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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

PISTICCI (Mt)
Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

Turismo e Trasporti

Informiamo i consumatori sui diritti del turista e del viaggiatore, assistiamo i consumatori vittime di disservizi e danni anche in sede giudiziaria.
Promuoviamo l’educazione alla sicurezza stradale, attraverso la partecipazione a campagne di prevenzione, sensibilizzazione ed informazione dei cittadini.

QUI la guida sui diritti dei passeggeri in treno, aereo, nave e bus a lunga percorrenza: prodotta da Confconsumatori nell’ambito del progetto Johnny, fornisce una serie di risposte alle domande più frequenti dei consumatori, e utili istruzioni per i reclami.

QUI la guida sui diritti del turista nelle vacanze tutto compreso (pacchetti turistici) NOTA

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Patente e multe


 Vacanze rovinate, condanna per tour operator e agenzia viaggi

Vacanze rovinate. Mai fidarsi dei suggestivi depliants presenti nelle agenzie di viaggi. In ogni caso, ci pensa la giurisprudenza a correre in aiuto dei turisti. Così ha fatto il giudice della sezione staccata di Ostia del Tribunale di Roma, che ha pronunciato una sentenza di condanna sia del tour operator che dell’agenzia di viaggi.

È accaduto cha a due coniugi era stata rappresentata e assicurata, nel contratto sottoscritto, una vacanza a Cuba con soggiorno presso un determinato hotel, naturalmente in stanza matrimoniale. Tale sistemazione alberghiera veniva poi modificata, non per volontà dei clienti, ai quali è stata comunicata addirittura il giorno stesso di inizio del viaggio.

La prestazione offerta ai due turisti era sicuramente deteriore rispetto a quella concordata, nonostante sia stata sostenuta la tesi che si trattava di alberghi qualificati entrambi di seconda categoria. Infatti, come hanno dimostrato i depliants, si è trattato di sistemazione qualitativamente e tipologicamente diversa. I coniugi avevano scelto una stanza matrimoniale in un bellissimo albergo realizzato con bungalows vicini al mare, collocati all’interno di un giardino tropicale, con prospiciente bella ed invitante piscina e trattamento bed and breakfast. L’albergo nel quale sono stati “dirottati”, invece, era, oltre che meno attraente ed allettante all’evidenza, un palazzo con stanze e letti separati, non prevedeva il solo alloggio e non era adiacente al mare; dal quale distava dai 70 metri affermati dal legale rappresentante del tour operator, ai 300 sostenuti dai malcapitati turisti.

Il giudice ha così richiamato il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, in materia di viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso (la disciplina è stata oggi trasfusa nel codice del consumo agli articoli che vanno dal 82 al 100). E proprio esaminando tale contesto normativo il giudice si è chiesto quale possibilità di valutazione, orientamento, alternativa e scelta sono stati in concreto offerte ai consumatori. Arrivando ad una chiara e lapidaria risposta: nessuna.

Importante un punto oggetto di esame. L’agente di viaggio, cioè il venditore non organizzatore di viaggio, deve svolgere il suo incarico con diligenza ed affidabilità , fornendo tempestivamente le notizie al cliente, esaminare insieme a lui i depliants e quant’altro per comprendere insieme come stiano le cose, se del caso contattando il tour operator per acquisire ogni ulteriore e specifica notizia. Regole queste certamente disattese dall’agenzia di viaggio, ma che non escludono la responsabilità del tour operator , il quale ha omesso di rappresentare chiaramente la diversa natura delle prestazioni offerte, e che è stato in grado di sapere e di far conoscere all’agenzia l’indisponibilità dell’ albergo prescelto solo il giorno prima del viaggio.

Tour operator e agenzia di viaggi sono state quindi condannate, in solido, al pagamento in favore dei due coniugi di € 750,00 quale restituzione parziale del prezzo pagato, vista la più modesta prestazione offerta. E’ stato inoltre riconosciuto il risarcimento, nella complessiva somma di € 5.000,00, per quei danni quali quello morale, lo stress, la frustrazione, il tempo perso. In altri termini per i disagi subiti e l’insoddisfazione di aver visto sfumata l’occasione per godere appieno di una rilassante e piacevole pausa di relax.

avv. Carmelo Calì – Presidente Confconsumatori Sicilia

  • Agosto, 2
  • 2166
  • Turismo e Trasporti
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Voli annullati e ritardi, i diritti di chi viaggia

Ancora poco conosciuto il regolamento comunitario n.261/2004 in materia di diritti del passeggero aereo. Poco conosciuto sia dalle compagnie aeree che lo disattendono sistematicamente che dalle autorità preposte alla vigilanza.

La Commissione Europea, infatti, ha avviato un procedimento di infrazione nei confronti dell’Italia per non avere ottemperato a tutti gli obblighi imposti dal predetto regolamento, che garantisce ai passeggeri aerei una tutela rafforzata. 

Vediamo allora di esaminare quali sono le previsioni più  significative. In caso di rifiuto all’imbarco , il cosiddetto overbooking , cioé quando il numero di passeggeri supera i posti disponibili, la compagnia aerea deve provvedere ai seguenti risarcimenti: € 250 per voli uguali o inferiori a 1500 km; € 400 per voli superiori a 1500 km all’interno dell’ UE e per altri voli compresi tra 1500 e 3500 km; € 600 per voli superiori a 3500 km al di fuori dell’ UE.

La compagnia aerea deve inoltre consentire la scelta tra il rimborso del biglietto (con volo gratuito fino al punto iniziale di partenza del passeggero) e un’altra forma di trasporto fino alla destinazione finale. La compagnia deve altresì provvedere a pasti e bevande, alla sistemazione in albergo e ai servizi di comunicazione (fax, telefonate, e-mail).

Vediamo invece quali sono i diritti in caso di cancellazione del volo . Il passeggero resta libero di scegliere tra il rimborso del biglietto (con volo gratuito fino al punto iniziale di partenza) o un’ altra forma di trasporto fino alla destinazione finale. Anche in questo caso la compagnia dovrà provvedere a pasti, bevande, albergo e servizi di comunicazione. Il passeggero ha poi diritto al risarcimento con le stesse modalità applicate in caso di negato imbarco. I rimborsi devono essere effettuati in contanti, mediante bonifico o assegno bancario oppure, previo accordo firmato dal passeggero, mediante voucher.

I relativi pagamenti, udite udite, dovranno essere effettuati entro 7 giorni . Il regolamento comunitario é entrato in vigore il 17 febbraio del 2005, da quasi un anno e mezzo, ma non si hanno notizie di pagamenti effettuati entro i 7 giorni!

Passando poi ai ritardi anche in questi casi sono previsti rimborsi, tuttavia il ritardo deve essere di almeno 5 ore. La compagnia aerea e’ tenuta ad offrire il rimborso del biglietto e il volo gratuito che riporti il passeggero al punto iniziale di partenza. Oltre a pasti, bevande, sistemazione in albergo e servizi di comunicazione. Questi ultimi servizi sono poi dovuti in caso di ritardo di almeno 2 ore, per voli uguali o inferiori a 1500 km, di almeno 3 ore, per voli superiori a 1500 km all’interno dell’UE e per altri voli tra 1500 e 3500 km, di almeno 4 ore, per voli superiori a 3500 km al di fuori dell’UE.

Risarcimento fino al € 1.200 circa per distruzione, danneggiamento, perdita o ritardata consegna del bagaglio su un volo operato da una compagnia aerea dell’UE in qualsiasi parte del mondo. La richiesta di risarcimento deve avvenire entro 7 giorni dall’arrivo del bagaglio registrato ed entro 21 giorni per ritardata consegna.

Il risarcimento può essere richiesto alla compagnia aerea con cui é stato stipulato il contratto o a quella con cui é stato effettuato il volo, se diversa. Adesso spetta ai passeggeri aerei reclamare i propri diritti, dimenticati e calpestati dalla compagnia aeree.

avv.Carmelo Calì – Presidente Confconsumatori Sicilia


Clicca QUI per scaricare il modulo UE di reclamo al vettore aereo e/o un organismo nazionale competente per violazione del Regolamento UE n.261/2004

  • Luglio, 19
  • 2851
  • Turismo e Trasporti
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ATTENZIONE ALL’INGANNO- ISTRUZIONI DA CONFCONSUMATORI

Parma, luglio 2006 – Si avvicina il momento delle sospirate vacanze. Per evitare spiacevoli inconvenienti, talvolta rovina–vacanze, è importante che il turista segua alcuni accorgimenti:

– Diffidare dalle offerte esagerate ed, in particolare, da viaggi con costi irrisori che vengono pubblicizzati come “last minute” e magari offerti due mesi prima della partenza;

– Leggere attentamente i programmi di viaggio;

– Prima di stipulare il contratto leggere attentamente tutte le condizioni generali, cioè quelle clausole scritte in minuscolo, quasi invisibili, riportate anche a tergo dei depliant o brochure;

– Chiedere copia del contratto con timbro e firma dell’agenzia che deve riportare l’indicazione esatta del pacchetto turistico scelto con rispondenza al catalogo visionato;

– Non versare un anticipo eccessivo, magari superiore al 25%, a meno che non manchino pochissimi giorni alla partenza;

– Rivolgersi sempre ad agenzie conosciute e con le quali si è già viaggiato;

– Se dovete rinunciare al viaggio potete pretendere – sino a 4 giorni dalla partenza- che un parente o un amico vi sostituisca. Comunque avvertire sempre tempestivamente, magari per iscritto, l’agenzia perché le penalità sono maggiori all’approssimarsi della partenza;

– Se prima della partenza vengono comunicate variazioni significative  il turista ha diritto ad annullare il viaggio e chiedere la restituzione integrale della caparra;

– Informarsi presso il numero verde e il sito del Ministero degli Esteri sulle condizioni climatiche e sanitarie del paese di destinazione;

– Se qualcosa durante la vacanza non soddisfa il turista, questo, entro 10 giorni dal ritorno, può protestare con l’agenzia di viaggio inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

– Se il servizio ricevuto è difforme a quello pubblicizzato dall’agenzia, del tipo alberghi di qualità inferiore, escursioni non eseguite ecc., non disperare perché si ha diritto ad un proporzionale rimborso, denunciando l’accaduto sempre nei 10 giorni;

– Attenzione! Per il danno da “vacanza rovinata” la Magistratura, per fortuna del turista, inizia a riconoscere anche il danno di natura morale, giusta la sentenza della Corte di Giustizia U.E.

Seguendo queste minime regole di comportamento il turista può senza dubbio evitare spiacevoli inconvenienti.

  • Luglio, 6
  • 2110
  • Turismo e Trasporti
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Disservizi Trenitalia e condanna del Giudice di Pace di Bari

Ogni treno ha il suo ritardo, ogni passeggero la sua bella arrabbiatura e, spesso, tutto finisce qui. Così non ha pensato, invece, una signora pugliese, che ha fatto condannare Trenitalia. In un periodo di vacanze e di partenze, anche con i treni, una sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Bari, diventa di particolare interesse per la sua attualità.

La signora ha lamentato che, nel marzo del 2005, insieme al figlio di cinque anni, è salita sul treno Eurostar, con cuccetta, alla stazione di Bari con destinazione Trento. Il treno ha portato ben oltre otto ore di ritardo e a ciò si sono aggiunti altri disagi quali il cattivo funzionamento dell’impianto di climatizzazione, nonche l’imprevista fermata per tre ore presso la stazione di Foggia nella totale assenza di qualsivoglia informazione. Naturalmente le precarie condizioni igieniche della toilette non potevano mancare, con l’aggiunta della difficoltà di reperire cibo e bevande.

Sulla base dello stato d’ansia, con grave pregiudizio di natura psicologica e materiale, causato da tali fatti, la signora ha chiesto il rimborso parziale del biglietto e la condanna di Trenitalia al risarcimento del danno, quantificato nella misura di €. 500,00.  La quale, Trenitalia, eccepiva che il trasporto di persone sulle Ferrovie dello Stato trova regolamentazione in una legge speciale del 1935 – ! -in virtù della quale in tema di responsabilità il viaggiatore ha diritto al risarcimento soltanto in alcuni limitati casi e che tale risarcimento troverebbe un limite tassativo ed inderogabile del rimborso del biglietto solo nel caso in cui non sia stato effettuato il viaggio.

Negava quindi ogni diritto della signora aggiungendo tuttavia altro argomento. E cioè che doveva escludersi ogni responsabilità in virtù del caso fortuito e della forza maggiore, poiché in quel giorno si era verificato lo straripamento di un fiume. Il Giudice ha osservato che la legge speciale del 1935, dopo la trasformazione delle Ferrovie dello Stato in società per azioni trova limiti alla sua perentoria originaria inderogabilità, soprattutto in materia di responsabilità del vettore ferroviario nei trasporti nazionali , proprio nelle norme del codice civile, nella parte in cui è disciplinata la materia delle clausole vessatorie, predisposte unilateralmente e limitative della responsabilità. Con l’introduzione poi del Codice del Consumo, ha proseguito il giudice, è stata ulteriormente rafforzata la tutela dei consumatori. In virtù dell’art. 36 è stata sancita la nullità delle clausole contrattuali di cui venga accertata la vessatorietà, e non più l’inefficacia, così come era previsto invece nell’abrogato art. 1469 quinquies del codice civile .

Sulla base di tali considerazioni il richiamo alla legge speciale è stato ritenuto inconferente in quanto tali norme sono illegittime e la disciplina oggi applicabile è quella relativa all’inadempimento. Respinta anche l’eccezione relativa alla forza maggiore perché la direzione di Trenitalia, pur essendo  a conoscenza dei fatti sin dalle ore 19.00, “senza  alcun rispetto dei passeggeri, tenuti all’oscuro di quanto stava accadendo, ha fatto partire regolarmente il convoglio ferroviario”. La signora ha quindi ottenuto il rimborso parziale del biglietto per €. 53,00 oltre ad €. 400,00 per danno  non patrimoniale.    

avv.Carmelo Calì – Presidente Confconsumatori Sicilia

  • Luglio, 5
  • 2488
  • Puglia, Turismo e Trasporti
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Illegittima decurtazione, in pendenza di un ricorso

Decurtazione punti della patente: illegittima, in pendenza di un ricorso . Così ha stabilito il TAR Lombardia con una recentissima sentenza.

È accaduto che un automobilista ha avuto notificato, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il provvedimento di revisione della patente di guida, categoria B, con il contestuale invito a sottoporsi a nuovo esame di idoneità tecnica. Tale provvedimento era stato emanato a seguito dell’esaurimento del punteggio di venti punti comunicato dall’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. L’esaurimento del punteggio sarebbe stato la conseguenza delle sanzioni accessorie derivanti da due verbali di contestazione per presunte infrazioni al codice della strada elevati a carico del cittadino.

Tuttavia, avverso tali verbali, quest’ultimo ha proposto opposizione innanzi al Giudice di Pace di Milano. Nel ricorso innanzi al TAR è stato quindi sostenuto che la proposizione dell’opposizione avrebbe dovuto impedire, all’organo che ha accertato la violazione, di comunicare all’anagrafe nazionale la decurtazione del punteggio. E ciò perché tale misura può essere disposta soltanto quanto la contestazione risulti definitiva.

Nel corso del giudizio il TAR ha accolto la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato. E, sempre nel corso del giudizio, il ricorrente ha precisato che il Giudice di Pace di Milano, in accoglimento di uno dei due ricorsi, ha annullato un verbale che prevedeva la decurtazione di dieci punti dal punteggio complessivo.

Nella propria sentenza, il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che, secondo quanto previsto dal codice della strada, la decurtazione del punteggio sulla patente di guida deve essere comunicata all’Anagrafe nazionale “ entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata”. In base alla stessa norma, la contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi, ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi .

E, con riferimento al caso oggetto di giudizio, è stato accertato che, i ricorsi avverso i  due verbali di contestazione per infrazioni che comportano la decurtazione del punteggio, erano ancora pendenti, quando venne effettuata la comunicazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Le contestazioni, quindi, non erano definite e il provvedimento di revisione della patente è stato adottato in assenza dei presupposti di legge previsti.

Il TAR Lombardia ha richiamato la giurisprudenza in materia, in virtù della quale, l’avvenuta proposizione del ricorso innanzi al Giudice di Pace avverso il verbale di contestazione o anche la sola pendenza dei termini per l’esperimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi, privando la contestazione della necessaria definitività, costituiscono circostanze di per sé ostative al perfezionarsi della decurtazione del punteggio, e quindi anche all’eventuale revisione della patente.

Ritenendo il ricorso fondato  in tutti i suoi profili, il TAR lo ha accolto, ha annullato il provvedimento di revisione della patente di guida ed ha condannato il Ministero alle spese del giudizio. Ha ordinato infine all’autorità amministrativa di dare esecuzione alla sentenza.

Carmelo Calì – Presidente CONFCONSUMATORI SICILIA

  • Maggio, 31
  • 319
  • Patente e multe
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Raccomandazioni per evitare spiacevoli inconvenienti durante viaggi/vacanze

PACCHETTI DI VIAGGIO/VACANZE TUTTO COMPRESO (compresi i pacchetti acquistati con formula “last minute” o “last second”acquistati indifferentemente in agenzia viaggi o tramite internet)  

•  leggere bene il catalogo o l’offerta presentata su sito internet verificando tutte le indicazioni contenute, che sono vincolanti per l’operatore turistico e le cui variazioni successive all’acquisto del pacchetto da parte del consumatore dovranno essere comunicate per iscritto allo stesso, rendendo in ogni caso  libero il consumatore di accettarle o meno;

• conservare copia del contratto sottoscritto (l’agenzia ha l’obbligo di rilasciare copia scritta del contratto) o stampare la pagina internet attraverso la quale si è proceduto all’acquisto del pacchetto completa della parte attestante la conferma dell’acquisto/prenotazione;

• al momento di pagare la caparra, che non deve superare il 25% del prezzo complessivo del pacchetto, farsi rilasciare regolare ricevuta. Se il consumatore, in seguito, decide di non partire per ragioni del tutto personali, tale somma sarà trattenuta dal tour operator, salvo la possibilità di dover pagare ulteriori somme a titolo di “penale”, in percentuale diversa a seconda di quanto tempo prima della partenza si decida di non effettuare il viaggio acquistato. Se invece la mancata partenza dipenda da un “fatto sopraggiunto non imputabile” al consumatore (es. grave inadempimento dell’organizzatore o improvvisa malattia del consumatore o di un suo stretto familiare, che dovrà essere portata immediatamente a conoscenza dell’agenzia viaggi corredata da relativa documentazione comprovante la circostanza che si vuol fare valere), anche la somma versata a titolo di caparra dovrà essere interamente restituita al consumatore;

• il costo complessivo del pacchetto può essere aumentato nei 20 giorni precedenti la partenza solo quando ciò sia espressamente previsto nel contratto, ed in ogni caso non potrà mai essere superiore al 10% del prezzo originariamente stabilito (se l’aumento risulta superiore al 10%, il consumatore può recedere dal contratto senza nessuna penale ed avere il rimborso di quanto fino a quel momento pagato, entro 7 giorni lavorativi dal recesso);

• se il viaggio ha come destinazione uno stato estero il venditore del pacchetto deve fornire per iscritto tutte le informazioni in materia di passaporti, visti, obblighi sanitari riguardanti i cittadini dell’Unione Europea. (Se si è cittadini di paese extraeuropeo, in ogni caso, al fine di non essere destinatari di informazioni in realtà valide esclusivamente per i cittadini comunitari, si consiglia di comunicare all’agenzia viaggi la propria cittadinanza extraeuropea al momento dell’acquisto, eventualmente facendo indicare questo particolare sul contratto, e chiedere espressamente notizie utili in merito alla necessità di eventuali visti, salvo verificare il tutto direttamente presso le autorità consolari del proprio paese d’origine);

• qualsiasi difformità rispetto al contratto di viaggio (sia acquistato in agenzia mediante visione del catalogo, sia mediante proposta internet) andrà segnalata senza indugio direttamente al rappresentante del tour operator, col quale si è acquistato il pacchetto di viaggio, presente sul posto di vacanza. Ricordarsi di scattare fotografie, raccogliere testimonianze, conservare scontrini e/o ricevute che potranno servire, una volta rientrati, per avanzare richieste di risarcimento danni (il diritto ad essere risarciti per danni subiti in occasione della vacanza si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza, salvo che il viaggiatore non abbia subito anche danni alla persona, nel qual caso il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal rientro. Le richieste di risarcimento andranno in ogni caso presentate entro 10 giorni lavorativi dal rientro, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al tour operator o all’agenzia che ha venduto il pacchetto (si consiglia in ogni caso di inoltrare la propria richiesta di risarcimento danni anche qualora il termine sopra indicato sia già decorso).

TUTELA IN CASO DI ACQUISTO DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

Prenotazione di stanza d’albergo:

• Si consiglia, ove possibile, nel caso di prenotazione effettuata telefonicamente, di far seguire alla telefonata un fax o un’e-mail che possano provare la richiesta, chiedendo, nel contempo, una conferma scritta della prenotazione.

• L’albergatore dovrà tenere riservata la camera fino alle ore 18 del giorno previsto per l’arrivo (per evitare che all’arrivo la camera possa essere già stata assegnata ad altri, si consiglia, qualora si preveda di arrivare oltre detto orario, di avvisare telefonicamente).

• Qualora si decida di non effettuare il soggiorno, se è stata versata una somma a titolo di caparra al momento della prenotazione, questa resterà nella disponibilità dell’albergatore; se non è stata versata una caparra, bisognerà comunicare la propria disdetta. I tempi in cui effettuare tale comunicazione sono stabiliti da “usi” locali delle singole Camere di Commercio, che predispongono entro quanto tempo comunicare la disdetta per non incorrere nel rischio di dover pagare delle penali. Se gli “usi” non stabiliscono nulla in merito, il viaggiatore può opporsi alla richiesta di una penale, a meno che questa non fosse stata preventivamente concordata al momento della prenotazione. Da ricordare che l’albergatore potrebbe richiedere a colui che dopo aver prenotato non si è più recato presso la struttura alberghiera il risarcimento dei danni subiti, nel caso in cui dimostrasse che non è più riuscito ad assegnare la stanza a terzi o che aveva respinto altre prenotazioni per conservare quella originaria, non andata a buon fine. La legge non quantifica tale risarcimento in una misura specifica, ma in genere può essere chiesto, come minimo, il corrispettivo giornaliero dell’alloggio.

• Riguardo a furti subiti in albergo (sono equiparati agli alberghi i campeggi, bed & brekfast, agriturismi ecc.) l’albergatore risponderà delle sottrazioni o delle perdite che il cliente subisce senza alcun limite, se gli oggetti o il denaro sottratti  gli siano stati consegnati; nel limite di un risarcimento che non potrà superare una somma pari a 100 volte il prezzo giornaliero della camera, se gli oggetti sottratti o distrutti erano stati lasciati in stanza

Prenotazione aerea:

• Nel caso in cui si verifichino disservizi quali: negato imbarco, cancellazione del volo, ritardo del volo, per tutti i viaggiatori che:

1.  abbiano una prenotazione su un qualsiasi volo di linea o non di linea (sempre che non si tratti di volo gratuito o a tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico);

2.  abbiano una prenotazione confermata e si siano presentati all’accettazione nei modi e nei tempi indicati;

3.  siano in partenza da un aeroporto   dell’Unione   Europea o in partenza da altro aeroporto con destinazione un paese dell’Unione Europea, sempre che il vettore aereo sia comunitario;

si applicano le disposizioni previste dal Regolamento CE n. 261/2004 (clicca qui per leggere il Regolamento), che prevedono sempre il diritto al risarcimento, proporzionale alla lunghezza del percorso in tutti i casi di sovraprenotazione aerea o cancellazione del volo, oltre, nel caso di ritardo superiore alle due ore, ad altre forme di assistenza quali vitto e alloggio ecc. In tutti questi casi le compagnie aeree che operano nel territorio comunitario hanno l’obbligo di informare i passeggeri dei loro diritti in materia. ( Clicca QUI per scaricare il modulo UE di reclamo al vettore aereo e/o un organismo nazionale competente per violazione del Regolamento UE n.261/2004 )

Nel pacchetto di viaggio (combinazione di almeno due dei seguenti elementi: “volo aereo”, “alloggio”, “altri servizi”) sarà l’organizzatore del viaggio, e non il vettore aereo, ad assicurare al passeggero ogni tipo di assistenza

Perdita bagagli:

Sia in caso di ritardo nella consegna del bagaglio registrato (consegnato al momento dell’accettazione), sia in caso di distruzione, perdita o danno, il passeggero ha diritto ad un risarcimento del danno fissato in un limite massimo di circa 1.167,00 euro, a meno che il passeggero abbia reso, al momento della consegna, una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio, pagando un relativo supplemento. I danni sono risarcibili solo se imputabili alla compagnia aerea e non, per esempio, a comportamento negligente del passeggero stesso. I reclami andranno indirizzati alla compagnia aerea, in forma scritta, mediante compilazione di appositi moduli disponibili in aeroporto.

Avv.Grazia Ferdenzi – Legale Confconsumatori nazionale

  • Maggio, 23
  • 2755
  • Turismo e Trasporti
  • More
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SEDE REGIONALE E PROVINCIALE
L’AQUILA
SULMONA
Via E. Gianmarco 9   – CAP 67039
Telefono e Fax:  0864.50165
e-mail regionale e provinciale: confconsumatorisu@alice.it
e-mail sportello: confconsumatoriaqsu@gmail.com
Responsabile provinciale: Francesca Davini
Responsabile regionale: Domenico Taglieri
Orari di apertura: Martedì dalle 10 alle 12.30; Giovedì dalle 16 alle 18.30

CHIETI
Sede provinciale
SAN SALVO
Vico IV Garibaldi 2   – CAP 66050
Cellulare:  347.0834207
Email:   confconsumatorich@libero.it
Responsabili:   Antonio Artese
Orari di apertura:  Venerdì 16 – 18

SEDE NAZIONALE
Via Mazzini 43 - 43121 - PARMA
CF 80025080344
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