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MATERA

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Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

PISTICCI (Mt)
Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

Telefonia

L’utente si trova spesso a dover fronteggiare disservizi e condotte scorrette da parte delle compagnie di telefonia mobile e fissa; tra i problemi più frequenti quelli di attivazione di servizi non richiesti, aumenti illegittimi di tariffe, spese ingiustificate in bolletta. Perciò Confconsumatori combatte per ottenere maggiore trasparenza di tariffe e di regole, per tutelare gli utenti da comportamenti illegittimi, per garantire il rispetto delle norme e delle delibere, collaborando con le istituzioni preposte al settore (Ministeri, Autorità, etc.) ed attivando protocolli di conciliazione con le maggiori aziende telefoniche (Telecom, Wind, etc.).

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Postepay: restituiti quasi 9.000 euro a una cliente vittima di spoofing Il nuovo Sportello online di Confconsumatori è a disposizione per assistere i cittadini vittime di truffe bancarie digitali

Catania, 31 gennaio 2023 – Arriva una nuova pronuncia a favore di una cittadina di Catania caduta vittima di truffa tramite l’”sms spoofing”. L’Abf ha condannato la società Postepay a risarcire alla donna 9.000 euro, sottratti attraverso numerosi prelievi fraudolenti.

LO SPOOFING – Nei mesi scorsi la risparmiatrice aveva ricevuto sul proprio cellulare un sms apparentemente proveniente dall’account “PosteInfo” – nome utilizzato nelle comunicazioni autentiche inviate da Postepay S.p.a. Si trattava però di sms spoofing: una tecnica molto utilizzata negli ultimi tempi e molto insidiosa, perché consente ai malviventi di introdursi nelle conversazioni originali dell’istituto bancario, raggirando facilmente l’utente, propenso a fidarsi di un sms proveniente da un account a lui noto.

Se le persone sono consapevoli del phishing, delle e-mail spam e dei rischi presenti in rete, non hanno invece altrettanta contezza dell’esistenza di truffe commesse mediante l’invio di sms (come lo smishing e, appunto, lo spoofing), e spesso non immaginano che un sms possa essere falsificato, intercettato e letto da malviventi capaci di estorcere con l’inganno informazioni personali e dati finanziari.

LA DECISIONE DELL’ABF – Con decisione del 21.12.2022, l’Arbitro Bancario e Finanziario Collegio di Palermo ha condannato Postepay al risarcimento di 8.891 euro, sottratti alla risparmiatrice grazie a 42 prelievi fraudolenti effettuati con carta Postepay, collegata alla rispettiva app sullo smartphone della malcapitata. L’Abf ha chiarito che PostePay non aveva adottato meccanismi di tutela del cliente idonei e, soprattutto, non aveva garantito l’attivazione di misure adeguate a scongiurare condotte fraudolente, come nel caso di numerose operazioni truffaldine ripetute. La donna, infatti, si è accorta che il suo conto era stato prosciugato solo quando le è stato negato un pagamento di poche decine di euro a mezzo POS. Il decreto legislativo n. 11/2010, modificato dal dl n. 218/2017, impone a Banche e Poste di impiegare sistemi volti ad assicurare che le credenziali di sicurezza non siano accessibili ad altri, e a verificare l’identità dell’utente che effettua le operazioni. Si tratta di una responsabilità di natura contrattuale, e il gestore ha l’onere di dimostrare l’eventuale colpa del cliente. In mancanza di tale colpa, l’Istituto è tenuto a risarcire.

La pronuncia favorevole dell’Abf – emessa in soli quattro mesi – contiene importanti valutazioni di tipo tecnico: “Proprio per tale ragione si tratta di una importante pronuncia, – hanno dichiarato gli avvocati Maurizio Mariani, che ha curato la pratica dinnanzi all’Abf, e Carmelo Calì, Vicepresidente nazionale di Confconsumatori –che ha visto inoltre la ricorrente avere ragione su tutti i fronti”.

ASSISTENZA VIA E-MAIL: LO SPORTELLO ONLINE – Da febbraio tutti i cittadini colpiti da truffe bancarie digitali possono rivolgersi per supporto e informazioni allo Sportello online di Confconsumatori: basta inviare la richiesta attraverso il link www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/, oppure scrivere una e-mail a sportello@confconsumatori.it. Gli esperti dell’Associazione, da tempo in prima linea per contrastare le frodi digitali, potranno assistere gli associati interamente via e-mail.


Vuoi prevenire il rischio di truffe telematiche?

Segui l’iniziativa “Chi ha paura del web?” di Confconsumatori, scarica i materiali gratuiti e partecipa alle iniziative di formazione.

IL WEBINAR – Nell’ambito dell’iniziativa, Confconsumatori ha organizzato il webinar “Prima e dopo la truffa digitale: strumenti di tutela del cittadino”: durante l’evento, numerosi esperti hanno affrontato il tema delle truffe di nuova generazione, con un’attenzione particolare anche a quello che accade all’estero, e fornito indicazioni e consigli utili sia per prevenire i rischi, sia per tutelarsi dai danni da frode digitale.

Rivedi il webinar

  • Gennaio, 31
  • 12516
  • Internet, Privacy e Protezione dei dati personali, Risparmio e Investimenti, Sicilia, Telefonia
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SMS Spoofing: due truffati e rimborsati a Roma e Massa Aumentano le frodi telematiche, sempre più sofisticate. Confconsumatori ha ottenuto due rimborsi da 12 mila e da 2.500 euro a Roma e a Massa

Roma-Massa, 23 gennaio 2023 – La fattispecie è più o meno la stessa: prima arriva l’sms dall’Istituto di Credito (apparentemente dal canale ufficiale della banca) che allarma il consumatore con una minaccia: l’imminente blocco della carta, un accesso anomalo all’home banking, ecc. Dopo pochi minuti, ecco la telefonata dal finto operatore dell’Istituto che, sfruttando la vulnerabilità del cittadino confuso e preoccupato, porta a segno la truffa ottenendo informazioni per accedere al conto o inducendo il consumatore ad autorizzare operazioni online. Si chiamano SMS Spoofing e Vishing, si tratta di frodi ben congegnate, sempre più frequenti e che si scontrano, spesso, con il rifiuto, da parte dell’Istituto di Credito, a rimborsare il cliente danneggiato. Ma vale la pena di insistere: Confconsumatori, particolarmente attiva sul fronte delle truffe telematiche, ha ottenuto due nuove importanti vittorie di fronte all’Arbitro Bancario Finanziario, a Roma e a Massa Carrara.

ROMA, RESTITUITI OLTRE 12 MILA EURO – Nel febbraio 2022 un cittadino di Roma aveva ricevuto un sms da un numero riconducibile all’Istituto di Credito presso il quale aveva il proprio conto corrente. Il messaggio invitava ad inserire con urgenza alcuni dati per evitare il blocco della carta associata al conto. Poco dopo era arrivata la telefonata del presunto addetto dell’Istituto il quale si offriva di guidare il cliente nelle operazioni di sblocco, dimostrando anche di conoscere la sua password. Al termine, un’altra telefonata, questa volta del centro antifrode, avvisava il romano di movimenti sospetti: sul conto, infatti, erano comparse varie operazioni – mai richieste – di pagamenti e prelievi per complessivi 12.248 €. L’Istituto di Credito aveva rifiutato ogni richiesta di rimborso, ma grazie all’intervento di Confconsumatori Roma il malcapitato si è rivolto all’Arbitro Bancario Finanziario e ha ottenuto la restituzione dell’intera somma sottratta.

«L’Arbitro – ha commentato l’avvocato Barbara d’Agostino, Presidente di Confconsumatori Lazio – ha statuito in pieno rispetto della normativa vigente che tutti i servizi di pagamento offerti elettronicamente devono essere prestati in maniera sicura, adottando tecnologie in grado di garantire l’autenticazione certa dell’utente e riducendo al massimo il rischio di frode. In questo caso, l’Istituto non ha prodotto una completa documentazione relativa alla registrazione, contabilizzazione e autenticazione delle operazioni disconosciute, non assolvendo in questo modo il proprio onere probatorio di autenticazione ed esecuzione, per tale motivo è stato condannato al rimborso delle somme illegittimamente sottratte dal conto corrente».

Scarica la decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario.

MASSA, RESTITUITI 2500 EURO – Una donna della provincia di Massa Carrara aveva ricevuto un messaggino all’interno del canale di comunicazione ufficiale utilizzato dalla sua banca, che la informava di un accesso anomalo al suo home banking. All’interno del messaggio c’era un link per accedere alla finta pagina di home banking, con tanto di accesso biometrico. Nel frattempo, la donna aveva ricevuto anche la telefonata del presunto operatore della banca e, in breve, dal suo conto erano spariti 2500 euro. Di fronte al rifiuto di restituire la somma da parte dell’Istituto è intervenuta la Confconsumatori, che ha ottenuto il rimborso per la propria associata davanti all’Abf. «Non era ravvisabile – ha commentato l’avvocato Francesca Galloni, vicepresidente regionale di Confconsumatori Toscana – la colpa grave dell’utente non essendoci indici di inattendibilità o anomalie del messaggio tali da consentire di ritenere che il cliente abbia tenuto una condotta gravemente colposa. È una decisione importante perché le truffe tramite Sms si fanno via via sempre più sofisticate per trarre in inganno il consumatore e la Banca difficilmente riesce a fornire la prova della colpa grave dell’utente».

Scarica la decisione dell’Arbitro bancario finanziario.


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IL WEBINAR – Nell’ambito dell’iniziativa, Confconsumatori ha organizzato il webinar “Prima e dopo la truffa digitale: strumenti di tutela del cittadino”: durante l’evento, numerosi esperti hanno affrontato il tema delle truffe di nuova generazione, con un’attenzione particolare anche a quello che accade all’estero, e fornito indicazioni e consigli utili sia per prevenire i rischi, sia per tutelarsi dai danni da frode digitale.

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  • Gennaio, 25
  • 6898
  • Internet, Lazio, Privacy e Protezione dei dati personali, Risparmio e Investimenti, Telefonia, Toscana
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Telefonia: arrivano due importanti sentenze L'avvocato Galloni di Confconsumatori Massa-Carrara ottiene due vittorie a favore dei consumatori per guasti improvvisi e servizi non richiesti

Massa-Carrara, 28 settembre 2022 – Lo sportello di Confconsumatori Massa-Carrara, tramite il proprio legale, l’avvocato Francesca Galloni, ha ottenuto due importanti sentenze in materia di telefonia a favore di due associati. Si tratta delle sentenza n. 196/22 e n. 202/22 emesse dal Giudice di Pace di Massa, dott. Bassioni, entrambe contro il gestore Fastweb. Le sentenze, accogliendo le domande presentate, hanno condannato il gestore a risarcire ai due utenti rispettivamente 2500 e 800 euro.

I FATTI – Uno dei due protagonisti della vicenda era titolare di una utenza telefonica che ha subito un guasto improvviso, impedendogli l’utilizzo sia della linea fissa che del servizio internet. Inizialmente, non solo questo guasto non è stato riparato, ma addirittura il gestore ne negava l’esistenza: per risolvere il disservizio sono occorsi circa tre mesi. L’associato ha dunque tentato invano di chiedere il giusto risarcimento dei danni subiti al gestore e ha deciso a quel punto di proporre giudizio dinanzi al Gdp di Massa, per vedere riconosciuti i suoi diritti. Il guasto, oltretutto, si era verificato nel periodo in cui l’uomo stava organizzando il matrimonio della figlia, e l’utenza telefonica di riferimento era proprio quella fissa. Il Gdp di Massa con la sentenza ha riconosciuto un importo elevato a titolo di risarcimento danni, quantificato in 2500 euro in quanto “è infatti ormai pacificamente riconosciuta la sussistenza di tale tipologia di danno esistenziale che trova fondamento nei diritti della persona umana tutelati dall’art. 2 della Costituzione. L’esistenza di tale danno – prosegue la sentenza – è chiaramente risarcibile ancorché non provato nel suo importo, suscettibile di valutazione in via equitativa atteso che può ritenersi in re ipsa. In forza di ciò, con la sua applicazione al caso di specie, appare equa la corresponsione della somma di €2500 richiesta in atti sia a titolo di risarcimento dei danni e disagi, nel caso de quo acuiti dalla circostanza che si trattava proprio di disservizio accaduto durante l’organizzazione di un matrimonio, con tutte le incombenze e necessità di contatti, incontri e appuntamenti che in questo  caso devono essere tenuti”.

L’altra sentenza riguarda un caso di servizio non richiesto: un’associata che aveva un contratto con Fastweb ha ricevuto un sms sul proprio cellulare che la informava che sarebbe stata attivata la fibra internet, che lei, però, non aveva mai richiesto. Di lì a poco l’utenza ha smesso di funzionare e solo a distanza di tempo, dopo innumerevoli telefonate, ha scoperto che sulla sua utenza la fibra non era in ogni caso attivabile e che quindi la non sarebbe mai stata funzionante. A quel punto, per non perdere il numero di telefono, si è vista costretta a cambiare operatore e a chiedere il risarcimento dei danni, che il gestore però le ha negato. Il Giudice di Pace, invece, ha finalmente dato ragione alla consumatrice, riconoscendo il giusto risarcimento dei danni.

“Si tratta di due sentenze molto importanti a tutela dei consumatori – spiega l’avvocato Galloni – per due motivi: uno perché in entrambi i casi il gestore si era limitato a riconoscere l’indennizzo previsto nella Carta dei servizi senza riconoscere altro risarcimento, invece riconosciuto dal Giudice; il secondo perché con queste sentenze viene consolidato l’orientamento secondo il quale il caso di disservizio o attivazione di un servizio non richiesto con conseguente guasto sulla linea telefonica protratto per un certo periodo di tempo, il risarcimento che spetta all’utente non solo è dovuto ma è anche di importo significativo”. Inoltre per l’avvocato Galloni, “le sentenze confermano che l’indennizzo previsto dalle normative di secondo livello di Agcom non assorbe il risarcimento dei danni anche esistenziali e morali, e la mancata esecuzione del contratto (fornitura del servizio telefonico) preclude ai gestori telefonici di esigere il pagamento delle bollette nei periodi in cui il servizio non è stato erogato”.

  • Settembre, 28
  • 3483
  • Telefonia, Toscana
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Clienti a propria insaputa: “Attenzione alle telefonate che offrono cambio gestore” Molti cittadini contattano lo sportello di Massa-Carrara chiedendo assistenza per addebiti di contratti e servizi mai richiesti

Massa, 17 giugno 2022 – La sede di Confconsumatori Massa-Carrara prosegue la sua azione a supporto dei cittadini che affrontano problematiche legate ai servizi di telefonia, come malfunzionamenti sulla linea telefonica e addebiti di servizi e apparati non richiesti. Nell’ultimo periodo sono numerosissime le persone che si sono rivolte allo sportello locale e allo sportello attivo presso il Comune di Forte dei Marmi – aperto in collaborazione con l’Amministrazione – per ricevere assistenza.

PROBLEMATICHE COMUNI – Gli episodi più diffusi riguardano addebiti per servizi non richiesti e fornitura di sim card non previste nel contratto. Ne sono un esempio due casi recenti che, dopo il reclamo e la risposta negativa del gestore, sono stati portati dall’avvocato Francesca Galloni, legale di Confconsumatori, in conciliazione paritetica e risolti. Grazie al supporto dell’associazione, una donna si è vista annullare un debito non dovuto di oltre 900 euro, mentre un’altra, che aveva restituito un modem wi-fi ma a cui il gestore continuava illegittimamente a conteggiare le rate nelle fatture, è stata rimborsata.

IL CASO – Ma la vittoria recente più significativa riguarda un caso di contratto non richiesto e di passaggio forzato ad un nuovo operatore, nonostante l’associato non avesse fornito alcuna adesione né a voce né con sottoscrizione di alcun documento. Per tutelare i diritti del consumatore è stato necessario rivolgersi all’Autorità Giudiziaria e finalmente, con la sentenza n. 99/2022 del Giudice di Pace di Massa dott. Bassioni, l’associato ha ottenuto giustizia.

La vicenda ha avuto inizio da una telefonata, nella quale il gestore offriva un contratto di abbonamento a prezzi inferiori rispetto a quello al tempo sottoscritto dall’associato. L’uomo, senza dare alcun consenso, ha solamente dichiarato di essere interessato a ricevere dei documenti scritti per valutare la proposta. Nonostante questo, il gestore è subentrato illegittimamente, inviando a casa dell’utente anche delle apparecchiature mai richieste e prontamente restituite dal nostro associato. L’uomo non si è arreso, e ha proseguito con l’invio di fax per denunciare l’accaduto e contestare le bollette che via via cominciavano ad arrivare finché, a distanza di oltre un anno, dopo il reclamo presentato da Confconsumatori, il gestore finalmente ha risposto per iscritto, riconoscendo che il contratto non esisteva e dichiarando che sarebbe stato annullato.

Ma, proprio quando la situazione sembrava risolta, il consumatore si è visto recapitare una fattura finale da oltre 1000 euro. A quel punto, l’avvocato Galloni ha deciso di intraprendere la causa dinnanzi al Giudice di Pace di Massa chiedendo non solo il riconoscimento dell’inesistenza del contratto e l’annullamento del “supposto debito”, ma anche il risarcimento dei danni.

Con la sentenza del 28/4/2022 n. 99 il Giudice di Pace di Massa. riconoscendo la fondatezza della domanda, non solo ha annullato il debito, ma ha condannato il gestore al risarcimento dei danni morali quantificati in 500 euro.

Il Giudice ha stabilito: “Fondata quindi è la domanda di risarcimento del danno esistenziale, interpretando e facendo proprio l’orientamento recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (N. 6572/2006), in base al quale tale categoria di danno può essere dimostrata anche facendo ricorso a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove. L’incidenza sull’assetto relazionale della vita legata alla necessità di doversi “difendere” da modalità comportamentali aggressive poste in opera da un soggetto economico molto forte, subdole per le modalità con le quali vengono poste in essere a fronte per altro di esborsi contenuti, quali possono rendere “poco visibili” agli utenti la lesioni alla sfera dei diritti di libertà economica cosi posti in essere porta alla necessità di riconoscere una lesione e dunque il diritto ad un risarcimento del danno esistenziale”.

“Finalmente questa assurda vicenda ha avuto l’epilogo sperato“, commenta l’avvocato Galloni. “Importante è anche il riconoscimento del risarcimento per danni morali visto che, con il comportamento contrario alle regole contrattuali e di buona fede, spesso i gestori creano disagi e danni nella sfera morale e psicologica degli utenti, che si trovano costretti a perdere tempo ed energie per cercare – invano – di risolvere queste problematiche. Ma l’accaduto deve essere di monito a tutti: diffidate delle telefonate che ricevete per cambio gestore o con proposte di offerte allettanti perché ci si potrebbe trovare clienti a propria insaputa di nuovi gestori (come nel caso della sentenza del Gdp Massa) o in ogni caso dare il proprio assenso scoprendo solo dopo che le condizioni contrattuali descritte al telefono non corrispondono a quanto fatturato. Diffidate quindi dalle registrazioni telefoniche e informatevi nel caso in cui vogliate cambiare il gestore”.

SCARICA LA SENTENZA

Per informazioni e contatti:

Sportello di Massa: confconsumatori.massa@gmail.com, 0585488643

Sportello di Forte dei Marmi: sportelloconsumatorecomunefdm@aruba.it, 3274049091 o WhatApps 3476302683.

Tutte le altre sedi Confconsumatori sono disponibili a questo indirizzo: www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori

 

  • Giugno, 17
  • 5995
  • Dalle Sedi, Telefonia, Toscana
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Bari: gestore telefonico deve risarcire 62 mila euro Il noto gestore non aveva provveduto a traslocare due linee aziendali, causando ingenti perdite economiche al cliente

Bari, 7 giugno 2022 – A Bitonto, un noto gestore telefonico è stato condannato al pagamento di 62.670 euro, oltre agli interessi e alle spese legali, per non avere provveduto – come invece era previsto dal contratto – al trasloco di due linee telefoniche aziendali.

I FATTI – L’episodio ha coinvolto un’azienda di Bitonto che, dopo avere trasferito la propria sede, aveva richiesto a TIM di traslocare le sue due linee aziendali. Il gestore, oltre a non provvedere al trasloco, ha continuato a rinviarlo con il pretesto che il Comune non aveva ancora concluso le opere necessarie per portare il servizio nella zona interessata. In realtà, come poi ha chiarito anche la sentenza del tribunale di Bari, spettava a TIM realizzare le infrastrutture necessarie per offrire il servizio nella zona in cui la ditta si era trasferita.

L’azienda, che a causa dell’inadempimento contrattuale ha riportato notevoli disagi e danni economici, ha quindi deciso di rivolgersi a Confconsumatori per ricevere assistenza.

LA SENTENZA – L’avvocato Filomena Lisi, responsabile settore Telecomunicazioni dell’Associazione, dopo aver diffidato senza risultati il gestore telefonico, ha scelto di intraprendere il giudizio dinanzi al Tribunale di Bari per ottenere l’adempimento da parte del gestore e il risarcimento dei danni subiti.

Il tribunale di Bari, con sentenza n. 250/2022, ha condannato il gestore TIM a corrispondere all’azienda 62,670,79, sulla base degli indennizzi stabiliti dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, e considerando inoltre i danni riportati dall’azienda a causa dei mancati guadagni connessi al mancato funzionamento delle linee telefoniche aziendali.

Per ricevere consulenza e assistenza per problematiche relative alla telefonia è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di Confconsumatori: www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/.

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  • Giugno, 7
  • 3387
  • Dalle Sedi, Puglia, Telefonia
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Telemarketing: arriva il nuovo Registro delle opposizioni Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo RPO: entro luglio saranno finalmente inseriti anche i cellulari. Rimangono però da chiarire aspetti normativi e tecnici

Parma, 12 aprile 2022 – Un aggiornamento importante, e molto atteso dai consumatori, che contribuirà in maniera significativa al contrasto del telemarketing aggressivo. Nei giorni scorsi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto riguardante il nuovo Registro pubblico delle opposizioni (RPO), che dovrebbe entrare in attività da luglio.

IL NUOVO RPO – Il regolamento riguarda tutte le numerazioni telefoniche nazionali, sia fisse che mobili: potranno finalmente essere iscritti anche i numeri di cellulare. Sarà applicato non solamente alle comunicazioni telefoniche con un operatore, ma anche a quelle con sistemi automatizzati di chiamata e a chiamate senza l’intervento di un operatore. Si potranno iscrivere al nuovo RPO anche indirizzi postali, per difendersi dal telemarketing cartaceo.

“Finalmente, dopo due mesi dalla sua approvazione al Consiglio dei ministri, lo scorso 29 marzo il Dpr sul nuovo Registro pubblico delle opposizioni è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; mancano però ancora alcuni importanti aspetti da chiarire“, afferma l’avvocato Luisa Landro di Confconsumatori Parma. “Sono infatti ancora da definire alcuni tecnici e normativi centrali“.

Il nuovo regolamento del #RPO (registro pubblico delle opposizioni) è in Gazzetta Ufficiale. È un passo avanti verso la tutela degli utenti da telefonate indesiderate e dal telemarketing aggressivo. Ci sono ancora altri passi da fare. E ce ne occuperemo.https://t.co/PG8hQM9si3

— Simone Baldelli (@simonebaldelli) March 29, 2022

Il commento di Simone Baldelli, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti

LE TEMPISTICHE – L’articolo 14 del decreto stabilisce che il Dpr 178 del 2010 – ossia il provvedimento che istituì il Registro per le numerazioni fisse – stabilisce che il vecchio Registro è abrogato a decorrere dalla data di operatività del nuovo registro. Entro il 28 aprile il ministero dello Sviluppo Economico si confronterà sia con le associazioni dei consumatori sia con gli operatori che utilizzano il telemarketing, ed entro il 28 maggio dovrà emanare un ulteriore decreto – dopo avere consultato Agcom e Garante della Privacy – per fissare le specifiche e i requisiti tecnici per la fornitura delle numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi da parte dei gestori telefonici al gestore del Registro delle opposizioni. Poi, entro 120 giorni – dunque entro e non oltre il 27 luglio – il Mise dovrà predisporre le modalità di iscrizione al Registro da parte dei consumatori.

Questo registro approvata già dal Consiglio dei ministri a gennaio, riforma la disciplina del telemarketing, permettendo ai consumatori e cittadini di esprimere il proprio dissenso a ricevere chiamate pubblicitarie. Il tutto avverrà mediante l’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni tramite sito web, telefono ed email e per gli operatori di telemarketing, che potranno verificare gli iscritti alle liste attraverso web e Pec. Chiarite le modalità di iscrizione, si potrà registrare il proprio numero di cellulare, chiedendo insieme anche la revoca di tutti i consensi già rilasciati in passato.

 

Per informazioni e aggiornamenti rispetto al Registro delle opposizioni vi invitiamo a rivolgervi alle sedi di Confconsumatori.

  • Aprile, 12
  • 3983
  • Privacy e Protezione dei dati personali, Telefonia
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SEDE REGIONALE E PROVINCIALE
L’AQUILA
SULMONA
Via E. Gianmarco 9   – CAP 67039
Telefono e Fax:  0864.50165
e-mail regionale e provinciale: confconsumatorisu@alice.it
e-mail sportello: confconsumatoriaqsu@gmail.com
Responsabile provinciale: Francesca Davini
Responsabile regionale: Domenico Taglieri
Orari di apertura: Martedì dalle 10 alle 12.30; Giovedì dalle 16 alle 18.30

CHIETI
Sede provinciale
SAN SALVO
Vico IV Garibaldi 2   – CAP 66050
Cellulare:  347.0834207
Email:   confconsumatorich@libero.it
Responsabili:   Antonio Artese
Orari di apertura:  Venerdì 16 – 18

SEDE NAZIONALE
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