Costa Concordia: vademecum per i naufraghi Dopo la tragedia del 13 gennaio, tutte le informazioni utili per districarsi nella giungla dei rimborsi e dei risarcimenti

Confconsumatori fa chiarezza sui diritti effettivi dei consumatori e quali possono essere gli strumenti per farli valere.
DANNI ALLE COSE – Oltre al rimborso integrale del biglietto, il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni subiti per la distruzione e/o smarrimento dei beni personali che aveva con sé, compreso
Anche i dipendenti imbarcati sulla Costa Concordia hanno diritto ad essere risarciti dei danni patrimoniali subiti, purchè possano dimostrarli.
DANNI ALLA PERSONA – Chi ha subito lesioni personali (danno biologico) nel naufragio o durante le operazioni di salvataggio, ha diritto al risarcimento. Infine, tutti i passeggeri, a prescindere dagli eventuali danni alla salute, hanno diritto al risarcimento dei danni morali e a quelli da vacanza rovinata. Nota bene: Per quantificare i danni in maniera corretta ed equa, occorre attendere almeno sino a quando non saranno accertate le responsabilità dei singoli e della società Costa Crociere. Il risarcimento, infatti, cambia a seconda della natura delle responsabilità che saranno accertate e dello stress subito dalla persona. Va tenuto presente che, spesso, i disturbi a livello psicologico sono diagnosticabili a distanza di tempo.
La cosa più importante in questo momento è inoltrare la richiesta di risarcimento (v. punto seguente).
LETTERA DI RISARCIMENTO – È il primo passo, obbligatorio, per tutte le persone coinvolte nel naufragio. Occorre inviare immediatamente a Costa Crociere una raccomandata a/r per formalizzare la richiesta di risarcimento. Sul sito www.confconsumatori.it sono disponibili modelli di lettera da personalizzare, anche in lingua inglese: per scaricarli clicca QUI . È opportuno allegare alla lettera l’elenco di quanto è andato perduto, con il valore corrispondente; una copia delle ricevute di spesa; le certificazioni mediche di cui si è già in possesso, ecc.
L’ACCORDO STRAGIUDIZIALE DI ASTOI – Il 26 gennaio 2012 Costa Crociere S.p.A. e diverse associazioni dei consumatori firmatarie (Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoconsum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Ctcu, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino,
Confconsumatori non ha aderito all’accordo perché:
– al momento la gran parte dei passeggeri non è in grado di determinare con precisione i danni subiti, in particolare quelli morali;
– la firma liberatoria pretesa dal passeggero comporta la rinuncia a qualsiasi azione in qualunque sede, civile e penale, nei confronti di Costa Crociere S.p.A. o dell’equipaggio o di qualunque altra compagnia del gruppo.
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IL PROCESSO PENALE – Confconsumatori ha presentato istanza di costituzione di parte offesa nel processo penale contro il comandante della Costa Concordia Francesco Schettino e Ciro Ambrosio, primo ufficiale di plancia. L’associazione ritiene, infatti, che il naufragio abbia arrecato danni di rilevanza importantissima al turismo italiano e alla credibilità della sicurezza marittima. Gravissimo anche il possibile pregiudizio all'ambiente, in particolare all'arcipelago toscano. Il prossimo appuntamento sarà l’incidente probatorio, fissato il 3 marzo 2012: Confconsumatori parteciperà, come parte offesa, all’acquisizione dei dati della scatola nera, la prova prima del processo.
CAUSE CIVILI – Sono molti i passeggeri che hanno già chiesto assistenza legale a Confconsumatori. La presentazione dei ricorsi alla Magistratura avrà inizio dopo che sarà chiaro il quadro delle responsabilità.
L A CLASS ACTION – Confconsumatori non avvierà alcuna Class Action ritenendo più appropriato il ricorso ad altri mezzi di difesa per il riconoscimento dei diritti dei passeggeri.
CHI NON VUOLE PIÙ PARTIRE – Costa Crociere offre l’opportunità di cancellare senza penali le crociere prenotate prima del drammatico evento, su tutte le proprie rotte, entro
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