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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

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Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

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Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

Turismo e Trasporti

Informiamo i consumatori sui diritti del turista e del viaggiatore, assistiamo i consumatori vittime di disservizi e danni anche in sede giudiziaria.
Promuoviamo l’educazione alla sicurezza stradale, attraverso la partecipazione a campagne di prevenzione, sensibilizzazione ed informazione dei cittadini.

QUI la guida sui diritti dei passeggeri in treno, aereo, nave e bus a lunga percorrenza: prodotta da Confconsumatori nell’ambito del progetto Johnny, fornisce una serie di risposte alle domande più frequenti dei consumatori, e utili istruzioni per i reclami.

QUI la guida sui diritti del turista nelle vacanze tutto compreso (pacchetti turistici) NOTA

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Patente e multe


I rischi della multiproprietà

Questi i fatti che di frequente, troppo di frequente, accadono in diverse città italiane. Si viene normalmente invitati telefonicamente presso un buon albergo cittadino o della provincia, con la scusa che il proprio nominativo è stato sorteggiato per una vacanza gratuita . Arrivati il giorno fissato nel luogo indicato, dopo un caffè o un gelato, alla presenza di diverse persone tutte invitate per il medesimo motivo viene presentata l’offerta: un buono per una vacanza gratuita di una settimana, con la precisazione che, trascorrendo nell’arco di una vita altre vacanze nella stessa località o, comunque, utilizzando alloggi della società proponente, con una spesa complessiva attorno ai venti milioni (oggi circa 11.000.000 Euro) , si acquista, alla fine, il diritto di multiproprietà su un immobile in un centro turistico . Viene, peraltro, chiarito all’interessato che, per usufruire di questa possibilità, è necessario sottoscrivere il relativo modulo. Altre volte si dice invece agli invitati che l’acquisto può essere fatto in dieci anni, sempre con la possibilità di comprare con una spesa complessiva di circa venti milioni (più o meno sempre la stessa cifra) il diritto di godimento a tempo parziale di quote di unità abitative in Residence situati alle Canarie, in Spagna o anche in Kenya, cioè a dire il diritto esclusivo, ereditabile, vendibile o cedibile, affiliato a qualche circuito di scambi, di occupare, godere e utilizzare in via piena ed esclusiva nel "periodo rosso" (alta stagione) un appartamento con quattro posti letto.

Altre ancora si offre al consumatore la possibilità di utilizzare una catena di alberghi situati in tutto il mondo con una spesa di circa £. 75.000 (oggi Euro 38,73) al giorno a testa per la mezza pensione, a condizione che ci si iscriva ad un club affiliato con la proponente.

E capita di sovente che, quando l’interessato manifesta un certo interesse per l’offerta, gli venga fatto sottoscrivere un documento – in realtà un modulo contenente una vera e propria proposta contrattuale -, quasi sempre con la falsa dichiarazione che si tratta soltanto di un atto necessario per avere la sicurezza di un appuntamento a casa.

Comunque venga presentata l’offerta, accade spesso che vi siano sprovveduti i quali, il più delle volte senza neppure leggere il documento o, in ogni caso, senza rendersi ben conto del suo contenuto, lo firmino. Verranno poi informati presso la loro abitazione, di lì a pochi giorni, di avere acquistato un diritto di soggiorno in multiproprietà o in locazione "time-share", al prezzo di venti milioni, con la possibilità di pagare in rate mensili di 500-600 mila lire, mediante il finanziamento erogato da una qualche società finanziaria, di solito la FinemiroStile s.p.a.

Ciò detto, venendo ai rimedi posti dall’ordinamento a favore del consumatore raggirato, non va trascurato, in primo luogo, che l’art. 5 d.lgs. 9 novembre 1998 n. 427 "Attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili" attribuisce all’acquirente il diritto di recedere entro il termine di dieci giorni dalla conclusione del contratto; termine elevato a tre mesi nell’ipotesi il cui il relativo documento informativo non contenga uno degli elementi indicati nell’art. 2, tra i quali la specificazione del "diritto oggetto del contratto…", "l’identità ed il domicilio del venditore…", "la descrizione dell’immobile e la sua ubicazione" se lo stesso è determinato, "il prezzo…, informazioni circa il diritto di recesso…" e così via. Da notare che, a norma del successivo art. 8, il recesso comporta anche la risoluzione di diritto del contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo.

Nell’ipotesi in cui siano decorsi i termini stabiliti dal citato art. 5, non resta che valersi dei rimedi previsti dall’ordinamento: in primo luogo quello della nullità del contratto in parola ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., evidente essendo l’assoluta indeterminatezza del suo oggetto. Nei documenti consegnati agli acquirenti non è, infatti, in alcun modo specificato cosa mai essi abbiano acquistato, non essendo sufficiente per la determinazione dell’oggetto del contratto un generico riferimento a complessi turistici denominati in diverso modo e al diritto di soggiornarvi (dove?, quando?). Ma, a ben vedere, i negozi in questione sono nulli anche per altri motivi, non contenendo essi mai o quasi mai gli elementi richiesti dal d.lgs cit., e più in particolare: a) quelli indicati nell’art. 2, comma 1, tra i quali "il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l’immobile…", "la descrizione dell’immobile e la sua ubicazione" e così via; b) "il periodo di tempo durante il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto e la data a partire dalla quale l’acquirente può esercitare tale diritto", non essendo sufficiente limitarsi a parlare, come nella specie, di periodo stagionale rosso.

Incontestabile, peraltro, anche il dolo degli incaricati di queste società , inducendo gli stessi alla sottoscrizione dei contratti de quibus con false dichiarazioni. Bisogna, ovviamente, controllare caso per caso, ma non è forse una falsità convincere alla sottoscrizione, dicendo che la firma serve soltanto per avere un appuntamento a casa, o che si è di fronte ad acquisti decennali, non come in realtà è quadriennali, pagabili quindi in un lunghissimo periodo, oppure che si tratta soltanto di un atto necessario per l’iscrizione ad un Club, che non comporta obbligo alcuno?

False dichiarazioni, quelle fin qui descritte, che, oltre a dar luogo all’azione di annullamento di cui all’art. 1439 c.c., costituiscono indubbiamente quegli artifizi e quei raggiri che l’art. 640 c.p. punisce quali elementi costitutivi del delitto di truffa . Delitto di truffa, peraltro imputabile non ai legali rappresentanti delle società proponenti, di norma s.r.l. unipersonali aventi sede per lo più a Padova o nel padovano come la New Travel s.r.l., la Benview Italia s.r.l., la Villaggi & Vacanze s.r.l., la Turin 2001 s.r.l., la GreenBlu s.r.l, la Le Voyage s.r.l., la Pegaso s.r.l., Travel Group Italia s.r.l. e la Verano Vacaciones s.l. (società, questa, spagnola, ma con sede ex art. 2056 c.c. nel territorio dello Stato) ed altre, ma ai giovani contattati per tale incarico. Il tutto, inoltre, entro il termine di tre mesi previsto dall’art. 124 c.p. per la proposizione della querela. Resta comunque il fatto che tutte le volte che i legali della Confconsumatori hanno potuto dare corso alle vie penali, le società querelate, per non incorrere in condanne, hanno proposto la risoluzione consensuale del contratto con la restituzione degli acconti versati.

A parere di chi scrive, quando la persona sia stata contattata telefonicamente con la scusa vera o falsa di una vacanza gratuita, il dolo consiste anche nell’invito . Il medesimo, come ha già avuto modo di accertare l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nelle sue decisioni 12 aprile 2001 n. 9424 (in Giust. civ., I, 2285) e n. 7439 in data 27.7.99, dà luogo infatti ad una grave violazione delle norme poste dall’art. 4 d.lgs. n. 74/92 a garanzia della trasparenza della pubblicità. Invero, messaggi del genere inducono il destinatario a ritenere di aver ricevuto in regalo una vacanza senza alcun tipo di onere o condizione connessa alla fruizione della stessa, non avvertendolo della reale finalità dell’iniziativa, consistente nella promozione della vendita di quote di multiproprietà, time-share, o diritti di godimento in villaggi. Non contengono, inoltre, indicazioni che rendano riconoscibile la loro natura pubblicitaria, impedendo così al consumatore di valutare esattamente la portata e le finalità perseguite dall’operatore.

Quanto alla natura pubblicitaria dell’iniziativa in questione, basterà osservare, come già ha avuto modo di statuire l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (decisione n. 7439/99), che ai sensi dell’art. 2, lett. a, d.lgs n. 74/92 non assume rilievo la qualificazione del messaggio da parte di chi lo effettua, ma occorre avere riguardo alla finalità insita nello stesso. Da questo punto di vista, una fattispecie pubblicitaria è individuabile, secondo la richiamata previsione normativa, tutte le volte in cui la comunicazione, diffusa in qualsiasi forma e modo nell’esercizio di un’attività commerciale, persegua lo scopo di promuovere la vendita di beni o servizi. Ed è indubitabile che nel caso nostro la diretta e reale finalità dell’invito sia la promozione della vendita del diritto esclusivo di occupazione in sistema fluttuante in complessi turistico-immobiliare. Con l’effetto che non può certamente negarsi la natura pubblicitaria dello stesso . Evidente, quindi, la violazione dell’art. 4 d.lgs cit., non contenendo il messaggio in parola alcun elemento da cui sia desumibile la sua sopra rilevata natura pubblicitaria, quando, invece, a norma di tale disposizione "La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile…".

Questo il motivo per il quale la Conconsumatori, quando ne è venuta a conoscenza, ha sempre denunciato il fatto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con richiesta d’intervento ex art. 2 d.p.r. n. 627/96. Richieste d’intervento che hanno già comportato l’avvio di procedimenti a carico della Pegaso s.r.l. e della Travel Group Italia s.r.l. Inoltre, in data 24.7.02, l’Autorità ha comunicato di aver "verificato l’identità oggettiva di quanto denunciato con quanto accertato con il provvedimento n. 9426 emanato in data 12 aprile 2001 nei confronti della società Benview Italia s.r.l., con il quale veniva ritenuto ingannevole un messaggio diffuso dalla medesima società…", nonché "l’identità soggettiva dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore delle due società Benview Italia s.r.l. e Greenblu 2000 s.r.l…", eppertanto, "ritenuta sussistente l’ipotesi di una presunta inottemperanza al provvedimento deliberato dall’Autorità n. 9426 del 12 aprile 2001, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo 74/92, di aver trasmesso gli atti alla Procura della repubblica di Parma, ai fini dell’applicazione delle sanzioni penali previste dal citato d.lgs.

Quanto fin qui esposto comporta poi, sotto il profilo civilistico, che l’acquirente potrà agire, oltre che per la nullità e l’annullabilità del contratto, anche in via subordinata, per il caso di rigetto di tali domande, per la condanna della società venditrice al risarcimento di tutti i danni subiti a causa della denunciata pubblicità; danni sicuramente pari a quanto corrisposto in adempimento delle obbligazioni assunte per l’acquisto.

Per concludere non va dimenticato l’art. 6 d.lgs n. 427/98. il quale "fa divieto al venditore di esigere o ricevere dall’acquirente il versamento di somme in denaro a titolo d’anticipo, d’acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per l’esercizio del diritto di recesso…". Sulla base di tale disposizione neppure l’assegno, titolo di credito che consente di ottenere il suo pagamento immediato, dovrebbe, quindi, essere richiesto e dato. Accade, tuttavia, di frequente che le società venditrici si facciano consegnare, prima della scadenza del termine del recesso, titoli postdatati. Con la conseguenza che le stesse devono ritenersi soggette anche alle sanzioni (amministrative pecuniarie) previste dal successivo art. 12, alla irrogazione delle quali sono chiamati a provvedere a norma degli artt. 12 d.lgs cit. e 11 d.lgs. n. 50/1992, d’ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa.

avv. Giovanni Franchi – Confconsumatori Nazionale

  • Febbraio, 24
  • 2668
  • Turismo e Trasporti
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Vacanza gratis? Occhio alla truffa!

"Signor Rossi, che fortuna: lei ha vinto una vacanza gratis!" Comincia tutto così, con una telefonata entusiasta, la promessa di un soggiorno gratuito e l’invito a recarsi in un albergo cittadino per ritirare il "premio". Ma una volta là, più che con un viaggio in tasca ci si ritrova con un certificato di iscrizione per l’uso di alberghi del circuito della Società venditrice, da pagare in "comode" rate da 500-600.000 lire mensili, e che … "non si preoccupi, se cambia idea glielo ricompriamo noi!" Dove sta il problema, dunque ? Che i consumatori che si sono rivolti all’associazione non sono mai stati in grado di andare in vacanza nei periodi richiesti e che, volendo disfarsi del certificato di iscrizione, si sono sentiti rispondere che "no, noi non ricompriamo. Tutt’al più possiamo indicarle un’agenzia che l’aiuterà a trovare un acquirente".

Bisogna dire che tutta l’operazione non viene presentata in modo chiaro , viene fatto ritenere che la firma richiesta non è impegnativa più di tanto visto che il diritto d’uso può essere riacquistato dalla Società venditrice e non si informa il consumatore che il recesso dal contratto lo obbliga al rimborso delle spese alla Società, qualche volta anche ingenti.

Ma attenzione , secondo la legge 427/98, devono essere rifusi solo i costi documentati e di cui è fatta esplicita menzione nel contratto. Se queste spese non sono analiticamente indicate e provate, nulla è dovuto. E’ bene sapere, poi, che il venditore, ai sensi della stessa legge 427/98, non può pretendere alcun versamento di somme di denaro fino allo scadere del termine per il recesso del consumatore. Se ciò avviene, deve suonare un campanello di allarme: siamo di fronte ad un operatore che si comporta in modo scorretto. Si può comunque richiedere la restituzione del denaro, con lettera raccomandata. Se poi l’assegno è stato girato a terzi, il consumatore deve presentare querela per appropriazione indebita, denunciare il fatto alla propria banca e ricorrere al giudice per la restituzione dell’importo. E’ così che abbiamo vinto molte battaglie.

  • Gennaio, 24
  • 3642
  • Pratiche commerciali scorrette, Turismo e Trasporti
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Quando il prefetto sospende illegittimamente la patente di guida

4 ottobre 2001 : ecco un tipico caso in cui la Prefettura sospende illegittimamente la patente di guida. Una sanzione accessoria e cautelare finisce per diventare una sanzione principale e non prevista dal codice, con grave danno per i cittadini.

Per leggere il testo della sentenza clicca qui

Questa innovativa sentenza del Giudice di Pace di Grosseto ha sancito il principio, sacrosanto ad avviso dello scrivente, che il Prefetto, nell’irrogare la cautelare sanzione della sospensione della patente ai sensi dell’articolo 223 c.d.s. (ovvero quando dal sinistro stradale si ravvisino gli estremi delittuosi del reato di lesioni personali od omicidio colposo), deve necessariamente provvedere in un breve lasso di tempo.

Nel caso di specie il Prefetto grossetano aveva notifica il provvedimento di sospensione della patente dopo circa un anno e mezzo dal fatto. Sia ben inteso che nel caso di specie nessun procedimento penale si era aperto a carico del responsabile civile in assenza di querela della parte lesa. Purtroppo è prassi consolidata ed omogenea nel territorio italiano che l’autorità amministrativa, laddove la legge non fissa termini perentori, se la prenda comoda nella conclusione di procedimenti amministrativi anche di carattere sanzionatorio.

Il Giudice di Pace, pur non ritenendo perentori i termini di cui all’articolo 223 c.d.s. (per l’invio del rapporto ed il successivo parere tecnico), ha riconosciuto che, trattandosi di sanzione cautelare ed accessoria, la sospensione della patente vada comminata nel più breve tempo possibile e non certo dopo un anno dalla verificazione dell’incidente stradale. Il Giudice ha così rilevato la contraddizione in termini e l’inutilità di un provvedimento cautelare che invece viene irrogato con "tutta calma".

Infatti, dilatando all’infinito (o nel limite massimo della prescrizione) il potere prefettizio di irrogare la sanzione di cui all’articolo 223, sortirebbe, di fatto, una punizione "nuova" e non prevista dal codice, con la sospensione della patente di guida quale sanzione principale e non accessoria e cautelare a quella contestata dai verbalizzanti.

Se il principio affermato dal Giudice grossetano verrà accolto dalla giurisprudenza in modo massiccio, dovrà necessariamente cambiare il modo di operare delle Prefetture; verranno così evitate sospensioni dell’autorizzazione alla guida (provvedimento questo ormai gravissimo per la vita quotidiana) spesso ingiustificate e vessatorie nei confronti dei cittadini.

  • Gennaio, 2
  • 236
  • Patente e multe
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Mancata conversione della patente di guida estera

Parma, 19 aprile 2001 – Julie Ann Mayers, cittadina britannica residente in Italia, ha investito una persona procurandole danni. L’investito ha citato in giudizio Julie Ann Mayers e la Compagnia presso cui era assicurata per chiedere il risarcimento.

La Compagnia assicuratrice, che normalmente fornisce il difensore ai propri clienti, in questo caso ha comunicato alla signora Mayers di cercarsi un avvocato non avendo alcuna intenzione di difenderla. Non solo, ma ha preannunciato la rivalsa nei suoi confronti delle spese già anticipate all’investito e delle ulteriori spese che fosse stata condannata a pagare. Cosa era successo? Era successo che Julie Ann Mayers, dotata di patente inglese, non l’aveva convertita in patente italiana entro il termine di legge (un anno).

L’Assicurazione sosteneva quindi la tesi che la propria cliente guidava senza patente. Il caso è stato sottoposto al Giudice di pace che, uniformandosi a sentenze della Corte di Cassazione e a una pronunzia della Corte di Giustizia europea, ha affermato il principio che la guida con patente non convertita di un cittadino comunitario non equivale al reato di guida senza patente ma, al massimo, può dar luogo a una sanzione amministrativa. Il Giudice di pace ha pertanto respinto la tesi della Compagnia assicuratrice, condannandola alla liquidazione dei danni.

  • Gennaio, 2
  • 294
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Vacanze, istruzioni per l’uso

Giugno 2003 – Siamo ormai a giugno ed è tempo di organizzare le proprie vacanze: chi al mare, chi ai monti, chi all’estero. Se le medesime costituiscono un divertimento ed un momento di riposo, esse possono altresì essere causa di gravi, gravissimi stress, come ben sa chi presta la propria opera per un’associazione a tutela dei consumatori. E non è un caso che il sottoscritto, avvocato della Confconsumatori, sia stato invitato il 29 e 30 maggio a Ceprano (Frosinone) a tenere una lezione ai quadri delle associazioni dei consumatori della Regione Lazio sul turismo, i viaggi e le vacanze. Quali, allora, i rischi a carico del turista?

Capita non di rado che, nonostante la prenotazione, la vacanza sia ricca di disagi, causati dal tour operator o dall’albergatore: si va dall’hotel di categoria inferiore a quello prenotato al caso, accaduto a due turiste rivoltesi alla Confconsumatori, di essere spedite dalla Last Minute Tour, anziché come esse pensavano in una località di mare dell’isola di Cipro, a Larnaca, cioè nella capitale, lontano dalle spiagge e all’epoca piena di forze armate ONU inviate per garantire la pace. Che fare in tali casi, quando in altre parole il viaggio non corrisponde alla caratteristiche pubblicizzate, i servizi offerti si sono rivelati carenti o addirittura mancanti ? Come già hanno scritto, oltre al collega di Firenze avv. Piero Catelani (Vacanze e viaggi organizzati: diritti dei consumatori in caso di inadempienze e danni), anche diversi esperti, è possibile chiedere il risarcimento sia dei danni patrimoniali da intendersi come pregiudizio economico, sia dei danni alla persona (malattia e infortunio), nonché del c.d. danno da vacanza rovinata .

Il ristoro di tale pregiudizio al benessere psicologico – pregiudizio derivato dal mancato godimento, totale o parziale, della vacanza -, un tempo considerato quale forma di danno morale, come tale irrisarcibile se non al cospetto di un reato, oggi anche grazie ad una sentenza della Corte di Giustizia Europea, è generalmente ammesso dalla nostra giurisprudenza, con scarse e rare eccezioni. Per aver patito il cosiddetto danno da vacanza rovinata sono state ad esempio risarcite dal Tribunale di Parma le due ragazze che avevano prenotato un viaggio di mare nell’isola di Cipro per essere state lasciate diversi giorni a Larnaca. La somma riconosciuta loro a tale titolo è stata pari, per ciascuna di loro, a £. 500.000. Attenzione, però, ai termini di prescrizione . Invero, nell’ipotesi di viaggio cosiddetto "tutto compreso", soggetto di conseguenza al d.lgs. 11 marzo 1995 n. 111 – è tale ai sensi dell’art. 2 quello non inferiore alle 24 ore in cui siano compresi il trasporto e l’alloggio o altri servizi turistici non accessori -, l’azione va esperita entro tre anni . Peraltro, nell’ipotesi in cui risulti applicabile il menzionato decreto legislativo, attuativo di una direttiva comunitaria, potrà agirsi anche nei confronti dell’organizzatore del viaggio.

Per chi viaggia in aereo non è poi infrequente il cosiddetto overbooking , cioè il negato imbarco a causa della vendita di biglietti in misura superiore ai posti disponibili. La materia, al pari di tutte quelle in cui appariva necessario l’intervento del legislatore a tutela del contraente cosiddetto debole, ossia del consumatore, è disciplinata dalla normativa comunitaria, più in particolare dal Regolamento CEE n. 295/91, ancora oggi invocabile in attesa dell’approvazione della proposta di Regolamento UE del 7 gennaio 2002. Con lo stesso, direttamente applicabile negli Stati membri dell’Unione Europea e vincolante anche per le compagnie aeree non comunitarie che espletano servizio negli stati membri UE, è stato istituito uno speciale sistema di tutela dei passeggeri cui venga negato l’imbarco su un volo di linea in precedenza prenotato. A chi, pur in possesso di regolare biglietto e prenotazione confermata, sia stato rifiutato il relativo servizio viene, infatti, in primo luogo riconosciuto il diritto di scegliere tra "il rimborso senza penali del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata, un volo alternativo quanto prima possibile fino alla destinazione finale, o un volo alternativo ad una data successiva che gli convenga ". Non basta. Invero, viene altresì attribuito il diritto al rimborso delle spese per una comunicazione ed, eventualmente, al vitto e all’alloggio fino all’effettiva partenza. Il Regolamento, in sostanza, vieta al vettore di "abbandonare" il passeggero a terra senza alcuna assistenza. La compagnia è, inoltre, tenuta a corrispondere, immediatamente ed indipendentemente dalla scelta del passeggero e dalla prova di qualsiasi danno, una somma pari a 150,00 euro per i voli fino a 3.500 chilometri, e di 300,00 euro per gli altri . E’ infine prevista dal successivo art. 9 la possibilità di ricorrere al giudice per i risarcimenti supplementari, ossia per il ristoro di ulteriori danni.

Un caso simile, seppur non qualificabile come vero e proprio overbooking, è capitato ad una persona che aveva acquistato un biglietto Alitalia per partire dall’aeroporto milanese della Malpensa alla volta di Londra il 25.12.00. E’ poi accaduto ciò di cui molto si è letto sulla stampa e molto si è detto in televisione: il consumatore è stato lasciato in attesa dalle 10,15 di quel giorno fino alle 14,30 del giorno successivo a causa di un’abbondante nevicata. Questo, peraltro, senza che nessuno fino a quel momento, né il personale dell’Alitalia, né quello della S.E.A., la società che gestisce lo scalo della Malpensa, avesse dato spiegazioni al riguardo ed offerto ai malcapitati passeggeri informazioni. Evidente essendo al riguardo la responsabilità risarcitoria di tali società – qualcosa infatti poteva e doveva esser detto allo scopo di evitare pregiudizi-, il consumatore le ha citate davanti al Giudice di pace, ottenendo dall’Alitalia, prima di arrivare a sentenza, la somma di 750,00 euro.

Attenzione, inoltre, ad un’altra "fregata"! Si viene spesso invitati telefonicamente presso un buon albergo (è capitato anche a me) in qualità di vincitori di una vacanza gratuita, talvolta alle Canarie . Arrivati all’hotel, talvolta (ma solo talvolta) dopo la consegna del buono, alla presenza di diversa gente, arrivano di solito due persone, che illustrano i vantaggi dell’acquisto del c.d. time-sharing , ossia di una sorta di multiproprietà. Con circa 1250,00 euro all’anno, si diventerà proprietari dopo 10 anni di un bellissimo appartamento alle Canarie, con la possibilità di scambiarlo e di recarsi in altri meravigliosi immobili del circuito. Si viene convinti a firmare un foglietto. Si tratta, viene detto, solo di un appuntamento a casa per parlare meglio della cosa. Il giorno fissato si presenta, peraltro, un incaricato che dice che col foglietto si è assunto l’impegno di corrispondere la complessiva somma di circa 10.500,00 euro, non, come si credeva, in 10 ma in 4 anni . Che peraltro, dopo il pagamento di un acconto, si potrebbe saldare il resto con un finanziamento, con qualche società della quale viene immediatamente presentata (guarda caso!) la documentazione…

Che fare in questi casi? Inviare immediatamente (entro dieci giorni) il proprio recesso, bloccare il pagamento dell’assegno anche mediante la presentazione di una querela. Se invece è passato troppo tempo, non resta che la causa. Diversi sono infatti i motivi per ottenere la nullità o l’annullamento del contratto. Il sottoscritto, che ha già iniziato giudizi a Parma, e consigliato gli stessi in altre parti d’Italia, non può che invitare i malcapitati a rivolgersi alle diverse sedi della Confconsumatori. E cosa ha mai fatto il sottoscritto, vi chiederete, quando fu invitato con la moglie presso un albergo cittadino, e costretto dalla consorte a recarvisi? Quando disse chi era – erano ormai anni che querelava quelle società e notificava atti di citazione -, gli fu detto: "No grazie, meglio di no. Si accomodi pure."

Per concludere sull’argomento vacanze, merita ricordare che con Decisione del 14 aprile 2003 la Commissione europea ha statuito che un marchio comunitario di qualità ecologica sarà assegnato ai servizi turistici che rispetteranno alcuni aspetti ambientali. Vi saranno, in altre parole, servizi di ricettività turistica contraddistinti dal marchio ecologico europeo: servizi turistici, insomma, dei quali, finalmente, ci si potrà fidare!

Avv. Giovanni Franchi – Confconsumatori Nazionale

  • Gennaio, 1
  • 2423
  • Turismo e Trasporti
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Una sentenza del Tribunale di Parma

Parma, 14 luglio 2003 – Finalmente una sentenza in una materia nota purtroppo a diversi, troppi consumatori, che ogni giorno vengono invitati da rappresentanti di società praticanti il c.d. time-share – ossia la vendita di multiproprietà affiliate a circuiti di scambio -, aventi normalmente sede nel padovano o nel torinese. Questi, più in particolare, i fatti sui quali si è pronunciato il Tribunale di Parma accaduti all’attore.

E’ capitato, per la precisione, a quest’ultimo, nel marzo 2001, di venire invitato telefonicamente dai rappresentanti di certa "Le Voyage s.r.l." a recarsi il giorno 18.3.01 in un albergo di Parma, l’ex Baglioni, perché, a loro dire, egli sarebbe stato prescelto per trascorrere con la moglie una vacanza gratuita di una settimana . E’ capitato che, arrivato il giorno fissato nel luogo indicato, fu detto a lui e alle altre numerose persone lì presenti per lo stesso motivo, che, in realtà, essi erano stati chiamati per la presentazione della seguente offerta: la possibilità di acquistare per la complessiva somma di £. 23.000.000 (corrispondenti a euro 11.878,51) il diritto di godimento a tempo parziale di quote di unità abitative del Residence denominato "Mwembe Resort" sito in Malindi (Kenya), cioè a dire il diritto esclusivo, ereditabile, vendibile o cedibile, affiliato al circuito di scambi R.C.I., di occupare, godere e utilizzare in via piena ed esclusiva nel "periodo rosso" una suite con quattro posto letto di tale complesso immobiliare. Che, avendo egli manifestato un certo interesse per l’offerta, gli fu fatto sottoscrivere un documento, con la falsa dichiarazione che si trattava soltanto di un atto necessario per avere la sicurezza di un appuntamento a casa. Che il giorno successivo un preteso rappresentante della "Le Voyage s.r.l." si recò presso la sua residenza, dicendo a lui, inconsapevole della circostanza, ch’egli aveva firmato una proposta d’acquisto e che il recesso gli sarebbe "costato" una somma pari circa a £. 5.000.000. Che, convinto a non recedere, anche con l’assicurazione che dopo dodici mesi egli avrebbe potuto cedere il proprio diritto, che sarebbe stato ricomprato dalla stessa "Le Voyage s.r.l.", il consumatore versò una caparra di £. 300.000, accettata dall’incaricato della "Le Voyage s.r.l." Che, di lì a poco l’attore versò il saldo, oltre ad altre pretese spese ammontanti a £. 650.000 (euro 335,70): il tutto per complessivi euro 12.214,18.

A fronte di tali circostanze, il consumatore, dopo essersi recato alla Confconsumatori ed essere stato consigliato, vista l’impossibilità di trovare una soluzione transattiva con la "Le Voyage s.r.l.", di adire le vie legali, ha chiesto al Giudice:

– in via principale, di dichiarare ex artt. 3 e 7, comma 3, d.lgs. 9 novembre 1998 n. 427 la nullità del contratto da lui sottoscritto, stante la mancanza degli elementi indicati nell’art. 3 d.lgs. cit.; – in subordine, di pronunciare l’annullamento di tale contratto a norma dell’art. 1439 c.c.; – in ulteriore subordine, di pronunciare ex art. 1453 c.c. la risoluzione dello stesso, stante il grave inadempimento consistito nel mancato trasferimento della quota acquistata mediante atto pubblico; – comunque, di dichiarare tenuta e condannare la convenuta alla restituzione in favore dell’attore della complessiva somma di euro 12.214.,18, oltre interessi legali nel frattempo maturati.

Il Tribunale, dopo aver respinto la domanda di nullità, ha accolto quella di annullamento perché al consumatore sarebbe stato dolosamente impedito di recedere dal contratto, con la falsa affermazione che il recesso comportava una spesa di £. 5.000.000, ed ha di conseguenza condannato la venditrice alla restituzione di euro 12.033,45, oltre interessi e spese. Il che soddisfa, lasciando al contempo insoddisfatto chi scrive.

La sentenza è infatti sicuramente soddisfacente per quanto attiene la declaratoria di annullamento, in considerazione del sistema utilizzato per convincere il consumatore a non recedere dal contratto, un contratto oltretutto fatto firmare in un salone alla presenza di moltissime persone con la falsa dichiarazione che si trattava di un atto necessario soltanto per avere la sicurezza di un appuntamento a casa. Evidente, invero, il dolo della società convenuta, per avere i suoi incaricati, del fatto dei quali essa risponde a norma dell’art. 1228 c.c., detto una menzogna, cioè che il recesso avrebbe comportato un notevole esborso. Scoperta menzogna, questa, perché ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. cit. in caso di recesso "l’acquirente non è tenuto a pagare alcuna penalità e deve rimborsare al venditore solo le spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto e di cui è fatta menzione nello stesso, purché si tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente dello scadere del periodo di recesso". Delle medesime, invece, nulla si diceva nel documento firmato dall’attore.

Vi era peraltro anche un’altra ragione per annullare il contratto a norma dell’art. 1439 del codice civile : il consumatore era stato invitato col pretesto – vero o falso poco importa! – di essere stato prescelto con la moglie per trascorrere una vacanza gratuita di una settimana. La qual cosa ha indotto la Confconsumatori a denunziare il fatto all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale nell’adunanza del 22 agosto 2002 "ha ritenuto che nella fattispecie segnalata possano riscontrarsi gli estremi di una inottemperanza al provvedimento adottato in data 23 marzo 2000, nei confronti della medesima società (PI/2744)… Infatti, la fattispecie da ultimo segnalata presenta analogie con quella oggetto del provvedimento dell’Autorità sopra menzionato", decidendo di inoltrare "la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma". Decisione, questa, conforme a tante altre emesse nei confronti di diverse società, come ad es. quella del 31.5.01 nei confronti di "V & V Viaggi e Vacanze s.r.l.", nella quale si legge: "I messaggi telefonici in esame, alla luce delle dichiarazioni espresse dal segnalante, inducono il destinatario a ritenere di avere ricevuto in regalo una vacanza senza alcun tipo di onere o condizione annessa alla fruizione della stessa. I messaggi lasciano, infatti, intendere che, l’assegnatario contattato telefonicamente, recandosi in una data concordata nel luogo indicato dall’operatore, potrà ritirare l’omaggio promesso. Dalle risultanze istruttorie è, al contrario, emerso che gli incontri promossi con i consumatori al dichiarato fine di consegna dell’omaggio hanno, in realtà, lo scopo principale di indurre gli intervenuti alla sottoscrizione contestuale o di poco differita, di contratti per l’acquisto di quote di immobili in multiproprietà… Nel caso di specie, pertanto, la diretta e reale finalità dell’iniziativa in questione, che è rappresentata dalla promozione della vendita di quote di immobili in multiproprietà, non risulta esplicitata dai messaggi ed in alcun modo riconoscibile come tale, ponendosi in tal modo in contrasto con la normativa di cui all’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92. In tale contesto, la circostanza per cui durante gli incontri l’omaggio prospettato sia stato effettivamente consegnato non è sufficiente a sanare l’ingannevolezza dei messaggi in esame che restano idonei ad ingenerare nel destinatario aspettative che, di fatto, non vengono soddisfatte… è evidente, però, che sussista, in ogni caso, un onere a carico del destinatario del messaggio di recarsi a ritirare la documentazione relativa all’omaggio nel medesimo luogo e negli stessi orari in cui si svolge non solo la presentazione dei prodotti-quote in multiproprietà della società committente, ma anche la contestuale commercializzazione degli stessi. Peraltro, si rileva che il testo della telefonata… non riporta alcun riferimento a qualsivoglia proposta contrattuale in realtà formulata nei confronti degli intervenuti al momento dell’incontro per il ritiro dell’omaggio. Alla stregua di tutti i rilievi che precedono, dunque, i messaggi segnalati appaiono idonei ad ingenerare confusione e ad indurre in errore i destinatari. I messaggi in esame risultano, infine, idonei anche a pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, in quanto gli stessi ingenerano false aspettative in relazione alla partecipazione all’incontro prefissato per la consegna dell’omaggio, con particolare riguardo alla ignorata formulazione di proposte contrattuali che possono orientare le scelte dei destinatari".

Siamo, insomma, in presenza di una pubblicità ingannevole , come tale idonea ad indurre in errore un consumatore quale, nel caso nostro, l’attore. Egli, infatti, fu convinto a recarsi presso un albergo cittadino, dove avrebbe poi firmato il contratto in questione, perché credeva di andar lì solo per ritirare il premio, mentre invece si trattava del mezzo, ingannevole, per convincerlo ad assistere alla promozione ed alla vendita di quella forma di multiproprietà. Donde la ricorrenza nella specie di un tipico caso di dolo determinante, causa, come tale, di annullamento del contratto ex art. 1439, comma 1, c.c. La circostanza che l’Autorità garante abbia ritenuto tale quel messaggio rappresenta, del resto, una prova incontestabile del carattere fraudolento del messaggio. Trovasi, invero, affermato in giurisprudenza: "La decisione con cui l’Autorità garante della concorrenza abbia giudicato ingannevole la campagna pubblicitaria di un professionista costituisce elemento indiziario idoneo a far presumere l’induzione in errore del consumatore ai fini dell’annullamento del contratto stipulato a seguito di tale campagna pubblicitaria" (Pret. Bologna 8 aprile 1997, in Giust. civ. 1998, I, 879).

Ma la sentenza del Tribunale non soddisfa completamente non perché non si è occupata anche di tale circostanza. Vi erano infatti altri motivi che giustificavano la pronuncia di annullamento. La decisione non è invece del tutto convincente per il rigetto della prima domanda di nullità spiegata dall’attore . Il contratto in parola, come altri analoghi fatti firmare ai consumatori, non conteneva, infatti, la maggior parte degli elementi richiesti a pena di nullità dall’art. 3 d.lgs. cit., ed in particolare: a) quelli indicati nell’art. 2, comma 1, tra i quali "il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l’immobile…", "la descrizione dell’immobile e la sua ubicazione" e così via. Elementi la necessità dei quali emerge dal secondo comma dell’art. 3, richiedendo lo stesso che il contratto contenga, tra le altre cose, anche quanto prescritto dal precedente art. 2, comma 1. E non vi è dubbio ch’essi difettassero nei documenti consegnati all’acquirente, parlandosi negli stessi unicamente di un certo complesso "Turistico Residenziale denominato "Mwembe Resort" sito in Malindi – Kenya…"; b) "il periodo di tempo durante il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto e la data a partire dalla quale l’acquirente può esercitare tale diritto", non essendo sufficiente limitarsi a parlare, come nella specie, di periodo stagionale rosso.

Per quanto riguarda tale ultima circostanza anche il Tribunale, per la verità, ha ritenuto che "nella detta dizione non si riesca ad identificare la settimana dell’anno in cui può essere esercitato il diritto di utilizzazione dell’unità abitativa". Per l’adìto Giudice "deve peraltro escludersi che il suddetto difetto integri ipotesi di nullità del contratto, tenuto conto del fatto che la mancanza di indicazione del periodo consente all’acquirente di recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione (art. 5, comma 2) senza essere tenuto ad alcuna penalità né ad alcun rimborso". Tale opinione non ci trova tuttavia d’accordo, essendosi al cospetto per il menzionato art. 3 di un requisito del contratto, che il medesimo deve avere ai fini della sua validità a migliore tutela della posizione dell’acquirente.

Resta comunque il fatto che, ove fosse corretta la tesi del Tribunale, visto che in tutti i contratti della specie si parla di "periodo rosso", bisognerebbe allora concludere che i consumatori possono sempre recedere entro tre mesi dalla sottoscrizione senza corrispondere alcunché. Ciò, insieme al fatto che, comunque, è stata ampiamente riconosciuta la facoltà per l’acquirente di chiedere l’annullamento del contratto, ci induce a ritenere che forse siamo ormai, grazie al cielo!, arrivati al termine di una vera e propria persecuzione consumeristica: l’invito a presentarsi presso un hotel della città quali vincitori di una vacanza gratuita, con l’intenzione di vendere settimane di time-share, collegata ad inesistenti circuiti di scambio.

Per concludere sull’argomento, merita ricordare che oggi si viene indotti all’acquisto anche con un’altra promessa: quella di poter affittare la settimana alla stessa società venditrice al prezzo annuale di circa 1.500,00 euro. Il consumatore pensa così di essere in grado onorare il mutuo, che viene quasi sempre indotto a sottoscrivere, col canone gli verrà corrisposto. Attenzione: è raro che la società, dopo la firma, paghi e sia in grado di farlo. Pendono infatti diverse cause promosse da nostri associati anche a causa dell’inadempimento della venditrice.

Avv. Giovanni Franchi

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