I Giudici di Pace di Pisa e di Cascina hanno emesso due importanti sentenze di condanna di Telecom Italia (clicca qui per leggere le sentenze).
Molti i punti in comune tra le due pronunce, che pongono un ulteriore freno alla prassi del gestore telefonico di agire unilateralmente senza tenere conto delle legittime lamentele degli utenti.
Le controversie sono sorte perché Telecom ha proceduto alla illegittima sospensione del servizio senza nessuna preventiva comunicazione sull’esito dei reclami .
Infatti in seguito all’addebito di somme relative ai servizi 899, 709 e similari, gli utenti avevano provveduto a presentare regolari denunce penali ed avevano proposto reclamo a Telecom. L’operatore, a questo punto, avrebbe dovuto valutare il reclamo e, ai sensi dell’articolo 17 comma 3 delle condizioni generali di abbonamento, comunicarne l’esito al cliente. Invece, per come esposto, ha ritenuto di non dare nessuna notizia, né di diffidare, quanto meno, l’utente al pagamento, con il contestuale avvertimento di eventuale sospensione.
Telecom, nell’occasione, ha dimenticato altresì quanto previsto al comma 4 del citato art. 17 e cioè che fino all’esito del reclamo non trova applicazione la sospensione dei servizi per ritardato pagamento.
“ La Telecom dà per scontato che solo le regole poste a difesa della società stessa debbano essere rispettate mentre le altre possono essere considerate solo come meri errori commessi dalla società e ritenuti di nessuna importanza ”: cosi ha scritto il Giudice di Pace di Cascina nella motivazione della propria sentenza e la frase è talmente chiara che non necessita di nessun commento. Addirittura, nel caso sottoposto all’esame di quest’ultimo giudice, l’utente rimanendo senza linea per almeno 5 giorni ha subito un disagio superiore alla normalità perché in casa con lui viveva la madre anziana e malata, per come anche dimostrato nel corso di giudizio. Al solito disagio si è perciò sommata la preoccupazione di lasciare la madre sola in casa senza possibilità di contatto con l’esterno.
Nel caso sottoposto del Giudice di Pace di Pisa, invece, la sospensione del servizio era talmente legittima che Telecom, dopo aver tenuta distaccata la linea telefonica per almeno 109 giorni, si è affrettata ad attivare l’utenza una volta citata in giudizio. E anche se in questo caso, i disagi subiti non hanno avuto la stessa gravità degli altri, sono stati comunque ritenuti come costituenti “ effetti pregiudizievoli conseguenti al comportamento della Telecom ”. Di conseguenza il Giudice ha riconosciuto l’ipotesi degli art. 26 e 27 dalle condizioni generali di abbonamento e cioè ritardi nell’adempimento degli obblighi assunti da Telecom nella fornitura del servizio ed errori di sospensione della stessa; che prevedono la corresponsione al cliente di un importo pari al 50% del canone mensile dell’abbonamento per ogni giorno di ritardo nella riattivazione del servizio e di sospensione indebita.
Quindi le condanne. Il Giudice di Pace di Pisa ha dichiarato l’illegittimità della risoluzione del contratto di utenza ed ha condannato Telecom al pagamento della somma di €. 741,20 a titolo di risarcimento determinato in base agli artt. 26 e 27. Il Giudice di Pace di Cascina, giudicando per equità, ha stabilito il pagamento della somma di €. 586,50 come ristoro ai disagi morali e danni materiali subiti dall’utente. Carmelo Calì – Presidente Confconsumatori Sicilia
