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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

PISTICCI (Mt)
Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

Turismo e Trasporti

Informiamo i consumatori sui diritti del turista e del viaggiatore, assistiamo i consumatori vittime di disservizi e danni anche in sede giudiziaria.
Promuoviamo l’educazione alla sicurezza stradale, attraverso la partecipazione a campagne di prevenzione, sensibilizzazione ed informazione dei cittadini.

QUI la guida sui diritti dei passeggeri in treno, aereo, nave e bus a lunga percorrenza: prodotta da Confconsumatori nell’ambito del progetto Johnny, fornisce una serie di risposte alle domande più frequenti dei consumatori, e utili istruzioni per i reclami.

QUI la guida sui diritti del turista nelle vacanze tutto compreso (pacchetti turistici) NOTA

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Patente e multe


Le controversie con Autostrade per l’Italia e la procedura di conciliazione: webinar il 15 ottobre Confconsumatori organizza un incontro aperto alla cittadinanza, con rappresentanti di Autostrade per l’Italia e dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti

Parma, 10 ottobre 2024 – In molti casi, di fronte a problematiche e disservizi legati alla rete autostradale (ai pedaggi, alle aree di sosta, all’assistenza stradale…), gli automobilisti non sono a conoscenza degli strumenti di cui dispongono per tutelarsi. Per risolvere le controversie in maniera efficace, esiste la procedura di conciliazione: un’alternativa rapida e stragiudiziale per difendere i diritti degli utenti. Con l’obiettivo di approfondire questo tema e fornire informazioni pratiche ai cittadini, Confconsumatori ha in programma il webinar “Le controversie con Autostrade per l’Italia e la procedura di conciliazione“, che si terrà martedì 15 ottobre, a partire dalle 15.30.

Scarica la locandina

IL WEBINAR

Durante il webinar, dopo l’introduzione di Carmelo Calì, vicepresidente e responsabile settore Trasporti e turismo Confconsumatori, interverranno Leone Vitali, responsabile Relazioni con le associazioni dei consumatori Autostrade per l’Italia, Katia Gallo, dirigente Ufficio Conciliazioni e contenuto minimo dei diritti degli utenti ART e Franco Conte, conciliatore e membro del Consiglio direttivo Confconsumatori.

L’incontro permetterà di illustrare la recentissima Delibera n. 132/2024 del 27 settembre 2024, emanata dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), che stabilisce le nuove misure sui diritti risarcitori degli utenti nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi nelle aree di pertinenza autostradale (la Delibera è disponibile online al link https://www.autorita-trasporti.it/delibere/delibera-n-132-2024/).

Sarà, inoltre, discusso il protocollo d’intesa tra Autostrade per l’Italia e le associazioni dei consumatori, che ha portato alla creazione dell’Organismo ADR, un organismo paritetico per la risoluzione rapida, gratuita ed extragiudiziale delle controversie tra utenti e concessionarie del Gruppo, quali RAV Raccordo Autostradale Valle D’Aosta, Tangenziale di Napoli e Società Autostrada Tirrenica.

FORMAZIONE

Il webinar, che rientra nell’ambito di un progetto finanziato dal MIMIT (D.M. 6/5/2022 art. 5), rappresenterà un’opportunità formativa per gli operatori degli sportelli delle associazioni dei consumatori e per i cittadini, permettendo di comprendere meglio le procedure ADR previste dal Codice del Consumo e gestire in modo efficace i reclami e le conciliazioni.

PER PARTECIPARE

Per partecipare al webinar, gratuito e aperto al pubblico, occorre registrarsi attraverso il link: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_nZIrhOSBRpSc4NftkwJ1JA.

  • Ottobre, 10
  • 2980
  • Servizi e Società, Turismo e Trasporti
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Autovelox di Pontenuovo (Pistoia): primi successi dei ricorsi di Confconsumatori Sanzioni per migliaia di automobilisti. Undici verbali sono state sospesi mediante ricorso al Giudice di pace

Pistoia, 10 ottobre 2024 – La “battaglia” legale contro le vessazioni causate dall’autovelox di Pontenuovo fa segnare un punto importante a favore dei cittadini: grazie ai ricorsi curati da Confconsumatori, infatti, ben 11 sanzioni sono state sospese dal Giudice di pace di Pistoia.

La vicenda riguarda il posizionamento di un autovelox in via Sestini e il contemporaneo abbassamento del limite di velocità a 40 km/h che stanno da mesi causando sanzioni per migliaia di automobilisti. A intervenire in loro favore è stata anche Confconsumatori, che sta preparando un esposto penale da presentare alla Procura della Repubblica.

Nel frattempo, Confconsumatori sta assistendo decine di persone che hanno ricevuto verbali di infrazione al Codice della strada e lo sta facendo seguendo due vie: da un lato, per coloro che hanno ricevuto le notifiche dei verbali da poco, mediante il ricorso al Giudice di pace o al Prefetto; dall’altro lato, preparando un’azione collettiva per chiedere al Comune l’annullamento delle sanzioni, la restituzione delle somme pagate e dei punti persi.

L’aspetto più recente e più interessante è determinato senz’altro dalle decisioni del Giudice di Pace di Pistoia di sospendere le sanzioni elevate dall’autovelox a seguito dei ricorsi curati da Confconsumatori.

“Il nostro pool di avvocati – spiega il vicepresidente regionale di Confconsumatori Toscana, Marco Migliorati – ha preparato e presentato nei giorni scorsi una serie di ricorsi contro ben 11 verbali della Polizia municipale. Sulla base di ben 4 diversi motivi di nullità che sono stati esposti in questi ricorsi, la risposta del Giudice di pace è stata positiva”. 

Nei giorni scorsi, infatti, in tutti i casi sottoposti al giudice, la decisione è stata la stessa: sospensione dell’esecutività della sanzione “ricorrendo gravi motivi”. E molti altri ricorsi sono in preparazione.

“Il Giudice di pace ha ritenuto fondati per adesso i motivi di opposizione che abbiamo presentato – aggiunge Migliorati – e questo ci riempie di orgoglio e fa ritenere ai nostri avvocati che si tratta della conferma di quanto stavamo sostenendo da tempo. Ricordiamo che i motivi spaziano infatti dall’errato uso della segnaletica per dimensioni e scrittura, all’assenza dell’ordinanza impositiva del limite di 40 km/h, dalla mancata omologazione dell’autovelox alla carenza della taratura”.

Per contattare lo sportello di Confconsumatori scrivere alla mail dedicata autoveloxpontenuovo@gmail.com o inviare un messaggio WhatsApp al numero 380 4640227.

  • Ottobre, 10
  • 2885
  • Dalle Sedi, Patente e multe, Toscana
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Biglietti regionali Trenitalia: fine del check-in online La validazione sarà automatica all’orario della partenza

Parma, 20 settembre 2024 – Da domani, sabato 21 settembre, pendolari e viaggiatori che utilizzano i treni regionali non dovranno più effettuare il check-in online dei biglietti prima di salire a bordo. Trenitalia (Gruppo FS Italiane), infatti, ha deciso di rendere automatica la validazione del biglietto digitale per le corse dei regionali.

VALIDAZIONE ALLA PARTENZA

Questa scelta, già in cantiere da alcuni mesi, è volta a facilitare la mobilità dei viaggiatori, ed evitare dimenticanze e disagi: il biglietto si validerà automaticamente all’orario di partenza programmata del proprio treno, senza bisogno di interventi da parte dell’intestatario. Confconsumatori desidera sottolineare che questa novità non esclude, in ogni caso, la possibilità di modificare data e orario di partenza fino alle 23.59 del giorno precedente il viaggio.

Resta chiaramente sempre disponibile, accanto al biglietto digitale validato automaticamente, il tradizionale biglietto cartaceo.

“Lacci e lacciuoli sono da sempre nemici dei consumatori, ed è quindi importante che questo adempimento ‘burocratico’ venga rimosso”, affermano Marco Festelli, presidente di Confconsumatori, e Carmelo Calì, vicepresidente e responsabile settore Trasporti e turismo dell’associazione. “Siamo poi anche soddisfatti perché l’azienda ha preso questa decisione anche dopo le espresse richieste formulate dalle associazioni dei consumatori”.

PER INFORMAZIONI

Per avere maggiori informazioni, si consiglia di visitare il sito trenitalia.com.

In caso di problematiche relative ai trasporti e al turismo, è possibile contattare gli sportelli territoriali di Confconsumatori elencati all’indirizzo www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/.

In alternativa, per assistenza a distanza, è disponibile lo Sportello online dell’associazione: www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/.

  • Settembre, 20
  • 3017
  • Turismo e Trasporti
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Sciopero trasporto ferroviario, attenzione ai diritti dei passeggeri. Non si tratta di una “circostanza straordinaria” Confconsumatori: “Il Regolamento comunitario è purtroppo ancora poco conosciuto. Rimborsi e indennizzi spesso non richiesti.”

Parma, 7 settembre 2024 – Lo sciopero del trasporto ferroviario in corso e previsto anche per domani, domenica 8 settembre, causerà certamente disservizi ai passeggeri che dovranno spostarsi in treno, con il rischio di cancellazioni e ritardi. Le imprese ferroviarie sono responsabili nei confronti dei passeggeri per i ritardi, le perdite di coincidenza e le soppressioni ed è opportuno, quindi, che i consumatori conoscano i propri diritti.

IL REGOLAMENTO COMUNITARIO

La materia è disciplinata dal Regolamento comunitario n. 782/2021 che prevede che lo sciopero non è circostanza straordinaria che esclude l’obbligo di corrispondere l’indennizzo. È previsto, infatti, che gli scioperi del personale dell’impresa ferroviaria, gli atti o omissioni di altre imprese che utilizzano la stessa infrastruttura ferroviaria e gli atti o omissioni dei gestori delle stazioni e delle infrastrutture non siano coperti dalla deroga in virtù della quale non vi l’obbligo di pagare l’indennizzo. Quindi per gli scioperi di questi due giorni sono dovuti gli indennizzi.
 

RIMBORSO E ITINERARI ALTERNATIVI

Qualora sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo all’arrivo alla destinazione finale prevista sarà di 60 minuti o più, l’impresa ferroviaria deve offrire immediatamente al passeggero la scelta tra queste opzioni e adottare le necessarie disposizioni: ottenere il rimborso integrale del biglietto; proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale non appena possibile; proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale a una data successiva, a discrezione del passeggero. Qualora l’itinerario alternativo simile sia fornito dalla stessa impresa ferroviaria o un’altra impresa sia incaricata, il passeggero non deve incorrere in costi aggiuntivi. Le imprese ferroviarie devono compiere sforzi ragionevoli per evitare ulteriori coincidenze e assicurare che il ritardo nel tempo totale di viaggio sia il più breve possibile. Inoltre i passeggeri non potranno viaggiare con mezzi di trasporto di classe inferiore, a meno che non siano l’unica opzione di trasporto disponibile nell’ambito dell’itinerario alternativo.
Salve queste opzioni, l’impresa ferroviaria può permettere – su richiesta – che il passeggero concluda contratti con altri fornitori di servizi di trasporto in grado di consentirgli di raggiungere la destinazione finale in condizioni simili e, in tal caso, l’impresa ferroviaria deve rimborsare il passeggero per i costi sostenuti. I rimborsi devono essere corrisposti entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

INDENNIZZO

Il passeggero ha inoltre diritto a un indennizzo da parte dell’impresa ferroviaria in caso di ritardo, con questi criteri: il 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti; il 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti.
L’indennizzo per il ritardo è calcolato in relazione al prezzo totale effettivamente pagato dal passeggero per il servizio in ritardo. Qualora il contratto di trasporto riguardi un viaggio di andata e ritorno, l’indennizzo in caso di ritardo nella tratta di andata o in quella di ritorno è calcolato rispetto al prezzo per tale tratta del viaggio indicato sul biglietto. L’indennizzo per il prezzo del biglietto è corrisposto entro un mese dalla presentazione della relativa domanda. L’indennizzo può essere corrisposto mediante buoni e/o altri servizi ma deve essere corrisposto in denaro se lo richiede il passeggero.
Un’impresa ferroviaria non è tenuta a corrispondere un indennizzo qualora sia in grado di dimostrare che il ritardo, la perdita di coincidenza o la soppressione siano dovuti o intrinsecamente legati a: circostanze straordinarie esterne all’esercizio ferroviario, quali condizioni meteorologiche estreme, gravi catastrofi naturali o gravi crisi sanitarie pubbliche che l’impresa ferroviaria, malgrado la diligenza richiesta dalle particolarità del caso, non poteva evitare o alle cui conseguenze non poteva ovviare; colpa del viaggiatore; comportamento di terzi che l’impresa ferroviaria, nonostante abbia riposto la diligenza richiesta dalle particolarità del caso, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare, quali presenza di persone sui binari, furto di cavi, emergenze a bordo, attività di contrasto, sabotaggio o terrorismo.

ASSISTENZA

Qualora il ritardo sia di 60 minuti o più, o qualora il servizio sia soppresso, l’impresa ferroviaria che fornisce il servizio oggetto del ritardo o della soppressione offre gratuitamente ai passeggeri: pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti tenendo conto di criteri quali la distanza dal fornitore, il tempo necessario per la consegna e il costo; la sistemazione in albergo o di altro tipo, e il trasporto tra la stazione ferroviaria e la sistemazione, qualora risulti necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare, ove e allorché sia fisicamente possibile; in alcuni casi l’impresa ferroviaria può limitare la durata dell’alloggio a un massimo di tre notti; se il treno è bloccato sui binari, il trasporto tra il treno e la stazione ferroviaria, a un punto di partenza alternativo o alla destinazione finale del servizio, ove e allorché sia fisicamente possibile. Se il servizio ferroviario è interrotto e non può più essere proseguito o non può essere proseguito entro un periodo ragionevole, l’impresa ferroviaria fornisce ai passeggeri quanto prima possibile servizi di trasporto alternativi e adotta le disposizioni necessarie.
«Ci auguriamo che disservizi e danni siano limitati – commentano il presidente nazionale di Confconsumatori, Marco Festelli, e Carmelo Calì, responsabile Trasporti e turismo e vicepresidente dell’associazione – ma i passeggeri devono sapere che la normativa riconosce loro dei diritti. Da parte nostra ci batteremo affinché vengano riconosciuti a tutti».
 
I viaggiatori che desiderano ricevere informazioni e assistenza possono contattare lo Sportello del Turista di Confconsumatori inviando un’e-mail all’indirizzo sportelloturista@confconsumatori.it, oppure rivolgersi a una delle sedi territoriali elencate al link www.confconsumatori.it/disservizi-in-vacanza-torna-lo-sportello-del-turista-di-confconsumatori/ per ricevere supporto telefonicamente, via e-mail o in presenza.
  • Settembre, 7
  • 2180
  • Turismo e Trasporti
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Trasporto aereo: lo sciopero di domani non è “circostanza eccezionale” Confconsumatori: “Spetta ai passeggeri la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento comunitario per come statuito dalla Corte di Giustizia Europea”

Parma, 6 settembre 2024 – Lo sciopero del trasporto aereo previsto per domani, sabato 7 settembre 2024, causerà disservizi ai passeggeri che dovranno spostarsi con le compagnie Ita Airways e Wizz Air: molti voli subiranno infatti cancellazioni e ritardi. Come prevedibile, torneremo ad ascoltare il solito disco rotto delle compagnie secondo le quali lo sciopero è una “circostanza eccezionale” che, in base al Regolamento Comunitario n. 261/2004, esclude il diritto dei passeggeri a ricevere la compensazione pecuniaria. Tuttavia, in questo caso, le cose stanno diversamente, come ha chiarito la Corte di Giustizia Europea con la propria consolidata giurisprudenza sul punto: per alcuni scioperi non vale, infatti, la nozione di circostanza eccezionale.

IL REGOLAMENTO COMUNITARIO

La Corte ha stabilito che la nozione di “circostanze eccezionali”, ai sensi del Regolamento n. 261/2004, dev’essere interpretata restrittivamente. La scelta del termine “eccezionali” testimonia la volontà del legislatore di includere soltanto le circostanze sulle quali il vettore aereo operativo non ha alcun controllo. Dunque, come qualsiasi datore di lavoro, un vettore aereo che abbia a che fare con uno sciopero del suo personale motivato da rivendicazioni connesse alle condizioni di lavoro e di retribuzione non può sostenere di non avere alcun controllo su tale movimento. E sia nel caso di Ita Airways che di Wizz Air si tratta di sciopero dei dipendenti delle due compagnie in relazione a controversie di lavoro interne. Ne consegue che nessun diritto può essere negato ai passeggeri ai quali, in caso di cancellazione o di ritardo superiore alle tre ore, dovrà essere corrisposta la compensazione nella misura di 250, 400 e 600 euro in base alla lunghezza della tratta.

IN CASO DI CANCELLAZIONE

Se poi il volo viene cancellato, il passeggero può scegliere se essere riprotetto – cioè se ricevere un biglietto per un volo alternativo – oppure se ottenere il rimborso per intero del prezzo pagato. La compagnia ha l’obbligo di offrire la riprotezione, ma la scelta è rimessa al passeggero che decide liberamente cosa fare. Spetta, in ogni caso, l’assistenza che è dovuta anche in presenza di circostanze eccezionali, e quindi pasti, bevande e pernottamento se necessario.

Ricordiamo infine che anche in presenza di uno sciopero vi sono delle fasce orarie nelle quali i voli devono regolarmente essere effettuati: dovrà essere garantita la regolare circolazione di tutti i voli, inclusi i voli charter, programmati in partenza, secondo gli orari pubblicati, nelle fasce orarie dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00, nonché dei voli internazionali in arrivo entro mezz’ora dalla scadenza delle stesse fasce.

“Ci auguriamo responsabilità da parte delle compagnie che, oltre a dare la massima assistenza ai passeggeri in aeroporto, confidiamo provvederanno a corrispondere indennizzi e risarcimenti, evitando di sfiancare i consumatori con illegittimi dinieghi e costringendoli così ad agire in giudizio per ottenere i propri diritti”, commentano il presidente di Confconsumatori Marco Festelli e Carmelo Calì, responsabile Trasporti e turismo e vicepresidente dell’associazione.

PER ASSISTENZA

I viaggiatori che desiderassero ricevere informazioni e assistenza potranno contattare lo Sportello del Turista di Confconsumatori inviando un’e-mail all’indirizzo sportelloturista@confconsumatori.it, oppure rivolgersi a una delle sedi territoriali elencate al link www.confconsumatori.it/disservizi-in-vacanza-torna-lo-sportello-del-turista-di-confconsumatori/ per ricevere supporto telefonicamente, via e-mail o in presenza.

 

 

  • Settembre, 6
  • 2202
  • Turismo e Trasporti
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L’estate dell’“arrangiatevi!” Tra disservizi e inadempimenti, i turisti si sono trovati abbandonati a se stessi: senza ricevere la dovuta assistenza, oppure vessati con pretestuose eccezioni

Parma-Catania, 2 settembre 2024 – Il primo dato che emerge con evidenza, dal bilancio delle vacanze estive, è la mancata assistenza ai turisti, sia nel settore dei trasporti che in quello dei pacchetti turistici.

AEREI

Nel trasporto aereo, ciò è avvenuto per cancellazioni dovute sia a circostanze eccezionali che non eccezionali laddove, in entrambi i casi, è dovuta l’assistenza e la riprotezione con altro volo. In molte situazioni, come rileva lo Sportello del Turista di Confconsumatori, non è stata offerta la riprotezione – un biglietto su un volo alternativo – oppure è stata offerta solo formalmente per 3, 4 o 5 giorni dopo: una soluzione impraticabile per i passeggeri, che sono stati costretti a trovare autonomamente un’altra possibilità per raggiungere il luogo della vacanza o per ritornare a casa. In tantissimi casi, si trattava di famiglie con bambini e persone anziane. È mancata poi l’assistenza, e quindi la sistemazione in albergo in attesa di un’opzione alternativa di trasporto, i pasti e così via.

Ma la riprotezione e l’assistenza sono diritti dei passeggeri previsti dal Regolamento Comunitario n. 261/2004: le compagnie che non hanno garantito questi diritti hanno violato la normativa. Si può quindi richiedere il rimborso di tutte le spese sostenute, sia per il trasporto a causa di una mancata o non opportuna riprotezione che per l’assistenza non prestata, inoltrando reclamo e allegando le ricevute. Anche per i ritardi aerei, in caso di mancata assistenza, vale quanto detto per le cancellazioni.

NAVI E TOUR OPERATOR

Nel settore del trasporto navale si sono verificati episodi di ritardi o guasti che hanno causato non pochi inconvenienti ai turisti, i quali non hanno ricevuto assistenza e sono stati lasciati a loro stessi.

Tour operator e/o organizzatori di viaggi non sono stati da meno: spesso, di fronte a una cancellazione del volo compreso nel pacchetto turistico, che ha impedito ai passeggeri di raggiungere il luogo di vacanza, non hanno proceduto a nessun annullamento e rimborso. Come se la colpa fosse stata dei turisti, e non della circostanza eccezionale intervenuta.

Vale lo stesso per quegli operatori che non hanno consentito il recesso da un pacchetto turistico, anche se motivato da circostanze imprevedibili e certificate dei passeggeri. Diversi, secondo quando testimoniano le segnalazioni pervenute allo Sportello del Turista, hanno agito come se si trattasse di una scelta dei turisti, e non di una impossibilità oggettiva a partire, ad esempio per motivi di salute. Atteggiamenti simili sono stati tenuti anche da strutture alberghiere, che non hanno consentito rinunce e rimborsi dovuti.

Spesso sono risultate inutili anche le polizze assicurative acquistate, anzi – più correttamente – vendute ai consumatori, insieme ai servizi turistici: “Le compagnie assicurative – spiega Carmelo Calì, vicepresidente e responsabile Trasporti e turismo di Confconsumatori – hanno frapposto ostacoli di diversa natura, quali la mancata copertura del disservizio occorso o, bontà loro, una presunta responsabilità del turista. E, quindi, anche in questo caso: ‘Arrangiatevi!’”.

TRENI

Nel settore del trasporto ferroviario ci sono stati innumerevoli ritardi e cancellazioni. Alcuni causati da incendi, altri da lavori sulle varie linee. I primi, ha fatto sapere il Gruppo FS, si sono verificati nelle vicinanze dei binari e non hanno riguardato la sede ferroviaria e quindi si tratterebbe di una circostanza eccezionale. Tuttavia, a causa di ciò, i passeggeri, che hanno subito non pochi disagi tra ritardi e cancellazioni, avevano diritto all’assistenza, che in molti casi non è stata prestata. Per quanto riguarda i lavori, appaiono certamente auspicabili gli interventi finalizzati al potenziamento infrastrutturale ma, più che delle 17.000 mail inviate prima della partenza ai passeggeri interessati, sarebbe stato necessario informarli o al momento dell’acquisto del biglietto o con congruo avviso. In tal modo, l’informazione è arrivata quando le persone avevano già programmato la propria vacanza, che prevedeva lo spostamento in treno. Se fossero state informate per tempo, avrebbero magari optato per altre soluzioni. Trattandosi di lavori programmati, è chiaro che tutto ciò era possibile.

È vero che in caso di ritardi superiori a 60 minuti, a cancellazioni o limitazioni, è stata offerta la riprogrammazione o la rinuncia con il rimborso intrigale, ma non sempre basta. Perché i turisti, avendo dovuto riorganizzare gli spostamenti, sono andati incontro a nuove e ulteriori spese. E quindi, che si sia trattato di incendi o di lavori, è opportuno valutare caso per caso i disservizi subiti.

AGENZIE ONLINE

Infine, una menzione particolare meritano le agenzie online di vendita di servizi di trasporto e/o servizi turistici. La casistica è talmente ampia che merita un approfondimento, su cui torneremo in futuro. Per adesso, lo Sportello del Turista di Confconsumatori può confermare che i turisti alle prese con disagi e disservizi non sono solo stati abbandonati a se stessi, ma non hanno avuto nessun interlocutore, risultando i canali di contatto del tutto inefficaci.

“Queste le criticità più importanti riscontrate finora che intendiamo segnalare, riservandoci di evidenziarne di ulteriori nel finale di stagione. Non è stata un’estate felice per il rispetto dei diritti dei turisti consumatori, i quali spesso sono stati lasciati soli a risolvere i problemi causati da disservizi o circostanze eccezionali intervenute. In molti casi, si sono verificate delle vere e proprie vessazioni – dichiarano Marco Festelli, presidente di Confconsumatori, e Carmelo Calì, responsabile nazionale Trasporti e Turismo e vicepresidente dell’associazione –. Ferme restando le singole tutele individuali, cercheremo di capire se si tratta di un fenomeno generalizzato che, se permanesse, sarebbe fortemente pericoloso per la corretta e concreta applicazione delle norme di legge in materia”.

PER ASSISTENZA

Lo Sportello del Turista è attivo anche a settembre per fornire assistenza ai viaggiatori. È possibile inviare un’e-mail all’indirizzo sportelloturista@confconsumatori.it, oppure contattare una delle sedi territoriali elencate al link www.confconsumatori.it/disservizi-in-vacanza-torna-lo-sportello-del-turista-di-confconsumatori/ per ricevere supporto telefonicamente, via e-mail o in presenza.

  • Settembre, 2
  • 1345
  • Turismo e Trasporti
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SEDE REGIONALE E PROVINCIALE
L’AQUILA
SULMONA
Via E. Gianmarco 9   – CAP 67039
Telefono e Fax:  0864.50165
e-mail regionale e provinciale: confconsumatorisu@alice.it
e-mail sportello: confconsumatoriaqsu@gmail.com
Responsabile provinciale: Francesca Davini
Responsabile regionale: Domenico Taglieri
Orari di apertura: Martedì dalle 10 alle 12.30; Giovedì dalle 16 alle 18.30

CHIETI
Sede provinciale
SAN SALVO
Vico IV Garibaldi 2   – CAP 66050
Cellulare:  347.0834207
Email:   confconsumatorich@libero.it
Responsabili:   Antonio Artese
Orari di apertura:  Venerdì 16 – 18

SEDE NAZIONALE
Via Mazzini 43 - 43121 - PARMA
CF 80025080344
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