centrali nei piani industriali, sono di natura tariffaria e che non vi è sostanziale interesse a pretese finalità antifrode. Del resto si segnala che recentemente la Corte di Cassazione (Ord. 13725/24) ha dato atto che tali finalità non sono comunque perseguibili con gli attuali strumenti nell’attuale quadro ordinamentale. Per tale ragione, posto che l’interesse delle imprese assicurative è volto a “superare” il sistema del cd “bonus malus”, a favore di non definiti sistemi di pricing basati sullo stile di guida, restano immutate le forti riserve sull’utilizzo delle cd “scatole nere” che viene espressamente invocato per determinare “lo stile di guida” sul quale poi basare le tariffe. È infatti evidente che il concetto di stile di guida è aleatorio ed impalpabile e consentire di una determinazione dei premi sula base di tale fumoso parametro lascerebbe campo libero a condotte discriminatorie non verificabili oggettivamente che potrebbero legittimare incremento tariffari altrimenti non legittimi secondo il criterio del “bonus malus” ora vigente. Va poi rilevato che il trend di utilizzo dei dispositivi, una volta crescente, pare ora essersi invertito. Ciò sia per il moltiplicarsi di criticità in sede liquidativa ove, nel caso di sinistro, agli assicurati vengono contestate proprio sulla base delle asserite risultanze dei dispositivi, corresponsabilità che diversamente non sarebbero state eccepite, sia soprattutto per l’effetto lock-in dei dispositivi che fungono da dissuasori alla mobilità degli assicurati tra imprese. Per tale ragione appare apprezzabile l’annunciato intervento che, fissando caratteristiche minime dei dispositivi, garantirà la mobilità degli assicurati con benefici effetti pro concorrenziali. Andrà comunque tenuto conto che eventuali innovazioni normativi volte a superare le criticità evidenziate dalla Cassazione con la sentenza 13725/24 dovranno necessariamente contemplare la obbligatoria messa a disposizione dei metadati rilevati dai dispositivi, assicurarne la riferibilità allo strumento e la non ripudiabilità. Ad oggi infatti le “risultanze” del dispositivo messe a disposizione sono costituite da “report”, cioè da stampati cartacei, contenenti indicazioni di geolocalizzazione “interpretate” da terzi le cui valutazioni (e non i dati) sono riprodotti su supporto cartaceo a cura dei provider dei servizi telematici. Cioè, come ha chiarito la Cassazione, allo stato i “dispositivi” sono solo strumenti gestiti da privati per conto di privati per finalità non pubblicistiche.
Si rileva infine come i dispositivi di geolocalizzazione siano strumento oramai obsoleti e residuale posto che a partire dal 2 luglio 2022 tutti gli autoveicoli di nuova omologazione devono essere dotati di un dispositivo EDR (Event Data Recorder) nativo dunque montato da casa madre che costituisce un duplicato tecnologicamente più avanzato dei dispositivi assicurativi che vengono sostanzialmente utilizzati anche per finalità di marketing cioè per canalizzare, nell’immediatezza del sinistro avendo immediata contezza dell’evento crash, le riparazioni anche mediante l’utilizzo di call center dedicati.
Va quindi escluso l’utilizzo di dati personali, quali gli spostamenti in auto, qualsivoglia utilizzo ai fini commerciali e di calcolo dei premi.
Pertanto si chiede che il Legislatore valuti di cassare dal disegno di legge l’utilizzo dei dati ai fini di pricing.
Per completezza si osserva che sul secondo comma sarebbe giusto sancire il diritto dell’assicurato o l’utilizzatore del veicolo al completo di accesso a tutti i dati rilevati dalla scatola nera in quanto è troppo ristretto il diritto ai soli dati generici di percorrenza ed altro. Peraltro secondo l’architettura del ddl emergerebbe una asimmetria per cui le compagnie hanno completo accesso mentre il titolare del veicolo avrebbe solo un accesso parziale e filtrato.

Articolo 20, banca dati antrifrode per rapporti assicurativi diversi da rca: si tenta di introdurre l’ennesima intollerabile profilazione ed accumulo di dati, anche extra assicurativi, dei clienti. Serve davvero una Banca dati antifrode per i rami non obbligatori? Qualora si voglia insistere in detta banca dati va perimetrata per legge la natura dei dati raccoglibili e va affidata l’attuazione della legge non ad IVASS ma al Garante della protezione dei dati personali col necessario coinvolgimento delle associazioni dei consumatori.

Articolo 21, la proposta di Legge interviene sul codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine disciplinare il fenomeno della cosiddetta «Shrinkflation», ovverosia la pratica dei produttori volta a ridurre la quantità di prodotto all’interno delle confezioni, mantenendo però il prezzo sostanzialmente invariato o, addirittura, aumentandolo, con la conseguenza di disorientare il consumatore che si trova a subire un aumento dei prezzi in maniera poco trasparente. Ai sensi della normativa vigente, i fabbricanti di prodotti destinati al consumo devono garantire che le informazioni relative alla quantità del prodotto (peso e volume) siano veritiere, nonché chiaramente visibili e leggibili dal consumatore sul preconfezionamento del prodotto. Può accadere però che alcuni prodotti subiscano una variazione al ribasso della quantità inserita nel preconfezionamento, a fronte di prezzi di acquisto invariati o in aumento. Infatti, la diminuzione del valore nominale della quantità di prodotto potrebbe accompagnarsi al mantenimento del prezzo precedente: ciò comporta un aumento del prezzo reale per unità di misura del prodotto, senza che venga però annunciato dai produttori e senza che risulti evidente ai consumatori al momento dell’acquisto. Per tutelare i consumatori rispetto all’effettiva quantità di prodotto acquistata e al costo realmente sostenuto, la norma in esame introduce l’articolo 15-bis del codice del consumo, prevedendo a carico dei produttori l’obbligo di garantire trasparenza, in caso di riduzione della quantità del prodotto rispetto al peso o al volume precedente, specificando l’eventuale aumento di prezzo indicato in misura percentuale. Tale adempimento deve essere assicurato tramite l’apposizione nella confezione di vendita di una specifica etichetta con apposita evidenziazione grafica. Tali informazioni sono aggiuntive a quelle già previste ai sensi dell’articolo 15 del codice del consumo. Viene stabilito, inoltre, che l’obbligo di informazione appena descritto si applica per un periodo di sei mesi decorrente dalla data in cui il prodotto è messo in vendita nella sua quantità ridotta. Si segnala che la Francia ha provveduto a notificare una norma simile ai sensi alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione. Si condivide la ratio del comma. La durata andrebbe estesa ad un anno. Manca, ad avviso delle scriventi associazioni, una norma di fondo che vieti ai produttori di mettere in commercio prodotti imballati in modo tale da suggerire una quantità di prodotto contenuta superiore rispetto alla quantità reale. In questo modo si ottiene l’arginamento del fenomeno “Shrinkflation” anche laddove lo stesso sia già in atto. Al di là dell’aspetto economico, le confezioni ingannevoli esercitano un impatto notevole anche sull’ambiente: gli imballaggi inutilmente grandi richiedono infatti un consumo di risorse (carta, petrolio grezzo come materia prima per la plastica, metalli, vetro) maggiore e generano più rifiuti del necessario.

Si propone pertanto di affiancare alla norma di cui sopra il seguente o un similare passaggio, inserendo la pratica commerciale fra quelle considerate scorrette.
In ragione dell’impossibilità di intervenire sull’articolo 23 Codice del consumo – in ragione del carattere di armonizzazione completa o massima della Direttiva 2005/29/EC e del carattere rigido della “Black List” di pratiche commerciali in ogni caso scorrette di cui lo stesso costituisce, insieme all’articolo 26 Codice del consumo, attuazione – si propongono le seguenti alternative:
a) l’inserimento, nell’articolo 21, comma 2, Codice del consumo, della seguente previsione: “una qualsivoglia attività di commercializzazione e/o immissione nel mercato del prodotto mediante l’utilizzo confezioni o tecniche di riempimento delle stesse tali da far apparire la presenza di una quantità di prodotto maggiore di quella effettivamente in esse contenuta”.
b) l’inserimento, nell’articolo 21 Codice del Consumo, quale comma 5, della seguente previsione:
“È considerata scorretta la pratica commerciale che consiste nell’offrire prodotti utilizzando confezioni o tecniche di riempimento delle stesse tali da far apparire la presenza di una quantità di prodotto maggiore di quella effettivamente in esse contenuta”.
La vigilanza sulla norma viene affidata all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con l’ausilio dei Servizi Metrici delle Camere di Commercio. La mancata osservazione è da sanzionare come di rito.

  • Ottobre, 16
  • 3323
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Le controversie con Autostrade per l’Italia e la procedura di conciliazione: webinar il 15 ottobre Confconsumatori organizza un incontro aperto alla cittadinanza, con rappresentanti di Autostrade per l’Italia e dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti

Parma, 10 ottobre 2024 – In molti casi, di fronte a problematiche e disservizi legati alla rete autostradale (ai pedaggi, alle aree di sosta, all’assistenza stradale…), gli automobilisti non sono a conoscenza degli strumenti di cui dispongono per tutelarsi. Per risolvere le controversie in maniera efficace, esiste la procedura di conciliazione: un’alternativa rapida e stragiudiziale per difendere i diritti degli utenti. Con l’obiettivo di approfondire questo tema e fornire informazioni pratiche ai cittadini, Confconsumatori ha in programma il webinar “Le controversie con Autostrade per l’Italia e la procedura di conciliazione“, che si terrà martedì 15 ottobre, a partire dalle 15.30.

Scarica la locandina

IL WEBINAR

Durante il webinar, dopo l’introduzione di Carmelo Calì, vicepresidente e responsabile settore Trasporti e turismo Confconsumatori, interverranno Leone Vitali, responsabile Relazioni con le associazioni dei consumatori Autostrade per l’Italia, Katia Gallo, dirigente Ufficio Conciliazioni e contenuto minimo dei diritti degli utenti ART e Franco Conte, conciliatore e membro del Consiglio direttivo Confconsumatori.

L’incontro permetterà di illustrare la recentissima Delibera n. 132/2024 del 27 settembre 2024, emanata dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), che stabilisce le nuove misure sui diritti risarcitori degli utenti nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi nelle aree di pertinenza autostradale (la Delibera è disponibile online al link https://www.autorita-trasporti.it/delibere/delibera-n-132-2024/).

Sarà, inoltre, discusso il protocollo d’intesa tra Autostrade per l’Italia e le associazioni dei consumatori, che ha portato alla creazione dell’Organismo ADR, un organismo paritetico per la risoluzione rapida, gratuita ed extragiudiziale delle controversie tra utenti e concessionarie del Gruppo, quali RAV Raccordo Autostradale Valle D’Aosta, Tangenziale di Napoli e Società Autostrada Tirrenica.

FORMAZIONE

Il webinar, che rientra nell’ambito di un progetto finanziato dal MIMIT (D.M. 6/5/2022 art. 5), rappresenterà un’opportunità formativa per gli operatori degli sportelli delle associazioni dei consumatori e per i cittadini, permettendo di comprendere meglio le procedure ADR previste dal Codice del Consumo e gestire in modo efficace i reclami e le conciliazioni.

PER PARTECIPARE

Per partecipare al webinar, gratuito e aperto al pubblico, occorre registrarsi attraverso il link: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_nZIrhOSBRpSc4NftkwJ1JA.

  • Ottobre, 10
  • 3018
  • Servizi e Società, Turismo e Trasporti
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Carta di impegno per le elezioni europee 2024 Le proposte di 11 Associazioni dei consumatori rivolte a liste e candidati

Roma, 7 giugno 2024

ELEZIONI EUROPEE 2024

CARTA DI IMPEGNO 

Per un’Europa che tuteli di più e meglio i cittadini, i consumatori, gli utenti

Le sottoscritte associazioni riconosciute dall’art.137 del Codice del Consumo, premesso che:

In data 8 e 9 giugno 2024 i cittadini europei saranno chiamati a rinnovare la composizione del Parlamento Europeo; 2. Da troppi anni i cittadini europei assistono all’inadeguatezza istituzionale e ‘strutturale’ dell’Unione Europea nel gestire e lenire efficacemente gli effetti devastanti causati da eventi straordinari e imprevedibili che si susseguono ormai con una intensità tale da far ritenere che ormai si sia in presenza di una ‘permacrisi’; 3. Tali eventi stanno minando la credibilità dello stesso progetto europeo e confinando l’Europa in un ruolo sempre più marginale nel contesto globale; 4. Tale inadeguatezza istituzionale e la conseguente riduzione degli spazi di agibilità politica è particolarmente evidente nelle politiche di difesa comune, nelle politiche energetiche e nella possibilità di accedere alle materie prime insostituibili per la transizione verde e digitale; 5. Tale situazione ha comportato il generale impoverimento della popolazione europea mettendo a rischio in molti paesi dell’Unione la coesione necessaria per affrontare con coraggio e decisione le sfide che ci attendono; 6. L’unico strumento a disposizione dell’unione Europea per fronteggiare eventi straordinari è del tutto inadeguato (art. 122 del TFUE) atteso che è destinato per definizione a perseguire obiettivi strutturali di medio e lungo periodo

Tutto ciò premesso

PROPONGONO

a tutti i candidati di tutte le liste, qualora siano eletti, di farsi promotori con forza e determinazione

a) di una proposta organica e radicale di riforma e di completamento della Costituzione Europea dando seguito e riprendendo lo spirito che già nel 1950 Rober Schuman ci consegnò ricordandoci che ‘L’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme’. Ebbene questo è il momento storico in cui dobbiamo invece provare a chiudere questo processo iniziato nel 1950 e dopo 74 anni fare un chiaro e epocale passo in avanti nel completamento dell’Unione Europea attribuendole nuove competenze nella politica estera, nella difesa comune nel controllo infrastrutturale delle proprie frontiere, nella salute e nelle politiche sociali e fiscali. Obiettivi tutti che possono essere raggiunti solo con profonde e strutturate riforme a prescindere che lo strumento sia la revisione dei trattati europei o l’adozione di una vera e propria carta costituzionale che ridisegni la separazione dei poteri e i rapporti tra le singole istituzioni e riveda i processi e le regole che presiedono la formazione delle decisioni e delle scelte politiche comunitarie. Solo in questo modo potremo riprendere senza rischi il processo di allargamento dell’Europa Unita degli Stati che con forza ci viene richiesto da molti paesi che non vogliono correre il rischio di nuove guerre e di perdere la propria libertà a scapito delle mire egemoniche russe. Solo così ridaremo la speranza ai cittadini affinché si affermi la pace nell’Europa e nel mondo. Solo così invertiremo la ‘ruota’ dell’impoverimento e della marginalizzazione dell’Europa nei mercati internazionali.

b) di assicurare, nelle Commissioni parlamentari che hanno la competenza sulle politiche consumeristiche (in particolare IMCO e ENVI), il dialogo strutturato e costante con le associazioni promotrici della presente ‘carta di impegno’ per raccogliere le richieste e I suggerimenti finalizzati a rendere sempre più incisive le politiche di tutela dei consumatori e degli utenti rassicurandoli sul fatto che non saranno lasciati soli a difendersi dalle spinte speculative del mercato, dalle concentrazioni oligopolistiche e che verranno aiutati ad affrontare una transizione digitale troppo repentina e escludente e una transizione ‘verde’ non ideologica, ma ormai inevitabile.


Adiconsum

Adusbef

Assoutenti

Casa del Consumatore

Codacons

Codici

Confconsumatori

CTCU

Lega consumatori

Movimento Consumatori

Utenti TV

  • Giugno, 7
  • 2807
  • Servizi e Società
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Privatizzazione di Poste italiane: i consumatori intervengono in audizione alla commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera «Poste separi le attività sociali da quelle commerciali: rischi per la concorrenza»

Parma, 12 marzo 2024 – Sul delicato nodo della privatizzazione di Poste Italiane le associazioni dei consumatori sono state audite oggi in commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati. Nel loro intervento Assoutenti e Confconsumatori hanno rilevato possibili criticità nell’operazione con particolare riferimento al tema della concorrenza e delle ricadute per la categoria degli utenti.

In particolare Assoutenti e Confconsumatori, pur non contestando a priori la scelta della vendita delle azioni detenute oggi dal ministero dell’Economia e delle finanze e allo stesso modo invitando il Governo ad una maggiore prudenza rispetto al processo di cessione sul mercato delle quote, hanno sostenuto oggi dinanzi alla Camera la necessità di una separazione netta tra le attività sociali di Poste Italiane e quelle prettamente commerciali.

«Il momento è maturo – hanno concluso in audizione Assoutenti e Confconsumatori – per ridefinire la struttura di un gruppo strategico come Poste Italiane, individuando le funzioni sociali e istituzionali svolte dalla società anche grazie alla sua presenza capillare sul territorio, e separandole da quelle commerciali come la vendita al pubblico di servizi assicurativi, finanziari, energetici e telefonici, per evitare equivoci sul fronte della concorrenza, alterazioni del mercato a danno di altri operatori e possibili bocciature da parte delle autorità di settore. Ciò anche alla luce dell’altro decreto del Governo, il Dl Pnrr bis, che consentirebbe a Poste di entrare in un servizio essenziale per la pubblica amministrazione come quello fornito da PagoPa».

Marco Festelli, presidente nazionale di Confconsumatori: «Nel caso di cessione di una quota che porti lo Stato sotto il 50% è importante garantire la governance dell’azienda in modo da assicurare i servizi pubblici in maniera trasparente, economica e funzionale agli interessi dei cittadini. Poste è un’azienda troppo strategica per finire in mano privata, anche se parzialmente. Invitiamo il Governo a usare prudenza e a ragionare sull’azienda con una visione organica: se è necessario cedere una quota per esigenze di bilancio, che almeno si mettano sul mercato solo le attività commerciali esercitate in libera concorrenza, come quelle assicurative, la telefonia e la vendita di energia».

  • Marzo, 12
  • 2467
  • Casa e Utenze, Risparmio e Investimenti, Servizi e Società
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Rottamazione quater: nuova proroga nei termini dei pagamenti Confconsumatori ricorda ai cittadini quali sono le scadenze

Parma, 4 marzo 2024 – Alla fine di febbraio, la Legge di conversione del decreto Milleproroghe ha posticipato a venerdì 15 marzo 2024 il termine per effettuare il pagamento delle prime tre rate della Definizione agevolata delle cartelle esattoriali, senza oneri aggiuntivi e senza perdere i benefici della Rottamazione quater.

LE SCADENZE – Confconsumatori ricorda che, secondo quanto stabilito dalla norma, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata), già slittati in precedenza al 18 dicembre 2023, si considerano tempestivi se effettuati entro venerdì 15 marzo 2024 ovvero, considerando anche i cinque giorni di tolleranza canonici concessi dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, entro il 20 marzo 2024.

Inoltre, entro lo stesso termine, è possibile pagare anche la terza rata e, per le popolazioni dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali dello scorso maggio, le prime due rate (in scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio e il 28 febbraio 2024, per la Legge n.100/2023).

MANCATO PAGAMENTO – In sintesi, i contribuenti rimasti indietro con il pagamento dei debiti scaduti avranno tempo fino al prossimo 20 marzo per regolarizzarsi, rientrando nel piano di Definizione agevolata conosciuto come Rottamazione quater. In caso di mancata osservanza di queste nuove scadenze, per il contribuente decadranno i benefici della Rottamazione quater: quanto già versato sarà trattenuto a titolo di acconto sul debito residuo.

Gli sportelli territoriali e lo sportello online di Confconsumatori rimangono a disposizione dei cittadini per chiarimenti e aggiornamenti in merito alla Definizione agevolata. Tutti i recapiti sono disponibili sul sito www.confconsumatori.it.

  • Marzo, 4
  • 2818
  • Rapporti con Pubblica Amministrazione, Risparmio e Investimenti
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SEDE REGIONALE E PROVINCIALE
L’AQUILA
SULMONA
Via E. Gianmarco 9   – CAP 67039
Telefono e Fax:  0864.50165
e-mail regionale e provinciale: confconsumatorisu@alice.it
e-mail sportello: confconsumatoriaqsu@gmail.com
Responsabile provinciale: Francesca Davini
Responsabile regionale: Domenico Taglieri
Orari di apertura: Martedì dalle 10 alle 12.30; Giovedì dalle 16 alle 18.30

CHIETI
Sede provinciale
SAN SALVO
Vico IV Garibaldi 2   – CAP 66050
Cellulare:  347.0834207
Email:   confconsumatorich@libero.it
Responsabili:   Antonio Artese
Orari di apertura:  Venerdì 16 – 18

SEDE NAZIONALE
Via Mazzini 43 - 43121 - PARMA
CF 80025080344
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