Correntista truffato via sms, Abf condanna la banca a restituire il denaro Il caso di "spoofing" è stato seguito da Confconsumatori di Massa-Carrara

L’Arbitro bancario finanziario si è espresso a favore di un associato della Confconsumatori di Massa-Carrara che si era visto sottrarre dal proprio conto corrente la somma di 3.500 a causa di una truffa via sms, il cosiddetto “spoofing”. Il Collegio Abf di Bologna ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Francesca Galloni e ha condannato la banca a restituire all’utente la somma di 3.281 euro.
IL CASO – Il risparmiatore aveva ricevuto nella chat ufficiale della sua banca un sms che lo informava di una richiesta di autorizzazione di una spesa di 251,78 euro, con un link da cliccare per disconoscere tale spesa. Cliccando sul link era apparsa una home page analoga a quella della banca e il correntista aveva ricevuto un sms che preavvertiva un contatto da parte dell’intermediario. Subito dopo era stato effettivamente contattato da un sedicente addetto della banca, che lo aveva informato di tentativi di accesso fraudolenti al suo conto, invitandolo a seguire le sue istruzioni per bloccarli. Subito dopo il correntista aveva ricevuto un sms che lo aveva informato di un addebito di 3.280,90 euro. A quel punto aveva bloccato la carta di credito e sporto querela, rivolgendosi a Confconsumatori tramite l’avvocato Francesca Galloni, che aveva presentato reclamo all’Abf. E l’Arbitro bancario finanziario ha accolto la sua legittima domanda.
LA DECISIONE – L’Abf ha infatti riconosciuto come «nel caso di specie occorre verificare se l’intermediario abbia dato la prova prescritta dall’art. 10, primo comma, del decreto legislativo 11/2010, in base al quale “Qualora l’utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti”».
Il principio presuppone infatti un’inversione dell’onere della prova a carico dell’intermediario, il quale deve anzitutto dimostrare la correttezza formale di ogni operazione contestata per poter essere indenne da colpa e, pertanto, evitare di essere condannato alla restituzione delle somme. Solo nel caso in cui tale prova venga puntualmente fornita viene dunque in rilievo il secondo profilo, consistente nella prova della negligenza e colpa grave del cliente. E dall’esame della documentazione allegata dalla banca, l’Abf ha concluso come mancasse la prova della ricezione dell’Otp (il codice provvisorio) necessario per consentire la visualizzazione del pin da parte del consumatore e ha ritenuto nonraggiunta la prova (particolarmente rigorosa) del rispetto formale di tutti i passaggi, necessaria sia per l’autenticazione che per l’esecuzione dell’operazione fraudolenta, accogliendo il ricorso e condannando la banca a restituire 3.281 euro.
CONFCONSUMATORI – «È una decisione importante – commenta l’avvocato Francesca Galloni, vicepresidente regionale di Confconsumatori Toscana – perché le truffe tramite sms si fanno via via sempre più sofisticate per trarre in inganno il consumatore e la banca difficilmente riesce a fornire la prova della colpa grave dell’utente».
Qualche consiglio utile: mai cliccare su un link, neppure se contenuto all’interno di un sms proveniente dalla chat ufficiale della propria banca e neppure se fa riferimento a operazioni sospette sul conto; leggere attentamente il contenuto del link che molto spesso contiene errori di battitura o di grammatica; mai fornire propri dati a operatori telefonici; in caso di dubbio, bloccare subito l’operatività della propria carta o dell’home banking e rivolgersi direttamente agli sportelli fisici della propria banca; nel caso in cui il correntista si ritrovi vittima di questo tipo di truffe, blocchi subito gli strumenti di credito e sporga denuncia alle autorità competenti e reclamo alla banca: mai fermarsi di fronte alla prima risposta negativa.