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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

PISTICCI (Mt)
Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

Turismo e Trasporti

Informiamo i consumatori sui diritti del turista e del viaggiatore, assistiamo i consumatori vittime di disservizi e danni anche in sede giudiziaria.
Promuoviamo l’educazione alla sicurezza stradale, attraverso la partecipazione a campagne di prevenzione, sensibilizzazione ed informazione dei cittadini.

QUI la guida sui diritti dei passeggeri in treno, aereo, nave e bus a lunga percorrenza: prodotta da Confconsumatori nell’ambito del progetto Johnny, fornisce una serie di risposte alle domande più frequenti dei consumatori, e utili istruzioni per i reclami.

QUI la guida sui diritti del turista nelle vacanze tutto compreso (pacchetti turistici) NOTA

Vai all’Archivio articoli “Turismo e Trasporti”

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Patente e multe


Giudice di pace di Milano riconosce il danno esistenziale da “vacanza rovinata”in tre importanti sentenze

Il Giudice di Pace di Milano, tra il 2004 e il 2005, ha pronunciato 3 importanti sentenze a favore di Confconsumatori, in cui viene condannata la venditrice di pacchetti turistici al risarcimento dei danni morali da "vacanza rovinata".

Per leggere le 3 sentenze del Giudice di Pace di Milano clicca qui sotto:

sentenza n.1 – Giudice di Pace di Milano

sentenza n.2 – Giudice di Pace di Milano

sentenza n.3 – Giudice di Pace di Milano

ATTENZIONE:

per leggere queste sentenze è necessario avere installato Acrobat Reader 7, che è possibile scaricare gratuitamente all’indirizzo http://www.adobe.it/, cliccando sull’icona "Get adobe reader".

  • Marzo, 24
  • 2107
  • Turismo e Trasporti
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Confermata tutela europea per i passeggeri aerei non imbarcati

Importante sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nello scorso mese di gennaio in materia di tutela dei passeggeri aerei non imbarcati .

Il Regolamento CE n. 261/2004 (clicca qui per visualizzare il regolamento), in vigore dal febbraio 2005, sulla compensazione e assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco e cancellazione del volo o ritardo prolungato è valido in quanto non viola il principio di proporzionalità ed è compatibile con la Convenzione di Montreal .

Questo il contenuto della pronuncia della Corte, chiamata a decidere in merito alla validità del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato .

La causa è stata promossa dall’International Air Transport Association ( IATA ), l’associazione che rappresenta la maggior parte delle compagnie aeree di voli di linea internazionali e dalla European Low Fares Airline Association ( ELFAA ), associazione che riunisce dieci compagnie aeree a basso costo di 9 paesi europei; entrambe hanno contestato l’attuazione del regolamento da parte del Regno Unito dinanzi alla High Court of Justice che ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia. Oggetto delle censure da parte delle compagnie aeree sono state, in particolare, alcune disposizioni relative alle cancellazione, ai ritardi e alla compensazione, nonché in merito alla validità del Regolamento.

L’analisi condotta dalla Corte, tuttavia, non ha rivelato alcun elemento tale da pregiudicare la validità delle disposizioni regolamentari evidenziando la compatibilità della normativa comunitaria sia con la Convenzione di Montreal, che è vincolante in particolar modo nella disciplina della responsabilità del vettore aereo in caso di ritardo; sia in merito al vizio di procedura che la IATA e l’ELFAA sostenevano avesse viziato l’adozione del regolamento e, sia, infine, riguardo al principio di proporzionalità che la Corte ritiene rispettato in quanto le misure previste in caso di cancellazione e di ritardo sono di per sé idonee a risarcire immediatamente taluni danni subiti dai detti passeggeri e permettono così di garantire l’obiettivo perseguito.

Importanti alcune considerazioni della Corte per la quale qualsiasi ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, e in particolare se prolungato, può causare, in generale, due tipi di danni. Da un lato, un ritardo eccessivamente prolungato determina danni quasi identici per tutti i passeggeri, il cui risarcimento può assumere la forma di un’assistenza o di un supporto standardizzati e immediati a tutti gli interessati, attraverso la fornitura, ad esempio, di bevande, pasti, sistemazione in albergo e telefonate. Dall’altro, i passeggeri possono subire danni individuali, dovuti al motivo del loro spostamento, il cui risarcimento richiede una valutazione caso per caso dell’entità del danno causato e può, di conseguenza, essere oggetto solo di una compensazione a posteriori e su base individuale. Le misure di assistenza e di supporto uniformi e immediati non ostano di per sé a che i passeggeri interessati, nel caso in cui lo stesso ritardo causerebbe loro anche ulteriori danni possano comunque intentare le azioni di risarcimento alle condizioni previste dalla Convenzione di Montreal.

avv.Carmelo Calì – Presidente Confconsumatori Sicilia

IMPORTANTE!

Clicca qui per leggere la Carta dei Diritti del Passeggero dell'ENAC.

Clicca qui per il modulo di segnalazione all'ENAC di disservizi e violazioni della Carta dei Passeggeri.

Clicca  qui per scaricare il modulo UE di reclamo al vettore aereo e/o un organismo nazionale competente per violazione del Regolamento UE n.261/2004

  • Marzo, 8
  • 2800
  • Turismo e Trasporti
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Onere della prova sul vettore della causa di forza maggiore

Un dirigente della Confconsumatori di Grosseto trovatosi alla prese con una compagnia aerea che ha soppresso un volo internazionale per presunto maltempo e si è trovato a raggiungere la destinazione prescelta con 35 ore di ritardo ha citato in giudizio la primaria ed internazionale compagnia aerea dinanzi al Giudice di Pace di Grosseto. Il Giudice con una sacrosanta sentenza ha condannato la compagnia aerea al rimborso del costo del biglietto statuendo che grava sul vettore l’onere di provare la causa di forza maggiore invocata, nel caso il maltempo, attraverso documentazione rilasciata da autorità governativa con l’indicazione precisa delle condizioni meteo . Inoltre il Giudice ha altresì stabilito che le attestazioni rilasciate da funzionari della compagnia operanti in altro Stato non hanno alcun valore probatorio ma ritardi da scioperi, neve od altro devono risultare da documenti ufficiali delle autorità aeroportuali. Pertanto il vettore è ora costretto a rimborsare la bella cifra di 500,00 oltre alle spese legali della causa per 700,00 euro. E’ importante che i viaggiatori prendano coscienza dei loro diritti non si rassegnino di fronte alle inadempienze di colossi internazionali.

  • Febbraio, 18
  • 2452
  • Turismo e Trasporti
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Soddisfazione per l’annunciata “tolleranza zero” nei confronti delle Compagnie che non rispetteranno i diritti dei passeggeri!

Parma, 16 settembre 2005 – Innalzare gli standard europei al di sopra di quelli ICAO : ecco quanto proposto ieri dall’Enac, durante l’incontro tenutosi a Roma. "La proposta- afferma l’avvocato Carmelo Calì, rappresentante dei consumatori nel Comitato tutela diritti passeggeri Enac e responsabile di Confconsumatori Sicilia – non può che trovarci d’accordo. Infatti, anche se gli standard ICAO danno garanzia di sicurezza e vengono applicati a livello mondiale nei 180 Stati che hanno contratto la convenzione, innalzare il livello non può che costituire un positivo elemento di rassicurazione dei passeggeri". Importante poi l’impegno a stroncare il fenomeno, purtroppo sempre più frequente, di Compagnie che coprono i voli pur non possedendo la flotta necessaria, ricorrendo al noleggio degli aerei di proprietà di altre Compagnie. "L’affitto deve essere consentito – prosegue l’avvocato Calì – solo in presenza di situazioni di emergenza e comunque temporanee. Non può più accadere che i consumatori acquistino i biglietti di una compagnia scoprendo poi di volare con un’altra ". I tour operator, per parte loro, hanno assunto l’impegno di comunicare ai consumatori a quali Compagnie appartengono gli aerei su cui viaggeranno. L’associazione prende atto con soddisfazione, inoltre, dell’annunciata "tolleranza zero" nei confronti delle Compagnie che non rispetteranno i diritti dei passeggeri , come è più volte avvenuto quest’estate con ritardi, mancata informazione, mancata assistenza, etc… "Ci auguriamo che dalle parole si passi ai fatti – conclude l’avvocato Calì – e proponiamo di istituire in ogni aeroporto uno "sportello del viaggiatore" che possa prestare agli utenti tutta l’immediata e necessaria assistenza che normalmente manca, come emerge dalle moltissime segnalazioni di disservizio che pervengono agli sportelli dell’Associazione".

  • Settembre, 16
  • 1914
  • Turismo e Trasporti
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Confconsumatori chiede trasparenza e disponibilità a tutti i soggetti interessati

Parma, 31 agosto 2005 – "Finalmente Assaereo ha rotto l’assordante silenzio delle Compagnie Aeree sulla questione della sicurezza dei voli" – dichiara Mara Colla, Presidente nazionale di Confconsumatori. "Non solo, ma va denunciata l’assenza dei rappresentanti delle associazioni delle compagnie alla riunione appositamente convocata da Enac, cui ha partecipato solo Air One.

Confconsumatori ha stigmatizzato tale atteggiamento dichiarando che è proprio questo il momento in cui è necessaria, da parte di tutti i soggetti interessati, la massima disponibilità, trasparenza e collaborazione.

In merito alla pubblicazione di una black-list , chiesta ripetutamente dalle associazioni dei consumatori, che ha incontrato l’inspiegabile ostilità del ministro Lunardi e le discutibili perplessità dei vertici Enac, Confconsumatori sottolinea che né la white-list né la black-list possono considerarsi liste chiuse. Tanto dall’una, quanto dall’altra si può – per cosi dire – entrare ed uscire. "Ma non è proprio l’esistenza di una black-list, in costante aggiornamento, che assolverebbe alla funzione di informare i consumatori, quotidianamente, del raggiungimento e del mantenimento, cosa altrettanto importante quest’ultima, dei livelli di sicurezza imposti?" – conclude l’avvocato Carmelo Calì, rappresentante dei consumatori nel Comitato tutela diritti passeggeri Enac.

Confconsumatori chiede, infine, che sia fatta immediata chiarezza in merito alle odierne notizie giornalistiche in virtù delle quali sembrerebbe che tre compagnie aeree estere, ispezionate dall’Enac con esito favorevole nell’ambito del Programma SAFA, sono state, una respinta dalle autorità belghe, e le altre due inserite nella black-list inglese.

  • Agosto, 31
  • 2014
  • Turismo e Trasporti
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Attenzione agli inganni! Le istruzioni di Confconsumatori

Grosseto, 13/07/2005 – Si avvicina il momento delle sospirate vacanze. Per evitare spiacevoli inconvenienti, talvolta rovina – vacanze, è importante che il turista segua alcuni accorgimenti:

– Diffidare dalle offerte esagerate ed in particolare da viaggi con costi irrisori che vengono pubblicizzati come "last minute" e magari offerti due mesi prima della partenza

– Leggere attentamente i programmi di viaggio

– Prima di stipulare il contratto leggere attentamente tutte le condizioni generali, cioè quelle clausole scritte in minuscolo, quasi invisibili, riportate anche a tergo dei depliant o brochure

– Chiedere copia del contratto con timbro e firma dell’agenzia che deve riportare l’indicazione esatta del pacchetto turistico scelto con rispondenza al catalogo visionato

– Non versare un anticipo eccessivo, magari superiore al 25% a meno che non manchino pochissimi giorni alla partenza

– Rivolgersi sempre ad agenzie conosciute e con le quali si è già viaggiato

– Se dovete rinunciare al viaggio potete pretendere -sino a 4 giorni dalla partenza- che un parente o un amico vi sostituisca. Comunque avvertire sempre tempestivamente, magari per scritto, l’agenzia perché le penalità sono maggiori all’approssimarsi della partenza

– Se prima della partenza vengono comunicate variazioni significative il turista ha diritto ad annullare il viaggio e chiedere la restituzione integrale della caparra

– Informarsi presso il numero verde del Ministero degli Esteri sulle condizioni climatiche del paese di destinazione

– Se qualcosa durante la vacanza non soddisfa il turista, questo entro 10 giorni dal ritorno può protestare con l’agenzia di viaggio inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

– Se il servizio ricevuto è difforme a quello pubblicizzato dall’agenzia, del tipo alberghi di qualità inferiore, escursioni non eseguite ecc., non disperate perché avete diritto ad un proporzionale rimborso, denunciando l’accaduto sempre nei 10 giorni

– Attenzione poi per il danno da vacanza rovinata; la Magistratura, per fortuna del turista, inizia a riconoscere anche il danno di natura morale giusta la sentenza della Corte di Giustizia U.E.

Seguendo queste minime regole di comportamento il turista può senza dubbio evitare spiacevoli inconvenienti.

Per ulteriori informazioni contattare la Confconsumatori di Grosseto tel. 0564/418276 oppure la sede nazionale di Parma 0521/230134.

  • Luglio, 13
  • 2062
  • Turismo e Trasporti
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