Fir: ecco cosa serve per accedere VADEMECUM FIR - Restano ancora alcuni aspetti da chiarire, ma da oggi i risparmiatori “traditi” possono prepararsi a presentare la domanda di rimborso

Parma, 18 giugno 2019 – Confconsumatori si prepara a convocare i propri associati e a prestare assistenza ai cittadini interessati alla presentazione della domanda di accesso al FIR, il Fondo Indennizzo Risparmiatori di cui si attendevano notizie dall’inizio dell’anno. Sul sito www.confconsumatori.it (si veda di seguito) è pubblicata una guida completa per i consumatori che sono in possesso di azioni e/o obbligazioni subordinate emesse dalla Banche poste in liquidazione coatta amministrativa tra il 16 novembre 2015 e l’1 gennaio 2018 (Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti, Cariferrara, Bcc Crediveneto e Bcc Padovana).
ANCORA OMBRE DA DISSIPARE – La piattaforma tramite la quale presentare le domande dovrebbe diventare operativa nel mese di luglio, nel frattempo l’associazione sta lavorando per chiarire gli aspetti più ostici che riguardano soprattutto chi, negli scorsi anni, ha già ricevuto rimborsi (tramite il Fitd – Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, transazione con le banche venete, Anac o altro). Il principio alla base è che non debbano sovrapporsi diverse forme di rimborso. In particolare, sembra che tra gli azionisti e obbligazionisti subordinati delle banche venete siano da escludere coloro che, tra il Fidt e i rimborsi di Intesa, hanno già recuperato l’investimento iniziale. Diversamente, i danneggiati delle 4 banche (Carife, Carichieti, Banca Etruria e Banca Marche) che hanno avuto un primo rimborso dell’80% con il Fidt potranno fare domanda al Fir per recuperare il 15%. Infine sarebbero esclusi in via definitiva coloro che hanno optato per i ricorsi ai colleghi arbitrali presso Anac (alternativi al Fidt).
COME PREPARARSI PER LA DOMANDA – In attesa di chiarire gli ultimi aspetti tramite la guida pubblicata sul sito di Confconsumatori è possibile, intanto, sapere quali sono i dati e i documenti da raccogliere per poter presentare la domanda. Chi è già associato verrà contattato dalle sedi dell’associazione, altri cittadini interessati potranno richiedere informazioni e assistenza rivolgendosi direttamente agli sportelli di Confconsumatori (elenco completo qui: https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/) oppure, per chi non ha una sede vicina è possibile scrivere a risparmio@confconsumatori.it.
VADEMECUM PER ACCEDERE AL FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI (FIR)
In data 11.6.2019 è stato pubblicato il Decreto emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che disciplina le modalità di accesso al Fondo Indennizzo risparmiatori, istituito con l’art. 1, commi da 493 a 507 della Legge n. 145/2018, così come modificati dall’art. 36 del D.L. Crescita n. 34/2019.
CHI PUO’ RICHIEDERE L’INDENNIZZO
I soggetti che possono richiedere l’indennizzo sono i risparmiatori:
- persone fisiche,
- imprenditore individuale (anche agricolo), coltivatore diretto,
- organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale,
- microimprese che occupano meno di dieci persone e con un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro,
che hanno acquistato e sono in possesso di azioni e/o obbligazioni subordinate emesse dalla Banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1.1.2018. Dunque le banche interessate sono Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti, Cariferrara, Bcc Crediveneto e Bcc Padovana.
Possono altresì richiedere l’indennizzo:
- i successori “per causa di morte” dei soggetti risparmiatori innanzi indicati e che hanno ereditato i suddetti titoli oggetto del Decreto;
- il coniuge (ovvero il soggetto legato da unione civile o convivente more uxorio o di fatto ex legge 76/2016) e i parenti entro il secondo grado che hanno acquisito la titolarità delle azioni e obbligazioni subordinate delle banche poste in L.C.A., a seguito di trasferimento per atto tra vivi dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione.
MISURA DELL’INDENNIZZO
L’indennizzo è determinato:
- per gli azionisti, nella misura del 30% del costo di acquisto delle azioni entro il limite massimo di €100.000 per ciascun avente diritto;
- per gli obbligazionisti subordinati, nella misura del 95 % del costo di acquisto delle obbligazioni subordinate, entro il limite massimo di € 100.000,00 per ciascun avente diritto. Gli obbligazionisti subordinati che hanno già beneficiato delle prestazioni del Fondo di solidarietà possono chiedere, avendo percepito solo l’80%, l’integrazione del 15% direttamente al FITD, indicando il numero della precedente pratica dell’anno 2016.
Da detta misura sono detratti gli importi ricevuti a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento comunque determinato (per i soli obbligazionisti subordinati, l’importo andrà decurtato anche di una somma pari alla differenza, se positiva, tra il loro rendimento e quello dei buoni emessi dal Tesoro).
Ciò significa che anche coloro che hanno sottoscritto la transazione con le banche venete nell’anno 2016, possono richiedere l’accesso al Fondo Indennizzi e, in tale ipotesi, verrà semplicemente detratto l’importo che hanno già ricevuto.
COME RICHIEDERE L’INDENNIZZO
Il Decreto del MEF prevede che tutti i soggetti richiedenti l’indennizzo devono presentare una specifica istanza, da indirizzare alla Commissione Tecnica, che verrà istituita per l’esame e l’ammissione delle domande di indennizzo del FIR.
Le forme e le concrete modalità di presentazione dell’istanza saranno definite dalla Commissione Tecnica.
Sin da ora, in estrema sintesi, si precisa che l’istanza dovrà contenere:
- nominativo o denominazione, codice fiscale, residenza e eventuale elezione di domicilio, degli aventi diritto e dell’eventuale rappresentante degli aventi diritto;
- quantità e tipo, costo di acquisto, data di acquisto, codici identificativi degli strumenti finanziari oggetto della istanza;
- i “successori” e i “familiari” indicano anche i dati dei “risparmiatori” dai quali hanno acquisito gli strumenti finanziari oggetto della domanda;
- la Banca in liquidazione che ha emesso gli stessi strumenti finanziari;
- i dati necessari per il pagamento mediante bonifico al conto corrente bancario o postale degli aventi diritto (codice IBAN);
- qualsiasi altro dato e/o informazione utile
Inoltre, all’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- copia fronte-retro del documento di riconoscimento valido degli aventi diritto e dell’eventuale rappresentante e dei relativi codici fiscali;
- copia di documentazione idonea a dimostrare l’acquisto degli strumenti finanziari ed il relativo prezzo pagato; documentazione che per “successori” “ e familiari” dimostri il trasferimento degli strumenti finanziari da parte di “risparmiatori”;
- copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del T.U.F. che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori;
- copia di eventuali pagamenti, nelle forme di indennizzi, ristori, rimborsi o risarcimenti comunque denominati, ricevuti dagli aventi diritto per il pregiudizio subito in ordine agli stessi strumenti finanziari, recanti i soggetti pagatori e gli importi incassati;
- delega o procura speciale con firma autenticata, in caso di domanda presentata tramite rappresentanza volontaria; copia dell’eventuale provvedimento di rappresentanza legale;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con firma autenticata, attestante che i dichiaranti: 1) dal 1° gennaio 2007, non hanno avuto, nella banca in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo, di revisione previsti dall’articolo 1, comma 505, della legge n. 145/2018; 2) non sono parenti ed affini di primo e di secondo grado di amministratori, di controllori e di revisori; 3) non sono controparti qualificate né clienti professionali; 4) non hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento relative agli stessi strumenti finanziari oggetto della domanda di indennizzo, oppure hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, specificando l’importo e la causale rispetto a ciascuna azione o obbligazione subordinata di cui è indicato il codice identificativo e la Banca in liquidazione emittente;
- in caso di successione, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante : 1) la data di decesso del risparmiatore; 2) i dati anagrafici di tutti i successori per causa di morte e le rispettive quote ereditarie spettanti; 3) l’esclusione che vi siano altri successori; 4) la sede dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la dichiarazione di successione.
Saranno soddisfatti con priorità e non avranno l’onere di allegare all’istanza copia della eventuale documentazione utile per l’accertamento delle violazioni massive della banca che hanno causato il danno ingiusto, i risparmiatori che abbiano:
- un patrimonio mobiliare di valore inferiore a 100.000 euro, calcolato con i criteri della Dichiarazione sostitutiva Unica (DSU);
oppure
- un reddito complessivo irpef inferiore a € 35.000,00 nell’anno 2018.
In tali ipotesi all’istanza dovranno allegare, oltre ai documenti sopra indicati, anche un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con firma autenticata, relativa al possesso dei requisiti patrimoniali poc’anzi indicati.
LE PROSSIME SCADENZE
Entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto, la Consap renderà operativa una piattaforma informatica per fornire al pubblico informazioni chiare e complete circa le modalità di presentazione della domanda e gli adempimenti necessari.
Entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto, la piattaforma consentirà agli utenti di procedere alla presentazione formale dell’istanza e dei relativi allegati.
La data di decorrenza del termine di 180 giorni per la presentazione delle istanze sarà stabilita successivamente con apposito decreto.