Parma, 14 aprile 2019Sul Fondo Indennizzo Risparmiatori il Governo ha fatto alcuni passi avanti, ma manca ancora il Decreto attuativo che finalmente scioglierà le riserve sulle modalità operative e tempi per accedere al Fir: dunque, occorre attendere ancora. Intanto, però è stato introdotto il cosiddetto “doppio binario” dei risarcimenti e sono stati chiariti alcuni aspetti rispetto alle precedenti informazioni contenute nella Legge finanziaria che istituiva il Fondo. Di seguito l’analisi a cura dell’avvocato Antonio Pinto di Confconsumatori

I CHIARIMENTI NEL DL CRESCITA

Lo scorso 30 aprile è stato pubblicato il Decreto Legge per la Crescita, che prevede una modifica rispetto a quanto era stato stabilito nella Legge Finanziaria, sul diritto all’indennizzo degli azionisti (30% delle somme investite) e obbligazionisti subordinati (95% delle somme investite) delle banche sostanzialmente “fallite”.

  1. Le banche interessate sono: Veneto Banca, Popolare di Vicenza, (loro controllate ossia Banca Apulia e Banca Nuova), Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti, Cariferrara, Bcc Crediveneto e Bcc Padovana. Si chiarisce che il Fir purtroppo non si applica agli azionisti di altre banche che pure hanno i loro titoli illiquidi.
  2. L’art. 36 del DL ha previsto che l’indennizzo spetta anche ai successori in caso di morte, purché siano parenti entro il secondo grado, mentre non spetta a chi le abbia acquistate dopo la data di messa in liquidazione della banca.

La novità del “doppio binario”

La novità legislativa consiste essenzialmente nell’introduzione del c.d. doppio binario dei risarcimenti, che funzionerà dividendo in due la platea dei risparmiatori. Per coloro che hanno 35mila euro di reddito Irpef nell’anno 2018, oppure sono sotto la soglia dei 100mila di patrimonio mobiliare al 31.12.18, il diritto al rimborso avrà priorità cronologica e l’accertamento della Commissione sarà più snello e veloce. Ai fini dei 100.000 euro, si calcolano i depositi bancari ed eventuali titoli posseduti, mentre sono esclusi dal conteggio i titoli poi azzerati dalle crisi bancarie.

Più analiticamente il nuovo Decreto Legge dispone che, previo accertamento da parte della Commissione tecnica dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti, hanno diritto all’erogazione dell’indennizzo, i risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa – ovvero i loro successori mortis causa o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi – che soddisfano una delle seguenti condizioni:

  • patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro;
  • ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018.

Il limite di valore del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, potrà eventualmente essere elevato fino a 200.000 euro con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo assenso della Commissione europea.

Invece, per chi non ha uno dei due requisiti patrimoniali sopra detti, la Commissione dovrà verificare due elementi:

  1. che l’azionista è incappato in una violazione massiva degli obblighi di correttezza nella vendita dei titoli da parte della banca;
  2. la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta della banca e il danno subito dai risparmiatori.  

La nuova legge dispone che le suddette verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l’indennizzo può essere direttamente erogato. Il decreto ministeriale indicherà quindi una casistica (sia pure non tassativa) di casi nei quali l’indennizzo scatterà automaticamente (ad es. di certo per quelle banche che hanno subito fondate accuse di falso in bilancio o falso nei prospetti informativi).

LE PROSSIME TAPPE

Si ribadisce che, anche dopo questo Decreto Legge pubblicato il 30 aprile, occorre continuare ad attendere l’emanazione del Decreto attuativo del MEF, che dovrà definire il procedimento, le modalità e i tempi per la presentazione delle istanze. Sempre con lo stesso Decreto sarà fissata la data di apertura della finestra di 180 giorni per poter effettivamente presentare le domande, tramite portale telematico.

Confconsumatori fornirà ai propri associati aggiornamenti e assistenza gratuita per l’intero procedimento. Per contattare una sede consultare i recapiti qui: https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/