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Turismo e Trasporti

Informiamo i consumatori sui diritti del turista e del viaggiatore, assistiamo i consumatori vittime di disservizi e danni anche in sede giudiziaria.
Promuoviamo l’educazione alla sicurezza stradale, attraverso la partecipazione a campagne di prevenzione, sensibilizzazione ed informazione dei cittadini.

QUI la guida sui diritti dei passeggeri in treno, aereo, nave e bus a lunga percorrenza: prodotta da Confconsumatori nell’ambito del progetto Johnny, fornisce una serie di risposte alle domande più frequenti dei consumatori, e utili istruzioni per i reclami.

QUI la guida sui diritti del turista nelle vacanze tutto compreso (pacchetti turistici) NOTA

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Un esposto sui disservizi ferroviari Roma-Napoli La protesta dei pendolari di Minturno arriva all'attenzione dell'Autorità Nazionale dei Trasporti che approfondirà il problema del sovraffollamento

Latina, 7 dicembre 2018 – Non si arresta l’onda di proteste dei pendolari del sud pontino, guidati da Confconsumatori Latina e dall’associazione Pendolari Minturno Scauri, che da tempo lamentano disservizi nella tratta ferroviaria Roma-Napoli. Come ultimo affondo, i pendolari hanno inviato un esposto sulla scarsa qualità del servizio e, in particolare, sul tema del sovraffollamento di alcuni treni, che mina la sicurezza dei passeggeri. Un primo esposto, ribattezzato “mini dossier”, è stato inviato il 26 settembre scorso, di recente, lo scorso 19 novembre, è stato integrato da un secondo esposto, sempre indirizzato all’Autorità per la Regolazione dei Trasporti (Art), alle Regioni Lazio e Campania, all’Agenzia Campania Mobilità Infrastrutture e Reti e a RFI Lazio e Campania. L’iniziativa e il lavoro di monitoraggio svolto dai volontari delle associazioni ha già attirato l’attenzione dei quotidiani locali e, nel frattempo, l’Art ha già fatto avere il suo riscontro, ringraziando i pendolari per la segnalazione assicurando che la questione verrà approfondita.

  • Dicembre, 7
  • 2563
  • Lazio, Turismo e Trasporti
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Windjet: le mail sui rimborsi irrisori Carmelo Calì risponde ai consumatori che chiedono spiegazioni sulle e-mail ricevute da Windjet: rimborsi irrisori, ma vanno accettati

Parma – Catania, 19 ottobre 2018 – Tanti passeggeri ci segnalano di aver ricevuto comunicazioni da parte di Windjet e ci hanno chiesto aiuto per capire di cosa si tratta. Di seguito la spiegazione fornita da Carmelo Calì, responsabile settore Turismo & Trasporti di Confconsumatori che ha coordinato da subito la battaglia Windjet.

  • Novembre, 19
  • 6398
  • Sicilia, Turismo e Trasporti
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In Brasile senza attrezzatura da surf: risarciti Consegnata a fine vacanza l’attrezzatura da kite e windsurf. Rimpallo responsabilità tra vettori: “Il consumatore sceglie a chi chiedere risarcimento”

Catania, 9 novembre 2018 – Erano partiti da Catania per fare surf in Brasile, ma i bagagli, compresa la costosa attrezzatura sportiva sono rimasti nei meandri dell’aeroporto, costringendo la coppia ad affittare per 12 giorni attrezzatura da kitesurf e windsurf a Fortaleza, dove alloggiavano. Grazie a Confconsumatori i due hanno ottenuto 800 euro di risarcimento ciascuno, oltre interessi legali e spese processuali.

I FATTI – Una coppia residente in provincia di Catania aveva acquistato due biglietti dalla compagnia aerea Tap Air Portugal per la tratta Catania-Roma-Lisbona-Fortaleza. L’obiettivo era trascorrere 15 giorni di vacanza e praticare windsurf e kitesurf. Alla partenza avevano regolarmente imbarcato i loro bagagli, tra cui uno fuori misura, all’interno del quale si trovava l’attrezzatura sportiva di entrambi, piuttosto costosa (tavole e accessori nell’apposito zaino contenitore). Arrivati a destinazione avevano avuto l’amara sorpresa della mancata consegna di due bagagli, tra cui quello fuori misura con l’attrezzatura e uno ordinario, che conteneva le vele per il windsurf e kitesurf, vestiti ed effetti personali. Quest’ultima valigia è stata consegnata dopo due giorni, mentre quella con l’attrezzatura sportiva dopo 12 giorni (quasi l’intera durata della vacanza). Per non rinunciare all’attività sportiva la coppia di catanesi è stata costretta ad affittare attrezzatura in loco per fare kitesurf e windsurf, oltre a dover acquistare effetti personali per i due giorni senza il bagaglio ordinario.

L’ODISSEA DEL RECLAMO – La ritardata consegna del bagaglio ha compromesso il sereno svolgimento della vacanza. Ma l’odissea dei due catanesi è ripresa anche dopo il rientro. Infatti, dopo aver inviato un reclamo alla Tap Air Portugal si sono trovati in mezzo a un rimpallo di responsabilità tra il vettore che aveva emesso i biglietti e il vettore che aveva effettuato il volo, Alitalia. A quel punto, rivoltisi a Confconsumatori, sono stati aiutati a impostare correttamente le richieste e a fare valere i propri diritti, dalla fase stragiudiziale fino alla causa civile.

LA SENTENZA – Il Giudice di Pace di Acireale (CT) ha riconosciuto il diritto di passeggeri ad ottenere il risarcimento dei danni di natura patrimoniale (spese per l’affitto delle attrezzature ed altro), ma anche di natura non patrimoniale, esistenziale e da vacanza rovinata per lo stress e il disagio subiti, per lo stravolgimento delle aspettative, della qualità e della serenità della vacanza. Inoltre ha rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della Tap Air Portugal, che tentava di “scaricare” la responsabilità al vettore operativo Alitalia. Il giudice, infatti, ha accolto la tesi del legale di Confconsumatori che, richiamando l’art. 45 della Convenzione di Montreal, sosteneva che il passeggero può liberamente rivolgersi ad uno dei due vettori.

IL COMMENTO – «Questa pronuncia assume importanza – ha spiegato l’avvocato Carmelo Calì, responsabile nazionale Turismo & Trasporti di Confconsumatori, che ha assistito in giudizio i passeggeri – perché ha statuito che il passeggero è libero di citare in giudizio la compagnia che ritiene più opportuna e che non hanno nessun valore le infondate eccezioni che vengono formulate in questi casi dalle compagnie. In secondo luogo è stato confermato il diritto dei consumatori ad avere in questi casi il risarcimento non solo dei danni patrimoniali ma anche di quelli non patrimoniali per la vacanza rovinata».

  • Novembre, 9
  • 2726
  • Sicilia, Turismo e Trasporti
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Ryanair e Wizz Air: Antitrust applichi la sanzione massima Confconsumatori plaude al procedimento tempestivo che avrà ricadute positive sulla tutela dei passeggeri. «Si valuti anche la sospensione dei voli»

Parma, 8 novembre 2018 – Confconsumatori accoglie con favore il procedimento di inottemperanza aperto dall’Antitrust nei confronti delle compagnie Ryanair e Wizz Air che, di fatto, hanno ignorato il provvedimento cautelare relativo all’applicazione di un supplemento di prezzo per il trasporto del “bagaglio a mano grande” (trolley). L’associazione auspica che si applichi una sanzione esemplare, eventualmente anche la sospensione delle attività. Secondo Confconsumatori il procedimento è certamente un fatto positivo, innanzitutto per la tempestività con cui è intervenuto, ma anche per le ricadute positive immediate che avrà sulla tutela dei passeggeri danneggiati.

Infatti, grazie al procedimento sanzionatorio dell’Antitrust si concretizza la possibilità di una tutela immediata dei passeggeri, nei cui confronti le compagnie hanno mostrato totale disprezzo delle indicazioni dell’Autorità. Infatti, anziché adeguarsi immediatamente a quanto disposto dall’Agcm col provvedimento del 31 ottobre 2018, Ryanair e Wizz Air hanno preferito formulare eccezioni del tutto infondate e pretestuose, come si rileva agevolmente dai due provvedimenti emessi ieri dall’Autorità.

Eccezioni infondate e pretestuose – Ryanair addirittura è arrivata a sostenere nelle proprie memorie, tra i vari motivi, di non aver adottato alcuna misura[1] in quanto le prescrizioni adottate andrebbero ad incidere sulla sicurezza del volo la cui organizzazione rientra nella discrezionalità dei vettori aerei. Ma è stata smentita anche in questa pretestuosa e infondata eccezione dal provvedimento con il quale l’Antitrust ha ricordato alla compagnia di aver ampiamente chiarito nel provvedimento cautelare del 31 ottobre anche questo aspetto e che i profili attinenti la sicurezza del volo risultano del tutto estranei alla pratica commerciale scorretta oggetto di censura, in quanto viene in gioco unicamente il diritto dei consumatori ad avere informazioni chiare e trasparenti in merito alla tariffa applicata dal vettore.

Ben venga, quindi, l’apertura del procedimento di inottemperanza ai sensi dell’art.12 del Codice del Consumo e Confconsumatori auspica che venga applicata la misura massima possibile della sanzione. «Oltre alla sanzione pecuniaria– ha dichiarato l’avvocato Carmelo Calì, responsabile nazionale Trasporti di Confconsumatori – la legge prevede la possibilità che venga disposta, in caso di inottemperanza, la sospensione dell’attività di impresa fino a 30 giorni. E’ vero che questa ulteriore sanzione, che avrebbe comunque un’efficacia deterrente, comporterebbe disagi non indifferenti per i passeggeri, ma la difesa da soprusi e vessazioni passa anche attraverso tali sacrifici che i consumatori italiani sono pronti eventualmente ad affrontare affinché i comportamenti di compagnie aeree che disconoscono non solo i diritti dei passeggeri ma anche i provvedimenti dell’Autorità, possano aver fine».

[1] Si intende misura relativa alla sospensione della vendita del supplemento alla tariffa standard per il bagaglio a mano grande e per la richiesta di un sovrapprezzo per i bagagli a mano da registrare al gate in aeroporto.

  • Novembre, 8
  • 2500
  • Pratiche commerciali scorrette, Turismo e Trasporti
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Salta il volo, ma a dover risarcire è Costa Crociere Abbandonati a Fiumicino con il volo cancellato. «Nei pacchetti turistici il Tour Operator è responsabile anche dei servizi resi da intermediari»

Roma, 10 settembre 2018 – Avevano acquistato un pacchetto turistico con volo e crociera tra i fiordi, ma alle 4 del mattino il loro volo è stato cancellato e si sono trovati completamente abbandonati dal proprio Tour Operator a notte fonda, senza sapere che fare. È successo a una coppia di Roma, che grazie all’intervento di Confconsumatori ha ottenuto il risarcimento per la mancata assistenza e i disagi subiti.

Per viaggiare tranquilli, i due associati di Confconsumatori Roma avevano scelto un pacchetto turistico di Costa Crociere che comprendeva sia spostamenti aerei sia in nave. Alla partenza da Fiumicino, però, l’amara scoperta: il volo era stato cancellato, una circostanza che rischiava di compromettere l’intera vacanza, dovendo i due raggiungere Amburgo per poi imbarcarsi con la nave a Kiel.

Se si acquista un pacchetto turistico, i passeggeri hanno diritto ad assistenza continua del Tour Operator: ma in questo caso non solo Costa Crociere non era stata in grado di avvisare i passeggeri della cancellazione del volo, ma non era presente in aeroporto e non ha saputo fornire alcuna indicazione sulla riprotezione su altro volo. Il recapito fornito per le emergenze, dopo una prima risposta, al secondo tentativo risultava staccato, circostanza che ha aumentato lo stato di agitazione. Fortunatamente i due malcapitati hanno trovato chi, in aeroporto, generosamente si è messo a disposizione per aiutarli a viaggiare su un altro volo e salvare la vacanza.

Al rientro i due passeggeri hanno chiesto aiuto a Confconsumatori per avere un risarcimento dei danni subiti a seguito dell’inadempienza di Costa Crociere. Il Giudice di Pace di Roma ha condannato Costa al risarcimento del danno in applicazione dell’art. 43 Dlgs n.79 del 2011 per inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno sofferto dai turisti per complessivi 1.300 €.

Il presidente di Confconsumatori Roma, avvocato Barbara d’Agostino, ha rappresentato in giudizio i due turisti: «Il giudice di Pace di Roma, – commenta la d’Agostino – ha riconosciuto il principio di responsabilità di Costa Crociere per le obbligazioni che si assume nella vendita del pacchetto turistico che ricomprende anche gli spostamenti aerei, quindi l’organizzatore o l’intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi, quali le compagnie aeree, è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo poi il diritto di rivalersi nei loro confronti».

I turisti, oltretutto, hanno fornito al Giudice la prova della assenza di ogni assistenza in aeroporto e di informazioni da parte di Costa Crociere. «La decisione del Giudice di Pace di Roma è molto importante – continua la D’Agostino – in quanto riconosce il risarcimento del danno a carico dell’organizzatore del viaggio anche quando l’inadempimento è reso da parte dei prestatori di servizi di cui si avvale».

  • Settembre, 10
  • 5572
  • Lazio, Turismo e Trasporti
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Air India condannata: 2000 € a una coppia in vacanza Per il ritardo del primo volo erano arrivati con un giorno e mezzo di ritardo, risarciti. «Non sta ai passeggeri dimostrare l’inadempienza del vettore»

Parma-Catania, 7 Settembre 2018 – Non è compito del passeggero dimostrare che la compagnia aerea ha sbagliato, è quest’ultima che deve dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi. Il Giudice di Pace di Catania, Beatrice Cosentino, ha condannato la compagnia aerea Air India Limited al risarcimento dei danni nei confronti di una coppia di coniugi che aveva acquistato due biglietti per il volo che da Bengaluru (India), avrebbe dovuto portarli a Catania con scali a Del Delhi (India) e Roma Fiumicino. A causa del ritardo sulla prima tratta, infatti, la coppia ha perso le successive coincidenze arrivando a destinazione dopo un giorno e mezzo. Pur essendo stati riprotetti ed avendo ottenuto il pernottamento, sono andati incontro, loro malgrado, a notevoli disagi.

Il Giudice ha riconosciuto ai passeggeri il diritto al risarcimento di 1.000 euro ciascuno. Ha disposto innanzitutto la compensazione pecuniaria di 600 euro per il ritardo prolungato. Inoltre, ha condannato la compagnia al pagamento della somma di 400 euro quale risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, liquidati equitativamente. Oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese del giudizio.

Nella sentenza viene evidenziato che la compagnia non ha fornito nessuna prova concreta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa e che avrebbero potuto escludere la sua responsabilità. È stata richiamata, poi, la giurisprudenza della Corte di Cassazione in virtù della quale è onere del vettore aereo fornire la prova dell’avvenuto esatto adempimento. Inoltre, è stata rigettata l’eccezione della compagnia che sosteneva l’intervenuta prescrizione semestrale, in quanto in virtù della Convenzione di Montreal e del Codice della Navigazione italiano sussiste solo un termine di decadenza biennale. Il Giudice ha accolto la domanda, per come chiesto dai passeggeri, richiamando sia il Regolamento Comunitario n. 261/2004 che la Convenzione di Montreal.

«Le motivazioni di questa sentenza assumono importanza – ha spiegato l’avvocato Carmelo Calì, responsabile Turismo & Trasporti di Confconsumatori, che ha assistito in giudizio i passeggeri – perché consolidano una giurisprudenza che conferma che il passeggero non ha l’obbligo di provare l’inadempimento o l’inesatto adempimento della compagnia, ma devo solo evidenziarlo; mentre è quest’ultima che deve dimostrare di aver assolto ai propri obblighi. Ma è importante anche perché rigetta tutte quelle pretestuose eccezioni che le compagnie sono solite addurre, come in questo caso quello della insussistente prescrizione».

«Nel corso di questa estate con l’attività dello Sportello del Turista tutt’ora in corso – continua Calì – abbiamo purtroppo assistito a dinieghi di risarcimenti da parte delle compagnie, che spesso non hanno offerto neanche l’assistenza e la riprotezione. La sentenza assume quindi valore perché fa capire che il risarcimento al passeggero è possibile, anche quando si tratta di una compagnia non comunitaria come accaduto per i due consumatori catanesi».

  • Settembre, 7
  • 4406
  • Sicilia, Turismo e Trasporti
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