Parma, 27 aprile 2020 – Tutte le sedi dell’associazione sono attive e lavorano a distanza, proseguendo le attività di assistenza e consulenza online, impegnandosi ogni giorno per essere costantemente vicino ai consumatori e alle loro necessità.
Servizi e Società
Confconsumatori conduce decise azioni volte a formare un consumatore non mero e passivo acquirente, ma attore di un mercato trasparente e solidale. L’azione di Confconsumatori è rivolta anche alle imprese, cui richiede di acquisire la cultura della Responsabilità Sociale d’Impresa e di introdurre l’etica nell’economia. A tal fine, sottoscrive protocolli con amministrazioni pubbliche e imprese private per il miglioramento della qualità di prodotti e servizi e della comunicazione con i consumatori.
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Aperto lo sportello smart working di Confconsumatori Sicilia I singoli appuntamenti verranno concordati on-line e sarà possibile scegliere il canale a cui essere contattati. #NONVILASCIAMOSOLI
Catania, 14 Aprile 2020 – Inizia oggi la sua attività lo sportello smart working di Confconsumatori Sicilia. In ottemperanza alle recenti disposizioni normative, l’associazione ha introdotto nella propria organizzazione gli strumenti finalizzati al Lavoro Agile, impegnandosi, così, ad eliminare eventuali rischi di contagio da Covid-19, sia per i propri operatori, che per i consumatori e gli utenti.
Confcosumatori mette così a disposizione uno Sportello Smart Working con operatori e consulenti competenti nelle varie problematiche di tutela dei consumatori. Lo sportello è dedicato a consumatori e utenti che sono interessati ad avere informazioni e/o assistenza mediante un appuntamento su un social di largo utilizzo.
Per le attività di consulenza e assistenza bisognerà, quindi, richiedere un appuntamento allo Sportello Smart Working.
COME FUNZIONA
E’ possibile prenotare l’appuntamento telefonando al numero 340 728 9212 oppure scrivendo ad una delle seguenti mail confconsumatorisicilia@gmail.com – confconsumatorigiarre@hotmail.it – confconsumatoriacicastello@gmail.com – confconsumatorict@virgilio.it segnalando la problematica di interesse.
Nel caso di richiesta per email, non occorre ancora spiegare i dettagli, ma semplicemente indicare il settore di competenza: telefonia, utenze (elettriche, idriche, gas), trasporti (voli, viaggi, treno, autolinee), turismo, rapporti bancari, contratti, ecc….
E’ necessario poi fornire un recapito (telefono e email) e indicare uno tra i seguenti canali: Whatsapp, Messenger, Zoom, Skype, Duo. Verrà concordato un appuntamento on-line in cui il consumatore potrà spiegare il caso all’operatore incaricato, il quale darà le prime informazioni e le opportune indicazioni per l’eventuale prosieguo della pratica.
Lo sportello è sempre attivo per le comunicazioni tramite e-mail e telefonicamente: 340 728 9212.
«L’idea nasce – commenta l’avvocato Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori Sicilia – dall’esperienza vissuta in questo periodo di emergenza nel quale l’associazione, pur avendo dovuto chiudere i propri sportelli al pubblico, ha continuato ad assistere i consumatori a mezzo telefono e mail. E’ così emersa l’esigenza di offrire uno strumento ulteriore che da oggi realizziamo. Il nostro impegno dei primi giorni dall’inizio dell’emergenza Covid-19, #NONVILASCIAMOSOLI, continua adesso secondo nuove forme e modalità».
Covid-19 e abbonamenti pullman: il rimborso é dovuto Confconsumatori lamenta la mancanza di informazione ed indica le norme da applicare; le eventuali clausole di esclusione sono nulle e da contestare
Parma, 9 aprile 2020 – In questi giorni, molti consumatori titolari di abbonamenti per i viaggi in pullman si sono rivolti agli sportelli online di Confconsumatori per chiedere se, in periodo di lockdown (chiusura totale) per nuovo Coronavirus, hanno diritto al rimborso delle somme pagate in precedenza per l’acquisto dei titoli di viaggio attualmente non utilizzabili
Anche tale questione deve essere valutata all’interno del momento straordinario di emergenza che stiamo vivendo nel quale, in seguito al continuo diffondersi del Covid-19, le Autorità pubbliche hanno emanato provvedimenti legislativi ed adottato provvedimenti.
I passeggeri possono invocare innanzitutto l’impossibilità giuridica sopravvenuta totale o parziale di cui agli articoli 1463 1464 del codice civile. In secondo luogo, il contratto di viaggio rientra tra quelli con prestazioni corrispettive e, quindi, se il servizio non è stato erogato o non usufruito a causa degli avvenimenti straordinari ed imprevedibili, ricorre l’ipotesi di cui all’art. 1467 del codice civile. In entrambi i casi ne consegue che i titolari degli abbonamenti hanno diritto ad avere rimborsate le somme corrisposte per l’acquisto.
In alcuni casi le aziende potrebbero sostenere che il rimborso non é dovuto perché una o più clausole delle loro condizioni generali di trasporto lo negano. Tali clausole limitative dovranno essere contestate in quanto nulle ai sensi degli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo.
Infine é bene chiarire che non trova applicazione il Regolamento Comunitario n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, perché disciplina le tratte superiori a 250 chilometri. Infatti, la stragrande maggioranza di abbonamenti dei pendolari riguarda tratte inferiori che quindi restano escluse dalla predetta normativa.
«Ancora una volta dobbiamo lamentare l’assoluta mancanza di informazione e trasparenza anche su questo tipo di abbonamenti e ciò crea incertezza e confusione tra gli utenti – commentano Mara Colla, Presidente nazionale di Confconsumatori e l’avvocato Carmelo Calì, responsabile trasporti dell’Associazione – Da parte nostra continueremo ad informare i consumatori e ci batteremo affinché il diritto al rimborso anche di tali abbonamenti venga riconosciuto».
Confconsumatori mette a disposizione i propri esperti per assistere i consumatori nei rimborsi. L’elenco delle sedi territoriali e degli sportelli online dell’associazione è consultabile a questo link
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Rimborsi ferroviari e Covid-19: i diritti dei passeggeri Per abbonamenti e biglietti il Regolamento CE n. 1371/2007 rinvia alle condizioni generali di trasporto, ma sono in ogni caso dovuti in virtù dell’emergenza in atto. Trenitalia come “Giano bifronte”
Parma, 30 marzo 2020 – Molti cittadini pendolari per ragioni di lavoro, studio o altro, in questi giorni si stanno chiedendo se il prezzo pagato per l’acquisto dell’abbonamento ferroviario non utilizzato nel mese di marzo possa essere rimborsato. Poche sono, purtroppo, le informazioni a tal riguardo e quindi è necessario fare chiarezza e dare le opportune indicazioni.
Il Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario nel proprio ALLEGATO I, all’art. 8 avente ad oggetto «Pagamento e rimborso del prezzo del trasporto» così recita al punto n. 2: «Le condizioni generali di trasporto determinano le condizioni che danno luogo al rimborso del prezzo del trasporto». Quindi é necessario verificare per ciascuna impresa ferroviaria cosa prevedono a tal riguardo le condizioni generali di trasporto. Tuttavia, anche qualora tale documento non prevedesse nulla o addirittura lo escludesse, i passeggeri hanno in ogni caso diritto al rimborso.
Infatti l’art. 26 del Regolamento Comunitario avente ad oggetto la «Sicurezza personale dei passeggeri» prevede che: «Di concerto con le autorità pubbliche, le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e i gestori delle stazioni adottano misure idonee nei rispettivi ambiti di responsabilità, adeguandole al livello di sicurezza stabilito dalle autorità pubbliche, per assicurare la sicurezza personale dei passeggeri nelle stazioni ferroviarie e sui treni e gestire i rischi. Essi cooperano e scambiano informazioni sulle migliori pratiche riguardanti la prevenzione di atti suscettibili di incidere sul livello di sicurezza».
E certamente le imprese ferroviarie di concerto con le autorità pubbliche hanno messo in atto tutte le necessarie azioni al fine di garantire la sicurezza dei passeggeri prendendo atto di quanto disposto dai provvedimenti legislativi e regolamentari che hanno vietato la circolazione delle persone. Per tali motivi la questione del rimborso degli abbonamenti deve essere valutata all’interno di questa norma straordinaria, che disciplina casi e momenti straordinari come quelli che stiamo vivendo. Ne consegue che sussistono tutti i presupposti per invocare l’impossibilità giuridica sopravvenuta totale o parziale di cui agli articoli 1463 1464 del codice civile.
Tornando alle condizioni generali di trasporto, dobbiamo registrare un comportamento da “Giano bifronte” da parte di Trenitalia in quanto i rimborsi di abbonamenti e biglietti regionali vengono previsti dall’art. 8 avente ad oggetto «Rimborsi e indennità» che al punto 1.1 “Diritto al rimborso” prevede che: «Il viaggiatore può chiedere il rimborso di un biglietto o abbonamento non utilizzato nei seguenti casi: Per mancata effettuazione del viaggio per…per ordine dell’Autorità Pubblica…». Stesso discorso da farsi per i biglietti del trasporto nazionale laddove al punto n. 9.1. é previsto «Il rimborso senza trattenute per… ordine dell’autorità pubblica…».
Risulta di tutta evidenza che i passeggeri non hanno usufruito degli abbonamenti per ordine dell’autorità pubblica e quindi hanno il diritto al rimborso.
Tuttavia la stessa società, con prassi certamente contraddittoria, ritiene non dovuto il rimborso per gli abbonamenti delle tratte sovraregionali. Ci auguriamo che si tratti di un errore al quale sarà presto rimediato.
«Ci saremmo aspettati più informazione e trasparenza sui rimborsi degli abbonamenti da parte delle imprese ferroviarie in quanto ciò che risulta tra le “pieghe” dei siti se non confonde il consumatore non é certamente chiaro e di facile reperibilità – commentano Mara Colla, Presidente nazionale di Confconsumatori e l’avvocato Carmelo Calì, responsabile trasporti dell’Associazione -. Da parte nostra continueremo a portare avanti le nostre battaglie affinché, anche in questa emergenza, i diritti dei passeggeri abbiamo ampia tutela».
Confconsumatori mette a disposizione i propri esperti per assistere i consumatori nei rimborsi. L’elenco delle sedi territoriali dell’associazione è consultabile a questo link.
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Confconsumatori continua l’attività online Gli sportelli dell’associazione sono completamente operativi e proseguono le attività online per non lasciare soli i consumatori
Parma, 20 marzo 2020 – Da giovedì 12 marzo tutte le sedi di Confconsumatori sono passate in modalità Online, per rispettare le Ordinanze governative di prevenzione e contenimento del Covid-19. L’attività degli sportelli territoriali non si ferma, anzi, ai problemi e agli argomenti affrontati ogni giorno dai nostri legali ed esperti di utenza e consumo si aggiungono ora le particolari problematiche legate all’emergenza sanitaria da Coronavirus.
Gli sportelli Confconsumatori hanno lavorato a pieno regime: da giovedì 12 a martedì 17 marzo, Confconsumatori è stata impegnata non solo per assistere i cittadini nella risoluzione dei problemi contingenti ma anche per affrontare i consueti problemi di consumo.
In soli cinque giorni, compresi il sabato e la domenica, tra mail e telefonate, sono stati oltre 500 i contatti.
L’associazione ha curato, inoltre, l’invio di oltre 170 reclami: non si tratta solo di problematiche legate al pagamento di rette scolastiche, viaggi e vacanze annullate, ma di controversie bancarie e finanziarie (con alcune conciliazioni depositate), telefoniche (anche qui con conciliazioni depositate) ed energetiche, segnalazioni di prodotti difettosi, sospensione di mutui, ecc..
Insomma, i cittadini, anche in questa situazione, non perdono le loro tutele e non sono lasciati soli nella difesa dei loro diritti.
Il motto di Confconsumatori in questo periodo è: NON VI LASCIAMO SOLI#
Nel raccomandare a tutti di stare a casa, l’associazione ricorda che i contatti delle sedi territoriali sono disponibili a questo link.
- Marzo, 20
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“Cura Italia”: Confconsumatori non vi lascia soli Gli sportelli dell’associazione proseguono le attività online per non lasciare soli i consumatori
Parma, 18 marzo 2020 – Il Consiglio dei ministri ha approvato il 17 marzo 2020 il decreto legge “Cura Italia” che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
- Marzo, 18
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