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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

PISTICCI (Mt)
Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

Turismo e Trasporti

Informiamo i consumatori sui diritti del turista e del viaggiatore, assistiamo i consumatori vittime di disservizi e danni anche in sede giudiziaria.
Promuoviamo l’educazione alla sicurezza stradale, attraverso la partecipazione a campagne di prevenzione, sensibilizzazione ed informazione dei cittadini.

QUI la guida sui diritti dei passeggeri in treno, aereo, nave e bus a lunga percorrenza: prodotta da Confconsumatori nell’ambito del progetto Johnny, fornisce una serie di risposte alle domande più frequenti dei consumatori, e utili istruzioni per i reclami.

QUI la guida sui diritti del turista nelle vacanze tutto compreso (pacchetti turistici) NOTA

Vai all’Archivio articoli “Turismo e Trasporti”

SOTTOCATEGORIE
Patente e multe


Un numero telefonico per conoscere la propria situazione punti

Per sapere quanti punti si hanno sulla patente non è più necessario recarsi, e fare la fila, presso gli Uffici della Polizia Municipale.

Il Ministero delle Infrastrutture ha attivato un servizio telefonico semplicissimo e veloce da utilizzare: bisogna telefonare al numero 848 782 782 da un telefono di rete fissa ; risponderà un messaggio registrato del Servizio Informazioni patente a punti. Per conoscere il proprio punteggio sarà sufficiente seguire le istruzioni indicate dal messaggio vocale: – digitare sulla tastiera del telefono la propria data di nascita ed il numero della patente (solo il numero senza lettere), premere poi il tasto cancelletto; – pochi istanti dopo seguirà un messaggio registrato: "Alla data odierna il punteggio associato alla patente n°….. è pari a…..”

Il servizio funziona 24 ore su 24 ; ha il costo di una telefonata urbana e prevede una risposta vocale interattiva con la distribuzione delle chiamate a uno dei trenta operatori telefonici a disposizione. Il sistema può gestire fino a 120 linee telefoniche.

  • Marzo, 10
  • 228
  • Patente e multe
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Il Tar Toscana restituisce i punti detratti prima della sentenza della Corte Costituzionale. Confconsumatori chiede l'intervento del Ministero al fine di evitare che il contenzioso dilaghi

Parma, 9 marzo 2005 – Con Sentenza del 23/2/2005 il T.A.R. Toscana, sezione I°, ha restituito ad un malcapitato automobilista i punti decurtati dalla patente prima della declaratoria di incostituzionalità dell’articolo 126 bis del codice della strada.

Secondo i Giudici amministrativi il provvedimento di decurtazione dei punti non si esaurisce dal momento in cui il procedimento viene chiuso per la mancata opposizione del trasgressore, ma resta aperto visto che la pena irrogata è suscettibile di essere cumulata con altre decurtazioni dei punti. Nel caso di specie al malcapitato automobilista erano stati tolti 10 punti nel giugno 2004 ed altri 10 nel gennaio 2005, con la conseguenza di doversi sottoporre alla revisione della patente di guida per avere terminato i punti. I Giudici amministrativi hanno rilevato che nessuna pena, sia pure sotto forma di sanzione amministrativa, può sopravvivere alla incostituzionalità della norma che la prevede poichè la sentenza della Suprema Corte è retroattiva e fanno cessare gli effetti di ogni qualsivoglia condanna o sanzione.

In questa situazione Confconsumatori, per mezzo del Segretario Generale Avv. Marco Festelli, chiede pubblicamente che il Ministero provveda alla restituzione d’ufficio di tutti quei punti detratti ai proprietari dei veicoli in forza della norma che prevedeva l’illegittima responsabilità oggettiva. Altrimenti, prosegue Festelli, il Ministero si renderà colpevole del dilagare del contenzioso ed affronterà temerariamente decine di migliaia di cause.

  • Marzo, 9
  • 206
  • Patente e multe
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Cancellazione dei voli della compagnia Volare

La cancellazione di tutti i voli della compagnia "Volare", conseguente alla sospensione della licenza di operatore aereo, pone seri interrogativi circa la sorte di chi è rimaso a terra e ha in mano un biglietto già pagato: la nebulosità dell’attuale situazione non regala certezza in merito ad ipotesi di rimborso. Ecco perchè è meglio attivarsi subito al fine di tutelare i propri interessi e di far valere i propri diritti.

Mettiamo a disposizione una traccia che può rivelarsi utile a chi intende rivalersi per rimborsi e richiesta danni: coi tempi che corrono, meglio non indugiare.

Qui il modello di lettera di rimborso.

  • Novembre, 28
  • 2146
  • Turismo e Trasporti
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Commento dell’avv.Giovanni Franchi sulla sentenza n. 1481/04 del Tribunale di Firenze in tema di multiproprietà (caso Travel Group)

Ancora una fondamentale decisione in tema di multiproprietà! Sulla materia si era già espresso il Tribunale di Parma con sentenza in data 14.7.03. Con la medesima era stata respinta la domanda di nullità avanzata dal consumatore ex artt. 3 e 7, comma 3, d.lgs. 9 novembre 1998 n. 427 per la mancanza degli elementi indicati nell’art. 3 d.lgs. cit.. Era stata, per contro, accolta quella di annullamento del contratto intervenuto dalle parti a causa del dolo utilizzato dagli incaricati della società convenuta, la "La Voyage srl" oggi dichiarata fallita dal Tribunale di Torino, per convincere il soggetto all’acquisto del diritto di godimento a tempo parziale di quote di unità abitative di un residence sito in Malindi (Kenya); dolo consistito in false dichiarazioni con le quali era stato artatamente impedito l’esercizio del diritto di il recesso. Analoghi i fatti esaminati dal Tribunale di Firenze. Anche qui all’attore è capitato, nell’ottobre 2002, di venire invitato telefonicamente dai rappresentanti di certa "Travel Group Italia s.r.l." a recarsi il giorno 27.10.02 ad riunione presso la sede della stessa, quale vincitore di una vacanza omaggio. È, inoltre, accaduto, come sempre avviene in questi casi, che, prima nel luogo fissato poi il giorno successivo presso la sua abitazione, egli sia stato convinto a sottoscrivere un contratto di acquisto relativo ad una "settimana fluttuante in time-share in un complesso turistico situato alle isole Baleari" ; il tutto accompagnato da un finanziamento. A differenza del Tribunale di Parma, quello di Firenze ha però dichiarato l’invalidità del contratto. Ciò perché il medesimo, come tutti quelli che vengono fatti firmare ai consumatori, non conteneva la maggior parte degli elementi richiesti a pena di nullità dall’art. 3 d.lgs. cit., ed in particolare: a) quelli indicati nell’art. 2, comma 1, tra i quali "il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l’immobile…", "la descrizione dell’immobile e la sua ubicazione" e così via. Elementi la necessità dei quali emerge dal secondo comma dell’art. 3, richiedendo lo stesso che il contratto contenga, tra le altre cose, anche quanto prescritto dal precedente art. 2, comma 1. E non vi è dubbio ch’essi difettassero nei documenti consegnati all’acquirente, parlandosi negli stessi unicamente di un certo complesso "Turistico Residenziale denominato Mediterraneo Club Cala Pi…"; b) "il periodo di tempo durante il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto e la data a partire dalla quale l’acquirente può esercitare tale diritto", non essendo sufficiente limitarsi a parlare, come nella specie, di periodo stagionale rosso. Per il giudice fiorentino, più in particolare, la mancanza di detti elementi non determina soltanto, coma aveva invece affermato il Tribunale di Parma, la facoltà di recesso dell’acquirente, ma anche e soprattutto, secondo quanto affermato anche dal Tribunale di Roma, con ordinanza del 22 luglio 2003 (in I contratti 2004, 294), la radicale nullità del contratto. È ben vero, infatti, che per il d.lgs. n. 427/98 tale effetto discende unicamente dalla carenza della forma scritta. È, tuttavia, altrettanto vero, come si legge nella motivazione della sentenza del Tribunale di Firenze, che tale onere formale, essendo il medesimo rivolto ad assicurare all’acquirente la piena consapevolezza del proprio operato, non è rispettato anche quando nella scrittura non siano adoperati termini o frasi intelleggibili, o comunque indicati gli elementi ritenuti necessari dal legislatore. Vi è poi, a parere di chi scrive, anche un’altra ragione per ritenere nullo il contratto quando lo stesso non contiene le indicazione prescritte dal menzionato art. 3. Detta norma deve considerarsi imperativa, essendo la stessa diretta a realizzare un interesse indisponibile, vale a dire quello del consumatore di conoscere con esattezza ciò che sta acquistando e gli impegni che sta assumendo. Con l’effetto che la nullità, in ipotesi di inosservanza della disposizione, discende dall’art. 1418 c.c., essendosi al cospetto di violazione di disposizione, come detto, imperativa.

La sentenza del Tribunale di Firenze ha, dunque, una particolare importanza per i numerosi, anzi numerosissimi, risparmiatori indotti all’acquisto di multiproprietà situate alle Canarie o in zone limitrofe. Per la stessa i relativi contratti devono, infatti, ritenersi nulli e, di conseguenza, privi di effetti, quando non sia stato esattamente specificato, come normalmente avviene, l’oggetto e/o il periodo destinato al godimento, non essendo sufficiente parlare di "periodo rosso". Per completezza, converrà ricordare che vi era nella specie anche una ragione per annullare il contratto a norma dell’art. 1439: il consumatore era stato invitato col pretesto – vero o falso poco importa! – di essere stato prescelto per trascorrere una vacanza gratuita di una settimana. La qual cosa ha spesso indotto la Confconsumatori a denunziare il fatto all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale, in casi come questo, come ad es. quella del 31.5.01 nei confronti di "V & V Viaggi e Vacanze s.r.l.", ha affermato: "I messaggi telefonici in esame, alla luce delle dichiarazioni espresse dal segnalante, inducono il destinatario a ritenere di avere ricevuto in regalo una vacanza senza alcun tipo di onere o condizione annessa alla fruizione della stessa. I messaggi lasciano, infatti, intendere che, l’assegnatario contattato telefonicamente, recandosi in una data concordata nel luogo indicato dall’operatore, potrà ritirare l’omaggio promesso. Dalle risultanze istruttorie è, al contrario, emerso che gli incontri promossi con i consumatori al dichiarato fine di consegna dell’omaggio hanno, in realtà, lo scopo principale di indurre gli intervenuti alla sottoscrizione contestuale o di poco differita, di contratti per l’acquisto di quote di immobili in multiproprietà… Nel caso di specie, pertanto, la diretta e reale finalità dell’iniziativa in questione, che è rappresentata dalla promozione della vendita di quote di immobili in multiproprietà, non risulta esplicitata dai messaggi ed in alcun modo riconoscibile come tale, ponendosi in tal modo in contrasto con la normativa di cui all’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92. In tale contesto, la circostanza per cui durante gli incontri l’omaggio prospettato sia stato effettivamente consegnato non è sufficiente a sanare l’ingannevolezza dei messaggi in esame che restano idonei ad ingenerare nel destinatario aspettative che, di fatto, non vengono soddisfatte… è evidente, però, che sussista, in ogni caso, un onere a carico del destinatario del messaggio di recarsi a ritirare la documentazione relativa all’omaggio nel medesimo luogo e negli stessi orari in cui si svolge non solo la presentazione dei prodotti-quote in multiproprietà della società committente, ma anche la contestuale commercializzazione degli stessi. Peraltro, si rileva che il testo della telefonata… non riporta alcun riferimento a qualsivoglia proposta contrattuale in realtà formulata nei confronti degli intervenuti al momento dell’incontro per il ritiro dell’omaggio. Alla stregua di tutti i rilievi che precedono, dunque, i messaggi segnalati appaiono idonei ad ingenerare confusione e ad indurre in errore i destinatari. I messaggi in esame risultano, infine, idonei anche a pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, in quanto gli stessi ingenerano false aspettative in relazione alla partecipazione all’incontro prefissato per la consegna dell’omaggio, con particolare riguardo alla ignorata formulazione di proposte contrattuali che possono orientare le scelte dei destinatari". Siamo, insomma, in presenza di una pubblicità ingannevole, come tale idonea ad indurre in errore un consumatore quale, nel caso nostro, l’attore. Egli, infatti, fu convinto a recarsi presso la sede della società convenuta, dove avrebbe poi firmato il contratto in questione, perché credeva di andar lì solo per ritirare il premio, mentre invece si trattava del mezzo, ingannevole, per convincerlo ad assistere alla promozione ed alla vendita di quella forma di multiproprietà. Donde la ricorrenza nella specie di un tipico caso di dolo determinante, causa, come tale, di annullamento del contratto ex art. 1439, comma 1, c.c.

Merita, per concludere, domandarsi quali effetti si producano sul contratto di finanziamento nell’ipotesi di sottoscrizione congiunta, qualora quello di acquisto venga dichiarato nullo o annullato. La questione non è stata esaminata dal Tribunale di Firenze, perché non sottoposta alla sua decisione, ma è frequentissimo che gli acquirenti abbiano effettuato il pagamento per il tramite di una concessione di credito. Siamo dell’opinione che si sia al cospetto di un vero e proprio collegamento contrattuale; collegamento, a ben vedere, non occasionale, ma funzionale, essendo i medesimi stati concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza. Il che trova conferma nell’art. 8 d.lgs. cit., per il quale "Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, sottoscritto dall’acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l’acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell’art. 5". Invero, se non vi fosse il collegamento in parola, non si capirebbe la risoluzione di diritto prevista dalla disposizione. Il nesso di cui si è detto, comporta che la declaratoria di nullità o la pronunzia di annullamento del contratto d’acquisto diano luogo ai medesimi effetti su quello di credito al consumo stipulato dal consumatore. Con la conseguenza che dovrà essere la società finanziatrice a chiedere la restituzione della somma versata alla venditrice.

Avv. Giovanni Franchi, Confconsumatori Parma

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  • Aprile, 13
  • 1258
  • Turismo e Trasporti
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Commento dell’avv.Piero Catelani alla sentenza n. 1481/04 del Tribunale di Firenze in tema di multiproprietà (caso Travel Group)

Con la citata decisione in Tribunale di Firenze, accogliendo la tesi dell’attore, ha accertato la nullità del contratto di multiproprietà oggetto del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto in violazione dell’art. 1346 c.c. che impone che il contratto deve essere determinato o determinabile. Il Tribunale, analizzando in maniera precisa e puntuale le varie clausole del contratto, ha accertato che non risulta in alcun modo chiaro quale fosse il reale oggetto dello stesso, cioè cosa in pratica il consumatore avesse acquistato e le effettive conseguenze di tale acquisto; tra gli aspetti più significativi è stata censurata la mancanza di chiarezza con riferimento al tipo di associazione alla quale fa riferimento il certificato che viene venduto ed alla normativa di circolazione del titolo venduto, l’assenza di chiarezza circa il collegamento tra le settimane commercializzate e tale certificato di associazione, nonché circa la natura e conseguenze dell’iscrizione al circuito Interval International. Né è stato ritenuto possibile fare riferimento ad altre pattuizioni od accordi verbali, visto che, stante la necessaria forma scritta del contratto (prevista dal D.Lgs. 427 del 9.11.98) l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile in base ad elementi risultanti dall’atto stesso. Alla luce di questi ed altri ulteriori aspetti il Tribunale ha ritenuto che non fosse sufficientemente chiarito l’oggetto del contratto, con conseguente sua nullità. Il Tribunale inoltre ha affermato che il contratto viola le disposizioni poste dal sopra richiamato D.Lgs 427/98, non contenendo tutti gli elementi previsti da tale normativa; a differenza di un precedente orientamento (espresso dal Tribunale di Parma con sentenza del 14.7.03) in base al quale tale mancanza comporterebbe solo la facoltà di recesso del contraente, il Tribunale afferma che anche tale mancanza comporta la ben più grave nullità del contratto. Trattasi quindi di decisione particolarmente importante in quanto afferma una serie di principi a tutela del consumatori, dettati ad una maggior chiarezza e completezza del contratto sottoscritto. Se è vero che non tutti i contratti di multiproprietà sono uguali, per cui l’indagine circa la nullità o meno va fatta caso per caso, è altrettanto vero che, qualora non si ravvisi una sufficiente indicazione circa l’oggetto del contratto e qualora non siano presenti tutti gli elementi previsti dal D.Lgs. 427/98, il contratto sarà nullo, con conseguente diritto del consumatore ad ottenere la restituzione del prezzo di acquisto.

Avv. Piero Catelani, Confconsumatori Firenze

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  • Aprile, 13
  • 1117
  • Turismo e Trasporti
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Passeggeri sempre più tutelati dalle angherie delle Compagnie aeree

Con il regolamento 11 febbraio 2004 (clicca qui per leggere il regolamento) l’Unione Europea ha dettato nuove norme per la tutela dei passeggeri in caso di imbarco negato, cancellazione del volo o ritardo . Nuovi e più consistenti risarcimenti sono stati previsti dal legislatore comunitario in aiuto ai numerosi cittadini europei che tutti gli anni sono vittime di overbooking, spostamenti d’orario, ritardi, smarrimento bagagli ecc.. Inoltre è sancito a carico della compagnie aeree anche l’obbligo di assistenza ovvero vitto, alloggio, trasferimento e comunicazioni durante l’attesa tra un volo e l’altro nel caso di cancellazione o ritardi . L’Unione Europea ha poi obbligato i vettori aerei ad affiggere negli aeroporti fogli divulgativi per ricordare i diritti dei passeggeri in caso di ritardo, cancellazione o altri problemi e quindi il diritto del passeggere di aver il risarcimento monetario. Confconsumatori si augura che questa nuova normativa funga da deterrente per prevenire comportamenti scorretti delle compagnie aeree.

Ecco il testo completo del Regolamento 11 febbraio 2004 (2004/261/CE) che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17 febbraio 2004, L 46).


Clicca QUI per scaricare il modulo UE di reclamo al vettore aereo e/o un organismo nazionale competente per violazione del Regolamento UE n.261/2004

  • Febbraio, 27
  • 2130
  • Turismo e Trasporti
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SEDE REGIONALE E PROVINCIALE
L’AQUILA
SULMONA
Via E. Gianmarco 9   – CAP 67039
Telefono e Fax:  0864.50165
e-mail regionale e provinciale: confconsumatorisu@alice.it
e-mail sportello: confconsumatoriaqsu@gmail.com
Responsabile provinciale: Francesca Davini
Responsabile regionale: Domenico Taglieri
Orari di apertura: Martedì dalle 10 alle 12.30; Giovedì dalle 16 alle 18.30

CHIETI
Sede provinciale
SAN SALVO
Vico IV Garibaldi 2   – CAP 66050
Cellulare:  347.0834207
Email:   confconsumatorich@libero.it
Responsabili:   Antonio Artese
Orari di apertura:  Venerdì 16 – 18

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