{"id":69,"date":"2014-07-04T13:38:24","date_gmt":"2014-07-04T13:38:24","guid":{"rendered":"http:\/\/www.confconsumatori.it\/duepuntozero\/?p=69"},"modified":"2014-10-13T15:17:13","modified_gmt":"2014-10-13T15:17:13","slug":"5-i-sistemi-di-odr","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.confconsumatori.it\/duepuntozero\/5-i-sistemi-di-odr\/","title":{"rendered":"5. I Sistemi di ODR"},"content":{"rendered":"<p>Dall\u2019incontro fra la tecnologia informatica e i tradizionali sistemi di risoluzione delle controversie alternative al tribunale (arbitrato, mediazione, conciliazione, ecc&#8230;), nasce il sistema della Online Dispute Resolution o, pi\u00f9 semplicemente, ODR [1].<br \/>\nTali procedure, che tentano di risolvere la lite mediando fra le diverse posizioni, sono gestite completamente online e consentono al cyber-consumatore di potervi ricorrere a un basso costo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h5>1) Tipologie:<\/h5>\n<p>Le forme di ODR sono essenzialmente due:<\/p>\n<ul>\n<li>la c.d. Blind Negotiation, ed \u00e8 la modalit\u00e0 con la quale si tenta di comporre la lite tra un\u2019impresa e un consumatore attraverso una vera e propria \u201cmediazione virtuale\u201d.<\/li>\n<li>la c.d. Peer Pressure o \u201cpressione tra pari\u201d; con questo metodo, il consumatore deluso da un venditore, o fornitore di servizi, propone alla controparte una soluzione della lite attraverso la compilazione di un modulo che viene pubblicato sul sito internet dell\u2019ODR provider. Il gestore della mediazione interviene solo quando, a scambio di idee avvenuto, si decide di siglare l\u2019accordo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Entrambe le procedure, comunque, prevedono lo svolgimento esclusivamente online.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h5>2) Organismi<\/h5>\n<p>Ad oggi, gli organismi pi\u00f9 attivi sul fronte della gestione di ODR sono quelli ubicati presso le Camere di Commercio, come ad esempio Camera Arbitrale Online all\u2019interno della Camera di Commercio di Milano, Risolvionline (<a href=\"http:\/\/www.risolvionline.com\" target=\"_blank\">http:\/\/www.risolvionline.com<\/a>), nonch\u00e9 quella attivata dalla Camera di Commercio di Firenze, Conciliacamera (<a href=\"http:\/\/www.conciliacamera.it\/\" target=\"_blank\">http:\/\/www.conciliacamera.it\/<\/a>).<br \/>\nInoltre, si segnala che nel 2013 l\u2019UE ha adottato una nuova direttiva in tema di ADR (\u00e8 la Direttiva n. 11, del 21 maggio 2013) dedicata esclusivamente alle controversie involgenti i diritti dei consumatori. Con essa si \u00e8 disposta, a livello di UE, la piena applicabilit\u00e0 di un sistema unico di tutela alternativo al giudizio: ci\u00f2 significa che sar\u00e0 disponibile una procedura, uniforme in tutti gli Stati membri, per tentare di risolvere le controversie contrattuali di gran parte dei settori di mercato (dai viaggi, ai servizi bancari, fino ai problemi con le tintolavanderie, \u2026 escluse salute e istruzione). Le ODR Europee saranno regolate, nello specifico, dal Regolamento n. 524\/2013 [2] che, oltre a prevedere l\u2019obbligo degli operatori commerciali di informare i consumatori del sistema [3], consentir\u00e0 ai cittadini dell&#8217;UE (professionisti o consumatori) di gestire le controversie derivanti da acquisti online direttamente su una piattaforma unica (in via di realizzazione). Tale punto di accesso \u00e8 pensato per costituire un sito web interattivo e facile da usare, comodo, gratuito e disponibile in tutte le lingue ufficiali dell&#8217;UE [4].<br \/>\nI consumatori potranno quindi presentare un reclamo online nella lingua di loro scelta e la controversia dovr\u00e0 essere risolta entro 90 giorni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h5>3) Fasi della composizione della lite<\/h5>\n<p>Tutte le procedure si svolgono a distanza, in presenza \u201cvirtuale\u201d di un mediatore (che non \u00e8 un giudice e non ha poteri decisionali) il quale, in posizione di terzo neutrale, assiste i litiganti nel trovare una decisione accettabile per entrambi.<br \/>\nL\u2019&#8221;arbitrato telematico&#8221; si articola in almeno tre fasi.<br \/>\n<span style=\"text-decoration: underline;\"><em>I fase: Identificazione delle parti e accesso al sistema<\/em><\/span><br \/>\nColui che ritiene di aver diritto ad un risarcimento in denaro, invia alla piattaforma unica di ODR una richiesta per raggiungere la composizione transattiva della vertenza. Gli organismi che si occupano di ODR, L\u2019organismo designato per la risoluzione della controversia ricevuta una richiesta di mediazione, provvede a inviare alle parti e al conciliatore dedicato una email contenente le informazioni necessarie per l\u2019identificazione, e il collegamento alla chat room dove si svolger\u00e0 il confronto (si tratta di password, nome utente, codice di accesso) [5].<br \/>\n<span style=\"text-decoration: underline;\"><em>II fase: seduta di conciliazione<\/em><\/span><br \/>\nLe sedute si svolgono come veri e propri incontri tra due parti con il terzo interlocutore che svolge il ruolo di conciliatore. Quest\u2019ultimo ascolta le parti e le aiuta a comprendersi reciprocamente se di nazionalit\u00e0 differenti. Il conciliatore online pu\u00f2 anche comunicare singolarmente &#8211; ed in via riservata &#8211; con ciascuna delle parti fino a quando non si giunga alla soluzione della vertenza. Le parti, durante tutta questa fase, si scambiano opinioni sull\u2019accaduto e varie offerte fino a quando non si giunga ad una soluzione fattibile per entrambe. A quel punto il conciliatore, se ritiene che l\u2019accordo possa essere siglato, redige verbale [6].<br \/>\n<span style=\"text-decoration: underline;\"><em>III fase: l\u2019accordo<\/em><\/span><br \/>\nSe si raggiunge un\u2019intesa, si redige un verbale che ha forza contrattuale: infatti, una volta messa nero su bianco la proposta, se questa viene accettata e sottoscritta essa crea un nuovo vincolo giuridico a tutti gli effetti. Qualora le parti non lo rispettino, il soggetto interessato pu\u00f2 andare davanti al giudice e agire contro l\u2019inadempimento dell\u2019altro.<\/p>\n<h5><\/h5>\n<h5>4) Costi:<\/h5>\n<p>Per l\u2019accesso, ciascuna parte deve pagare una \u201ctassa\u201d di entrata che sar\u00e0 proporzionata al valore della controversia nonch\u00e9, solo in caso di esisto positivo, una ulteriore somma a titolo di contributo per l\u2019organismo mediatore.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Garantire l\u2019opportunit\u00e0 di risolvere i problemi in modo veloce ed economico \u00e8 un segno di grande civilt\u00e0, prima ancora che di giustizia!<\/strong><\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>[1] Le ODR vedono i natali negli Stati Uniti, in America, e si diffondono in Europa solo negli ultimi anni. A livello comunitario, la prima normativa che ha trattato il tema delle <em>Online Dispute Resolution <\/em>\u00e8 stata la direttiva 2000\/31\/CE sul commercio elettronico, attuata con il decreto legislativo n. 70 del 2003 che all\u2019art. 17 afferma: \u201c<em>gli Stati membri provvedono affinch\u00e9, in caso di dissenso tra il prestatore e destinatario del servizio della societ\u00e0 dell\u2019informazione, la loro segnalazione non ostacoli l\u2019uso, anche per vie elettroniche adeguate, degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie previsti dal diritto nazionale<\/em>\u201d. Nella successiva direttiva 2008\/52\/CE, che ha disciplinato diversi aspetti della mediazione, il legislatore ha rimarcato ancora una volta l\u2019utilit\u00e0 delle ODR cos\u00ec che anche il D.lgs 28\/2010 riporta all\u2019art. 3 che: \u201c<em>la mediazione pu\u00f2 svolgersi secondo le modalit\u00e0 telematiche previste dal regolamento dell\u2019organismo<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>[2] Il regolamento in oggetto va letto in combinato disposto con la direttiva 2013\/11\/UE, secondo cui gli Stati membri devono garantire che tutte le controversie tra consumatori residenti e professionisti stabiliti nell\u2019Unione derivanti dalla vendita di beni o alla fornitura di servizi possano essere presentate a un organismo ADR.<\/p>\n<p>[3] Gli operatori commerciali online dovranno fornire sui propri siti web un link elettronico alla piattaforma ODR. Gli Stati membri hanno 24 mesi di tempo (cio\u00e8 fino a met\u00e0 del 2015) per recepire la Direttiva nella legislazione nazionale. La piattaforma ODR diventer\u00e0 operativa <strong>sei mesi dopo<\/strong> la fine del periodo di recepimento.<\/p>\n<p>[4]\u00a0Ad oggi esiste la piattaforma europea ECC-Net (Centro Europeo Consumatori <a href=\"http:\/\/ec.europa.eu\/consumers\/ecc\/index_it.htm\">http:\/\/ec.europa.eu\/consumers\/ecc\/index_it.htm<\/a>) che, operativa dal 2005, risponde a tutte le richieste individuali di informazioni e chiarimenti da parte dei consumatori nel caso di problematiche transfrontaliere, offrendo assistenza individuale nella valutazione dei casi e nella presentazione di reclami.<\/p>\n<p>[5] La procedura dovrebbe prevedere anche la possibilit\u00e0 del dialogo in tempo reale, per cui le organizzazioni che si occupano di ODR provvedono, spesso, anche a fornire un servizio di videoconferenza.<\/p>\n<p>[6] La procedura \u00e8 molto utile in caso di risarcimento del danno; essa pu\u00f2 anche essere gestita direttamente da un software asettico che, ricevute le proposte e contro proposte, sulla base di calcoli matematici e sugli accordi iniziali tra le parti, \u00e8 in grado di determinare quale somma sarebbe \u201cgiusta\u201d per risolvere la lite.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dall\u2019incontro fra la tecnologia informatica e i tradizionali sistemi di risoluzione delle controversie alternative al tribunale (arbitrato, mediazione, conciliazione, ecc&#8230;), nasce il sistema della Online Dispute Resolution o, pi\u00f9 semplicemente, ODR [1]. Tali procedure, che tentano di risolvere la lite mediando fra le diverse posizioni, sono gestite completamente online e consentono al cyber-consumatore di potervi&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":110,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-69","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tutelati"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.confconsumatori.it\/duepuntozero\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.confconsumatori.it\/duepuntozero\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.confconsumatori.it\/duepuntozero\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confconsumatori.it\/duepuntozero\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confconsumatori.it\/duepuntozero\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69"}],"version-history":[{"count":12,"href":"https:\/\/www.confconsumatori.it\/duepuntozero\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":526,"href":"https:\/\/www.confconsumatori.it\/duepuntozero\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69\/revisions\/526"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confconsumatori.it\/duepuntozero\/wp-json\/wp\/v2\/media\/110"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.confconsumatori.it\/duepuntozero\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confconsumatori.it\/duepuntozero\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confconsumatori.it\/duepuntozero\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}